Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce norme relative agli impianti a fune progettati, costruiti e gestiti per trasportare persone.
La direttiva 2000/9/CE è basata sui principi del «nuovo approccio» stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione4. Essa stabilisce pertanto unicamente i requisiti essenziali di sicurezza applicabili agli impianti a fune, mentre i dettagli tecnici sono adottati dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec), in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5. La conformità alle norme armonizzate così adottate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornisce una presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva 2000/9/CE. L'esperienza ha dimostrato che tali principi di base hanno dato buoni risultati in tale settore e che dovrebbero essere mantenuti e ulteriormente promossi.
L'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 2000/9/CE ha rivelato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle, garantendo così la certezza del diritto, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la valutazione della conformità dei sottosistemi.
Poiché l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è quasi alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale di una direttiva basata sui principi del nuovo approccio. Per semplificare il quadro normativo, è opportuno sostituire la direttiva 2000/9/CE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato poiché prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri, e garantisce quindi un'attuazione uniforme in tutta l'Unione.
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce principi e disposizioni di riferimento comuni da applicare in tutta la normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. È pertanto opportuno adeguare la direttiva 2000/9/CE a tale decisione.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7 stabilisce norme concernenti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.
È opportuno che il presente regolamento rifletta l'ambito di applicazione della direttiva 2000/9/CE. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone utilizzati in particolare nelle località turistiche di alta montagna, nei trasporti urbani o in strutture sportive. Fra gli impianti a fune rientrano principalmente i sistemi di risalita quali funicolari, funivie (funivie a va e vieni, a va o vieni, cabinovie, seggiovie) e sciovie. La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i criteri essenziali per determinare se gli impianti a fune siano oggetto del presente regolamento.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in tutti i suoi elementi ai nuovi impianti a fune, alle modifiche di impianti a fune per cui è necessaria una nuova autorizzazione e disciplina i sottosistemi e i componenti di sicurezza che sono nuovi per il mercato dell'Unione al momento in cui vi sono immessi, vale a dire i sottosistemi e i componenti di sicurezza nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o i sottosistemi e i componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. Il presente regolamento non si applica al riposizionamento di impianti a fune installati nel territorio dell'Unione né al riposizionamento di sottosistemi o componenti di sicurezza facenti parte integrante di tali impianti, salvo laddove tale riposizionamento comporti una modifica sostanziale dell'impianto a fune.
Sono stati sviluppati nuovi tipi di impianti a fune concepiti sia per il trasporto che per le attività ricreative. Occorre che tali impianti siano contemplati dal presente regolamento.
È opportuno escludere determinati impianti a fune dall'ambito di applicazione del presente regolamento, o perché oggetto di altra normativa specifica di armonizzazione dell'Unione oppure perché adeguatamente regolamentabili a livello nazionale.
Gli ascensori, compresi gli ascensori a fune, sia verticali che inclinati, che servono in maniera permanente determinati piani di edifici e di costruzioni e non operano tra stazioni di impianti a fune, sono oggetto di una normativa specifica dell'Unione e dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli impianti a fune disciplinati dal presente regolamento sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Gli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1o gennaio 1986 e ancora funzionanti, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale esclusione si applica anche ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza progettati specificamente per detti impianti a fune. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un alto livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni riguardo a tali impianti a fune, se necessario tramite la legislazione nazionale.
Al fine di garantire la certezza del diritto, l'esclusione dei traghetti fluviali a fune dovrebbe riguardare tutti gli impianti a fune i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua, come gli impianti a fune per lo sci nautico.
Per garantire che gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza assicurino un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, è necessario stabilire norme per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune.
Gli Stati membri dovrebbero garantire la sicurezza degli impianti a fune all'atto della loro costruzione, della messa in servizio e durante l'esercizio.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di specificare i requisiti che essi reputino necessari per quanto riguarda l'utilizzo del suolo e la pianificazione regionale, e al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone e in particolare dei lavoratori e del personale di servizio durante l'uso degli impianti a fune.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di specificare le procedure appropriate per l'autorizzazione dei progetti di impianti a fune, per la loro ispezione prima della loro messa in servizio e per il loro controllo durante l'esercizio.
Il presente regolamento dovrebbe tenere in considerazione il fatto che la sicurezza degli impianti a fune dipende tanto dai vincoli imposti dal sito quanto dalla qualità delle forniture industriali e dalle relative modalità di assemblaggio, montaggio in loco e controllo durante l'esercizio. Le cause di incidenti gravi possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto in quanto tale, alle strutture o alle modalità di esercizio e manutenzione.
Sebbene non riguardi l'esercizio degli impianti a fune in quanto tale, il presente regolamento dovrebbe fornire un quadro generale mirato a garantire che tali impianti situati sul territorio degli Stati membri siano gestiti in modo tale da offrire ai passeggeri, al personale di servizio e ai terzi un elevato grado di protezione.
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che gli impianti a fune siano messi in servizio soltanto se ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e se non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e gestiti conformemente alla loro destinazione.
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano procedure di autorizzazione alla costruzione degli impianti a fune progettati, nonché alla loro modifica e messa in servizio, al fine di garantire che tali impianti siano costruiti e montati nel sito di destinazione in modo sicuro, conformemente all'analisi di sicurezza, i cui risultati sono riportati nella relazione sulla sicurezza, e a tutti gli specifici requisiti normativi.
L'analisi di sicurezza relativa all' impianto a fune in progetto dovrebbe identificare i componenti da cui dipende la sicurezza dell'impianto stesso.
L'analisi di sicurezza relativa degli impianti a fune progettati dovrebbe tenere conto dei vincoli connessi all'esercizio degli impianti a fune, senza tuttavia compromettere il principio della libera circolazione delle merci per quanto riguarda i sottosistemi e i componenti di sicurezza o la sicurezza degli impianti stessi.
Le norme relative all'autorizzazione della messa in servizio di impianti a fune rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. L'autorizzazione di messa in servizio è concessa dalle autorità o dagli organismi competenti. Anche il monitoraggio della sicurezza dell'esercizio degli impianti a fune rientra nella sfera di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto determinare la persona responsabile dell'impianto a fune e, di conseguenza, dell'analisi di sicurezza dell'impianto a fune progettato.
Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza degli impianti a fune. I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi al presente regolamento dovrebbero beneficiare del principio della libera circolazione delle merci.
Dovrebbe essere consentito installare sottosistemi e componenti di sicurezza in un impianto a fune, purché questi permettano la costruzione di impianti a fune conformi alle disposizioni del presente regolamento e che non mettano a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando siano correttamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione.
I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato dell'arte al momento della progettazione e della fabbricazione così come dei fattori tecnici ed economici che sono coerenti con un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza.
Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza ai requisiti del presente regolamento in funzione del rispettivo ruolo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza delle persone e la tutela dei beni nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato soltanto sottosistemi e componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
Il fabbricante dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza, che dispone delle conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. È pertanto opportuno che la valutazione della conformità rimanga un obbligo esclusivo del fabbricante del sottosistema o del componente di sicurezza.
Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali di vigilanza del mercato, gli Stati membri dovrebbero invitare gli operatori economici a indicare l'indirizzo di un sito web oltre all'indirizzo postale.
È necessario garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato in merito adeguate procedure di valutazione della conformità dei medesimi. È opportuno pertanto far sì che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato sottosistemi o componenti di sicurezza conformi ai requisiti del presente regolamento e di non immettervi sottosistemi o componenti di sicurezza non conformi a tali requisiti o che presentano dei rischi. Si dovrebbe inoltre richiedere agli importatori di accertarsi che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
Il distributore rende disponibile sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato. Egli dovrebbe agire con la dovuta diligenza, per garantire che la sua manipolazione del sottosistema o del componente di sicurezza non incida negativamente sulla sua conformità.
All'atto dell'immissione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza, ogni importatore dovrebbe indicare sul sottosistema ovvero sul componente di sicurezza il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato, nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato e un sito web, se disponibile. Dovrebbero essere previste eccezioni per i casi in cui le dimensioni o la natura del sottosistema o del componente di sicurezza non consentono tale indicazione, compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul sottosistema o sul componente di sicurezza.
Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio d'impresa o che modifichi un sottosistema o un componente di sicurezza in modo tale da poter incidere sulla conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbe essere considerato il fabbricante di tale prodotto e assumersi i relativi obblighi.
I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui sottosistemi o i componenti di sicurezza in questione.
Garantire la rintracciabilità di un sottosistema o di un componente di sicurezza in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato sottosistemi o componenti di sicurezza non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento per l'identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro un sottosistema o un componente di sicurezza o ai quali essi hanno fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.
È opportuno che il presente regolamento si limiti a formulare i requisiti essenziali. Per agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli impianti a fune, i sottosistemi e i componenti di sicurezza che sono conformi alle norme armonizzate adottate in forza del regolamento (UE) n. 1025/2012 ai fini della formulazione di specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, in particolare per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune.
Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura di obiezione a norme armonizzate che non soddisfano completamente le prescrizioni del presente regolamento.
Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza resi disponibili sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte fra tali moduli.
I fabbricanti di sottosistemi e componenti di sicurezza dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma del presente regolamento sulla conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione. La dichiarazione di conformità UE dovrebbe essere allegata al sottosistema o al componente di sicurezza.
Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.
La marcatura CE, che indica la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la sua relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Le norme relative all'apposizione della marcatura CE dovrebbero essere fissate nel presente regolamento.
Una verifica circa la conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza con i requisiti essenziali di cui al presente regolamento è necessaria per proteggere efficacemente i passeggeri, il personale di servizio e i terzi.
Le procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, notificati dagli Stati membri alla Commissione.
L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2000/9/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di prestazioni degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati eseguano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire requisiti obbligatori per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
Per garantire un livello coerente di qualità delle valutazioni della conformità, è inoltre necessario stabilire i requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.
Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Il sistema previsto dal presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.
L'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di disporre degli strumenti idonei a effettuare esse stesse tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate da altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri la necessaria documentazione attestante che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.
Spesso, gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i sottosistemi e i componenti di sicurezza da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate che eseguono la valutazione della conformità rispettino gli stessi requisiti applicati agli organismi notificati in relazione allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi che devono essere notificati e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relativamente a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che questi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.
Le parti interessate dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro l'esito di una valutazione di conformità eseguita da un organismo notificato. Per tale motivo, è importante assicurare che sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni adottate dagli organismi notificati.
Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.
La direttiva 2000/9/CE prevede già una procedura di salvaguardia che consente di contestare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.
È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali sottosistemi e componenti di sicurezza.
Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura adottata da uno Stato membro sia giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi da parte della Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere attribuita a difetti della norma armonizzata.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione relativi ai sottosistemi e componenti di sicurezza conformi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni.
Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza conformi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
In linea con la prassi consolidata, il comitato istituito a norma del presente regolamento può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni riguardanti l'applicazione del regolamento stesso che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.
Ogniqualvolta si esaminino questioni relative al presente regolamento, ad eccezione della sua esecuzione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione nonché, ove opportuno, l'invito a partecipare a tali riunioni.
La Commissione dovrebbe mediante atti di esecuzione e, data la loro particolare natura, deliberando senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, determinare se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di sottosistemi o componenti di sicurezza non conformi siano giustificate o meno.
È necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano che sottosistemi e componenti di sicurezza già immessi sul mercato a norma della direttiva 2000/9/CE siano messi a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti.
Occorre prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa in servizio di impianti a fune già installati a norma della direttiva 2000/9/CE.
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e della legislazione nazionale adottata a norma dello stesso e provvedano affinché tali norme siano applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni dovrebbero tener conto della gravità, della durata e, se del caso, del carattere intenzionale della violazione. Inoltre le sanzioni dovrebbero considerare se l'operatore economico coinvolto abbia già commesso un'analoga violazione del presente regolamento in passato.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare che gli impianti a fune soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/9/CE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;
b) agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1o gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;
c) agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
d) agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;
e) alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
f) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
g) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «impianto a fune»: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato;
2) «sottosistema»: un sistema elencato nell'allegato I, sia singolarmente che in combinazione con altri, destinato ad essere installato in un impianto a fune;
3) «infrastruttura»: le strutture delle stazioni o una struttura unitamente alle opere di linea appositamente progettate per ogni impianto a fune e costruite in loco, che tengono conto del tracciato e delle caratteristiche del sistema e che sono necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fune, comprese le fondazioni;
4) «componente di sicurezza»: ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei passeggeri, del personale di servizio o dei terzi;
5) «requisiti tecnici per l'esercizio»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la sicurezza dell'esercizio dell'impianto a fune;
6) «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la manutenzione, mirata a mantenerne la sicurezza in esercizio, dell'impianto a fune;
7) «funivia»: un impianto a fune i cui i veicoli sono tenuti sospesi e azionati da una o più funi;
8) «sciovia»: un impianto a fune i cui passeggeri, opportunamente equipaggiati, sono trainati lungo un tracciato preparato a tale scopo;
9) «funicolare»: un impianto a fune i cui i veicoli sono trainati da uno o più funi su una rotaia che può essere situata sul terreno o sostenuta da strutture fisse;
10) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un sottosistema o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o il suo uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
11) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato dell'Unione;
12) «messa in servizio»: l'operazione di primo avvio all'esercizio di un impianto a fune avente per oggetto esplicito il trasporto di persone;
13) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o che lo fa progettare o fabbricare, e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o lo installa in un impianto a fune;
14) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
15) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un sottosistema o un componente di sicurezza originario di un paese terzo;
16) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza;
17) «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore di un sottosistema o di un componente di sicurezza;
18) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un impianto a fune, un'infrastruttura, un sottosistema o un componente di sicurezza deve soddisfare;
19) «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
20) «accreditamento»: accreditamento come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
21) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento come definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008.
22) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente regolamento in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza;
23) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
24) «richiamo»: qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un sottosistema o di un componente di sicurezza già messo a disposizione della persona responsabile dell'impianto a fune;
25) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza presente nella catena di fornitura;
26) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
27) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il sottosistema o il componente di sicurezza è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
28) «beni rilevanti per la crisi»: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
29) «modalità di emergenza nel mercato interno»: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2747.
Art. 4 Messa a disposizione sul mercato di sottosistemi e componenti di sicurezza
I sottosistemi e i componenti di sicurezza sono messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi ai requisiti del presente regolamento.
Art. 5 Messa in servizio degli impianti a fune
1. Conformemente all'articolo 9, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che gli impianti a fune siano messi in servizio soltanto se sono conformi al presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati secondo la loro destinazione.
2. Conformemente all'articolo 9, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza siano installati negli impianti a fune soltanto se consentono la costruzione di impianti a fune che sono conformi al presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e impiegati per l'uso cui sono destinati.
3. Gli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
4. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che ritengono necessari per garantire la tutela delle persone e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti a fune, a patto che ciò non implichi modifiche di detti impianti non previste dal presente regolamento.
Art. 6 Requisiti essenziali
Gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza devono soddisfare i requisiti essenziali a loro applicabili di cui all'allegato II.
Art. 7 Libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza
Gli Stati membri non vietano, né limitano, né ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza conformi al presente regolamento.
Art. 8 Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza degli impianti a fune progettati
1. La persona responsabile dell'impianto a fune, determinata da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, svolge o fa svolgere un'analisi della sicurezza dell'impianto a fune progettato.
2. L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto ogni impianto a fune:
a) tiene conto di tutte le modalità di esercizio previste;
b) è realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato;
c) tiene conto dello stato dell'arte e della complessità dell'impianto a fune in questione;
d) garantisce che la progettazione e la configurazione dell'impianto a fune tengano conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti;
e) prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'impianto a fune e dei suoi fattori esterni nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio;
f) consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi durante l'esercizio.
3. L'analisi verte anche sui dispositivi di sicurezza ed i loro effetti sull'impianto a fune e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché i dispositivi di sicurezza:
a) siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento rilevato in modo da rimanere in uno stato che garantisca la sicurezza, in una modalità di funzionamento ridotto o in un arresto in sicurezza (fail safe);
b) siano ridondanti e sorvegliati; o
c) siano tali che le probabilità di un loro cedimento possano essere valutate e i loro effetti siano d'un livello equivalente a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui alle lettere a) e b).
4. L'analisi di sicurezza è utilizzata per redigere l'elenco dei rischi e delle situazioni pericolose, per raccomandare le misure previste per affrontare tali rischi e per determinare l'elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da installare nell'impianto a fune.
5. Il risultato dell'analisi di sicurezza è riportato in una relazione sulla sicurezza.
Art. 9 Autorizzazione degli impianti a fune
1. Ciascuno Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune situati nel suo territorio.
2. La persona responsabile dell'impianto a fune, determinata da uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale, presenta la relazione sulla sicurezza di cui all'articolo 8, la dichiarazione di conformità UE e gli altri documenti relativi alla conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, nonché la documentazione riguardante le caratteristiche dell'impianto a fune, all'autorità o organismo responsabile dell'autorizzazione dell'impianto a fune. La documentazione relativa all'impianto a fune comprende anche le condizioni e le limitazioni di esercizio, unitamente alle istruzioni per il mantenimento, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell'impianto a fune. Una copia di questi documenti viene conservata presso l'impianto a fune.
3. Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza importanti di impianti a fune esistenti sono oggetto di modifiche che richiedono che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali modifiche e la loro incidenza sul complesso dell'impianto a fune soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II.
4. Gli Stati membri non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati ad aspetti contemplati dal presente regolamento, la costruzione e la messa in servizio di impianti a fune che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non presentano rischi per la salute o la sicurezza di persone o beni quando installati in modo corretto conformemente alla loro destinazione d'uso.
5. Gli Stati membri non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza conformi al presente regolamento.
Art. 10 Funzionamento degli impianti a fune
1. Gli Stati membri fanno in modo che un impianto a fune rimanga in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza.
2. Qualora uno Stato membro constati che un impianto a fune autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso mette a rischio la salute o la sicurezza delle persone o beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di esercizio o per vietarne l'esercizio.
Capo II. Obblighi degli operatori economici
Art. 11 Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro sottosistemi o componenti di sicurezza o dell'installazione degli stessi in un impianto a fune, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
2.
I fabbricanti di sottosistemi o componenti di sicurezza redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all'articolo 18.
Qualora la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di 30 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.
4.
I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme al presente regolamento e tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza.
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un sottosistema o da un componente di sicurezza, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi, eseguono una prova a campione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza non conformi e i richiami di tali sottosistemi e componenti di sicurezza, mantenendone eventualmente un registro e informano i distributori di tale monitoraggio.
5.
I fabbricanti assicurano che i sottosistemi o componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.
Qualora le dimensioni o la natura del sottosistema o del componente di sicurezza non lo consentano, i fabbricanti garantiscono che le informazioni prescritte si trovino sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema al componente di sicurezza.
6. I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti e dalle autorità di vigilanza del mercato. Qualora il fabbricante indichi l'indirizzo di un sito web, egli garantisce che le informazioni indicate sul sito siano accessibili e aggiornate.
7.
I fabbricanti garantiscono che al sottosistema o al componente di sicurezza siano allegate una copia della dichiarazione di conformità UE, le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza sono chiare, comprensibili e intelligibili.
Tuttavia, nel caso in cui un gran numero di sottosistemi o componenti di sicurezza sia fornito a un unico operatore economico o utente, il lotto o la partita interessati possono essere accompagnati da un'unica copia della dichiarazione di conformità UE.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.