Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO IV
ALLEGATO IV
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, ALLE MALATTIE ELENCATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5.
Il presente allegato intende precisare i criteri che la Commissione deve prendere in considerazione all'atto della determinazione delle norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate conformemente all'articolo 5. Il processo di classificazione prende in considerazione il profilo della malattia in questione, l'impatto di tale malattia sulla sanità animale e pubblica, sul benessere degli animali e sull'economia e la disponibilità, l'attuabilità e l'efficacia degli strumenti diagnostici e dei diversi pacchetti di misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al presente regolamento per la malattia in questione.
Sezione 1 Criteri per l'applicazione delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
Le malattie cui si applicano le norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sono considerate come quelle aventi le più gravi ripercussioni sulla sanità animale, sulla sanità pubblica e sul piano economico, sociale e ambientale nell'Unione. Tali malattie devono soddisfare i seguenti criteri:
a) la malattia in questione è:
i) non presente sul territorio dell'Unione;
ii) presente solo in casi eccezionali (introduzioni irregolari); o
iii) presente solo in una parte molto limitata del territorio dell'Unione;
e
b) la malattia in questione è altamente trasmissibile; oltre alla trasmissione diretta e indiretta, è possibile anche una diffusione tramite aria, acqua o vettori. La malattia può colpire molteplici specie di animali detenuti e selvatici, o un'unica specie di animali detenuti economicamente importante, e può determinare elevata morbilità e notevoli tassi di mortalità.
In aggiunta ai criteri enunciati alle lettere a) e b), tali malattie devono soddisfare uno o più dei seguenti criteri:
c) la malattia in questione presenta un potenziale zoonotico con ripercussioni considerevoli sulla sanità pubblica, nonché un potenziale epidemico o pandemico o possibili minacce significative per la sicurezza alimentare;
d) la malattia in questione provoca ripercussioni notevoli sull'economia dell'Unione, ingenerando costi sostanziali legati principalmente alle conseguenze dirette della malattia sulla salute e sulla produttività degli animali;
e) la malattia in questione provoca ripercussioni notevoli su uno o più dei seguenti aspetti:
i) società, in particolare con ripercussioni sui mercati del lavoro;
ii) benessere degli animali, in quanto causa di sofferenze per un gran numero di animali;
iii) ambiente, in ragione delle conseguenze dirette della malattia o delle misure adottate per lottare contro la stessa;
iv) nel lungo termine, biodiversità o protezione delle specie o delle razze minacciate, compresi la possibile scomparsa di tali specie o razze o i possibili danni a lungo termine ad esse arrecati.
Sezione 2 Criteri per l'applicazione delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
Le malattie cui si applicano le norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono oggetto di lotta in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione. Tali malattie devono soddisfare i seguenti criteri:
a) la malattia in questione ha carattere endemico ed è presente in tutto il territorio dell'Unione o in una parte di esso. Tuttavia, vari Stati membri o varie zone dell'Unione sono indenni dalla malattia; e
b) la malattia in questione è da moderatamente ad altamente trasmissibile; oltre alla trasmissione diretta e indiretta, è possibile anche una diffusione tramite aria, acqua o vettori. Può colpire una o più specie animali e può determinare elevata morbilità, generalmente associata a bassa mortalità.
In aggiunta ai criteri enunciati alle lettere a) e b), tali malattie devono soddisfare uno o più dei seguenti criteri:
c) la malattia in questione presenta un potenziale zoonotico con ripercussioni considerevoli sulla sanità pubblica, nonché un potenziale epidemico o possibili minacce significative per la sicurezza alimentare;
d) la malattia in questione esercita un impatto notevole sull'economia dell'Unione, ingenerando costi sostanziali legati principalmente alle conseguenze dirette della malattia sulla salute e sulla produttività degli animali;
e) la malattia esercita un impatto notevole su uno o più dei seguenti aspetti:
i) società, in particolare con ripercussioni sui mercati del lavoro;
ii) benessere degli animali, in quanto causa di sofferenze per un gran numero di animali;
iii) ambiente, in ragione delle conseguenze dirette della malattia o delle misure adottate per lottare contro la stessa;
iv) un effetto a lungo termine sulla biodiversità o sulla protezione delle specie o delle razze minacciate, compresi la possibile scomparsa di tali specie o razze o i possibili danni a lungo termine ad esse arrecati.
Una malattia cui si applicano le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), che non sia stata efficacemente e prontamente eradicata in una parte dell'Unione e abbia acquisito carattere endemico in detta parte dell'Unione, può essere soggetta a misure di prevenzione e controllo delle malattie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in quella parte dell'Unione.
Sezione 3 Criteri per l'applicazione delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
Malattie per le quali si applicano le norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che dispongono di programmi di eradicazione per la malattia elencata in questione. Tali malattie devono soddisfare i seguenti criteri:
a) la malattia in questione ha carattere endemico in natura ed è presente tra gli animali terrestri in tutto il territorio dell'Unione o in una parte di esso; o è presente tra gli animali acquatici, e vari Stati membri o varie zone dell'Unione sono indenni dalla malattia; e
b)
i) tra gli animali terrestri la malattia in questione è da moderatamente ad altamente trasmissibile, principalmente mediante trasmissione diretta e indiretta. La malattia colpisce soprattutto una o più specie animali, solitamente non determina elevata morbilità, e la mortalità è trascurabile o inesistente. Spesso l'effetto maggiormente osservato è la perdita di produzione;
ii) tra gli animali acquatici la malattia è da moderatamente ad altamente trasmissibile, principalmente mediante trasmissione diretta e indiretta. La malattia colpisce una o più specie animali e può determinare elevata morbilità e, solitamente, bassa mortalità. Spesso l'effetto maggiormente osservato è la perdita di produzione.
In aggiunta ai criteri enunciati ai punti a) e b), tali malattie devono soddisfare uno o più dei seguenti criteri:
c) la malattia in questione presenta un potenziale zoonotico con ripercussioni considerevoli sulla sanità pubblica o possibili minacce significative per la sicurezza alimentare;
d) la malattia in questione esercita un impatto notevole sull'economia di parti dell'Unione, impatto che è legato principalmente alle conseguenze dirette della malattia su alcuni tipi di sistemi di produzione animale.
e) la malattia in questione esercita un impatto notevole su uno o più dei seguenti aspetti:
i) società, in particolare con ripercussioni sui mercati del lavoro;
ii) benessere degli animali, in quanto causa di sofferenze per un gran numero di animali;
iii) ambiente, in ragione delle conseguenze dirette della malattia o delle misure adottate per lottare contro la stessa;
iv) nel lungo termine, biodiversità o protezione delle specie o delle razze minacciate, compresi la possibile scomparsa di tali specie o razze o i possibili danni a lungo termine ad esse arrecati.
Sezione 4 Criteri per l'applicazione delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d)
Le norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), si applicano alle malattie che soddisfano i criteri di cui alle sezioni 1, 2 o 3 e ad altre malattie che soddisfano i criteri di cui alla sezione 5 qualora il rischio rappresentato dalla malattia in questione possa essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti al fine di impedirne o limitarne l'insorgenza e la diffusione.
Sezione 5 Criteri per l'applicazione delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e)
Le norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), si applicano alle malattie che soddisfano i criteri di cui alle sezioni 1, 2 o 3 e ad altre malattie qualora la sorveglianza della malattia sia necessaria per motivi connessi alla sanità animale, al benessere degli animali, alla salute umana, all'economia, alla società o all'ambiente.