diritto.io

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI

1. Oggetto

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune e ai sottosistemi e componenti di sicurezza nonché i requisiti tecnici per l'esercizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica.

2. Requisiti generali

2.1. Sicurezza delle persone

La sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune.

2.2. Principi di sicurezza

Per quanto riguarda la progettazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:

eliminare o, qualora non sia possibile, ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive,

definire e adottare tutte le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive,

definire e rendere note le precauzioni da adottare per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3. Considerazione dei fattori esterni

Ogni impianto a fune deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo di impianto, delle caratteristiche fisiche e della natura del terreno e dell'ambiente circostante, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

2.4. Dimensionamento

L'impianto a fune, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con un grado di sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.

2.5. Assemblaggio

2.5.1.

L'impianto a fune, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza.

2.5.2.

I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo da rendere impossibili errori di assemblaggio, per il modo in cui sono costruiti o per l'apposizione di marcature appropriate sui componenti stessi.

2.6. Integrità dell'impianto a fune

2.6.1.

I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia sempre garantita la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto a fune, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui all'articolo 8, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.

2.6.2.

L'impianto a fune deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa mettere a rischio la sicurezza, sia oggetto di un'adeguata contromisura tempestiva.

2.6.3.

Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso tra due ispezioni previste per il componente di cui si tratta. Gli intervalli di tempo tra le ispezioni dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.

2.6.4.

I componenti di sicurezza installati come pezzi di ricambio negli impianti a fune devono soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento nonché le condizioni riguardanti la corretta interazione con le altre parti dell'impianto.

2.6.5.

Devono essere adottate misure affinché gli effetti di un incendio nell'impianto a fune non mettano a rischio la sicurezza delle persone.

2.6.6.

Devono essere adottate misure particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

2.7. Dispositivi di sicurezza

2.7.1.

Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto a fune capace di provocare un guasto pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.

2.7.2.

L'impianto a fune deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.

2.7.3.

Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in funzione dell'impianto a fune deve essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

L'impianto a fune deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

2.9. Disturbo

L'impianto a fune deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni sia contenuto nei limiti prescritti.

3. Requisiti relativi all'infrastruttura

3.1. Tracciato, velocità, distanza tra i veicoli

3.1.1.

L'impianto a fune deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente circostante, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti o pericoli, in qualsiasi condizione di esercizio o di manutenzione o in caso di evacuazione delle persone.

3.1.2.

Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.

3.1.3.

La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell'impianto a fune, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza di sorvolo.

3.1.4.

La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, la loro equidistanza minima nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e dell'esercizio dell'impianto a fune.

3.2. Stazioni e opere di linea

3.2.1.

Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, realizzate ed attrezzate in modo da essere stabili. Devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

3.2.2.

Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto a fune devono essere progettate in modo da garantire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

4. Requisiti relativi alle funi, agli argani e ai freni nonché agli impianti meccanici ed elettrici

4.1. Funi e relativi appoggi

4.1.1.

Si devono adottare tutte le misure conformemente allo stato dell'arte, per:

evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi,

rispettare i valori limite di sollecitazione,

assicurarne la sicurezza sugli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento,

permetterne la sorveglianza.

4.1.2.

Se non è possibile eliminare ogni pericolo di scarrucolamento delle funi, si devono adottare misure per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto a fune senza rischi per le persone.

4.2. Impianti meccanici

4.2.1. Argani

Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

4.2.2. Sistema di trazione di emergenza

L'impianto a fune deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dai veicoli o dai dispositivi di traino.

4.2.3. Frenatura

4.2.3.1.

In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto a fune e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle condizioni più sfavorevoli di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.

4.2.3.2.

I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto a fune.

4.2.3.3.

Su tutti gli impianti a fune, la frenatura deve essere ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura dell'impianto a fune deve esercitare la sua azione il più vicino possibile alla fune di trazione. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.

4.2.3.4.

L'impianto a fune deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

4.3. Dispositivi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio e ai fattori esterni come l'umidità, le temperature estreme e le interferenze elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

4.4. Dispositivi di comunicazione

Il personale di servizio deve poter comunicare in qualsiasi momento mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, deve poter informare i passeggeri.

5. Veicoli e dispositivi di traino

5.1.

I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di esercizio prevedibili, nessun passeggero o membro del personale di servizio possa cadere o correre altri pericoli.

5.2.

Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli:

non danneggino la fune, o

non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante per la sicurezza del veicolo, del dispositivo di traino o dell'impianto.

5.3.

Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e ai carichi derivanti dai passeggeri e dai membri del personale di servizio.

5.4.

Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.

5.5.

I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e istruzioni.

5.6.

Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per i passeggeri o i membri del personale di servizio, prima dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in entrata, un veicolo non disaccoppiato per evitare che tali veicoli precipitino.

5.7.

Negli impianti in cui i veicoli viaggiano su via di corsa (quali i veicoli di funicolari e di funivie multifuni) gli stessi devono essere dotati di dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla via di corsa allorquando la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.

5.8.

Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolante che ne consenta l'arresto senza rischi per le persone.

6. Dispositivi per passeggeri e personale di servizio

L'accesso alle aree di imbarco e l'uscita dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e del personale di servizio, devono essere organizzati, per quanto concerne il movimento e l'arresto del veicolo, in modo da garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di servizio, in particolare nelle zone in cui vi è pericolo di caduta. L'impianto a fune deve poter essere usato da bambini e persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

7. Requisiti tecnici per l'esercizio

7.1. Sicurezza

7.1.1.

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto a fune possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di esercizio prescritte e affinché possano essere rispettate le istruzioni per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Il manuale di istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro nel cui territorio è costruito l'impianto.

7.1.2.

Le persone responsabili dell'esercizio dell'impianto a fune devono essere dotate dei mezzi materiali adeguati ed essere qualificate per svolgere questo compito.

7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto a fune

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché, in caso di arresto dell'impianto a fune senza possibilità di una rapida rimessa in esercizio, i passeggeri e il personale di servizio possano essere condotti in luogo sicuro, entro un periodo di tempo adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante.

7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza

7.3.1. Posti di manovra e di lavoro

Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e installati in modo da escludere pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, da munirli di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto con parti dell'impianto a fune che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontati o messi fuori uso.

7.3.2. Pericoli di caduta

I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Qualora la costruzione non fosse adeguata, i posti di lavoro devono inoltre essere muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.