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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/20021, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione dovrebbe adottare disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Se contengono informazioni di sicurezza riservate sotto il profilo della sicurezza, tali disposizioni dovrebbero essere trattate in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione2, come previsto dall'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008. È pertanto opportuno che dette disposizioni siano adottate separatamente, con una decisione di esecuzione della Commissione di cui gli Stati membri sono destinatari, e che non siano pubblicate.

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione3, che stabilisce le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, è stato modificato venti volte dalla sua entrata in vigore. Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo con un nuovo atto legislativo, consolidando l'atto iniziale e tutte le relative modifiche. Tale nuovo atto legislativo dovrebbe anche essere chiarito e aggiornato, se del caso, alla luce delle esperienze pratiche acquisite e dei pertinenti sviluppi tecnologici.

Tali disposizioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente per assicurare che siano commisurate all'evoluzione delle minacce.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, e le disposizioni generali che integrano tali norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, sono indicate nell'allegato.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker