diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2111 della Commissione del 12 novembre 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Echalote d'Anjou (IGP)]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari1, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Echalote d'Anjou» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2.

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Echalote d'Anjou» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La denominazione «Echalote d'Anjou» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione3.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil Hogan Membro della Commissione