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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione del 28 settembre 2015 che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi.

Detto elenco comprende il folpet.

Il folpet è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ai fini del suo utilizzo nell'ambito del tipo di prodotto 7, preservanti per pellicole, e del tipo di prodotto 9, fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati conservanti, come definito nell'allegato V di tale direttiva, corrispondenti ai tipi di prodotto 7 e 9 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

In giugno 2011 l'Italia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione accompagnate dalle sue raccomandazioni, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione4.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2014 il comitato permanente sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, tenuto conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

In base a tali pareri, è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 7 e 9 e contenenti folpet possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso.

È pertanto opportuno approvare il folpet destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 nel rispetto delle condizioni specifiche di cui all'allegato.

Considerato che il folpet soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 in quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5, gli articoli trattati con folpet o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

È opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il folpet è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker