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Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Ammissione quali membri di EURES (diversi dagli SPI) e partner di EURES

1. Ciascuno Stato membro istituisce, senza indebito ritardo ed entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare il presente regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni. Tale sistema è trasparente e proporzionato, conforme ai principi della parità di trattamento delle organizzazioni candidate e del rispetto della legge e stabilisce i rimedi necessari per assicurare una tutela giuridica effettiva.

2. Ai fini del sistema di cui al paragrafo 1, gli Stati membri definiscono i requisiti e i criteri per l'ammissione di membri e di partner di EURES. Tali requisiti e criteri contengono almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri possono definire requisiti o criteri aggiuntivi che siano necessari ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul loro territorio.

3. Le organizzazioni operanti legittimamente in uno Stato membro possono presentare domanda per diventare membri di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare membro di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi che incombono ai membri ai sensi del presente regolamento, tra cui lo svolgimento di tutti i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Un'organizzazione operante legittimamente in uno Stato membro può presentare domanda per diventare partner di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che giustifichi debitamente di poter soddisfare non più di due dei compiti elencati all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c), a motivo delle sue dimensioni o risorse finanziarie, della natura dei servizi generalmente forniti o della struttura organizzativa, compresa la sua natura di organizzazione senza scopo di lucro. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare partner di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi ai quali sono soggetti i partner di EURES ai sensi del presente regolamento e a svolgere almeno uno dei compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

5. Gli Stati membri ammettono le organizzazioni che chiedono di diventare membri o partner di EURES se rispettano i criteri e i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di cui al paragrafo 1, compresi i criteri e i requisiti aggiuntivi di cui al paragrafo 2, ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente a detto sistema e a qualsiasi rifiuto di ammissione a causa della mancata osservanza della sezione I, punto 1, dell'allegato I. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

7. Gli Stati membri revocano le ammissioni dei membri e dei partner di EURES se questi cessano di soddisfare i criteri o i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento di eventuali tali revoche e dei relativi motivi. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema nazionale e delle procedure per condividere informazioni tra gli Stati membri sui sistemi nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Art. 12 Responsabilità dei membri e dei partner di EURES

1. I membri e i partner di EURES alimentano la rete EURES per quanto riguarda i compiti per i quali sono designati a norma dell'articolo 10, o per i quali sono ammessi a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, e soddisfano gli altri obblighi loro imposti dal presente regolamento.

2. I membri di EURES partecipano alla rete EURES anche adempiendo a tutti i compiti che seguono, e i partner di EURES vi partecipano anche adempiendo ad almeno uno dei compiti seguenti:

  1. a) alimentare la disponibilità di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);

  2. b) alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

  3. c) erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro a norma degli articoli 23 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 26 e, se del caso, dell'articolo 27.

3. Ai fini del portale EURES, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono tutte le offerte di lavoro rese pubbliche presso di loro nonché tutte le domande di lavoro e i CV laddove il lavoratore abbia dato il consenso a rendere le informazioni disponibili anche sul portale EURES a norma dell'articolo 17, paragrafo 3. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 17, paragrafo 2, si applicano alle offerte di lavoro rese pubbliche da tutti i membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES.

4. I membri e i partner di EURES designano uno o più punti di contatto, quali gli uffici di collocamento e di reclutamento, i call center e i servizi self-service conformemente ai criteri nazionali, attraverso i quali i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al presente regolamento. I punti di contatto possono basarsi anche su programmi di scambio di personale o sul distacco di funzionari di collegamento oppure far ricorso ad agenzie di collocamento comuni.

5. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, si accertano che i punti di contatto che hanno designato indichino chiaramente la gamma di servizi di sostegno forniti ai lavoratori e ai datori di lavoro.

6. Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri possono, attraverso i rispettivi UCN, chiedere ai membri e ai partner di EURES di contribuire:

  1. a) alla raccolta delle informazioni e delle indicazioni da pubblicare sul portale EURES di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

  2. b) allo scambio delle informazioni di cui all'articolo 30;

  3. c) al ciclo di programmazione di cui all'articolo 31;

  4. d) alla raccolta di dati di cui all'articolo 32.

Art. 13 Responsabilità comuni

Secondo i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, tutte le organizzazioni partecipanti alla rete EURES, in stretta collaborazione fra loro, cercano di promuovere attivamente le opportunità offerte dalla mobilità lavorativa nell'Unione e di adoperarsi per migliorare modi e mezzi che consentano ai lavoratori e ai datori di lavoro di godere di una mobilità su base equa e di cogliere tali opportunità a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, anche su base transfrontaliera.

Art. 14 Gruppo di coordinamento

1. Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato della Commissione, dell’ufficio europeo di coordinamento e degli UCN.

2. Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. In particolare fornisce consulenza alla Commissione sui modelli di cui all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 31, paragrafo 5, i progetti di norme tecniche e formati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6, e le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Il gruppo di coordinamento può organizzare, tra l'altro, scambi delle migliori prassi sui sistemi nazionali di ammissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e sui servizi di sostegno di cui agli articoli da 23 a 27.

4.

L'ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento e presiede le riunioni. Informa altri organismi o reti pertinenti in merito ai lavori del gruppo di coordinamento.

I rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento.

5. Il gruppo di coordinamento coopera con il consiglio direttivo della rete degli SPI informandolo in particolare sulle attività delle rete EURES e sullo scambio delle migliori prassi.

Art. 15 Identità comune e marchio

1. Il nome «EURES» è riservato ad attività svolte nell'ambito della rete EURES conformemente al presente regolamento. È illustrato da un logo unificato, il cui uso è determinato da uno schema grafico, adottato dall'ufficio europeo di coordinamento.

2. Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono utilizzati da tutte le organizzazioni partecipanti alla rete EURES di cui all'articolo 7, per tutte le loro attività legate alla rete EURES, al fine di garantire un'identità visiva comune.

3. Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES provvedono a che il materiale informativo e promozionale da essi fornito sia coerente con l'intera attività di comunicazione, con le norme comuni di qualità della rete EURES e con le informazioni dell'ufficio europeo di coordinamento.

4. Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES informano tempestivamente l'ufficio europeo di coordinamento di qualsiasi abuso del marchio di servizio EURES o del logo, da parte di terzi o di paesi terzi di cui vengono a conoscenza.

Art. 16 Cooperazione e altre misure

1. L'ufficio europeo di coordinamento agevola la cooperazione tra la rete EURES e gli altri servizi e le altre reti d'informazione e di consulenza dell'Unione.

2. Gli UCN cooperano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni, e, se del caso, coinvolgono i membri e i partner di EURES.

3. Gli UCN agevolano la cooperazione della rete EURES con le parti sociali a livello nazionale assicurando un dialogo regolare con le stesse conformemente al diritto e alla prassi nazionali.

4. Gli Stati membri incoraggiano una stretta cooperazione, a livello transfrontaliero, tra i soggetti regionali, locali e, se del caso, nazionali, tra l'altro riguardo a prassi e servizi forniti nell'ambito dei partenariati transfrontalieri EURES.

5. Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni di tipo «sportello unico» per la comunicazione, compresa la comunicazione online, con i lavoratori e i datori di lavoro sui settori comuni di attività di EURES e dei servizi e reti di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri esaminano con la Commissione e l’ufficio europeo di coordinamento ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell’Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari a tal fine.

Capo III. Piattaforma informatica comune

Art. 17 Organizzazione della piattaforma informatica comune

1.

Al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende disponibili sul portale EURES:

  1. a) tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili dagli SPI nonché quelle fornite dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES a norma dell'articolo 12, paragrafo 3;

  2. b) tutte le domande di lavoro e i CV disponibili presso i suoi SPI nonché quelli forniti dagli altri membri di EURES e, se del caso, partner di EURES, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Con riguardo alla lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono introdurre un meccanismo che consenta ai datori di lavoro di scegliere di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES se la richiesta è debitamente giustificata in base ai requisiti delle capacità e delle competenze connesse con il posto.

2. Nel pubblicare i dati relativi alle offerte di lavoro sul portale EURES, gli Stati membri possono escludere:

  1. a) le offerte di lavoro che, a motivo della loro natura o delle norme nazionali, siano accessibili unicamente ai cittadini di un dato paese;

  2. b) le offerte di lavoro connesse a categorie di apprendistati e di tirocini che, avendo principalmente una componente di apprendimento, fanno parte di sistemi nazionali di istruzione o sono finanziate pubblicamente nell'ambito delle politiche attive degli Stati membri a favore del mercato del lavoro;

  3. c) altre offerte di lavoro nell'ambito delle politiche attive del lavoro di uno Stato membro.

3. Il consenso dei lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b), è esplicito, inequivocabile, libero, specifico e informato. I lavoratori possono revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. Essi possono scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

4. Con riguardo ai lavoratori minori, il loro consenso è accompagnato da quello dei loro genitori o dei tutori legali.

5. Gli Stati membri dispongono di opportuni meccanismi e norme necessari per garantire la qualità intrinseca e tecnica dei dati contenuti nelle offerte e nelle domande di lavoro e nei CV.

6. Gli Stati membri assicurano la tracciabilità delle fonti ai fini del controllo della qualità dei dati.

7. Per consentire l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV, ciascuno Stato membro assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in base a un sistema uniforme in modo trasparente.

8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Art. 18 Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale

1. I membri e i partner di EURES provvedono a che tutti i portali di ricerca di lavoro che essi gestiscono, su scala centrale, regionale o locale, indichino chiaramente il portale EURES, ne consentano la facile consultazione, e rinviino verso il portale EURES.

2. Gli SPI provvedono a che tutti i portali web gestiti dalle organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità rinviino chiaramente verso il portale EURES.

3. I membri e i partner di EURES provvedono a che tutte le offerte e le domande di lavoro e tutti i CV resi disponibili sul portale EURES siano facilmente accessibili al loro personale incaricato della rete EURES.

4. Gli Stati membri provvedono a che il trasferimento delle informazioni relative alle offerte e domande di lavoro e ai CV, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), sia effettuato per mezzo di un singolo canale coordinato.

Art. 19 Incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune

1. Gli Stati membri collaborano tra loro, con la Commissione e con l’ufficio europeo di coordinamento per quanto riguarda l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea elaborata dalla Commissione. La Commissione tiene informati gli Stati membri in merito allo sviluppo della classificazione europea.

2. La Commissione adotta e aggiorna, mediante atti di esecuzione, l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Nei casi in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Ai fini dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune, ciascuno Stato membro redige, senza indebito ritardo ed entro tre anni dall'adozione dell'elenco di cui al paragrafo 2, un primo inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le sue classificazioni nazionali, regionali e settoriali e tale elenco e, una volta entrato in uso tramite un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento aggiorna regolarmente tale inventario per tener conto dell'evoluzione dei servizi di reclutamento.

4. Gli Stati membri possono scegliere di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea, una volta completata, o di mantenere i loro sistemi nazionali di classificazione interoperabili.

5. La Commissione fornisce sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario agli Stati membri quando redigono l'inventario a norma del paragrafo 3 e agli Stati membri che decidono di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Art. 20 Meccanismo di accesso facilitato dei lavoratori e dei datori di lavoro

1. I membri e i partner di EURES su richiesta prestano assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro che utilizzano i loro servizi per la registrazione al portale EURES. Tale assistenza è gratuita.

2. I membri e i partner di EURES provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro che utilizzano i loro servizi abbiano accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi per l'aggiornamento, la modifica o l'eliminazione dei dati in questione.

Capo IV. Servizi di sostegno

Art. 21 Principi

1. Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire senza indebito ritardo dei servizi di sostegno a livello nazionale, tanto online quanto offline.

2.

Essi incoraggiano lo sviluppo di un approccio coordinato dei servizi di sostegno a livello nazionale.

Sono tenute in considerazione anche le specifiche esigenze regionali e locali.

3.

I servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro di cui all'articolo 22, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26 e, se del caso, all'articolo 27 sono gratuiti.

I servizi di sostegno ai lavoratori di cui all'articolo 23 sono gratuiti.

I servizi di sostegno ai datori di lavoro di cui all'articolo 24 possono essere a pagamento.

4. La tariffa percepita per i servizi offerti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES conformemente al presente capo non è più alta di quelle applicabili ad altri servizi comparabili erogati dai membri e dai partner di EURES. Se del caso, i membri e i partner di EURES informano i lavoratori e i datori di lavoro in modo chiaro e preciso di eventuali costi.

5. I membri e i partner di EURES interessati utilizzano i propri canali di informazione per indicare chiaramente ai lavoratori e ai datori di lavoro la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni sono pubblicate sul portale EURES.

6. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, i membri di EURES di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e i partner di EURES possono offrire i propri servizi soltanto online.

Art. 22 Accesso a informazioni di carattere generale

1.

I membri e, se del caso, i partner di EURES forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni di carattere generale riguardanti il portale EURES, compresa la banca dati delle domande di lavoro e dei CV, e la rete EURES, compresi i recapiti dei membri e dei partner di EURES pertinenti a livello nazionale, informazioni riguardo ai canali di reclutamento (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione dei punti di contatto) e ai pertinenti collegamenti internet, in modo che siano facilmente accessibili e semplici da usare.

I membri e, se del caso, i partner di EURES rinviano, ove opportuno, i lavoratori e i datori di lavoro a un altro membro o partner di EURES.

2. L'ufficio europeo di coordinamento sostiene l'elaborazione delle informazioni di carattere generale di cui al presente articolo e assiste gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura linguistica, tenendo conto delle richieste dei mercati del lavoro degli Stati membri.

Art. 23 Servizi di sostegno ai lavoratori

1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono alle persone in cerca di occupazione, senza indebito ritardo, la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Su richiesta dei lavoratori, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono, in particolare, i seguenti servizi:

  1. a) informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione o rinvio a tali informazioni;

  2. b) assistenza e orientamento su come ottenere le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

  3. c) se del caso, assistenza nella redazione delle offerte di lavoro e dei CV al fine di garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6, e nel caricamento di tali offerte di lavoro e CV sul portale EURES;

  4. d) se del caso, valutazione della possibilità di un collocamento all'interno dell'Unione nel quadro di un piano d'azione individuale o sostegno nella messa a punto di un piano individuale per la mobilità quale strumento per ottenere un collocamento all'interno dell'Unione;

  5. e) se del caso, rinvio del lavoratore a un altro membro o partner di EURES.

3. Su richiesta ragionevole del lavoratore, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono un sostegno supplementare nella ricerca di un lavoro e altri servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

Art. 24 Servizi di sostegno ai datori di lavoro

1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono, senza indebito ritardo, ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori da altri Stati membri la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Su richiesta del datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e assistenza sulle opportunità di reclutamento e propongono, in particolare, i seguenti servizi:

  1. a) informazioni sulle disposizioni specifiche riguardanti il reclutamento da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale reclutamento;

  2. b) se del caso, informazioni e assistenza sulla formulazione dei requisiti individuali per le offerte di lavoro come pure nell'assicurarne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6.

3.

Qualora un datore di lavoro chieda ulteriore assistenza ed esista una probabilità ragionevole di reclutamento all'interno dell'Unione, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono ulteriore assistenza e servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro.

Se richiesto, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono orientamento individuale in merito alla formulazione dei requisiti per le offerte di lavoro.

Art. 25 Assistenza successiva al reclutamento

1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, forniscono:

  1. a) informazioni generali sull'assistenza successiva al reclutamento (ad esempio formazione in comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione), comprese le informazioni generali su opportunità di lavoro per i familiari del lavoratore;

  2. b) ove possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza successiva al reclutamento.

2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 4, i membri e i partner di EURES che forniscono direttamente l'assistenza successiva al reclutamento ai lavoratori o ai datori di lavoro possono chiedere il pagamento di una tariffa.

Art. 26 Accesso agevolato alle informazioni su tassazione, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione malattia, sicurezza sociale e misure di politica attiva del lavoro

1. Su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES trasmettono le richieste di informazioni specifiche sui diritti in materia di sicurezza sociale, misure di politica attiva del lavoro, tassazione, questioni relative al contratto di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione malattia alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che sostengono i lavoratori nell'esercizio dei loro diritti alla libera circolazione, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli UCN cooperano con le autorità competenti a livello nazionale di cui al paragrafo 1.

Art. 27 Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere

1. Laddove, nelle regioni transfrontaliere, i membri o i partner di EURES partecipino a strutture specifiche di cooperazione e di servizi, quali i partenariati transfrontalieri, essi forniscono ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro informazioni relative alla situazione specifica dei lavoratori frontalieri e pertinenti per i datori di lavoro in tali regioni.

2. I compiti dei partenariati transfrontalieri di EURES possono includere servizi di collocamento e reclutamento, il coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni partecipanti e lo svolgimento di attività attinenti alla mobilità transfrontaliera, compresi informazioni e orientamento rivolti ai lavoratori frontalieri, con un'attenzione specifica ai servizi multilingui.

3. Le organizzazioni diverse dai membri e dai partner di EURES che partecipano alle strutture di cui al paragrafo 1 non sono considerate parte della rete EURES sulla base della loro partecipazione alle stesse.

4. Nelle regioni transfrontaliere di cui al paragrafo 1, gli Stati membri cercano di sviluppare soluzioni a sportello unico per comunicare informazioni ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro.

Art. 28 Accesso alle misure di politica attiva del lavoro

Uno Stato membro non può limitare l'accesso alle misure di politica attiva del lavoro che prevedono un'assistenza ai lavoratori nella ricerca di un lavoro per il solo motivo che un lavoratore chieda tale sostegno per trovare lavoro sul territorio di un altro Stato membro.

Capo V. Scambio di informazioni e ciclo di programmazione

Art. 29 Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli

La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell’Unione sulla base delle relazioni presentate dall’Autorità europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.

Art. 30 Scambio di informazioni tra Stati membri

1. Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni disaggregate per genere in merito:

  1. a) alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione;

  2. b) alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero.

2. Gli UCN sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta.

3. Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all'articolo 31 sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli UCN e lo sviluppo dell'analisi congiunta.

Art. 31 Programmazione

1. Gli UCN redigono programmi di lavoro nazionali annuali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri.

2. I programmi di lavoro nazionali annuali indicano:

  1. a) le principali attività che devono essere realizzate complessivamente, nell'ambito della rete EURES, a livello nazionale e, se del caso, a livello transfrontaliero;

  2. b) le risorse umane e finanziarie globali stanziate per la loro realizzazione;

  3. c) le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate e, se necessario, di aggiornamento delle stesse.

3. Agli UCN e all'ufficio europeo di coordinamento è data l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i progetti dei programmi di lavoro nazionali. Al termine di tale esame, i programmi di lavoro nazionali sono adottati dai rispettivi UCN.

4. Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure necessari allo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.