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Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC1,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC2. Conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e alle risoluzioni successive, la decisione 2011/137/PESC disponeva un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna nonché restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione 2011/137/PESC. Era pertanto necessaria un'azione normativa per prevedere le misure pertinenti necessarie. Da allora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato un certo numero di risoluzioni aggiuntive sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti di questo paese, tra cui l'UNSCR 2174 (2014), che modifica la portata dell'embargo sulle armi e proroga l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni, e l'UNSCR 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia.

Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/8183, che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati. La decisione (PESC) 2015/818 ha tenuto conto anche della minaccia costituita dalle persone e dalle entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. Il Consiglio ha proceduto a un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui agli allegati II e III della decisione 2011/137/PESC. Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione consolidata (PESC) 2015/1333 e ha abrogato la decisione 2011/137/PESC.

Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio4, come modificato e attuato da una serie di regolamenti successivi, dovrebbe essere consolidato in un nuovo regolamento.

Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace internazionale e alla sicurezza nella regione posta dalla situazione in Libia e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (PESC) 2015/1333.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano efficaci, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

  2. b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

  3. c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

  4. d) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

  5. e) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

  6. f) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011);

  7. g) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

  8. h) «navi designate»: le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento;

  9. i) «punto di contatto del governo della Libia»: il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

  10. j) «servizi di intermediazione»: i) la negoziazione o l’organizzazione di operazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo; o ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

  11. k) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

  12. l) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato IV.

Art. 2

1. È vietato:

  1. a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, sia esso originario dell’Unione o no, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti a materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

  3. c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detto materiale ovvero la prestazione della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

  4. d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna elencato nell’allegato I, sia esso originario della Libia o no.

3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia, per esclusivo uso personale, da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che è destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che è destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

Art. 2 bis

1. Occorre un'autorizzazione preventiva per:

  1. a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia;

  2. b) fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

  3. c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia.

2. L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, in modo diretto o indiretto, dei beni di cui all'allegato VII, nonché alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico.

4. Le autorità competenti interessate non concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.

5. Qualora un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuti di rilasciare l'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi l'autorizzazione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, e comunica loro le informazioni pertinenti.

Art. 3

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea1 («elenco comune delle attrezzature militari») e le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia.

2. È vietato:

  1. a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 ovvero pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti prodotti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

  2. b)

  3. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti prodotti o per la prestazione dei relativi assistenza tecnica o servizi di intermediazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

  4. c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

  5. d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

  1. a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o alla prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo;

  2. b) all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia, per esclusivo uso personale, da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato;

  3. c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale o alla prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, destinati esclusivamente all’assistenza al governo libico a fini di sicurezza o disarmo.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, previa approvazione del comitato delle sanzioni, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 ovvero la prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, previa approvazione del comitato delle sanzioni, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 ovvero la prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, destinati esclusivamente all’assistenza al governo libico a fini di sicurezza o disarmo.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi, armi leggere e materiale connesso temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo di personale delle Nazioni Unite, rappresentanti dei media, operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione alle forze di sicurezza libiche di assistenza tecnica degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, destinata esclusivamente a promuovere il processo di riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza libiche e l’ingresso temporaneo in Libia dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 destinati esclusivamente all’uso da parte dei prestatori di tale assistenza tecnica non libici, all’erogazione di tale assistenza o al loro uso protettivo, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni.

8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aeromobili militari o alle unità navali militari introdotti temporaneamente nel territorio della Libia da uno Stato membro al solo scopo di consegnare prodotti o agevolare attività altrimenti esentate o non contemplate dai paragrafi 1 e 2, compresa l’assistenza umanitaria, né ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 destinati a scopi difensivi che durante la presenza temporanea in Libia rimangono sempre a bordo dell’unità navale o dell’aeromobile ovvero addosso al personale non libico sbarcato temporaneamente da tale unità navale o aeromobile.

Art. 3 bis

È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Libia, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari e le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, siano essi originari del territorio libico o no.

Art. 4

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti(CE) n. 450/20088 e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9, la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi.

Art. 5

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda gli allegati II e VI, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato III.

Art. 6

1. Nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 19, 22 o 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026).

2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II:

  1. a) che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;

  2. b) che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;

  3. c) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;

  4. d) che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:

    1. i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

    2. ii) tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

    3. iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

    4. iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

    5. v) tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;

    6. vi) ostacolano o pregiudicano le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

    7. vii) in qualità di persone, entità od organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità od organismi elencati negli allegati II o III, oppure

  5. e) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

3. Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II.

4. Gli allegati II e III riportano, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni

5. L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Art. 7

Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.

Art. 8

1. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

  1. a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

  1. a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e

  2. b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.

Art. 9

1. In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:

    1. i) prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure

    2. ii) prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza;

  2. b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

  3. c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III;

  4. d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

  5. e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

2. In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

  3. c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e

  4. d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.