Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
A. Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a)
1. I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano:
a) persone che, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.
2. I dati concernenti le persone di cui al punto 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati personali:
a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali alias o appellativi correnti;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) sesso;
e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto; e
g) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).
3. Oltre ai dati di cui al punto 2, possono essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali relative alle persone di cui al punto 1:
a) reati, presunti reati e data, luogo e modo in cui sono (sarebbero) stati commessi;
b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;
c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;
d) sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;
e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;
f) parte che ha introdotto i dati.
Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone.
4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al punto 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. In tale contesto, le unità nazionali operano in osservanza del rispettivo diritto nazionale.
5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.
B. Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello scambio di informazioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b), c) e d).
1. I dati personali raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardano:
a) persone che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;
c) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti;
d) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potrebbero essere vittime di un siffatto reato;
e) persone di contatto e di accompagnamento; e
f) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.
2. Per le categorie di persone di cui al punto 1, lettere a) e b), si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo:
a) dati anagrafici:
i) cognome attuale e precedente;
ii) nome attuale e precedente;
iii) cognome da nubile;
iv) paternità (ove necessario per l'identificazione);
v) maternità (ove necessario per l'identificazione);
vi) sesso;
vii) data di nascita;
viii) luogo di nascita;
ix) cittadinanza;
x) stato civile;
xi) alias;
xii) soprannome;
xiii) appellativo corrente o nome falso;
xiv) residenza e/o domicilio attuale e precedente;
b) descrizione fisica:
i) descrizione fisica;
ii) caratteristiche distintive (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.);
c) mezzi d'identificazione:
i) documenti d'identità/patente di guida;
ii) numeri della carta d'identità nazionale/del passaporto;
iii) numero d'identificazione nazionale/codice di previdenza sociale, se del caso;
iv) immagini visive e altre informazioni in merito all'aspetto fisico;
v) informazioni di polizia scientifica, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;
d) professione e competenze:
i) attività lavorativa e professionale attuale;
ii) attività lavorativa e professionale precedente;
iii) titoli di studio (scuola/università/formazione professionale);
iv) abilitazioni;
v) capacità ed altre conoscenze (lingue/altro);
e) informazioni economiche e finanziarie:
i) dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.);
ii) liquidità,
iii) titoli azionari/altri;
iv) dati patrimoniali;
v) legami con società e imprese;
vi) contatti con banche e istituti di credito;
vii) posizione tributaria;
viii) altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;
f) dati comportamentali:
i) stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini;
ii) spostamenti;
iii) luoghi frequentati;
iv) armi e altri strumenti pericolosi;
v) pericolosità;
vi) altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con il personale preposto all'azione di contrasto;
vii) tratti e profili legati alla criminalità;
viii) abuso di droga;
g) persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell'associazione;
h) mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;
i) mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);
j) informazioni relative alla condotta criminosa:
i) precedenti condanne;
ii) presunta implicazione in attività criminose;
iii) modi operandi;
iv) strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati;
v) appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell'organizzazione;
vi) ruolo nell'organizzazione criminale;
vii) area geografica delle attività criminose;
viii) materiale raccolto nel corso di un'indagine, quale immagini video e fotografie;
k) riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona:
i) Europol;
ii) servizi di polizia/delle dogane;
iii) altri servizi di contrasto;
iv) organizzazioni internazionali;
v) entità pubbliche;
vi) entità private;
l) informazioni sulle persone giuridiche correlate ai dati di cui alla lettera e) o alla lettera j):
i) denominazione della persona giuridica;
ii) recapito;
iii) data e luogo di costituzione;
iv) numero di registrazione amministrativo;
v) forma giuridica;
vi) capitale sociale;
vii) settore di attività;
viii) filiali nazionali e internazionali;
ix) direttori;
x) legami con le banche.
3. Le «persone di contatto e di accompagnamento» ai sensi del punto 1, lettera e), sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che si possano ottenere le informazioni utili alle analisi riguardanti le persone di cui al punto 1, lettere a) e b), sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui al punto 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono «persone di contatto» le persone che hanno contatti sporadici con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b). Sono «persone di accompagnamento» le persone che hanno contatti regolari con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b). Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al punto 2 possono essere conservati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell'analisi del rapporto di tali persone con persone di cui al punto 1, lettere a) e b). A questo proposito, deve essere osservato quanto segue:
a) tale rapporto è chiarito il più presto possibile;
b) i dati di cui al punto 2 sono cancellati senza indugio se la supposizione che esista tale rapporto si rivela infondata;
c) tutti i dati di cui al punto 2 possono essere conservati se le persone di contatto o accompagnamento sono sospettate di aver commesso un reato rientrante negli obiettivi di Europol o se sono state condannate per aver commesso tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato;
d) i dati di cui al punto 2 relativi alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di contatto nonché alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere conservati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura del loro contatto o della loro associazione con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b);
e) se non risulta possibile chiarire i punti precedenti, se ne tiene conto al momento di adottare una decisione in merito alla necessità e alla portata della conservazione dei dati ai fini dell'ulteriore analisi.
4. Per quanto riguarda le persone di cui al punto 1, lettera d), che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali, sulla base di taluni fatti, vi è ragione di ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le seguenti categorie di dati:
a) informazioni in merito all'identificazione della vittima;
b) motivo della vittimizzazione;
c) danni (fisici/finanziari/psicologici/altri);
d) necessità di garantire l'anonimato;
e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;
f) informazioni fornite dalle persone di cui al punto 1, lettera d), o per loro tramite, in merito al reato, comprese ove necessario le informazioni sul loro rapporto con altre persone ai fini dell'identificazione delle persone di cui al punto 1, lettere a) e b).
Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del loro ruolo in quanto vittime o vittime potenziali. I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.
5. Con riguardo alle persone che, come previsto al punto 1, lettera c), potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le categorie di dati che rispondono ai criteri seguenti:
a) informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone incluse nell'archivio di lavoro per fini di analisi;
b) necessità di garantire l'anonimato;
c) necessità di garantire protezione e da chi debba essere garantita;
d) nuova identità;
e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale.
Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali testi. I dati non necessari ai fini di analisi ulteriori devono essere cancellati.
6. Con riguardo alle persone di cui al punto 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui reati in causa, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le categorie di dati che rispondono ai criteri seguenti:
a) dati anagrafici in codice;
b) tipo di informazioni fornite;
c) necessità di garantire l'anonimato;
d) necessità di garantire protezione e da chi debba essere garantita;
e) nuova identità;
f) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;
g) esperienze negative;
h) ricompense (finanziarie/favori).
Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali informatori. I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.
7. Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un'analisi, risulti chiaramente, sulla base di indicazioni serie e comprovate, che una persona debba essere inclusa in una categoria di persone, quale definita nel presente allegato, diversa da quella in cui detta persona è stata inserita inizialmente, Europol può trattare soltanto i dati relativi a tale persona che sono autorizzati nell'ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati devono essere cancellati. Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti chiaramente che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, quale definita nel presente allegato, Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell'ambito di tali categorie.