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Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione e uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancito dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore attuazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari.

La libera circolazione dei lavoratori è uno degli elementi essenziali dello sviluppo di un mercato del lavoro unionale più integrato, anche nelle regioni transfrontaliere, che consenta ai lavoratori una maggiore mobilità, incrementando la diversità e contribuendo all'inclusione sociale e all'integrazione in tutta l'Unione delle persone escluse dal mercato del lavoro. Essa contribuisce inoltre a reperire le competenze necessarie a coprire i posti di lavoro disponibili e a superare le strozzature del mercato del lavoro.

Il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha istituito meccanismi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e di scambio di informazioni, mentre la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione5 ha stabilito disposizioni relative al funzionamento di una rete di servizi per l'impiego a livello europeo (rete EURES), a norma del regolamento suddetto. È necessaria una revisione di tale quadro normativo per tenere conto dei nuovi modelli di mobilità, del rafforzamento delle disposizioni in materia di mobilità su base equa, dell'evoluzione tecnologica dello scambio di dati sulle offerte di lavoro, della diversità dei canali di reclutamento utilizzati dai lavoratori e dai datori di lavoro, nonché del ruolo crescente svolto da altri intermediari del mercato del lavoro che operano oltre ai servizi pubblici per l'impiego («SPI») nella prestazione di servizi di reclutamento del personale.

Al fine di aiutare i lavoratori che godono del diritto di lavorare in un altro Stato membro ad esercitare effettivamente tale diritto, l'assistenza prestata conformemente al presente regolamento è destinata a tutti i cittadini dell'Unione che hanno il diritto di accedere a un'attività in qualità di lavoratore nonché ai membri delle loro famiglie a norma dell'articolo 45 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero concedere lo stesso accesso a ogni cittadino di paesi terzi che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, benefici in tale campo di pari trattamento con i propri cittadini. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme sull'accesso da parte di cittadini di paesi terzi ai mercati del lavoro nazionali come stabilito nel pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

La crescente interdipendenza tra i mercati del lavoro rende necessaria una più stretta cooperazione tra i servizi per l'impiego, anche nelle regioni transfrontaliere, al fine di realizzare la libera circolazione di tutti i lavoratori attraverso una mobilità volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione su base equa e conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali, a norma dell'articolo 46, lettera a), TFUE. È opportuno pertanto stabilire un quadro di cooperazione in materia di mobilità del lavoro all'interno dell'Unione tra la Commissione e gli Stati membri. Tale quadro dovrebbe collegare le offerte di lavoro dell'intera Unione e la possibilità di candidarsi per tali offerte, stabilire accordi per la prestazione dei relativi servizi di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro e prevedere un approccio comune per la condivisione delle informazioni necessarie per favorire tale cooperazione.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) ha ritenuto che alla nozione di «lavoratore» di cui all'articolo 45 TFUE debba essere attribuito un significato proprio dell'Unione e che detta nozione debba essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro mediante riferimento ai diritti e agli obblighi delle persone interessate. Per essere considerata lavoratore, una persona deve prestare attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da risultare come puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione6. La nozione di «lavoratore» è stata considerata comprensiva, in determinate circostanze, delle persone che svolgono un apprendistato7 o un tirocinio8.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la libera circolazione dei lavoratori è parte dei fondamenti dell'Unione e, di conseguenza, le disposizioni che sanciscono tale libertà devono essere interpretate estensivamente9. La Corte di giustizia ha statuito che la libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 TFUE include altresì alcuni diritti per i cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno dell'Unione ai fini della ricerca di un'occupazione10. La nozione di «lavoratore» dovrebbe pertanto, ai fini del presente regolamento, essere intesa come comprensiva delle persone in cerca di occupazione, indipendentemente dal fatto che attualmente abbiano un rapporto di lavoro.

Per facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione, nel patto per la crescita e l'occupazione il Consiglio europeo ha chiesto che sia esaminata la possibilità di estendere la rete EURES ad apprendistati e tirocini. Apprendistati e tirocini dovrebbero essere inclusi nell'ambito d'applicazione del presente regolamento, a condizione che i candidati prescelti siano soggetti a un rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere dalla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro talune categorie di apprendistati e tirocini, al fine di garantire la coerenza e il funzionamento dei rispettivi sistemi di istruzione e di tenere conto della necessità di definire le rispettive misure di politica attiva del lavoro in base alle esigenze dei lavoratori interessati da tali misure. È opportuno tenere in considerazione la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini11, al fine di migliorare la qualità dei tirocini, in particolare in relazione ai contenuti dell'apprendimento e della formazione e alle condizioni di lavoro, con l'obiettivo di facilitare la transizione da istruzione, disoccupazione o inattività al lavoro. Conformemente a tale raccomandazione, è opportuno rispettare i diritti e le condizioni di lavoro dei tirocinanti previsti dal diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

Le informazioni sulle offerte di apprendistati e tirocini di cui al presente regolamento possono essere integrate da strumenti e servizi basati sul web, sviluppati dalla Commissione o da altri soggetti, che consentano ai datori di lavoro di condividere direttamente con i lavoratori opportunità di apprendistati e tirocini in tutta l'Unione.

Dal suo avvio nel 1994, EURES è stata una rete di cooperazione tra la Commissione e gli SPI intesa a fornire informazioni, consulenza e servizi di reclutamento o collocamento a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di tutti i cittadini dell'Unione che intendano beneficiare del principio della libera circolazione dei lavoratori, attraverso la sua rete di persone e i servizi online disponibili sul portale europeo della mobilità professionale (portale EURES). È necessaria un'applicazione più uniforme della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, dei servizi di sostegno e dello scambio di informazioni sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. È opportuno pertanto ricostituire e riorganizzare la rete EURES come elemento del quadro normativo riveduto al fine di rafforzarla ulteriormente. È opportuno definire le funzioni e le responsabilità delle diverse organizzazioni facenti parte della rete EURES.

La rete EURES dovrebbe avere una composizione sufficientemente flessibile per adeguarsi all'evoluzione del mercato per i servizi di reclutamento. L'emergere di vari tipi di servizi per l'impiego indica la necessità di uno sforzo comune da parte della Commissione e degli Stati membri per l'ampliamento della rete EURES quale strumento principale dell'Unione per la prestazione di servizi di reclutamento in tutta l'Unione. Un ampliamento della partecipazione alla rete EURES avrebbe vantaggi sociali, economici e finanziari e potrebbe anche contribuire a generare forme innovative di apprendimento e cooperazione, anche in materia di norme di qualità per le offerte di lavoro e di servizi di sostegno a livello nazionale, regionale, locale e transfrontaliero.

Ampliare la partecipazione alla rete EURES migliorerebbe l'efficienza della prestazione di servizi, attraverso l'agevolazione dei partenariati e il rafforzamento della complementarità e il miglioramento della qualità, e accrescerebbe la quota di mercato della rete EURES in quanto i nuovi partecipanti metterebbero a disposizione le loro offerte e domande di lavoro e i loro curriculum vitae (CV) e offrirebbero servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro.

Dovrebbe essere possibile per qualunque organizzazione, compresi i servizi per l'impiego pubblici, privati o del terzo settore, che si impegni a soddisfare tutti i criteri e a svolgere l'intera gamma dei compiti di cui al presente regolamento diventare un membro di EURES.

Alcune organizzazioni non sarebbero in grado di svolgere l'intera gamma dei compiti imposti ai membri di EURES a norma del presente regolamento ma hanno un importante contributo potenziale per la rete EURES. È pertanto opportuno dare loro la possibilità di divenire partner di EURES su una base eccezionale. Tale eccezione dovrebbe essere concessa solo se giustificata e potrebbe essere giustificata sulla base delle dimensioni ridotte del richiedente, delle sue limitate risorse finanziarie, del fatto che generalmente non svolge l'intera gamma dei compiti richiesti ovvero del fatto che si tratta di un'organizzazione senza scopo di lucro.

La cooperazione transnazionale e transfrontaliera e il sostegno a tutti i membri e partner di EURES operanti negli Stati membri sarebbero agevolati dall'esistenza di una struttura a livello dell'Unione («ufficio europeo di coordinamento»). L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe fornire informazioni, orientamenti e strumenti comuni, attività di formazione messe a punto congiuntamente con gli Stati membri e una funzione di assistenza (help desk). Le attività di formazione e la funzione di assistenza dovrebbero in particolare coadiuvare il personale operante nelle organizzazioni che partecipano alla rete EURES, specializzato nella fornitura di attività di incrocio delle domande e offerte di lavoro, collocamento e reclutamento, oltre che di informazione, orientamento e assistenza a lavoratori, datori di lavoro e organizzazioni interessate a questioni di mobilità transnazionale e transfrontaliera e, a tal fine, a diretto contatto con tali gruppi destinatari. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe inoltre essere responsabile della gestione e dello sviluppo del portale EURES e di una piattaforma informatica comune. Per orientarlo nei suoi lavori, è opportuno che siano elaborati, di concerto con gli Stati membri, programmi di lavoro pluriennali.

Gli Stati membri dovrebbero istituire uffici di coordinamento nazionali (UCN) per assicurare il trasferimento dei dati disponibili al portale EURES e dare sostegno e assistenza di carattere generale a tutti i membri e i partner di EURES sul loro territorio, anche relativamente alla gestione dei reclami e dei problemi legati alle offerte di lavoro, se del caso di concerto con le altre autorità pubbliche interessate come gli ispettorati del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero favorire la collaborazione con i loro omologhi negli altri Stati membri, anche a livello transfrontaliero, e con l'ufficio europeo di coordinamento. Agli UCN dovrebbe anche spettare il compito di verificare il rispetto delle norme in materia di qualità intrinseca e tecnica dei dati e di protezione dei dati. Al fine di agevolare la comunicazione con l'ufficio europeo di coordinamento e aiutare gli UCN a promuovere il rispetto di tali norme da parte di tutti i membri e i partner di EURES sul loro territorio, gli UCN dovrebbero garantire un trasferimento coordinato dei dati al portale EURES per mezzo di un singolo canale coordinato, se del caso facendo ricorso a piattaforme informatiche nazionali esistenti. Al fine di fornire in modo tempestivo un servizio di qualità, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i propri UCN dispongano in misura sufficiente di personale formato e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei loro compiti, quali stabiliti nel presente regolamento.

La partecipazione delle parti sociali alla rete EURES contribuisce, in particolare, all'analisi degli ostacoli alla mobilità nonché alla promozione della mobilità del lavoro volontaria su base equa all'interno dell'Unione, anche nelle regioni transfrontaliere. I rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione dovrebbero pertanto poter partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento istituito conformemente al presente regolamento e mantenere un dialogo regolare con l'ufficio europeo di coordinamento, mentre le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati nazionali dovrebbero essere coinvolti, in cooperazione con la rete EURES, con l'assistenza degli UCN, attraverso un dialogo regolare con le parti sociali conformemente al diritto e alla prassi nazionale. Le parti sociali dovrebbero poter presentare la loro candidatura a diventare membro o partner di EURES, previo soddisfacimento dei pertinenti obblighi previsti dal presente regolamento.

Dato il loro status particolare, gli SPI dovrebbero essere nominati dagli Stati membri quali membri di EURES, senza doversi sottoporre alla procedura di ammissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli SPI soddisfino i criteri minimi comuni di cui all'allegato I («criteri minimi comuni») e gli obblighi imposti dal presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri possono delegare ai rispettivi SPI compiti o attività generali attinenti all'organizzazione del lavoro ai sensi del presente regolamento, compresi lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di ammissione dei membri e dei partner di EURES. Al fine di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, ciascuno SPI dovrebbe disporre di capacità, assistenza tecnica e risorse finanziarie e umane sufficienti.

Date le loro competenze in materia di organizzazione dei mercati del lavoro, è opportuno che spetti agli Stati membri la responsabilità di ammettere, sul loro territorio, le organizzazioni quali membri e partner di EURES. Tale ammissione dovrebbe essere soggetta ai criteri minimi comuni e a un insieme limitato di norme di base relative alla procedura di ammissione al fine di garantire la trasparenza e la parità di opportunità al momento dell'adesione alla rete EURES, consentendo peraltro la flessibilità necessaria per tener conto dei diversi modelli nazionali e delle diverse forme di cooperazione tra gli SPI e altri soggetti del mercato del lavoro negli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri possano revocare detta ammissione qualora un'organizzazione cessi di soddisfare i criteri in base ai quali era stato ammesso.

I criteri minimi comuni per diventare membri o partner di EURES sono stabiliti al fine di garantire il rispetto di norme minime di qualità. Le domande di ammissione dovrebbero pertanto essere valutate almeno sulla base dei criteri minimi comuni.

Uno degli obiettivi della rete EURES è sostenere una mobilità del lavoro equa e volontaria all'interno dell'Unione e, pertanto, i criteri minimi comuni da applicare nell'ammettere le organizzazioni nella rete EURES dovrebbero altresì includere l'obbligo di impegnarsi a rispettare pienamente le norme vigenti in materia di lavoro e le pertinenti disposizioni di legge, compreso il principio di non discriminazione. È opportuno pertanto che gli Stati membri possano rifiutare o revocare l'ammissione delle organizzazioni che violano le norme in materia di lavoro e le disposizioni di legge, in particolare quelle riguardanti la retribuzione e le condizioni di lavoro. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione sulla base del mancato rispetto di tali norme o disposizioni, l'UCN competente dovrebbe informare l'ufficio europeo di coordinamento, il quale dovrebbe poi inoltrare l'informazione agli altri UCN. Gli UCN possono adottare misure adeguate in relazione alle organizzazioni che operano sul loro territorio conformemente al rispettivo diritto e prassi nazionale.

Le attività delle organizzazioni ammesse alla rete EURES dovrebbero essere monitorate dagli Stati membri al fine di assicurare che le organizzazioni applichino correttamente le disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare l'osservanza ottimale di tali disposizioni. Il monitoraggio dovrebbe essere basato in primo luogo sui dati forniti da tali organizzazioni agli UCN conformemente al presente regolamento, ma potrebbe anche comportare, se del caso, misure di controllo e audit, come controlli a campione. Ciò dovrebbe includere il monitoraggio del rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili.

È opportuno istituire un gruppo di coordinamento con il ruolo di coordinare le attività e il funzionamento della rete EURES. Esso dovrebbe fungere da piattaforma per lo scambio di informazioni e per la condivisione delle migliori prassi, in particolare in relazione allo sviluppo e alla diffusione in tutta la rete EURES di informazioni adeguate e orientamento per i lavoratori, compresi i lavoratori frontalieri, e per i datori di lavoro. Esso dovrebbe essere altresì consultato durante la procedura di preparazione di modelli, norme tecniche e formati, nonché per quanto riguarda la definizione di specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati. Le parti sociali dovrebbero poter partecipare alle discussioni del gruppo di coordinamento relative in particolare a pianificazione strategica, sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività di cui al presente regolamento. Al fine di creare sinergie tra il lavoro della rete EURES e quello della rete degli SPI, istituita dalla decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12, il gruppo di coordinamento dovrebbe cooperare con il consiglio direttivo della rete degli SPI. Tale cooperazione potrebbe comportare la condivisione delle migliori prassi e il fatto di tenere informato il consiglio direttivo sulle attività attuali e programmate della rete EURES.

Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono registrati come marchi dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Solo l'ufficio europeo di coordinamento è autorizzato a concedere a terzi il permesso di utilizzare il logo EURES, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio13. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe informare le organizzazioni interessate di conseguenza.

Per comunicare ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni affidabili e aggiornate sui diversi aspetti della mobilità lavorativa e della protezione sociale all'interno dell'Unione, è opportuno che la rete EURES cooperi con altri organismi, servizi e reti dell'Unione che agevolano la mobilità e informano i cittadini dell'Unione sui diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, come la rete europea degli organismi per la parità (Equinet), il portale «La tua Europa», il portale europeo per i giovani e SOLVIT, le organizzazioni che operano per la cooperazione transfrontaliera e le organizzazioni responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali e quelli incaricati di promuovere, analizzare, monitorare e sostenere la parità di trattamento dei lavoratori, designati conformemente alla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14. Al fine di garantire sinergie, la rete EURES dovrebbe anche cooperare con gli organismi competenti nel coordinamento della sicurezza sociale.

L'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori sarebbe agevolato dalla creazione di strumenti volti a sostenere la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, in modo da rendere il mercato del lavoro pienamente accessibile ai lavoratori e ai datori di lavoro. È opportuno pertanto sviluppare ulteriormente una piattaforma informatica comune a livello dell'Unione, che sia gestita dalla Commissione. Garantire tale diritto significa far sì che i lavoratori possano aver accesso alle opportunità di impiego nell'intera Unione.

Per l'utilizzo digitale, i dati relativi a domande di lavoro e a CV potrebbero essere espressi sotto forma di profili di persone in cerca di occupazione.

La piattaforma informatica comune che riunisce le offerte di lavoro e offre la possibilità di candidarsi in risposta a tali offerte, incrociando automaticamente i dati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro secondo diversi criteri e a livelli diversi, dovrebbe favorire l'equilibrio sui mercati del lavoro dell'Unione, contribuendo in tal modo ad aumentare l'occupazione all'interno dell'Unione.

Al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili dagli SPI e dagli altri membri o, se del caso, partner di EURES dovrebbero essere pubblicate sul portale EURES. Tuttavia, in circostanze specifiche e al fine di assicurare che il portale EURES contenga unicamente le informazioni pertinenti alla mobilità all'interno dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire ai datori di lavoro la possibilità di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES a seguito di una valutazione oggettiva, da parte del datore di lavoro, sui requisiti connessi al posto di lavoro in questione, vale a dire sulle capacità e sulle competenze specifiche necessarie all'adeguato adempimento dei relativi compiti, sulla cui base, e unicamente con queste motivazioni, il datore di lavoro giustifica la mancata pubblicazione dell'offerta di lavoro.

I lavoratori dovrebbero poter revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. I lavoratori dovrebbero poter scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

La responsabilità giuridica di assicurare la qualità intrinseca e tecnica delle informazioni rese disponibili sulla piattaforma informatica comune, in particolare dei dati relativi alle offerte di lavoro, spetta alle organizzazioni che comunicano tali informazioni, conformemente alla legislazione e alle norme adottate dagli Stati membri. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe facilitare la cooperazione al fine di individuare eventuali frodi o abusi relativi allo scambio di informazioni a livello dell'Unione. Tutte le parti interessate dovrebbero assicurare la fornitura di dati di qualità.

Per consentire al personale dei membri e dei partner di EURES, quali gli addetti ai fascicoli, di svolgere le attività di ricerca e incrocio in maniera rapida e adeguata, è importante che non sussistano ostacoli tecnici in dette organizzazioni che impediscano l'utilizzo dei dati pubblicamente disponibili sul portale EURES, in modo che tali dati possano essere trattati nell'ambito dei servizi di reclutamento e collocamento offerti.

La Commissione sta sviluppando una classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni («classificazione europea»). La classificazione europea costituisce una terminologia standard per occupazioni, capacità, competenze e qualifiche, intesa ad agevolare la presentazione di domande di lavoro online all'interno dell'Unione. È opportuno sviluppare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda l'interoperabilità e l'incrocio automatizzato delle offerte di lavoro con domande di lavoro e CV («incrocio automatizzato»), anche a livello transfrontaliero, tramite la piattaforma informatica comune. Tale cooperazione dovrebbe includere la mappatura incrociata tra l'elenco di capacità/competenze e occupazioni della classificazione europea e i sistemi nazionali di classificazione. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti informati in merito allo sviluppo della classificazione europea.

I dati sviluppati dagli Stati membri nel contesto del quadro europeo delle qualifiche (QEQ) potrebbero servire come contributo alla classificazione europea per quanto riguarda le qualifiche. Le migliori prassi e le esperienze maturate nell'ambito del QEQ potrebbero contribuire a sviluppare ulteriormente la relazione tra i dati del QEQ e la classificazione europea.

La creazione di un inventario per la mappatura delle classificazioni nazionali in rapporto all'elenco di capacità/competenze e occupazioni della classificazione europea o, in alternativa, la sostituzione delle classificazioni nazionali con la classificazione europea potrebbe determinare costi per gli Stati membri. Tali costi varierebbero da uno Stato membro all'altro. La Commissione dovrebbe fornire sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario in base alle norme applicabili per i pertinenti strumenti finanziari disponibili, come il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES dovrebbero garantire l'accesso ai servizi di sostegno a tutti i lavoratori e datori di lavoro che chiedono la loro assistenza. È opportuno definire un approccio comune per quanto riguarda i servizi e assicurare per quanto possibile il rispetto del principio della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che chiedono assistenza per la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione, indipendentemente dalla loro ubicazione nell'Unione. I principi e le regole dovrebbero pertanto essere stabiliti con riguardo alla disponibilità dei servizi di sostegno sul territorio dei singoli Stati membri.

Nella fornitura di servizi ai sensi del presente regolamento, situazioni analoghe non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e situazioni differenti non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti oggettivamente giustificato. Nella fornitura di tali servizi non ci dovrebbe essere alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Una gamma più ampia e più completa di servizi di sostegno alla mobilità lavorativa all'interno dell'Unione avvantaggia i lavoratori. I servizi di sostegno contribuiranno a ridurre gli ostacoli che si frappongono all'esercizio da parte dei lavoratori dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e a sfruttare al meglio tutte le opportunità di lavoro, migliorando in tal modo le prospettive individuali di occupazione e i percorsi professionali dei lavoratori, inclusi quelli appartenenti a gruppi vulnerabili. Tutti i lavoratori interessati dovrebbero pertanto avere accesso alle informazioni generali relative alle opportunità di lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro in un altro Stato membro, nonché all'assistenza di base per la redazione dei CV. Sulla base di una loro fondata richiesta, i lavoratori interessati dovrebbero altresì poter ricevere un'assistenza maggiormente personalizzata, tenuto conto delle prassi nazionali. Ulteriore assistenza nella ricerca di un lavoro e altri servizi addizionali potrebbero comprendere servizi quali la selezione di offerte appropriate, l'aiuto alla redazione delle domande di lavoro e dei CV e informazioni più precise su specifiche offerte di lavoro disponibili in altri Stati membri.

I servizi di sostegno dovrebbero altresì agevolare la ricerca di un candidato idoneo in un altro Stato membro per i datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori all'interno dell'Unione. Tutti i datori di lavoro interessati dovrebbero poter ottenere informazioni sulle regole e sui fattori specifici connessi ai reclutamenti da un altro Stato membro, nonché assistenza di base nella redazione delle offerte di lavoro. Ove il reclutamento sia considerato probabile, i datori di lavoro interessati dovrebbero altresì poter ricevere assistenza maggiormente personalizzata, tenuto conto della prassi nazionale. Ulteriore assistenza potrebbe comprendere la preselezione di candidati, l'agevolazione di contatti diretti tra i datori di lavoro e i candidati per mezzo di strumenti specifici online o eventi, quali fiere del lavoro e sostegno amministrativo durante la procedura di reclutamento, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI).

Quando i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono a lavoratori e datori di lavoro informazioni di base relative al portale EURES e alla rete EURES, dovrebbero assicurare l'accesso effettivo ai servizi di sostegno previsti dal presente regolamento, non solo garantendone la disponibilità su richiesta esplicita di un singolo lavoratore o datore di lavoro, ma anche, se opportuno, fornendo di propria iniziativa a lavoratori e datori di lavoro informazioni su EURES in occasione del loro primo contatto (mainstreaming di EURES) e offrendo attivamente assistenza in tale settore durante l'intera procedura di reclutamento.

Una conoscenza approfondita della domanda di manodopera in relazione a professioni, settori economici e bisogni dei datori di lavoro favorirebbe il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione. I servizi di sostegno dovrebbero pertanto includere un'assistenza di qualità ai datori di lavoro, in particolare alle PMI. Stretti rapporti di collaborazione tra i servizi per l'impiego e i datori di lavoro hanno l'obiettivo di incrementare la disponibilità di offerte di lavoro e migliorare l'incrocio con i candidati idonei, nonché migliorare la comprensione del mercato del lavoro in generale.

I servizi di sostegno ai lavoratori sono legati all'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione in quanto lavoratori, conferito loro dal diritto dell'Unione, e dovrebbero essere gratuiti. Per contro, i servizi di sostegno ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una tariffa, conformemente al diritto e alla pratica nazionali.

Per permettere alle organizzazioni che presentano domanda di ammissione e desiderano fornire informazioni e assistenza tramite canali online di partecipare alla rete EURES è opportuno consentire loro di offrire i servizi di sostegno di cui al presente regolamento sotto forma di servizi elettronici. Tenuto conto del fatto che l'alfabetizzazione digitale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, è opportuno che almeno gli SPI siano in grado di fornire i servizi di sostegno anche attraverso canali offline, ove necessario. Gli Stati membri dovrebbero adottare interventi adeguati al fine di garantire la qualità delle informazioni e del sostegno online forniti dai membri e dai partner di EURES. Essi potrebbero affidare ai rispettivi UCN il compito di monitorare le informazioni e il sostegno online.

È opportuno prestare particolare attenzione all'agevolazione della mobilità nelle regioni transfrontaliere e alla prestazione di servizi ai lavoratori frontalieri che sono soggetti a prassi nazionali e sistemi giuridici diversi e si scontrano con ostacoli specifici relativi alla mobilità sul piano amministrativo, giuridico o fiscale. Per facilitare questo tipo di mobilità, gli Stati membri possono decidere di istituire strutture di sostegno specifiche, quali partenariati transfrontalieri. Tali strutture dovrebbero rispondere, nell'ambito della rete EURES, a esigenze specifiche in materia di informazione e orientamento per i lavoratori frontalieri nonché di servizi di collocamento e reclutamento e di cooperazione coordinata tra le organizzazioni partecipanti.

È importante che nella fornitura di servizi rivolti specificatamente ai lavoratori frontalieri i membri e i partner di EURES possano cooperare con organizzazioni esterne alla rete EURES senza conferire diritti o imporre obblighi ai sensi del presente regolamento a tali organizzazioni.

Le misure di politica attiva del lavoro che forniscono assistenza nella ricerca di un lavoro in ciascuno Stato membro dovrebbero essere accessibili anche ai cittadini dell'Unione che cercano opportunità di impiego in altri Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le competenze dei singoli Stati membri a definire norme procedurali e ad applicare condizioni generali di ingresso per assicurare un uso adeguato delle risorse pubbliche disponibili. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e non dovrebbe costituire un obbligo per gli Stati membri a esportare misure di politica attiva del lavoro verso il territorio di un altro Stato membro qualora il cittadino viva già in tale territorio.

La trasparenza dei mercati del lavoro e adeguate capacità di incrocio, compreso l'incrocio di capacità e qualifiche con i bisogni del mercato del lavoro, sono importanti presupposti alla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, grazie a un migliore incrocio di capacità e posti di lavoro, può essere conseguito attraverso la creazione, a livello dell'Unione, di un sistema efficiente di scambio di informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro a livello nazionale, regionale e settoriale. È opportuno che sia istituito un siffatto sistema tra la Commissione e gli Stati membri, su cui gli Stati Membri possano basare la cooperazione pratica all'interno della rete EURES. Tale scambio di informazioni dovrebbe tener conto dei flussi e dei modelli della mobilità lavorativa nell'Unione monitorati dalla Commissione e dagli Stati membri.

È opportuno stabilire un ciclo di programmazione per favorire il coordinamento delle misure relative alla mobilità nell'Unione. La programmazione dei programmi di lavoro nazionali degli Stati membri dovrebbe prendere in considerazione i dati sui flussi e sui modelli di mobilità, l'analisi dei dati su carenze ed eccedenze di manodopera, attuali e previste, nonché l'esperienza e le prassi relative al reclutamento di personale nell'ambito della rete EURES. Tale programmazione dovrebbe inoltre comportare un esame delle risorse e degli strumenti di cui dispongono le organizzazioni negli Stati membri per facilitare la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione.

La condivisione dei progetti di programmi di lavoro nazionali nell'ambito del ciclo di programmazione tra gli Stati membri dovrebbe consentire agli UCN, unitamente all'ufficio europeo di coordinamento, di indirizzare le risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati e, quindi, di orientare lo sviluppo della rete EURES come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro. La condivisione di migliori prassi a livello dell'Unione, anche per mezzo delle relazioni sull'attività di EURES, potrebbe sostenere tale obiettivo.

Al fine di ottenere informazioni adeguate per misurare i risultati della rete EURES, il presente regolamento dovrebbe stabilire i dati minimi che devono essere raccolti negli Stati membri. Al fine di monitorare la rete EURES a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero raccogliere a livello nazionale dati quantitativi e qualitativi comparabili. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro procedurale per la definizione di specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati. Tali specifiche dovrebbero contribuire alla valutazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES a norma del presente regolamento e fondarsi sulle pratiche in vigore negli SPI. Per quanto riguarda il fatto che, in assenza di obblighi di comunicazione per lavoratori e datori di lavoro, potrebbe risultare difficile ottenere risultati diretti in materia di reclutamenti e collocamenti, le organizzazioni che partecipano alla rete EURES dovrebbero avvalersi delle altre informazioni disponibili, quali il numero di offerte di lavoro trattate e coperte, ove ciò possa fungere da indicazione plausibile per tali risultati. È opportuno che gli addetti di tali organizzazioni riferiscano regolarmente in merito ai loro contatti e ai casi da loro trattati, al fine di assicurare una base costante e affidabile per la raccolta di dati.

Laddove le misure previste dal presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, questo deve essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio18, nonché alle relative misure attuative nazionali. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni relative alla conservazione dei dati personali.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 3 aprile 201419.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro comune di cooperazione tra gli Stati membri al fine di incrociare le offerte di lavoro con la possibilità di candidarsi per tali offerte e di facilitare il raggiungimento di un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di modificare i settori di attività per i quali gli Stati membri richiedono la raccolta di dati o per aggiungere altri settori di attività EURES realizzate a livello nazionale nell'ambito del presente regolamento per tener conto dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con esperti, anche degli Stati membri. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme tecniche e dei formati applicabili all'incrocio automatizzato e alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, dei modelli e delle procedure di scambio di informazioni tra gli Stati membri nonché delle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati e al fine di adottare l'elenco di capacità/competenze e occupazioni della classificazione europea, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio20.

Al fine di stabilire la composizione della rete EURES per un periodo transitorio e di assicurare la continuità operativa con la rete EURES istituita nell'ambito del regolamento (UE) n. 492/2011, è opportuno consentire alle organizzazioni designate come partner di EURES o come partner associati di EURES a norma della decisione di esecuzione 2012/733/UE, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, di proseguire l'attività come membri o partner di EURES per un periodo transitorio. Qualora desiderino continuare a partecipare alla rete EURES dopo la scadenza del periodo transitorio, tali organizzazioni dovrebbero, una volta istituito il sistema applicabile per l'ammissione dei membri e dei partner di EURES, conformemente al presente regolamento, presentare una domanda a tal fine.

I regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 45 TFUE, tramite la definizione di principi e norme relativamente:

  1. a) all’organizzazione della rete EURES tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri;

  2. b) alla cooperazione tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;

  3. c) alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di conseguire un elevato livello di occupazione di qualità;

  4. d) al funzionamento della rete EURES, inclusi la cooperazione con le parti sociali e il coinvolgimento di altri soggetti;

  5. e) ai servizi di sostegno alla mobilità connessi al funzionamento della rete EURES destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro, promuovendo in tal modo anche la mobilità su base equa;

  6. f) alla promozione della rete EURES al livello dell’Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione, dall’Autorità europea del lavoro e dagli Stati membri.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «servizi pubblici per l'impiego» o «SPI»: organizzazioni degli Stati membri che fanno capo ai competenti ministeri, enti pubblici o società di diritto pubblico e il cui compito è attuare politiche attive del lavoro ed erogare servizi per l'impiego di qualità nell'interesse pubblico;

  2. 2) «servizi per l'impiego»: un soggetto giuridico legittimamente operante in uno Stato membro, che offra servizi ai lavoratori che cercano un impiego e ai datori di lavoro che intendono assumere personale;

  3. 3) «offerta di lavoro»: un'offerta di impiego che consenta al candidato prescelto di accedere a un rapporto di lavoro che qualifichi tale candidato come lavoratore ai fini dell'articolo 45 TFUE;

  4. 4) «corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro»: lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV;

  5. 5) «piattaforma informatica comune»: l'infrastruttura informatica e le piattaforme correlate istituite a livello dell'Unione ai fini della trasparenza e della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro conformemente al presente regolamento;

  6. 6) «lavoratore frontaliero»: un lavoratore che eserciti un'attività subordinata in uno Stato membro e che risieda in un altro Stato membro, nel quale tale lavoratore rientra solitamente ogni giorno o almeno una volta la settimana;

  7. 7) «partenariato transfrontaliero EURES»: un raggruppamento di membri o di partner di EURES e, se del caso, altre parti interessate esterne alla rete EURES che intendono cooperare a lungo termine nell'ambito di strutture regionali, istituiti in regioni transfrontaliere tra i servizi per l'impiego a livello regionale, locale e, se del caso, nazionale, le parti sociali e, se del caso, altre parti interessate di almeno due Stati membri o di uno Stato membro e di un altro paese che partecipa agli strumenti dell'Unione volti a sostenere la rete EURES.

  8. 8) «autorità europea del lavoro»: l’organismo istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Art. 4 Accessibilità

1. I servizi previsti dal presente regolamento sono a disposizione di tutti i lavoratori e i datori di lavoro nell'intera Unione, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

2. È assicurata alle persone con disabilità l’accessibilità delle informazioni rese disponibili sul portale EURES e dei servizi di sostegno disponibili a livello nazionale. La Commissione, l’Autorità europea del lavoro e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantire la suddetta accessibilità relativamente ai rispettivi obblighi.

Capo II. Ricostituzione della rete eures

Art. 6 Obiettivi della rete EURES

Nei settori interessati dalle sue attività la rete EURES contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. a) facilitare l'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011;

  2. b) attuare la strategia coordinata per l'occupazione e, in particolare, per la promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile di cui all'articolo 145 TFUE;

  3. c) migliorare il funzionamento, la coesione e l'integrazione dei mercati del lavoro nell'Unione, anche a livello transfrontaliero;

  4. d) promuovere la mobilità geografica e professionale volontaria nell'Unione, anche nelle regioni transfrontaliere, su base equa e conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali;

  5. e) sostenere le transizioni verso il mercato del lavoro, promuovendo in tal modo gli obiettivi sociali e occupazionali di cui all'articolo 3 TUE.

Art. 7 Composizione della rete EURES

1. La rete EURES comprende le seguenti categorie di organizzazioni:

  1. a) un ufficio europeo di coordinamento, istituito in seno all’Autorità europea del lavoro e incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;

  2. b) uffici di coordinamento nazionali (UCN), responsabili dell'applicazione del presente regolamento nel rispettivo Stato membro, che sono designati dagli Stati membri e che possono essere i propri SPI;

  3. c) i membri di EURES, vale a dire:

    1. i) gli SPI designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10; e

    2. ii) le organizzazioni ammesse a norma dell'articolo 11 o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro;

  4. d) i partner di EURES, che sono organizzazioni ammesse a norma dell'articolo 11 e, in particolare, dei paragrafi 2 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro o i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro.

  5. e) la Commissione.

2. Le organizzazioni delle parti sociali possono entrare a far parte della rete EURES in qualità di membri o di partner di EURES a norma dell'articolo 11.

Art. 8 Responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

1. L’ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN e la Commissione, le seguenti attività:

  1. a) sviluppo di un quadro coerente e fornitura di attività di sostegno orizzontali a favore della rete EURES tramite:

    1. i) in qualità di proprietario del sistema costituito dal portale EURES e dai servizi informatici connessi, la definizione delle esigenze degli utenti e delle imprese da comunicare alla Commissione per la gestione e lo sviluppo del portale, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell’Unione;

    2. ii) attività di informazione e comunicazione riguardanti la rete EURES;

    3. iii) un programma comune di formazione e perfezionamento professionale continuo del personale dei membri e dei partner di EURES e degli UCN, che garantisca le necessarie conoscenze;

    4. iv) una funzione di assistenza (help desk) a sostegno del personale dei membri e dei partner di EURES e degli UCN, in particolare del personale a diretto contatto con i lavoratori e i datori di lavoro;

    5. v) l'agevolazione nei contatti, lo scambio delle migliori prassi e l'apprendimento reciproco all'interno della rete EURES;

  2. b) l'analisi della mobilità geografica e professionale, tenendo conto delle diverse situazioni degli Stati membri;

  3. c) lo sviluppo di una struttura adeguata per la cooperazione e la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro all'interno dell'Unione in tema di apprendistati e tirocini, a norma del presente regolamento.

2. L’ufficio europeo di coordinamento è gestito dall’Autorità europea del lavoro. L’ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione.

3. L’ufficio europeo di coordinamento, previa consultazione del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 14 e della Commissione, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.

Art. 9 Responsabilità degli UCN

1. Gli Stati membri designano gli UCN a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni.

2. Ogni UCN ha il compito:

  1. a) di organizzare i lavori relativi alla rete EURES nello Stato membro, anche tramite un trasferimento coordinato al portale EURES di informazioni riguardanti offerte di lavoro, domande di lavoro e CV, a norma dell'articolo 17 per mezzo di un singolo canale coordinato;

  2. b) di cooperare con la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;

  3. c) di fornire all'ufficio europeo di coordinamento tutte le informazioni disponibili su eventuali differenze tra il numero di offerte di lavoro notificate e il numero totale di offerte di lavoro a livello nazionale;

  4. d) di coordinare le azioni dello Stato membro interessato a livello nazionale e con gli altri Stati membri conformemente al capo V.

3. Ogni UCN organizza l'attuazione a livello nazionale delle attività di sostegno orizzontali dell'ufficio europeo di coordinamento di cui all'articolo 8, ove necessario in stretta collaborazione con questo e con altri UCN. Tali attività di sostegno orizzontali includono in particolare:

  1. a) ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, la raccolta e la convalida di informazioni aggiornate sui membri e sui partner di EURES presenti nel territorio nazionale degli UCN, sulle loro attività e sulla gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro;

  2. b) le attività propedeutiche alla formazione connesse con le attività di EURES e la selezione del personale partecipante al programma comune di formazione e ad attività di apprendimento reciproco;

  3. c) la raccolta e l'analisi di dati di cui agli articoli 31 e 32.

4.

Ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, ogni UCN mette a disposizione, aggiorna regolarmente e diffonde in tempo utile le informazioni e le indicazioni disponibili a livello nazionale in merito alla situazione nel relativo Stato membro riguardo:

  1. a) alle condizioni di vita e di lavoro, comprese informazioni generali su sicurezza sociale e pagamento delle imposte;

  2. b) alle procedure amministrative pertinenti in relazione all'occupazione e alle regole applicabili ai lavoratori in caso di reclutamento;

  3. c) al quadro normativo nazionale in materia di apprendistati e tirocini nonché alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone;

  4. d) fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'accesso all'istruzione e alla formazione professionale;

  5. e) alla situazione dei lavoratori frontalieri in particolare nelle regioni transfrontaliere;

  6. f) all'assistenza successiva al reclutamento in generale e alle informazioni sul luogo in cui ottenere tale assistenza all'interno e, se tali informazioni sono disponibili, all'esterno della rete EURES.

Ove necessario, gli UCN possono mettere a disposizione e diffondere le informazioni in collaborazione con altri servizi e reti di informazione e consulenza e con organismi appropriati su scala nazionale, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.

5. Gli UCN si scambiano informazioni sui meccanismi e le norme di cui all'articolo 17, paragrafo 5, nonché sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati pertinenti per la piattaforma informatica comune. Essi collaborano tra loro e con l'ufficio europeo di coordinamento, in particolare in caso di reclami e di offerte di lavoro giudicate non conformi alle norme fissate dal diritto nazionale.

6. Ogni UCN sostiene in generale i membri e i partner di EURES nella collaborazione con i loro omologhi EURES negli altri Stati membri, tra l'altro fornendo consulenza ai membri e ai partner di EURES sul modo in cui gestire reclami in relazione a offerte di lavoro e a reclutamenti nell'ambito di EURES, nonché sulla cooperazione con le autorità pubbliche interessate. Nel caso in cui le informazioni siano a disposizione dell'UCN, l'esito delle procedure di reclamo è trasmesso all'ufficio europeo di coordinamento.

7. L'UCN incoraggia la collaborazione con le parti interessate, quali le parti sociali, i servizi di orientamento professionale, gli istituti di formazione professionale e di istruzione superiore, le camere di commercio, i servizi sociali, le organizzazioni che rappresentano i gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro e le organizzazioni che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio.

Art. 10 Designazione di SPI come membri di EURES

1. Gli Stati membri designano gli SPI pertinenti per le attività nell'ambito della rete EURES come membri di EURES. Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni. In virtù della designazione, detti SPI beneficiano di uno status particolare in seno alla rete EURES.

2. Gli Stati membri assicurano che gli SPI, in qualità di membri di EURES, soddisfino tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e rispettino almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I.

3. Gli SPI possono soddisfare i propri obblighi in quanto membri di EURES tramite organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità, sulla base della delega, dell'esternalizzazione o di accordi specifici.

Art. 11 Ammissione quali membri di EURES (diversi dagli SPI) e partner di EURES

1. Ciascuno Stato membro istituisce, senza indebito ritardo ed entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare il presente regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni. Tale sistema è trasparente e proporzionato, conforme ai principi della parità di trattamento delle organizzazioni candidate e del rispetto della legge e stabilisce i rimedi necessari per assicurare una tutela giuridica effettiva.

2. Ai fini del sistema di cui al paragrafo 1, gli Stati membri definiscono i requisiti e i criteri per l'ammissione di membri e di partner di EURES. Tali requisiti e criteri contengono almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri possono definire requisiti o criteri aggiuntivi che siano necessari ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul loro territorio.

3. Le organizzazioni operanti legittimamente in uno Stato membro possono presentare domanda per diventare membri di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare membro di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi che incombono ai membri ai sensi del presente regolamento, tra cui lo svolgimento di tutti i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Un'organizzazione operante legittimamente in uno Stato membro può presentare domanda per diventare partner di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che giustifichi debitamente di poter soddisfare non più di due dei compiti elencati all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c), a motivo delle sue dimensioni o risorse finanziarie, della natura dei servizi generalmente forniti o della struttura organizzativa, compresa la sua natura di organizzazione senza scopo di lucro. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare partner di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi ai quali sono soggetti i partner di EURES ai sensi del presente regolamento e a svolgere almeno uno dei compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

5. Gli Stati membri ammettono le organizzazioni che chiedono di diventare membri o partner di EURES se rispettano i criteri e i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di cui al paragrafo 1, compresi i criteri e i requisiti aggiuntivi di cui al paragrafo 2, ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente a detto sistema e a qualsiasi rifiuto di ammissione a causa della mancata osservanza della sezione I, punto 1, dell'allegato I. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

7. Gli Stati membri revocano le ammissioni dei membri e dei partner di EURES se questi cessano di soddisfare i criteri o i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento di eventuali tali revoche e dei relativi motivi. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema nazionale e delle procedure per condividere informazioni tra gli Stati membri sui sistemi nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.