Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO V
ALLEGATO V
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI CERTIFICATI ZOOTECNICI DI CUI AL CAPO VII
PARTE 1 Requisiti generali
Il titolo del certificato zootecnico:
a) indica se l'animale è un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore o se il materiale germinale proviene da animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori;
b) include un riferimento alla specie tassonomica;
c) specifica se la partita è destinata agli scambi commerciali per l'ingresso nell'Unione;
d) include un riferimento al presente regolamento.
PARTE 2 Certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura e il loro materiale germinale
CAPO I Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli animali riproduttori di razza pura
1. I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome dell'ente selezionatore o, nel caso di ingresso nell'Unione, dell'animale riproduttore di razza pura, nome dell'organismo di allevamento che ha rilasciato il certificato e, ove disponibile, riferimento al sito web di detta società o organismo di allevamento;
b) nome del libro genealogico;
c) se del caso, classe della sezione principale in cui il riproduttore di razza pura è iscritto;
d) nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura;
e) sesso dell'animale riproduttore di razza pura;
f) numero di iscrizione nel libro genealogico («Libro genealogico n.») dell'animale riproduttore di razza pura;
g) sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito all'animale riproduttore di razza pura ai sensi:
i) della normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali delle specie interessate;
ii) qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, delle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o
iii) in caso di ingresso nell'Unione dell'animale riproduttore di razza pura, della legislazione del paese terzo;
h) ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura utilizzati per la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni e i risultati di tale verifica di identità;
i) data e paese di nascita dell'animale riproduttore di razza pura;
j) nome, recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita dell'animale riproduttore di razza pura);
k) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;
l) genealogia:
Padre Libro genealogico n. e sezione Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Madre Libro genealogico n. e sezione Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nonna materna Libro genealogico n. e sezione m) se del caso, i risultati disponibili delle prove della performance e i risultati aggiornati della valutazione genetica, compresa la data di tale valutazione e difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico riguardanti l'animale riproduttore di razza pura;
n) nel caso di femmine gravide, data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicato in un documento separato;
o) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata dall'ente selezionatore che rilascia tale certificato o, nel caso di ingresso nell'Unione di un animale riproduttore di razza pura, dell'organismo di allevamento di emissione, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
2. Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.
CAPO II Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma degli animali riproduttori di razza pura
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative all'animale riproduttore di razza pura donatore dello sperma;
b) informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi da spedire, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;
c) per lo sperma destinato al controllo dei riproduttori di razza pura che non sono stati sottoposti a prove della performance o valutazione genetica, numero di dosi di tale sperma che deve essere conforme ai limiti quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di svolgere tali prove conformemente all'articolo 25;
d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico, nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO III Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti degli animali riproduttori di razza pura
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;
b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o gruppo di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso animale riproduttore di razza pura;
d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO IV Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni degli animali riproduttori di razza pura
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;
b) informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;
d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
PARTE 3 Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale
CAPO I Certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori
1. I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome dell'ente ibridatore o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, nome dell'organismo di allevamento che lo rilascia e, ove disponibile, un riferimento al sito web di detto ente ibridatore o organismo di allevamento;
b) nome del registro suini ibridi;
c) nome della razza, linea o incrocio del suino ibrido riproduttore e degli ascendenti di tale suino;
d) sesso del suino ibrido riproduttore;
e) numero di iscrizione nel registro suini ibridi (Registro suini ibridi n.) del suino ibrido riproduttore;
f) sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito al suino ibrido riproduttore conformemente:
i) alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina;
ii) qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o
iii) in caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, alla legislazione del paese terzo;
g) ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità del suino ibrido riproduttore e i risultati di tale verifica di identità;
h) data e luogo di nascita del suino ibrido riproduttore;
i) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita del suino ibrido riproduttore);
j) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;
k) genealogia:
Padre Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio Nonno paterno Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio Nonna paterna Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio Madre Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio Nonno paterno Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio Nonna materna Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio l) se richiesto dal programma genetico, i risultati delle prove della performance o i risultati aggiornati della valutazione genetica o entrambi, inclusa la data di tale valutazione e difetti e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico concernenti il suino riproduttore ibrido o, nella misura in cui ciò sia noto, la sua progenie;
m) nel caso di femmine gravide, informazioni sulla data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicata in un documento separato;
n) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino riproduttore ibrido, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
2. Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di suini ibridi riproduttori, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.
CAPO II Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte per quanto concerne il suino ibrido riproduttore donatore dello sperma;
b) informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi, data in cui è stato prelevato, nome, recapito e numero di approvazione del centro di prelievo o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;
c) per lo sperma destinato alla prova di performance o alla valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, numero di dosi di tale sperma, che deve essere conforme con i limiti quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di eseguire tale prova in conformità dell'articolo 25;
d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o dall'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO III Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;
b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta e di produzione degli ovociti e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso suino ibrido riproduttore;
d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO IV Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;
b) informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;
d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).