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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione dal 1o aprile 2016 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada. I relativi dati contenuti nei registri elettronici nazionali sono accessibili a tutte le autorità competenti degli altri Stati membri. L'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi entro il 31 dicembre 2012 e conferisce il mandato alla Commissione di adottare norme comuni riguardanti tale interconnessione. Sulla base di questo mandato la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1213/20102 al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali attraverso un sistema di scambio di messaggi denominato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada), divenuto operativo il 31 dicembre 2012.

Nel corso degli ultimi tre anni di esercizio del sistema ERRU la Commissione, insieme ad esperti degli Stati membri, ha individuato alcuni aspetti legati all'uso pratico del sistema ERRU che non corrispondono interamente alle procedure amministrative stabilite negli Stati membri.

È pertanto necessario affrontare le carenze individuate nell'ambito del funzionamento quotidiano del sistema ERRU per allinearle alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1071/2009, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nonché garantire che il sistema ERRU sia utilizzato in modo uniforme da parte delle autorità competenti in tutta l'UE. È inoltre necessario adeguare le disposizioni esistenti al progresso tecnico e scientifico.

In riferimento alla classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione, il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione5 definisce un nuovo elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alle norme dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporto su strada o del gestore dei trasporti. È pertanto necessario abilitare il sistema ERRU alla trasmissione di informazioni riguardanti il nuovo elenco di infrazioni.

Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, si applicano al trattamento di tutti i dati personali a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009. In particolare, gli Stati membri devono attuare adeguate misure di sicurezza volte a prevenirne l'uso illecito.

Laddove applicabile, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 si applicano al trattamento di tutti i dati personali a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009.

A causa della notevole quantità di modifiche che dovrebbero essere apportate alle norme comuni per l'attuazione dell'interconnessione dei registri elettronici nazionali è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1213/2010 con un nuovo atto legislativo. Il regolamento (UE) n. 1213/2010 dovrebbe quindi essere abrogato.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento e in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2009, si intende per:

  1. a) «ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings)»: un sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali, istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009;

  2. b) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;

  3. c) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;

  4. d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi ERRU tra gli Stati membri;

  5. e) «CAP»: certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009;

  6. f) «Stato membro dell'infrazione»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione;

  7. g) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto è stabilita;

  8. h) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi ERRU;

  9. i) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;

  10. j) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi agli Stati membri destinatari;

  11. k) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica ERRU.

  12. l) «Verifica negativa»: una verifica nell’ambito della quale non sono state rilevate infrazioni.

Art. 3 Obbligo di connettersi al sistema ERRU

Gli Stati membri effettuano l'interconnessione dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 al sistema ERRU conformemente alle procedure e ai requisiti tecnici previsti dal presente regolamento.

Il collegamento di uno Stato membro al sistema ERRU si considera stabilito una volta completata la connessione, l'integrazione e le prove di funzionamento secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e condotte sotto la supervisione di quest'ultima. Le prove hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione adotta misure nel caso in cui tali prove non abbiano esito positivo. Qualora tali misure dovessero risultare insufficienti, la Commissione può ritirare la propria assistenza alle prove fino a quando lo Stato membro non dimostri che il collegamento al sistema ERRU sia stato migliorato a livello nazionale in misura sufficiente.

Art. 4 Specifiche tecniche

Il sistema ERRU soddisfa le specifiche tecniche di cui agli allegati da I a VII del presente regolamento.

Art. 5 Impiego del sistema ERRU

1. All'atto di scambiarsi informazioni tramite il sistema ERRU, le autorità competenti seguono le procedure di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

2. Gli Stati membri consentono agli organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l’accesso alla funzione di verifica dei dati dell’impresa di trasporto.

3. Per i casi in cui vi siano diversi organi di controllo nazionali coinvolti nei controlli su strada, lo Stato membro decide a quali di loro debba essere consentito l'accesso di cui al paragrafo 2.

Art. 6 Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1213/2010 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker