Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 222,
Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale. Nel 2015 le consegne di latte nell'Unione sono aumentate di oltre tre milioni e mezzo di tonnellate senza un corrispondente aumento della domanda sul mercato mondiale delle importazioni. Ciò è venuto ad aggiungersi a un aumento ancora maggiore delle consegne di latte del 2014, mentre la tendenza a lungo termine della domanda di importazioni dovrebbe riguardare in media l'equivalente di un milione e mezzo di tonnellate di latte in più all'anno. I margini a livello di azienda sono compressi tra il calo delle entrate legate al latte e l'aumento dei costi dovuti in particolare al servizio del debito. La natura a lungo termine degli investimenti nelle mandrie lattiere rende particolarmente difficile per gli agricoltori il rapido passaggio ad attività economiche alternative in circostanze avverse.
La Commissione aveva già adottato un certo numero di misure eccezionali per affrontare la situazione sulla base dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nell'ambito dei regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 949/20142, (UE) n. 950/20143, (UE) n. 1263/20144, (UE) n. 1336/20145, (UE) n. 1370/20146, (UE) 2015/15497, (UE) 2015/18528 e (UE) 2015/18539.
Gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere hanno avuto luogo a partire dal luglio 2015.
L'aiuto all'ammasso privato di burro, latte scremato in polvere e formaggio è stato concesso a partire dall'introduzione del divieto di importazione imposto dalla Russia nell'agosto 2014.
Malgrado l'efficacia di tali misure, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.
Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione del mercato attuale e accompagnare i necessari adeguamenti successivi alla cessazione del regime delle quote latte, è opportuno autorizzare gli accordi volontari e le decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute intesi a pianificare la produzione su base temporanea per un periodo di sei mesi.
È opportuno che tali accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l'estate, che costituiscono l'alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l'impatto più significativo.
A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa a condizione che non comprometta il funzionamento del mercato interno e che gli accordi e le decisioni siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Questa condizione specifica esclude gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi.
È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.
Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il corretto funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione interessato.
Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell'approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate:
a) per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016 o dal 13 ottobre 2016, a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni, la cui validità scade rispettivamente il 12 ottobre 2016 o il 12 aprile 2017, sulla pianificazione del volume della produzione di latte; oppure
b) a prorogare la validità di tali accordi stipulati o decisioni adottate durante il periodo che ha inizio il 13 aprile 2016 per un periodo che non vada al di là del 12 aprile 2017.
Art. 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Art. 3
L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.
Art. 4
1. Non appena gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 1 sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:
a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;
b) il periodo di applicazione previsto.
2. Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione10 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker