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Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Europol è stato istituito con decisione 2009/371/GAI del Consiglio2 come entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione, diretta a sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. La decisione 2009/371/GAI ha sostituito la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)3.

L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che la disciplina applicabile a Europol sia stabilita mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, alle condizioni di cui all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE («protocollo n. 1»), al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini dell'Unione. È pertanto opportuno sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi, tra l'altro, le modalità del controllo parlamentare.

Il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini»4 ha invitato Europol a evolversi e diventare il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è necessario potenziare ulteriormente l'efficacia di Europol sul piano operativo.

Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'Unione nonché per la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è necessario provvedere affinché Europol possa sostenere meglio gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali a livello di Unione. Tale necessità è stata ribadita altresì nella valutazione della decisione 2009/371/GAI.

Il presente regolamento è volto a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2009/371/GAI e delle decisioni 2009/934/GAI5, 2009/935/GAI6, 2009/936/GAI7 e 2009/968/GAI8 del Consiglio, che danno attuazione alla decisione 2009/371/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, a fini di chiarezza, tali decisioni siano sostituite integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che l'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni dell'ufficio Europol istituito con la decisione 2009/371/GAI, che pertanto dovrebbe essere abrogata.

Poiché la criminalità grave spesso opera attraverso le frontiere interne, è opportuno che Europol sostenga e potenzi le azioni degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo è una delle minacce più gravi per la sicurezza dell'Unione, Europol dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell'Unione, è inoltre opportuno che Europol sostenga e potenzi l'azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell'Unione. Tra le forme di criminalità di competenza di Europol, la criminalità organizzata continuerà a rientrare nell'ambito degli obiettivi principali di Europol, dal momento che richiede altresì un approccio comune degli Stati membri per via della sua portata, del suo peso e delle sue conseguenze. È opportuno che Europol fornisca altresì sostegno nella prevenzione e nella lotta contro i reati connessi che sono commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare atti per i quali Europol è competente o di agevolare o perpetrare tali atti o di assicurare l'impunità ai loro autori.

Europol dovrebbe fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità e ad assicurare l'attuazione operativa di tali priorità. Su richiesta della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio9, Europol dovrebbe altresì effettuare analisi dei rischi, anche riguardanti la criminalità organizzata, nella misura in cui tali fattori possano minare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Inoltre, su richiesta, ove opportuno, del Consiglio o della Commissione, Europol dovrebbe fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per contribuire alla valutazione degli Stati candidati all'adesione all'Unione.

Gli attacchi contro sistemi di informazione ai danni di organismi dell'Unione o di due o più Stati membri rappresentano una crescente minaccia nell'Unione, in particolare in considerazione della rapidità e dell'impatto degli stessi nonché della difficoltà ad individuarne la fonte. Nel quadro dell'esame di richieste di Europol di avviare un'indagine su un grave attacco di sospetta origine criminale contro sistemi di informazione perpetrato ai danni di organismi dell'Unione o di due o più Stati membri, gli Stati membri dovrebbero rispondere senza indugio a Europol, tenuto conto del fatto che la rapidità della risposta è un fattore chiave per contrastare efficacemente la criminalità informatica.

Vista l'importanza della cooperazione tra agenzie, è opportuno che Europol ed Eurojust provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto la rispettiva missione e il rispettivo mandato e gli interessi degli Stati membri. In particolare, Europol ed Eurojust dovrebbero tenersi reciprocamente informate sulle attività che comportino il finanziamento di squadre investigative comuni.

In caso di costituzione di una squadra investigativa comune, il relativo accordo dovrebbe stabilire le condizioni di partecipazione alla stessa da parte di personale Europol. Europol dovrebbe tenere un registro relativo alla sua partecipazione alle squadre investigative comuni intese a combattere le attività criminali rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi.

È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol dovrebbe informare Eurojust di tali richieste.

Europol dovrebbe essere un punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione. Le informazioni raccolte, conservate, trattate, analizzate e scambiate da Europol comprendono l'intelligence criminale, che riguarda le informazioni sulle forme di criminalità o sulle attività criminali rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, ottenute al fine di stabilire se siano stati commessi atti criminali concreti o se ne possano essere commessi in futuro.

Al fine di garantire l'efficacia di Europol quale punto nodale per lo scambio di informazioni, è opportuno fissare obblighi precisi per gli Stati membri di fornire a Europol i dati necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell'adempiere a tali obblighi, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a fornire dati pertinenti alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative nei pertinenti strumenti politici dell'Unione, in particolare le priorità stabilite dal Consiglio nel quadro del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per trasmettere a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. Nel fornire a Europol le informazioni necessarie, gli Stati membri dovrebbero includere anche informazioni su presunti attacchi informatici ai danni di organismi dell'Unione che si trovano nel loro territorio. Parallelamente, è opportuno che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione delle informazioni. È opportuno che Europol presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali una relazione annuale sulle informazioni fornite dai singoli Stati membri.

Al fine di garantire un'efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un'unità nazionale in ogni Stato membro («unità nazionale»). L'unità nazionale dovrebbe costituire l'elemento di collegamento tra le autorità nazionali competenti ed Europol, svolgendo così un ruolo di coordinamento rispetto alla cooperazione degli Stati membri con Europol e aiutando quindi a garantire una risposta uniforme da parte di ciascuno Stato membro alle richieste di Europol. Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento.

Tenuto conto della struttura decentrata di alcuni Stati membri e della necessità di garantire uno scambio rapido di informazioni, Europol dovrebbe essere autorizzata a cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri, alle condizioni definite dagli Stati membri, tenendone informate, su richiesta, le unità nazionali.

L'istituzione di squadre investigative comuni dovrebbe essere incoraggiata e il personale Europol dovrebbe potervi partecipare. Per assicurare che tale partecipazione sia possibile in ogni Stato membro, il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio10 prevede che il personale Europol che partecipa a squadre investigative comuni non beneficia di immunità.

È inoltre necessario migliorare la governanza di Europol, cercando di aumentare l'efficienza e snellendo le procedure.

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol («consiglio di amministrazione»), in modo da controllarne efficacemente l'operato. I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e delle conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto. In assenza del membro titolare, i membri supplenti dovrebbero agire in qualità di membri titolari.

Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione dovrebbero sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti nell'ottica di assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dovrebbe poter invitare alle sue riunioni osservatori senza diritto di voto il cui parere può essere rilevante per le discussioni, compreso un rappresentante designato dal gruppo di controllo parlamentare congiunto.

Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione e adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, nonché adottare norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti le competenze di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore esecutivo.

Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di Europol, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e l'amministratore, eserciti le sue funzioni in modo indipendente e garantisca che Europol adempia i compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, dovrebbero spettare al direttore esecutivo la preparazione dei documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione e l'attuazione della programmazione pluriennale e dei programmi di lavoro annuali di Europol e di altri documenti di pianificazione.

Ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi, è necessario che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol dovrebbe pertanto poter trattare i dati fornitile da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e, a rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento, parti private, nonché i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra vari reati.

Per aumentare l'efficacia di Europol nel fornire alle autorità competenti degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga delle nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È opportuno che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modi operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare i dati incrociati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia garantito un livello elevato di protezione dei dati personali delle persone. Le banche dati di Europol dovrebbero pertanto essere strutturate in modo tale da consentire a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace. È opportuno che Europol possa altresì agire in qualità di fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA), con l'obiettivo di facilitare lo scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, dovrebbero essere definiti lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trattati nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

Europol dovrebbe assicurare che a tutti i trattamenti di dati personali a fini di analisi operativa sia assegnata una finalità specifica. Tuttavia, affinché possa svolgere la propria missione, Europol dovrebbe essere autorizzata a trattare tutti i dati personali ricevuti per individuare collegamenti tra svariati settori della criminalità e indagini e non soltanto all'interno di un unico settore della criminalità.

Per garantire la proprietà dei dati e la protezione dei dati personali, è opportuno che gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare la finalità o le finalità per le quali Europol può trattare i dati che essi le forniscono, e limitare i diritti di accesso. La limitazione delle finalità è un principio fondamentale del trattamento di dati personali; in particolare, contribuisce alla trasparenza, alla certezza e alla prevedibilità giuridiche ed è particolarmente importante nel settore della cooperazione nell'attività di contrasto, in cui gli interessati non sanno di norma quando i loro dati personali sono raccolti e trattati e l'uso dei dati personali può avere un impatto molto significativo sulla vita e sulla libertà delle persone.

Onde assicurare che i dati siano accessibili solo a coloro che ne hanno bisogno per assolvere i loro compiti, è opportuno che il presente regolamento fissi norme precise sui vari gradi di accesso ai dati trattati da Europol. Tali norme dovrebbero fare salve le limitazioni all'accesso imposte dai fornitori di dati, nel rispetto del principio della proprietà dei dati. Al fine di prevenire e combattere più efficacemente le forme di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, Europol dovrebbe comunicare agli Stati membri le informazioni che li riguardano.

Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è opportuno che Europol consenta a Eurojust e all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) di accedere ai dati a sua disposizione in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit). Europol ed Eurojust dovrebbero poter concludere un accordo di lavoro che garantisca, in modo reciproco nell'ambito dei rispettivi mandati, l'accesso a tutte le informazioni che sono state fornite per i controlli incrociati e la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati in conformità delle salvaguardie specifiche e delle garanzie di protezione dei dati previste dal presente regolamento. L'accesso ai dati disponibili presso Europol dovrebbe essere limitato, mediante dispositivi tecnici, alle informazioni rientranti nei rispettivi mandati di detti organismi dell'Unione.

Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, Europol dovrebbe mantenere relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l'efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni pertinenti, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Poiché le società, imprese, associazioni di imprese, organizzazioni non governative e altre parti private hanno competenze e informazioni direttamente rilevanti per la prevenzione e la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, è opportuno che Europol possa scambiare tali informazioni anche con parti private. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell'informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ai sensi del pertinente atto legislativo dell'Unione che stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione.

Europol dovrebbe poter scambiare dati personali pertinenti con gli altri organismi dell'Unione nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi o dei loro compiti.

Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell'Unione. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale della polizia criminale — Interpol.

Tutti gli Stati membri sono affiliati all'Interpol. Per svolgere la propria missione, l'Interpol riceve, archivia e diffonde dati nell'intento di aiutare le competenti autorità di contrasto a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra Europol e Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. In caso di trasferimento di dati personali da Europol a Interpol, si dovrebbe applicare il presente regolamento, in particolare le disposizioni sui trasferimenti internazionali.

Per garantire la limitazione delle finalità, è importante assicurare che i dati personali possano essere trasferiti da Europol a organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali soltanto se necessario ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. A tal fine occorre assicurare, in caso di trasferimento di dati personali, che il destinatario garantisca che userà i dati o procederà al loro trasferimento successivo ad un'autorità competente di un paese terzo unicamente per la finalità per la quale sono stati inizialmente trasferiti. Il trasferimento successivo dei dati dovrebbe aver luogo in conformità del presente regolamento.

Europol dovrebbe poter trasferire dati personali ad autorità di paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di una decisione della Commissione che sancisca l'adeguatezza del livello di protezione dei dati nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione («decisione di adeguatezza») oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza, sulla base di un accordo internazionale concluso dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 TFUE o di un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso tra Europol e il paese terzo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Alla luce dell'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE e al TFUE, gli effetti giuridici di tali accordi sono mantenuti finché questi non siano stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del TFUE. Se del caso e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11, la Commissione dovrebbe poter consultare il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) prima e durante la negoziazione di un accordo internazionale. Laddove ravvisi l'esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un'organizzazione internazionale, il consiglio di amministrazione dovrebbe poter proporre al Consiglio che quest'ultimo attiri l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione per l'avvio di negoziati per un tale accordo internazionale.

Qualora il trasferimento di dati personali non possa basarsi su una decisione di adeguatezza, un accordo internazionale concluso dall'Unione o un accordo di cooperazione in vigore, il consiglio di amministrazione, d'intesa con il GEPD, dovrebbe poter autorizzare un complesso di trasferimenti, se richiesto da particolari condizioni e purché siano assicurate garanzie adeguate. Il direttore esecutivo dovrebbe poter autorizzare il trasferimento dei dati in via eccezionale, caso per caso, ove tale trasferimento sia richiesto, nel rispetto di particolari condizioni rigorose.

È opportuno che Europol possa trattare i dati personali provenienti da parti private e persone private solo se le sono stati trasferiti da uno dei soggetti seguenti: un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale, un punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con i quali esiste una cooperazione istituita sulla base di un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali concluso ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che forma oggetto di una decisione di adeguatezza o con cui l'Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE. Tuttavia, nei casi in cui riceva dati personali direttamente da parti private e non sia possibile identificare l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità interessati, Europol dovrebbe poter trattare tali dati personali al solo scopo di identificare dette entità e i dati in questione dovrebbero essere cancellati, a meno che le precitate entità non li trasmettano nuovamente entro quattro mesi dall'avvenuto trasferimento. Europol dovrebbe assicurare mediante dispositivi tecnici che in tale periodo i dati in questione non siano accessibili per essere trattati per altri fini.

Tenuto conto dell'eccezionale e specifica minaccia per la sicurezza interna dell'Unione rappresentata dal terrorismo e da altre forme gravi di criminalità, specie se agevolate, promosse o commesse tramite Internet, è opportuno che entro il 1o maggio 2019 la Commissione valuti le attività che Europol dovrebbe svolgere sulla base del presente regolamento e derivanti dall'attuazione delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2015 nonché dalla richiesta formulata dal Consiglio europeo del 23 aprile 2015 con particolare riferimento a detti settori prioritari, segnatamente la corrispondente prassi di scambio diretto di dati personali con parti private.

Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in palese violazione dei diritti umani non dovrebbero formare oggetto di trattamento.

Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili presso Europol siano rafforzate e informate ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001. Poiché la dichiarazione n. 21 relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata al TUE e al TFUE, riconosce la specificità del trattamento dei dati personali nel contesto dell'attività di contrasto, le norme di protezione dei dati applicabili presso Europol dovrebbero essere autonome e nel contempo coerenti con quelle di altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione. Tali strumenti comprendono, in particolare, la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio12, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e la sua raccomandazione n. R(87)1513.

Qualsiasi trattamento di dati personali da parte di Europol dovrebbe essere lecito e corretto nei confronti degli interessati. Il principio di trattamento corretto richiede una trasparenza del trattamento che consenta agli interessati di esercitare i loro diritti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile, tuttavia, negare o limitare l'accesso ai loro dati personali se, tenuto debito conto degli interessi degli interessati, tale diniego o limitazione costituisce una misura necessaria per consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol, tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire la criminalità, garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa o proteggere i diritti e le libertà di terzi. Al fine di accrescere la trasparenza, è opportuno che Europol renda accessibile al pubblico un documento che delinei in modo comprensibile le disposizioni applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Europol dovrebbe inoltre pubblicare sul suo sito web un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi e delle intese amministrative riguardanti il trasferimento di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Inoltre, al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini dell'Unione, è opportuno che essa pubblichi sul suo sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e, se del caso, le sintesi dei risultati delle riunioni di quest'ultimo, nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati.

Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere distinti in base al grado di affidabilità ed esattezza. È opportuno che i fatti rimangano scissi dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate da Europol. Nel caso di informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico, in particolare da fonti Internet, Europol dovrebbe, per quanto possibile, valutare l'esattezza di tali informazioni e l'affidabilità della relativa fonte con particolare diligenza al fine di far fronte ai rischi associati ad Internet per quanto riguarda la protezione dei dati personali e della vita privata.

I dati personali relativi a diverse categorie di interessati sono trattati nel settore della cooperazione nell'attività di contrasto. È opportuno che Europol effettui una distinzione quanto più chiara possibile tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati. È opportuno, in particolare, proteggere i dati personali relativi a persone come le vittime, i testimoni e le persone informate e dati personali relativi ai minori. Europol dovrebbe trattare dati sensibili solo se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è opportuno che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione di tali dati dovrebbe essere esaminata entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale degli stessi.

Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol e gli Stati membri dovrebbero mettere in atto le necessarie misure tecniche e organizzative.

È opportuno che ogni interessato abbia il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, il diritto alla rettifica qualora tali dati siano inesatti e il diritto alla cancellazione o alla limitazione dell'accesso qualora tali dati non siano più necessari. I costi legati all'esercizio del diritto di accesso ai dati personali non dovrebbero costituire un ostacolo all'effettivo esercizio di tale diritto. I diritti dell'interessato e il relativo esercizio dovrebbero far salvi gli obblighi incombenti a Europol ed essere soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati esige una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità di tali trasferimenti di dati e a Europol garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da analisi di Europol stessa. Europol dovrebbe assicurare che i dati siano trattati in modo lecito e corretto e siano raccolti e trattati per finalità determinate. Europol dovrebbe altresì assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alla finalità per le quali sono trattati, siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento di tale finalità e siano trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali e la riservatezza del trattamento di dati.

Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol dovrebbe assicurare che siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, la combinazione o la cancellazione di dati personali. È opportuno che Europol sia tenuta a cooperare con il GEPD e, su richiesta, a mettere i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possano servire per controllare i trattamenti.

Europol dovrebbe designare un responsabile della protezione dei dati che la aiuti a controllare il rispetto del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe poter adempiere le funzioni e i compiti che gli spettano in modo indipendente ed efficace e dovrebbe essere dotato delle necessarie risorse a tal fine.

Strutture di controllo indipendenti, trasparenti, responsabili ed efficaci sono essenziali per la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali dovrebbero vigilare sulla liceità dei dati personali forniti dagli Stati membri a Europol. Il GEPD dovrebbe vigilare sulla liceità del trattamento dei dati effettuato da Europol, nell'esercizio delle sue funzioni in piena indipendenza. In tale contesto, il meccanismo di consultazione preventiva è un'importante salvaguardia per nuovi tipi di trattamento. Ciò non dovrebbe valere per singole e specifiche attività operative, come i progetti di analisi operativa, ma per l'uso di nuovi sistemi informatici ai fini del trattamento di dati personali ed eventuali modifiche sostanziali degli stessi.

È importante garantire un controllo rafforzato ed efficace di Europol e assicurare che il GEPD possa ricorrere ad idonee competenze nel settore della protezione dei dati in materia di contrasto allorché assume la responsabilità del controllo della protezione dei dati di Europol. Il GEPD e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare strettamente tra loro su temi specifici che richiedono un contributo nazionale e dovrebbero garantire l'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

Per agevolare la cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali, facendo però salve l'indipendenza del GEPD e la sua responsabilità per il controllo della protezione dei dati nel quadro di Europol, essi dovrebbero riunirsi periodicamente in sede di consiglio di cooperazione, il quale, in qualità di organo consultivo, dovrebbe emettere pareri, orientamenti, raccomandazioni e individuare migliori prassi su questioni varie che richiedono la partecipazione nazionale.

Poiché Europol tratta anche dati personali «non operativi» che non sono collegati ad indagini penali, come i dati personali relativi ai membri del personale Europol, fornitori di servizi o visitatori, il trattamento di tali dati dovrebbe essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

È opportuno che il GEPD tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e compia i relativi accertamenti. L'indagine successiva al reclamo dovrebbe essere svolta, fatto salvo il controllo giurisdizionale, nella misura appropriata al caso di specie. L'autorità nazionale di controllo dovrebbe informare gli interessati dei progressi e dei risultati del reclamo entro un termine ragionevole.

Ciascuna persona fisica dovrebbe avere diritto a un mezzo di ricorso giurisdizionale contro le decisioni del GEPD che la riguardano.

È opportuno che Europol sia soggetta alle norme generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale applicabili alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione, ad eccezione delle norme sulla responsabilità per trattamento illecito dei dati.

Poiché per la persona interessata può non essere chiaro se il danno subito a seguito di un trattamento illecito dipenda dall'azione di Europol o di uno Stato membro, è opportuno che Europol e lo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno rispondano in solido.

Nel rispetto del ruolo svolto dal Parlamento europeo, in associazione con i parlamenti nazionali, nel controllo delle attività di Europol, è necessario che Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato. A tal fine, alla luce dell'articolo 88 TFUE, è opportuno fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. Tali modalità dovrebbero essere soggette all'articolo 12, lettera c), TUE e all'articolo 9 del protocollo n. 1, ai cui sensi il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali devono definire insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione. Le modalità fissate per il controllo delle attività di Europol dovrebbero tenere in debita considerazione l'esigenza di assicurare che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano posti su un piano di parità nonché la necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni operative. Tuttavia, il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro.

È opportuno che al personale Europol si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti») definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio14. Europol dovrebbe poter coprire posti di agente temporaneo con personale delle autorità nazionali competenti, limitando la durata del servizio al fine di mantenere il principio di rotazione, considerato che la successiva reintegrazione in servizio dei membri del personale presso la rispettiva autorità competente facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché gli agenti temporanei assunti da Europol possano, alla fine del mandato presso Europol, ritornare presso le amministrazioni nazionali di appartenenza.

Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, la commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare a comparire dinanzi a sé il direttore esecutivo prima della sua nomina o di un'eventuale proroga del suo mandato. Il direttore esecutivo dovrebbe altresì presentare la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferire in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Europol disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione. È opportuno che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi ai contributi e alle altre eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

A Europol dovrebbe applicarsi il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione15.

Tenuto conto dei loro specifici poteri giuridici e amministrativi e delle loro competenze tecniche nello svolgimento di attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere, anche nell'ambito di squadre investigative comuni, nonché nel fornire strutture di formazione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di sovvenzioni da parte di Europol senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione16.

A Europol dovrebbe applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Poiché tratta dati che, includendo informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate UE, richiedono una protezione particolare, Europol dovrebbe stabilire norme per la riservatezza e il trattamento di tali informazioni. Le disposizioni sulla protezione delle informazioni classificate UE dovrebbero essere coerenti con la decisione 2013/488/UE del Consiglio18.

È opportuno valutare periodicamente l'applicazione del presente regolamento.

È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento di Europol all'Aia, dove si trova la sua sede, e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale Europol e ai loro familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre opportuno che lo Stato membro ospitante garantisca le condizioni necessarie per il regolare funzionamento di Europol, anche in termini di scolarizzazione multilingue a orientamento europeo e di adeguati collegamenti di trasporto, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI. È pertanto opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Gli accordi internazionali conclusi da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e gli accordi conclusi da Europol istituito con la convenzione Europol anteriormente al 1o gennaio 2010 dovrebbero rimanere in vigore.

Affinché Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale impiegato in qualità di agente locale con contratto a tempo indeterminato concluso da Europol istituito dalla convenzione Europol, al quale dovrebbe essere offerta una possibilità di impiego in qualità di agente temporaneo o contrattuale a norma del regime applicabile agli altri agenti.

L'atto del Consiglio del 3 dicembre 199819 sullo statuto del personale dell'Europol è stato abrogato dall'articolo 63 della decisione 2009/371/GAI. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi al personale assunto da Europol prima dell'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI. Pertanto, le disposizioni transitorie dovrebbero prevedere che i contratti conclusi secondo detto statuto rimangano disciplinati da tale statuto.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione nell'attività di contrasto a livello di Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2, nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Il GEPD è stato consultato e ha espresso un parere in data 31 maggio 2013.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e dall'articolo 16 TFUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali, obiettivi e compiti di europol

Art. 1 Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) al fine di sostenere la cooperazione tra autorità di contrasto nell'Unione.

2. L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «autorità competenti degli Stati membri»: tutte le autorità di polizia e gli altri servizi degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge e preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto nazionale. Si annoverano tra le autorità competenti anche le altre autorità pubbliche degli Stati membri che, in forza del diritto nazionale, sono preposte alla prevenzione e alla lotta contro le forme di criminalità di competenza di Europol;

  2. b) «analisi strategica»: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere e sviluppare una politica in materia penale che contribuisca alla prevenzione della criminalità e al contrasto effettivo ed efficace contro la stessa;

  3. c) «analisi operativa»: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere le indagini penali;

  4. d) «organismi dell'Unione»: le istituzioni, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal TEU e dal TFUE o sulla base dei medesimi;

  5. e) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi;

  6. f) «parti private»: entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, in particolare società e imprese, associazioni di imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche non rientranti nella lettera e);

  7. g) «persone private»: tutte le persone fisiche;

  8. h)

  9. i)

  10. j)

  11. k)

  12. l) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi;

  13. m)

  14. n)

  15. o)

  16. p) «dati personali amministrativi»: i dati personali trattati da Europol diversi dai dati personali operativi;

  17. q) “dati investigativi”: dati che uno Stato membro, la Procura europea (“EPPO”) istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio1, Eurojust o un paese terzo è autorizzato a trattare nell’ambito di un’indagine penale in corso connessa a uno o più Stati membri, conformemente alle norme e garanzie procedurali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, o che uno Stato membro, l’EPPO, Eurojust o un paese terzo ha fornito a Europol a sostegno di tale indagine penale in corso, e che contengono dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all’allegato II;

  18. r) “contenuti terroristici”: i contenuti terroristici quali definiti all’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  19. s) “materiale pedopornografico online”: materiale online che costituisce pornografia minorile ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 o spettacolo pornografico ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva;

  20. t) “situazione di crisi online”: la diffusione di contenuti online relativi a un fatto in corso o recente del mondo reale che ritraggono un danno alla vita o all’integrità fisica o che richiamano un danno imminente alla vita o all’integrità fisica e che hanno l’obiettivo o l’effetto di intimidire gravemente la popolazione, a condizione che vi sia un legame o un ragionevole sospetto di legame con il terrorismo o l’estremismo violento e che si preveda la moltiplicazione esponenziale e la viralità di tale contenuto tra vari servizi online;

  21. u) “categoria di trasferimenti di dati personali”: un gruppo di trasferimenti di dati personali in cui i dati riguardano tutti la medesima situazione specifica e in cui i trasferimenti comprendono le stesse categorie di dati personali e le stesse categorie di interessati;

  22. v) “progetti di ricerca e innovazione”: progetti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, a fini di sviluppo, formazione, prova e convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici e altri progetti specifici di ricerca e innovazione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol.

  23. w) «SIENA»: l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application), gestita da Europol, che facilita lo scambio di informazioni;

  24. x) «funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione»: un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Art. 3 Obiettivi

1. Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate nell'allegato I.

2. In aggiunta al paragrafo 1, gli obiettivi di Europol coprono anche i reati connessi. Sono considerati reati connessi:

  1. a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti per i quali è competente Europol;

  2. b) i reati commessi per agevolare o perpetrare gli atti per i quali è competente Europol;

  3. c) i reati commessi per assicurare l'impunità di coloro che perpetrano atti per i quali è competente Europol.

Art. 4 Compiti

1.

Europol svolge i seguenti compiti al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3:

  1. a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa;

  2. b) comunicare senza indugio agli Stati membri, attraverso le unità nazionali istituite o designate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano;

  3. c) al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte:

    1. i) congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri;

    2. ii) nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 5 e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust;

    3. iii) nel quadro di task force operative; o

    4. iv) nel quadro dei distacchi di Europol a fini di sostegno operativo;

  4. d) partecipare a squadre investigative comuni e proporne la costituzione conformemente all'articolo 5;

  5. e) fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali;

  6. f) preparare valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione;

  7. g) approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri;

  8. h) fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario;

h bis) prestare supporto amministrativo e finanziario alle unità speciali d’intervento degli Stati membri di cui alla decisione 2008/617/GAI del Consiglio4;

  1. i) fornire formazione specializzata e assistenza agli Stati membri nell'organizzazione di formazioni, anche garantendo un sostegno finanziario, nell'ambito dei suoi obiettivi e in funzione del personale e delle risorse di bilancio di cui dispone, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL);

  2. j) cooperare con gli organismi dell’Unione istituiti in base al titolo V TFUE, con l’OLAF e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio5, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze;

  3. k) fornire informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell'UE di gestione delle crisi istituite in base al TUE, nell'ambito degli obiettivi di Europol di cui all'articolo 3;

  4. l) sviluppare i centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo contro il traffico di migranti istituito a norma dell’articolo 9 bis e il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

  5. m) sostenere le azioni degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all’allegato I che sono agevolate, promosse o commesse tramite internet, tra l’altro:

    1. i) assistendo le autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta, nel rispondere agli attacchi informatici di sospetta origine criminale;

    2. ii) cooperando con le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda gli ordini di rimozione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/784; e

    3. iii) segnalando contenuti online ai fornitori di servizi online interessati ai fini dell’esame volontario della compatibilità di tali contenuti con i loro termini e condizioni.

  6. q) formulare un parere a seguito di una richiesta di consultazione di cui all’articolo 9 sexies, paragrafo 4, all’articolo 9 octies, paragrafo 4, e all’articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

  7. r) sostenere gli Stati membri nell’identificazione delle persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di cui all’allegato I e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza;

  8. s) agevolare lo svolgimento di attività di scambio di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla lettera r);

  9. t) sostenere gli Stati membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali a Europol su persone coinvolte nel terrorismo o in forme gravi di criminalità e offrire agli Stati membri la possibilità di inserire nel sistema d’informazione Schengen (SIS), a loro discrezione e previa verifica e analisi di tali dati, segnalazioni di informazioni su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione («segnalazioni di informazioni»), a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio6.;

  10. u) sostenere l’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di verificare l’applicazione dell’acquis Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 nell’ambito degli obiettivi di Europol, tramite la messa a disposizione di consulenze e analisi, se del caso;

  11. v) provvedere proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol e contribuire a tali attività, sostenendo le attività connesse degli Stati membri e attuando le proprie attività di ricerca e di innovazione, compresi i progetti per lo sviluppo, la formazione, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici ai fini dell’uso da parte delle autorità di contrasto, e diffondere i risultati delle attività tra gli Stati membri conformemente all’articolo 67;

  12. w) contribuire alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione degli organi dell’Unione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol, anche attraverso il polo UE di innovazione per la sicurezza interna, e in stretta cooperazione con gli Stati membri;

  13. x) sostenere, su loro richiesta, le azioni degli Stati membri volte ad affrontare le situazioni di crisi online, in particolare fornendo alle parti private le informazioni necessarie per individuare i pertinenti contenuti online;

  14. y) sostenere le azioni degli Stati membri volte a contrastare la diffusione online di materiale pedopornografico online;

y bis) prestare particolare attenzione, nel sostenere le autorità competenti degli Stati membri nel contesto delle indagini, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, anche quando tali reati riguardano attività svolte tramite Internet;

  1. z) cooperare, conformemente all’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio7, con le unità di informazione finanziaria (FIU) istituite ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio8, mediante la pertinente unità nazionale Europol o, se consentito dal pertinente Stato membro, per contatto diretto con le FIU, in particolare mediante lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di analisi agli Stati membri a sostegno delle indagini transfrontaliere sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali e sul finanziamento del terroristico;

z bis) sostenere gli Stati membri, anche attraverso lo sviluppo di strumenti specifici, nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici, allo scopo di prevenire o combattere le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol di cui all’articolo 3; il trattamento dei dati biometrici soddisfa le norme minime di qualità applicabili ed è effettuato in conformità degli articoli 18 e 18 bis e delle garanzie di cui al presente regolamento, in particolare dei principi di stretta necessità e proporzionalità di cui all’articolo 30.

Affinché uno Stato membro informi, entro un periodo 12 mesi dopo che Europol ha proposto la possibilità di inserire una segnalazione di cui al primo comma, lettera t), gli altri Stati membri ed Europol in merito all’esito della verifica e dell’analisi dei dati e all’inserimento di una segnalazione nel SIS, è istituito un meccanismo di rendicontazione periodica;

Gli Stati membri informano Europol di tutte le segnalazioni di informazioni inserite nel SIS e di tutti i riscontri positivi ad esse inerenti e, tramite Europol, possono informare il paese terzo o l’organizzazione internazionale che hanno fornito i dati da cui proviene l’inserimento della segnalazione di informazioni riguardo ai riscontri positivi ad essa inerenti, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2018/1862.

  1. j)

  2. m)

2. Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell’Unione per la lotta alla criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell’attuazione operativa di tali priorità, in particolare sostenendo le autorità competenti degli Stati membri nel rafforzare ulteriormente la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats — EMPACT) quale quadro coerente volto a prevenire e combattere le minacce poste dalle reti criminali, anche agevolando e fornendo sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo alle attività operative e strategiche guidate dagli Stati membri, compreso il relativo scambio di informazioni.

3. Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare sostegno a tali attività. Europol fornisce inoltre analisi delle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni di cui è in possesso relative ai fenomeni e alle tendenze criminali per aiutare la Commissione e gli Stati membri a condurre le valutazioni dei rischi.

4. Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio20. Europol promuove inoltre il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell'Unione e le autorità di paesi terzi.

4 bis.

Europol assiste gli Stati membri e la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca.

Europol assiste la Commissione nell’elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell’Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di Europol.

Ove opportuno, Europol può diffondere i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione nel quadro del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione dei pertinenti organi dell’Unione conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera w).

Europol adotta tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi. Europol non riceve finanziamenti da uno specifico programma quadro dell’Unione se assiste la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca e nell’elaborazione e attuazione di tale programma.

Al momento di progettare e concettualizzare le attività di ricerca e innovazione relative ai settori disciplinati dal presente regolamento Europol può, se del caso, consultare il Centro comune di ricerca della Commissione.

4 ter. Europol sostiene gli Stati membri nel controllo, per quanto riguarda le implicazioni attese per la sicurezza, di casi specifici di investimenti esteri diretti nell’Unione di cui al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio10, riguardanti imprese che forniscono tecnologie, compresi software, usate da Europol per prevenire o indagare su forme di criminalità che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol.

5.

Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.

Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell’esecuzione di misure investigative da parte di dette autorità, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni e altre forme di trattamento dei dati, fornendo supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense ed essendo presente durante l’esecuzione di tali misure. Il personale Europol non ha, di per sé, il potere di eseguire misure investigative.

5 bis. Europol rispetta i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») nello svolgimento dei suoi compiti.

Capo II. Cooperazione tra gli stati membri ed europol

Art. 5 Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. Il personale Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. L'accordo relativo alla costituzione di una squadra investigativa comune stabilisce le condizioni di partecipazione alla stessa da parte di personale Europol e comprende le informazioni sulle norme in materia di responsabilità.

2. Entro i limiti del diritto degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e tutti gli scambi d'informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.

3. Il personale Europol che partecipa a una squadra investigativa comune può fornire a tutti i membri della squadra, in conformità del presente regolamento, le necessarie informazioni trattate da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri rappresentati nella squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni.

4. Le informazioni ottenute dal personale Europol mentre partecipa alla squadra investigativa comune possono essere trattate da Europol, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alle condizioni previste dal presente regolamento.

5. Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un'indagine, può proporla agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli a costituirla.

Art. 6 Richiesta di Europol di avviare un'indagine penale

1. Nei casi specifici in cui ritiene che debba essere avviata un'indagine penale su un reato rientrante nell'ambito dei suoi obiettivi, Europol chiede alle autorità competenti degli Stati membri interessati, tramite le unità nazionali, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora ritenga che debba essere avviata un’indagine penale su uno specifico reato che interessa solo uno Stato membro ma incide su un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, il direttore esecutivo può proporre alle autorità competenti dello Stato membro interessato, tramite l’unità nazionale, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.

2. Le unità nazionali informano Europol, nel caso di richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, o il direttore esecutivo, nel caso di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis, in merito alla decisione delle autorità competenti degli Stati membri, senza indebito ritardo.

3. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta di Europol ai sensi del paragrafo 1, ne comunicano i motivi a Europol, senza ingiustificato ritardo e preferibilmente entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, i motivi possono non essere rivelati qualora la loro divulgazione:

  1. a) sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato; oppure

  2. b) comprometterebbe il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona.

4. Europol informa immediatamente Eurojust e, se del caso, l’EPPO delle richieste formulate ai sensi del paragrafo 1, di proposte formulate ai sensi del paragrafo 1 bis e delle decisioni prese da un’autorità competente di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.

Art. 7 Unità nazionali Europol

1. Gli Stati membri ed Europol cooperano tra loro nello svolgimento dei loro rispettivi compiti previsti dal presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti di tale Stato membro. Ogni Stato membro nomina un funzionario a capo della propria unità nazionale.

3. Ciascuno Stato membro assicura che la propria unità nazionale sia competente ai sensi del diritto nazionale a svolgere i compiti assegnati alle unità nazionali dal presente regolamento e, in particolare, che abbia accesso ai dati nazionali sull'attività di contrasto e ad altri dati pertinenti necessari per la cooperazione con Europol.

4. Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della propria unità nazionale conformemente al proprio diritto nazionale.

5. In conformità del paragrafo 2, l'unità nazionale funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti dello Stato membro. Tuttavia, fatte salve le condizioni stabilite dagli Stati membri, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale, gli Stati membri possono autorizzare contatti diretti tra le loro autorità competenti ed Europol. L'unità nazionale riceve nel contempo da Europol qualsiasi informazione scambiata nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti, a meno che non indichi di non averne necessità.

6. Ogni Stato membro, tramite la propria unità nazionale o, fatto salvo il paragrafo 5, un'autorità competente, provvede in particolare a:

  1. a) fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie dall’Unione, come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

  2. b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti interessate;

  3. c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol;

  4. d) garantire, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera a), che la fornitura di informazioni a Europol abbia luogo nel rispetto del diritto nazionale.

6 bis. Ciascuno Stato membro che costituisca una task force operativa, vi partecipi o la sostenga fornisce senza ritardo, utilizzando SIENA, tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri che costituiscono tale task force operativa, vi partecipano o la sostengono e, se del caso, le rende direttamente accessibili conformemente all’articolo 20, paragrafo 2 bis, comprese le informazioni relative a indagini finanziarie parallele volte all’individuazione e alla confisca di beni di origine illecita.

6 ter. Ciascuno Stato membro che istituisca o partecipi a un’azione operativa EMPACT sostenuta da Europol utilizza, ove possibile, SIENA per fornire senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri.

6 quater. Ciascuno Stato membro nel cui territorio si svolga un distacco di Europol a fini di sostegno operativo fornisce senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol, utilizzando SIENA e, se possibile e conformemente al proprio diritto nazionale, permettendo al personale Europol e agli esperti nazionali distaccati nel suo territorio di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali.

7.

Fatta salva l’assunzione delle proprie responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna, gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire informazioni ai sensi del paragrafo 6, lettera a), del paragrafo 6 bis, del paragrafo 6 ter o del paragrafo 6 quater qualora ciò:

  1. a) sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione;

  2. b) comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; oppure

  3. c) implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale.

Tuttavia, gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni non appena queste non rientrino più nell'ambito del primo comma, lettere a), b) o c).

7 bis. Ciascuno Stato membro collega a SIENA i propri funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione designati dalle autorità competenti degli Stati membri, al fine di trasmettere le informazioni pertinenti a Europol, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti conformemente al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettera a). Il funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione che non possa essere connesso a SIENA per motivi giuridici, organizzativi o tecnici trasmette le informazioni pertinenti a un’autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Tale autorità competente trasmette le informazioni a Europol, conformemente al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettera a).

7 ter. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione non designati dalle autorità competenti degli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti a tale autorità nazionale competente attraverso canali sicuri. Dopo aver valutato le informazioni di cui al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettera a), tale autorità competente le trasmette a Europol.

8. Ciascuno Stato membro provvede affinché la loro unità di informazione finanziaria nei limiti del suo mandato e della sua competenza e nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate che sono presentate da Europol conformemente all’articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda le informazioni e analisi finanziarie, o tramite la sua unità nazionale o, se permesso dallo Stato membro, tramite contatto diretto tra l’unità di informazione finanziaria ed Europol.

9. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi che si pongono nel quadro della cooperazione operativa con Europol.

10. Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

11. Europol redige una relazione annuale sulle informazioni fornite da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 6, lettera a), sulla base di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi definiti dal consiglio di amministrazione. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Art. 8 Ufficiali di collegamento

1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salva diversa disposizione del presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.

2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di rappresentare gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

3. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra Europol e il loro Stato membro.

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano, conformemente al proprio diritto nazionale, allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente al diritto nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dall'ambito degli obiettivi di Europol. Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.

5. Il consiglio d'amministrazione stabilisce i diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 63, paragrafo 2.

6. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.

7. Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle funzioni degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salva diversa decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.

Capo III. Organizzazione di europol

Art. 9 Struttura amministrativa e di gestione di Europol

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende:

  1. a) un consiglio di amministrazione;

  2. b) un direttore esecutivo;

  3. c) se del caso, altri organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s).

Art. 9 bis Compiti e composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti

1. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito in seno a Europol quale centro specializzato dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

2. Il Centro europeo contro il traffico di migranti sostiene gli Stati membri nel prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

3. Il Centro europeo contro il traffico di migranti comprende personale Europol e rappresentanti di Eurojust e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, conformemente ai rispettivi mandati. Europol può invitare altri partecipanti per coinvolgerli nello svolgimento dei compiti del Centro europeo contro il traffico di migranti.

4. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione sul funzionamento del Centro europeo contro il traffico di migranti, anche per quanto riguarda i suoi compiti e la sua composizione. Gli organismi o le agenzie dell’Unione coinvolti partecipano in conformità dei rispettivi mandati.

Sezione 1. Consiglio di amministrazione

Art. 10 Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto.

3.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente nominato tenendo conto del criterio di cui al paragrafo 2. Il supplente assume la rappresentanza del membro eventualmente assente.

Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

4. Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.