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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione del 21 marzo 2016 che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

informando gli Stati membri,

A. MISURE IN VIGORE

Con il regolamento (CE) n. 2022/952 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 658/20023 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a un ulteriore riesame in previsione della scadenza e a un ulteriore riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 661/20084 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a un successivo riesame in previsione della scadenza, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/20145 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

Con la decisione 2008/577/CE6 («la decisione») la Commissione ha accettato un impegno di prezzo («l'impegno») offerto, tra gli altri, dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, membri della holding «Acron» (denominati collettivamente «Acron») per le importazioni di nitrato di ammonio prodotto da tali società e venduto al primo acquirente indipendente nell'Unione.

Con la stessa decisione la Commissione ha accettato inoltre un impegno offerto da Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ucraina. Le misure sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina sono scadute il 17 giugno 20127 e, di conseguenza, lo stesso giorno è scaduto anche il relativo impegno.

Con la stessa decisione la Commissione ha accettato inoltre un impegno offerto dal gruppo EuroChem. Con la decisione 2012/629/UE8 la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo EuroChem a causa dell'impraticabilità di detto impegno.

L'impegno accettato, offerto da Acron, si basa su tre elementi, vale a dire: 1) l'indicizzazione dei prezzi minimi in conformità alle quotazioni pubbliche internazionali; 2) un tetto quantitativo; e 3) la promessa di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno agli stessi clienti dell'Unione europea ai quali essa vende altri prodotti, a parte alcuni altri prodotti per i quali Acron si è impegnata a rispettare regimi di prezzi specifici.

Come indicato al considerando 14 della decisione 2008/577/CE, alla data in cui l'impegno fu accettato la struttura di vendita di Acron era tale da indurre la Commissione a ritenere limitato il rischio di una sua elusione.

B. MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

Relazioni commerciali di Acron

Nel maggio 2012, Acron ha comunicato alla Commissione l'intenzione di acquisire partecipazioni in un'azienda chimica avente sede nell'Unione. Nell'agosto 2012 Acron ha notificato alla Commissione una modifica nella sua struttura aziendale, vale a dire l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in tale azienda chimica avente sede nell'Unione, e indicato che tale modifica strutturale non aveva ripercussioni sull'attuazione dell'impegno. Dopo aver valutato gli elementi di prova forniti da Acron, la Commissione non ha inizialmente ritenuto che tale modifica della sua struttura aziendale avesse un effetto sull'impegno. Nuovi elementi di prova attualmente a disposizione della Commissione dimostrano tuttavia che Acron, quando ha originariamente informato la Commissione della modifica della sua struttura, ha presentato informazioni incomplete. In particolare, la Commissione non era stata informata del fatto che il produttore avente sede nell'Unione produce e commercializza non solo prodotti chimici ma anche concimi, tra cui il nitrato di ammonio. Dagli elementi di prova attualmente a disposizione della Commissione è inoltre emerso che la partecipazione di Acron è aumentata ulteriormente dalla notifica alla Commissione nell'agosto 2012.

Valutazione preliminare

La Commissione ha analizzato le implicazioni degli elementi di prova a sua disposizione e ha ritenuto che esiste un elevato rischio di compensazione incrociata. Se infatti l'impianto di produzione e vendita di concimi avente sede nell'Unione di cui Acron ha acquisito partecipazioni vendesse qualche suo prodotto agli stessi clienti di Acron, i prezzi di tali transazioni potrebbero essere fissati in modo da compensare il prezzo minimo all'importazione oggetto dell'impegno. Tale compensazione non sarebbe tuttavia individuabile con le normali verifiche, dato che la struttura dei prezzi per la maggior parte dei prodotti dell'impianto di produzione e vendita di concimi di cui Acron ha acquisito partecipazioni non compare in alcuna fonte pubblicamente accessibile. È pertanto impossibile valutare se i prezzi pagati dai clienti corrispondano al valore dei prodotti o godano di uno sconto che compensi operazioni soggette all'impegno di rispettare un prezzo minimo all'importazione. Di conseguenza, la verifica dell'impegno diventerebbe impraticabile e di difficile attuazione.

La Commissione ha informato Acron di ciò e ha annunciato che, alla luce delle circostanze di cui ai considerando 7 e 8, era dell'opinione che l'impegno dovesse essere revocato. Ad Acron è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni.

C. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

Acron ha presentato osservazioni scritte e ha ottenuto di essere sentita. In risposta al documento informativo, Acron ha ribadito gli argomenti già fatti valere quando era stata informata la prima volta dell'inosservanza dell'impegno dovuta alla sua partecipazione al capitale di un'azienda produttrice di concimi avente sede nell'Unione. Tali argomentazioni sono state affrontate nel documento di divulgazione e lo sono anche nel presente regolamento.

Diverse parti hanno inviato per iscritto alla Commissione il proprio parere a sostegno della posizione di Acron (esse non erano tuttavia le destinatarie della comunicazione della Commissione e della richiesta di osservazioni). Le parti in questione hanno dichiarato di non essere state coinvolte in pratiche di compensazione incrociata con Acron. Dichiarazioni di questo tipo non riducono tuttavia di per sé il rischio di compensazione incrociata. In ogni caso, è prassi usuale della Commissione non accettare impegni sui prezzi laddove esista un elevato rischio di compensazione incrociata, indipendentemente dal fatto che questa si sia effettivamente prodotta.

Acron ha sostenuto di aver agito in buona fede quando ha informato la Commissione, in conformità con la definizione di parte correlata e a norma della clausola 5.14 dell'impegno, di alcune modifiche nella sua struttura societaria.

Acron ha inoltre sostenuto che il suo ruolo dovrebbe essere considerato quello di un investitore finanziario all'interno dell'impresa avente sede nell'Unione e che la sua partecipazione le conferisce diritti solo in misura limitata nel processo decisionale, senza attribuirle un potere di controllo sull'impresa dell'Unione quale definito dal diritto della concorrenza dell'UE.

Acron ha sottolineato che il diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali sulla concorrenza non consentono lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o il coordinamento delle vendite con la concorrenza nell'Unione o altrove, che sarebbe indispensabile per un'eventuale compensazione incrociata.

La Commissione ritiene che le argomentazioni di Acron debbano essere respinte per le ragioni di seguito riportate.

Innanzitutto l'impegno offerto da Acron contiene una definizione di «parte correlata». Come stabilito alla clausola 1 dell'impegno, detenere il 5 % o più delle azioni di un'altra società è sufficiente per essere considerati una parte correlata; questo è il riferimento da considerare al momento di valutare la verificabilità e praticabilità dell'impegno.

La Commissione ribadisce oltre a ciò i problemi legati alla compensazione incrociata di cui al considerando 8. Non è inoltre possibile escludere che alcune quotazioni dei prezzi (alla base del meccanismo di indicizzazione dei prezzi dell'impegno) potrebbero essere influenzate dalle vendite del produttore correlato avente sede nell'Unione.

La stessa Acron ha ammesso che una partecipazione al capitale del produttore avente sede nell'Unione lascia presumere l'esistenza di un rischio di compensazione incrociata, sebbene relativa. Le considerazioni basate sul diritto della concorrenza, sia esso nazionale o dell'Unione, secondo cui tale comportamento non sarebbe teoricamente nell'interesse di Acron, non sono pertinenti al fine di valutare la verificabilità e praticabilità dell'impegno. Di fatto tali considerazioni non riducono di per sé il rischio di compensazione incrociata.

Acron ha dichiarato che la compensazione incrociata non è né nel suo proprio interesse commerciale né nell'interesse commerciale del produttore avente sede nell'Unione ad essa correlato. Tale dichiarazione non è tuttavia di per sé sufficiente a ridurre il rischio di compensazione incrociata, in particolare perché la nozione di interessi commerciali non può essere valutata in termini astratti. Secondo la valutazione della Commissione non può inoltre essere escluso lo stimolo alla compensazione incrociata, in quanto sia il produttore avente sede nell'Unione sia Acron vendono nell'UE prodotti diversi dal nitrato di ammonio potenzialmente agli stessi clienti. Sarebbe impraticabile, se non impossibile, rintracciare tali vendite nell'Unione. A tale riguardo è opportuno sottolineare la complessa struttura dei gruppi societari di Acron e del produttore avente sede nell'Unione. Esiste pertanto un elevato rischio di compensazione incrociata nell'ambito delle vendite di nitrato di ammonio o altri prodotti agli stessi clienti.

In secondo luogo il produttore avente sede nell'Unione europea non può essere sottoposto ad attività di verifica poiché esso non può essere parte di un impegno dato che, a norma dell'articolo 8 del regolamento di base, un impegno può essere offerto solo da un esportatore.

In terzo luogo, anche se il produttore avente sede nell'Unione potesse partecipare all'impegno, quod non, la verifica di tale impegno sarebbe impraticabile come indicato più sopra ai considerando 8 e 19.

In base agli elementi di prova a disposizione, si conclude quindi che, in seguito alle modifiche intervenute nella struttura aziendale di Acron, esiste un elevato rischio di compensazione incrociata e che l'impegno accettato, offerto da Acron, è divenuto impraticabile e deve pertanto essere revocato.

Acron ha infine proposto l'attuazione di un altro meccanismo di controllo nell'ambito dell'impegno. Nello specifico Acron ha offerto di fornire periodicamente alla Commissione una relazione certificata relativa ai flussi finanziari tra i due gruppi di società. Questo nuovo meccanismo renderebbe tuttavia ancora più complesso e gravoso controllare che sia rispettato l'impegno e non ridurrebbe i rischi e i problemi di compensazione incrociata individuati.

Nessuna delle argomentazioni presentate da Acron è tale da modificare la valutazione della Commissione, secondo cui la verifica dell'impegno è divenuta impraticabile.

D. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2008/577/CE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, e in conformità anche alle pertinenti clausole dell'impegno che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente l'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che dovrebbe essere revocata l'accettazione dell'impegno offerto da Acron e che dovrebbe essere abrogata la decisione 2008/577/CE della Commissione. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione dovrebbe applicarsi alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Acron (codice addizionale TARIC A532),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accettazione dell'impegno relativo alle società JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia, e PJSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding «Acron» e riguardante le importazioni di nitrato di ammonio prodotto da tali società e venduto al primo acquirente indipendente nell'Unione (codice addizionale TARIC A532) è revocata.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker