Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
L'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell'agricoltura dell'Unione e apporta un contributo al patrimonio culturale di quest'ultima. Tale attività agricola, che contribuisce alla sicurezza alimentare dell'Unione, rappresenta una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per promuovere la riproduzione degli animali di tali specie è incoraggiare l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata.
Nell'ambito delle loro politiche agricole gli Stati membri si sono pertanto sempre adoperati per promuovere la produzione di animali di allevamento dotati di particolari caratteristiche genetiche, stabilendo determinati parametri, anche tramite investimenti pubblici. Le disparità tra tali criteri possono creare ostacoli tecnici agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché ostacoli tecnici al loro ingresso nell'Unione.
Il quadro giuridico del diritto dell'Unione in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché di suini ibridi riproduttori è costituito dalla direttiva 88/661/CEE del Consiglio3, dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio4, dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio5, dalla direttiva 91/174/CEE del Consiglio6, dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio7 e dalla direttiva 2009/157/CE del Consiglio8. L'obiettivo di tali direttive era quello di promuovere l'allevamento in seno all'Unione, disciplinando al contempo gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e il loro ingresso nell'Unione, assicurando in tal modo la competitività del settore dell'allevamento degli animali dell'Unione.
La direttiva 87/328/CEE del Consiglio9, la direttiva 90/118/CEE del Consiglio,10 e la direttiva 90/119/CEE del Consiglio11 sono state adottate per evitare che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori delle specie bovina e suina e alla produzione e all'uso del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni che potrebbero comportare un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi commerciali in seno all'Unione, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di sperma, ovociti o embrioni.
Sulla base delle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri tramite il comitato zootecnico permanente istituito conformemente alla decisione 77/505/CEE del Consiglio12, ha adottato una serie di decisioni che stabiliscono criteri specifici in funzione della specie per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori, l'iscrizione degli animali riproduttori delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici, l'ammissione di animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, per la prova di performance e la valutazione genetica degli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché per la creazione di certificati genealogici o zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale.
La Commissione ha inoltre redatto un elenco degli organismi di allevamento nei paesi terzi e istituito un modello di certificato genealogico o zootecnico ai fini dell'ingresso nell'Unione di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni.
Le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE presentano numerose analogie sia nella struttura che nel contenuto. Gran parte di esse sono state modificate nel tempo. Per semplificare e uniformare il diritto dell'Unione, è opportuno snellire le norme dell'Unione contenute in tali direttive.
Nel corso degli ultimi vent'anni, la Commissione ha dovuto dare una risposta ad un numero significativo di denunce, presentate dagli allevatori e operatori che portavano avanti programmi genetici, relativamente ai termini del recepimento e dell'interpretazione a livello nazionale degli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione nei vari Stati membri. Per garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione in materia di riproduzione e per evitare ostacoli al commercio degli animali riproduttori e del loro materiale germinale per effetto di divergenze nel recepimento di tali direttive a livello nazionale, è opportuno stabilire in un regolamento le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione.
Inoltre, l'esperienza insegna che, per facilitare l'applicazione delle norme previste in tali direttive, è necessario utilizzare una formulazione più precisa in alcune delle loro disposizioni oltre a una terminologia coerente e uniforme in tutti gli Stati membri. Per esigenze di chiarezza e di coerenza del diritto dell'Unione, è inoltre opportuno fornire nuove definizioni, fra cui una definizione di «razza».
Tuttavia, la ricerca della competitività nel settore zootecnico non dovrebbe comportare l'estinzione di razze le cui caratteristiche sono adattate a specifici contesti biofisici. Le razze locali, ove il numero di capi che le compone sia troppo ridotto, potrebbero correre il rischio di perdere la diversità genetica. In quanto elemento importante della biodiversità agricola, le risorse genetiche animali rappresentano una base indispensabile per lo sviluppo sostenibile del settore zootecnico e offrono la possibilità di adattare gli animali alle mutevoli condizioni ambientali e di produzione, nonché alle esigenze del mercato e dei consumatori. Gli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione dovrebbero pertanto contribuire alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità e alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici. Gli atti giuridici dell'Unione dovrebbero inoltre promuovere programmi genetici validi per il miglioramento delle razze e, in particolare nel caso di razze a rischio di estinzione o razze autoctone che non sono comunemente diffuse nell'Unione, nonché la conservazione delle razze e della diversità genetica all'interno delle razze e tra di esse.
Attraverso la selezione e la riproduzione si sono ottenuti notevoli progressi per quanto riguarda lo sviluppo delle caratteristiche legate alla produttività degli animali da riproduzione, che si sono tradotti nell'abbattimento dei costi di produzione a livello dei singoli allevamenti. Tuttavia, in alcuni casi si sono avuti effetti collaterali indesiderati che hanno sollevato i timori dell'opinione pubblica riguardo al benessere degli animali e alle tematiche ambientali ivi associate. L'applicazione della genomica e l'impiego di tecnologie informatiche avanzate, come ad esempio la «zootecnia di precisione», che permette di registrare grandi insiemi di dati sulle caratteristiche alternative direttamente o indirettamente correlate al benessere degli animali e alla sostenibilità, hanno un notevole potenziale per venire incontro alle preoccupazioni dell'opinione pubblica e conseguire gli obiettivi di una zootecnia sostenibile in termini di migliore efficienza delle risorse e di maggiore resilienza e robustezza degli animali. La raccolta di dati sulle predette caratteristiche alternative dovrebbe acquisire importanza nell'ambito di programmi genetici e dovrebbe avere maggiore rilevanza per quanto riguarda la definizione di obiettivi della selezione stessa. In tale contesto, è opportuno che le risorse genetiche delle specie minacciate siano considerate una riserva di geni potenzialmente in grado di contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi in materia di benessere animale e sostenibilità.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale, qualora si supponga che tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano iscritti come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi, in particolare ai fini degli scambi commerciali all'interno dell'Unione, tra cui all'interno di uno Stato membro, o dell'ingresso nell'Unione degli animali riproduttori in oggetto e del loro materiale germinale.
Il termine «animale riproduttore» o «animale riproduttore di razza pura» non dovrebbe intendersi limitato ai soli animali ancora in possesso della loro capacità riproduttiva. In effetti, gli animali castrati potrebbero contribuire, con i loro dati genealogici e zootecnici, alla valutazione della qualità genetica della popolazione di animali riproduttori e, pertanto, all'integrità della classificazione di questi ultimi in base a tali risultati. A seconda degli obiettivi del programma genetico, è probabile che la mancanza o la perdita di dati ottenuti mediante l'espressa esclusione degli animali castrati dall'iscrizione in un libro genealogico o in un registro suini ibridi pregiudichi i risultati della valutazione della qualità genetica degli animali riproduttori geneticamente imparentati agli esemplari castrati.
L'obiettivo delle norme applicabili ai riproduttori di razza pura di cui al presente regolamento dovrebbe consistere nel garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento dagli enti selezionatori responsabili della gestione delle razze e all'approvazione dei rispettivi programmi genetici. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le norme d'iscrizione dei riproduttori di razza pura nella sezione principale dei libri genealogici e, laddove questi ultimi esistano, nelle varie classi di merito della sezione principale. Esso dovrebbe altresì stabilire le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.
Analogamente, l'obiettivo delle norme concernenti i suini ibridi riproduttori stabilite nel presente regolamento dovrebbe consistere nel garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento degli enti ibridatori che gestiscono razze, linee o incroci diversi delle specie suine e all'approvazione dei programmi genetici. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le norme di registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi e stabilire le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica, i criteri di ammissione dei suini ibridi riproduttori alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.
Non è opportuno affrontare le problematiche della clonazione nel presente regolamento.
Dato che gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e di ingresso degli stessi nell'Unione, nonché in materia di controlli ufficiali da effettuare sui programmi genetici realizzati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo effetto, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La qualità dei servizi forniti dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali riproduttori incidono sulla qualità e sull'accuratezza delle informazioni zootecniche e genealogiche raccolte o determinate riguardo agli animali in questione e al loro valore sul mercato. Di conseguenza, è opportuno stabilire una serie di norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, nonché per l'approvazione dei loro programmi genetici, sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione. Tali norme dovrebbero altresì riguardare il controllo dei suddetti programmi da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme stabilite dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori non diano luogo a disparità tra i programmi genetici, creando così ostacoli tecnici agli scambi commerciali nell'Unione.
Nel presente regolamento dovrebbero essere stabilite procedure analoghe a quelle previste rispettivamente nelle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE relative alla compilazione di elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti, nonché all'aggiornamento, alla trasmissione e alla pubblicazione di tali elenchi.
I programmi genetici per i riproduttori di razza pura si effettuano nell'intento generale di migliorare, in maniera sostenibile, le caratteristiche legate o meno alla produzione degli animali di una razza o di preservare una razza. È opportuno che tali programmi genetici interessino un numero sufficientemente elevato di riproduttori di razza pura detenuti da allevatori che, attraverso la riproduzione e la selezione, promuovono e sviluppano caratteristiche desiderabili in tali animali o garantiscono la conservazione della razza, conformemente agli obiettivi comunemente accettati dagli allevatori aderenti. Analogamente, i programmi genetici relativi ai suini ibridi riproduttori sono realizzati con lo scopo di sviluppare caratteristiche desiderabili tramite la pianificazione degli incroci tra diverse razze, linee o incroci di suini. Gli animali riproduttori (di razza pura o ibridi) che partecipano a un programma genetico sono iscritti in un libro genealogico o un registro suini ibridi della razza contenente informazioni sui loro ascendenti, e, a seconda degli obiettivi fissati nel programma genetico, sono sottoposti a una prova di performance o qualsiasi altra valutazione che conduca alla registrazione dei dati sulle caratteristiche rispetto agli obiettivi del programma genetico in oggetto. Ove precisato nel programma genetico, si esegue una valutazione genetica per stimare il valore genetico degli animali, i quali possono essere classificati di conseguenza. Tali valori genetici e i risultati della prova di performance, unitamente alle informazioni genealogiche, costituiscono la base per la riproduzione e la selezione.
Il diritto al riconoscimento come ente selezionatore o ente ibridatore che soddisfi i criteri stabiliti dovrebbe essere un principio fondamentale del diritto dell'Unione sulla riproduzione degli animali e il mercato interno. La protezione dell'attività economica di un ente selezionatore riconosciuto non dovrebbe giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un altro ente selezionatore per la stessa razza, né la violazione dei principi che disciplinano il mercato interno. Lo stesso dicasi per l'approvazione di un ulteriore programma genetico o l'approvazione all'estensione geografica di un programma genetico esistente, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori della stessa razza selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori dell'ente selezionatore che già effettua un programma genetico sulla medesima razza. Tuttavia, ove in uno Stato membro uno o più enti selezionatori riconosciuti già effettuino un programma genetico approvato su una determinata razza, l'autorità competente dello Stato membro in questione dovrebbe essere autorizzata, in alcuni casi specifici, a rifiutare o ad approvare un ulteriore programma genetico per la medesima razza, anche qualora tale programma genetico soddisfi tutti i requisiti necessari per l'approvazione. Una ragione del rifiuto potrebbe essere quella che l'approvazione di un'ulteriore programma genetico per la medesima razza rischia di compromettere la conservazione della razza in questione nello Stato membro interessato della diversità genetica all'interno di tale razza. La conservazione della razza in oggetto potrebbe, in particolare, essere compromessa in ragione della frammentazione della popolazione di riproduttori, suscettibile di comportare un'accresciuta consanguineità, una maggiore incidenza dei difetti genetici constatati, una perdita del potenziale di selezione o un accesso ridotto degli allevatori agli animali riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale. Un'ulteriore ragione di rifiuto potrebbe essere legata alle incoerenze nelle caratteristiche definite della razza o nei principali obiettivi dei programmi di selezione in questione. In effetti, a prescindere dallo scopo del programma genetico, vale a dire la conservazione della razza o il miglioramento della stessa, è opportuno che l'autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza qualora le differenze tra i principali obiettivi dei due programmi genetici o nei tratti essenziali delle caratteristiche della razza definite in tali programmi genetici comporterebbero una perdita di efficienza in termini di progressi genetici per tali obiettivi o in quelle caratteristiche oppure in altre ivi collegate, o qualora lo scambio di animali tra entrambe le popolazioni di riproduttori comporterebbe il rischio di perdita, mediante selezione o esogamia, di quelle caratteristiche fondamentali della popolazione iniziale di riproduttori. Infine, nel caso di una razza a rischio di estinzione o di una razza autoctona non comunemente diffusa in uno o più territori dell'Unione, è altresì opportuno che un'autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza in ragione del fatto che quell'ulteriore programma genetico impedirebbe l'efficace attuazione del programma genetico esistente, in particolare a causa del mancato coordinamento o scambio di informazioni genealogiche e zootecniche che dia luogo a mancati vantaggi derivanti da una valutazione comune dei dati raccolti sulla razza in questione. In caso di rifiuto dell'approvazione di un programma genetico, l'autorità competente dovrebbe sempre fornire una spiegazione motivata ai richiedenti e concedere loro il diritto di impugnare tale decisione.
Gli allevatori dovrebbero avere il diritto di elaborare e attuare un programma genetico per finalità proprie, senza che il programma in questione debba essere approvato dalle autorità competenti. Tuttavia, ogni Stato membro o le sue autorità competenti dovrebbero conservare la possibilità di disciplinare tali attività, in particolare non appena un tale programma genetico comporti operazioni commerciali relative ad animali riproduttori o del loro materiale germinale o pregiudichi un programma genetico già approvato per la medesima razza.
Se lo scopo del programma genetico è quello di conservare la razza, i requisiti di tale programma potrebbero essere integrati da misure di conservazione ex situ e in situ oppure da qualsiasi altro strumento per il monitoraggio dello status della razza che ne assicuri una conservazione sostenibile a lungo termine. Dovrebbe essere possibile stabilire le misure in questione nel programma genetico.
Le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, comprese le associazioni di allevatori che sono imprese private, o enti pubblici dovrebbero essere riconosciute come ente selezionatore soltanto se ai loro programmi genetici partecipano allevatori e se garantiscono che tali allevatori abbiano libera scelta nella selezione e riproduzione dei loro animali riproduttori di razza pura, possano iscrivere nei loro libri genealogici i discendenti ottenuti da tali animali e siano in grado di detenere la proprietà degli animali in questione.
Prima di modificare il programma genetico approvato, è opportuno che un ente selezionatore o un ente ibridatore sottopongano le modifiche previste all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore. Onde evitare inutili oneri amministrativi per l'autorità competente e l'ente selezionatore o l'ente ibridatore, questi ultimi dovrebbero comunicare all'autorità competente soltanto le modifiche suscettibili di incidere sostanzialmente sul programma genetico. Le modifiche dovrebbero interessare in particolare l'estensione del territorio geografico, eventuali alterazioni dello scopo o degli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, modifiche della descrizione delle caratteristiche della razza o della delega di funzioni a terzi, nonché cambiamenti importanti del sistema di registrazione delle genealogie o dei metodi impiegati per le prove di performance e la valutazione genetica, come pure qualsiasi altro cambiamento che l'autorità competente consideri una modifica sostanziale del programma genetico. A prescindere dall'obbligo di notifica di cambiamenti importanti all'autorità competente, è opportuno che l'ente selezionatore o l'ente ibridatore forniscano su richiesta all'autorità competente una versione aggiornata del programma genetico.
Ove sussista la necessità riconosciuta di mantenere o promuovere lo sviluppo di una razza su un determinato territorio o nel caso di una razza a rischio di estinzione, l'autorità competente stessa dovrebbe avere la possibilità di effettuare, in via temporanea, un programma genetico per la razza in parola purché non esista effettivamente un programma genetico attivo per tale razza. Tuttavia, un'autorità competente che effettui un siffatto programma genetico non dovrebbe più avere questa possibilità se il programma genetico può essere ceduto a un operatore che soddisfa i requisiti necessari per la corretta attuazione di tale programma genetico.
Poiché la conservazione delle razze a rischio di estinzione impone la creazione e il riconoscimento di enti selezionatori con un numero limitato di animali riproduttori che partecipano ai loro programmi genetici, è opportuno che le dimensioni della popolazione di riproduttori non sia considerato un requisito essenziale per il riconoscimento di enti selezionatori che si occupano di razze a rischio di estinzione o per l'approvazione dei loro programmi genetici, in particolare poiché il riconoscimento è accordato a livello nazionale.
È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme specifiche, in particolare quelle relative alla riclassificazione dalla sezione supplementare nella sezione principale e le deroghe alle prove di performance e alla valutazione genetica, al fine di tener conto dello status specifico delle razze a rischio di estinzione.
L'Unione è parte contraente della convenzione sulla diversità biologica, approvata con la decisione 93/626/CEE del Consiglio13, i cui obiettivi sono, in particolare, la salvaguardia della diversità biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Tale convenzione prevede che le parti contraenti dispongano di diritti sovrani sulle proprie risorse biologiche e siano responsabili della salvaguardia della loro diversità biologica e dell'utilizzo sostenibile delle proprie risorse biologiche. L'Unione è altresì parte del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione ai fini della conservazione della diversità biologica, approvato con la decisione 2014/283/UE del Consiglio14. È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga conto, se del caso, della Convenzione sulla diversità biologica, come pure del protocollo di Nagoya, e che la sua applicazione faccia salvo il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15.
Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori riconosciuti in uno Stato membro dovrebbero poter attuare il loro programma genetico approvato in uno o più Stati membri, in modo da assicurare il migliore utilizzo possibile all'interno dell'Unione degli animali riproduttori di elevato valore genetico. A tal fine una procedura semplificata di notifica dovrebbe garantire che l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato sia informata dell'intenzione di svolgere attività transfrontaliere. Tuttavia, gli spostamenti stagionali degli animali riproduttori all'interno dei confini di uno Stato membro o che avvengono in diversi Stati membri non dovrebbero comportare necessariamente l'estensione del territorio geografico.
È opportuno facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti selezionatori e enti ibridatori che lo desiderano, garantendo al tempo stesso la libertà di impresa e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione degli animali riproduttori e del loro materiale genetico.
Dal momento che un'autorità competente potrebbe dover approvare diversi programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore che ha riconosciuto e poiché un'autorità competente potrebbe dover approvare l'estensione sui propri territori dei programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore riconosciuti in un altro Stato membro, è opportuno che il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore sia distinto dall'approvazione dei suoi programmi genetici. Tuttavia, in sede di valutazione di una domanda di riconoscimento in qualità di ente selezionatore o ente ibridatore, all'autorità competente dovrebbe pervenire anche la domanda di approvazione di almeno un programma genetico.
Da varie denunce pervenute alla Commissione negli ultimi anni risulta che il presente regolamento dovrebbe stabilire norme chiare che disciplinino le relazioni tra l'ente selezionatore che istituisce un libro genealogico dei discendenti diretti per una razza particolare di riproduttori di razza pura della specie equina e l'ente selezionatore che dichiara di aver istituito il libro genealogico d'origine di tale razza.
È opportuno chiarire la relazione tra gli allevatori e gli enti selezionatori, in particolare per garantire il diritto di partecipare al programma genetico nel territorio geografico per il quale è approvato e, ove sia prevista la possibilità di affiliazione, per garantire agli agricoltori il diritto di affiliarsi. Gli enti selezionatori dovrebbero disporre di norme per la composizione di controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e per garantire loro parità di trattamento. Gli enti selezionatori dovrebbero altresì precisare i loro diritti e obblighi, nonché quelli degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici.
Gli allevatori i cui animali riproduttori effettuano spostamenti stagionali all'interno dei confini di uno Stato membro o di una regione transfrontaliera dovrebbero avere il diritto di continuare a partecipare al programma genetico fintantoché la sede della loro azienda si trova all'interno del territorio geografico specifico a quel programma genetico.
È opportuno che nel presente regolamento si tenga conto della situazione specifica prevalente nel settore dei suini ibridi riproduttori. La maggior parte delle imprese private del settore dei suini ibridi riproduttori dispone di sistemi di produzione chiusi e gestisce il proprio bestiame di allevamento. È pertanto opportuno prevedere diverse deroghe per tali imprese, in particolare per quanto riguarda la partecipazione degli allevatori ai programmi di selezione e il diritto di iscrivere i suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi.
La definizione di «suini ibridi riproduttori» include animali collocati a tutti i livelli della piramide riproduttiva e selettiva utilizzata per ottimizzare gli incroci combinando il patrimonio specifico dei lori diversi genotipi e sfruttando gli effetti di eterosi. A seconda del livello sulla piramide riproduttiva e selettiva, nella definizione «suini ibridi riproduttori» rientrano razze, linee o incroci. Pertanto, non tutti gli animali sono necessariamente «ibridi» nel senso tradizionale del termine.
Dall'esperienza acquisita, in particolare, nell'applicazione della direttiva 90/427/CEE e, in misura minore, delle direttive 89/361/CEE e 2009/157/CE, risulta che è necessario imporre regole più precise per risolvere in modo efficace le controversie tra gli allevatori, da un lato, e gli enti selezionatori, dall'altro lato, sulla base di un regolamento interno e di diritti e obblighi degli allevatori chiaramente definiti. A tal fine, le controversie devono essere composte nell'ambito del sistema giudiziario dello Stato membro in cui esse sorgono.
Gli enti selezionatori che istituiscono e tengono aggiornati libri genealogici per i riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e gli enti ibridatori, ad eccezione delle imprese private operanti in sistemi di produzione chiusi, che prevedono la creazione e la gestione di registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori dovrebbero iscrivere gli animali riproduttori nei loro libri ovvero nei loro registri, quale che sia lo Stato membro d'origine degli animali o dei loro proprietari e, se previsto nel programma genetico, dovrebbero classificare tali animali in base ai loro meriti.
Agli enti selezionatori dovrebbe essere inoltre consentito di istituire sezioni supplementari per registrare animali che non soddisfano i criteri di ascendenza ma che l'ente selezionatore considera conformi alle caratteristiche della razza enunciate nel programma genetico della razza in questione, allo scopo di far accoppiare successivamente tali animali con riproduttori di razza pura appartenenti alla razza contemplata dal programma genetico, in modo tale che i loro discendenti possano essere riclassificati nella sezione principale del libro genealogico. Le norme specifiche per il miglioramento dei discendenti di tali animali e la loro riclassificazione nella sezione principale di un libro genealogico dovrebbero essere definite a livello di Unione.
La riclassificazione dei discendenti nella sezione principale dei libri genealogici dovrebbe essere ammissibile soltanto per via materna, ad eccezione delle specie equine. Tuttavia, per una razza a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina e per le razze ovine «resistenti» di cui non vi è un numero sufficiente di esemplari maschi riproduttori di razza pura, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione dei discendenti di tali animali dalle sezioni supplementari alla sezione principale del libro genealogico, onde evitare l'ulteriore peggioramento della diversità genetica delle razze in questione. Analogamente, è opportuno prevedere norme speciali che consentano la ricostituzione di razze estinte o seriamente minacciate di estinzione. Gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe dovrebbero valutare attentamente la situazione di rischio di quelle popolazioni di riproduttori e garantire la gestione sicura delle risorse genetiche.
Ove sussista la necessità di creare una nuova razza associando le caratteristiche di animali riproduttori di razza pura di diverse razze o mettendo insieme esemplari con sufficiente somiglianza fisica che si riproducono già con sufficiente stabilità genetica per poter ritenere che si siano evoluti in una nuova razza, è opportuno garantire agli enti selezionatori la possibilità di creare libri genealogici ed effettuare programmi genetici sulle nuove razze.
Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire di ritenere che gli animali registrati in una sezione supplementare di un libro genealogico di una determinata razza rientrino nell'ambito degli impegni della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e siano quindi ammissibili a beneficiare del sostegno delle autorità nazionali o regionali nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.
Per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina gli enti selezionatori dovrebbero essere in grado di definire norme, nei loro programmi genetici, che vietano o limitano il ricorso a determinate tecniche di riproduzione o a taluni riproduttori di razza pura, incluso l'impiego del loro materiale germinale. Gli enti selezionatori dovrebbero, ad esempio, essere in grado di chiedere che i discendenti siano ottenuti soltanto tramite monta naturale. Gli enti selezionatori che applicano un tale divieto o limitazione dovrebbero stabilire queste norme nel loro programma genetico conformemente alle norme definite dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine.
Gli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici dovrebbero essere identificati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale prevede che le autorità competenti nel settore della sanità animale rilascino, per gli animali della specie equina, un documento di identificazione unico a vita, che sarà ulteriormente precisato dalla Commissione mediante atti delegati. Affinché il certificato zootecnico sia quanto più possibile armonizzato con il suddetto documento di identificazione unico a vita per quanto riguarda contenuto e procedura amministrativa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al formato e al contenuto del documento di identificazione unico a vita per gli animali della specie equina.
Il diritto dei riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali è disciplinato da accordi privati internazionali. Tenuto conto della dimensione internazionale del settore equino, è opportuno che la Commissione, in sede di preparazione ed elaborazione dei pertinenti atti delegati e atti di esecuzione, tenga conto dei suddetti accordi per preservare l'ammissibilità dei predetti riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali.
L'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione, in particolare per la monta naturale o la riproduzione assistita, dovrebbe essere disciplinata a livello dell'Unione per evitare gli ostacoli agli scambi commerciali, in particolare nel caso in cui tali animali siano stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica eseguite in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare nell'allegato III.
Resta inteso che gli Stati membri o le loro autorità competenti non dovrebbero utilizzare il presente regolamento per vietare, limitare o impedire l'uso di riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale per la produzione di animali per i quali non è prevista l'iscrizione o la registrazione in qualità di animali riproduttori in un libro genealogico o un registro suini ibridi.
Benché le norme in materia di prova di performance e di valutazione genetica siano state stabilite a livello dell'Unione per gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina sottoposti a prove limitatamente a taluni caratteri, la varietà dei requisiti a seconda delle razze, degli utilizzi e delle selezioni dei riproduttori di razza pura della specie equina ha fino ad oggi impedito l'armonizzazione di tali requisiti. Le norme specifiche in materia di prova di performance e di valutazione genetica, invece, sono attualmente stabilite dal libro genealogico d'origine della singola razza.
Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, dei progressi scientifici o della necessità di preservare preziose risorse genetiche, dovrebbe essere delelgato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare l'allegato III del presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di stabilire norme uniformi e più dettagliate relative alla prova di performance e alla valutazione genetica del riproduttori di razza pura della specie bovina, ovina e caprina.
La prova di performance o la valutazione genetica dovrebbero potere essere svolte da una terza parte designata dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore oppure da un ente di diritto pubblico, tra cui un'autorità che esplichi tale mandato come prerogativa sovrana. La terza parte in questione potrebbe essere autorizzata e valutata dall'autorità competente in sede di approvazione del programma genetico. È opportuno che un ente selezionatore o un ente ibridatore che subappalta la prova di performance o la valutazione genetica, salvo diversa decisione dello Stato membro interessato o delle sue autorità competenti, conservi la responsabilità di garantire la rispondenza ai requisiti applicabili alle attività in oggetto e che specifichi la terza parte designata nel suo programma genetico.
Anche in funzione della specie o della razza, potrebbe sussistere la necessità di armonizzare o migliorare le metodologie della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di designare i centri di riferimento dell'Unione europea. Al fine di modificare, se necessario, i compiti di tali centri di riferimento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Tali centri di riferimento dell'Unione europea dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina i compiti in questione sono espletati dall'Interbull Centre, una sottocommissione permanente dell'International Committee for Animal Recording (ICAR), che è il centro di riferimento dell'Unione europea designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio19.
Inoltre, al fine di prestare assistenza agli enti selezionatori che gestiscono razze a rischio di estinzione, ove ve ne sia un bisogno riconosciuto, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di designare centri di riferimento dell'Unione europea cui è affidato il compito specifico di promuovere la definizione o l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dagli enti selezionatori in oggetto. Al fine di modificare, ove necessario, il compito di tali centri di riferimento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Nel designare tali centri e descriverne i compiti, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle attività del punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point — ERFP) per le risorse genetiche, istituito nell'ambito del piano d'azione globale dell'Organizzazione mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relativo alle risorse genetiche animali. Le metodologie stabilite dai centri in questione non dovrebbero essere vincolanti.
Gli allevatori che aderiscono a un programma genetico dovrebbero avere il diritto di ottenere certificati zootecnici per i loro animali riproduttori che rientrano in quel programma genetico e per il materiale germinale di tali animali. È opportuno che i certificati zootecnici accompagnino gli animali riproduttori o il loro materiale germinale qualora questi ultimi siano commercializzati o introdotti nell'Unione ai fini dell'iscrizione in altri libri genealogici dei suddetti animali o dei discendenti ottenuti dal loro materiale germinale o della loro registrazione in altri registri anagrafici della razza o registri suini ibridi. I certificati zootecnici dovrebbero informare l'allevatore in merito alla qualità genetica e alla genealogia dell'animale acquistato. Tali certificati dovrebbero essere rilasciati, ad esempio, ove sia necessario accompagnare gli animali riproduttori a fini espositivi o qualora debbano essere lasciati in centri di sperimentazione o centri di inseminazione artificiale.
Dovrebbe essere inteso che il presente regolamento non vieta agli Stati membri o alle autorità competenti di esigere che, se oggetto di scambi commerciali, lo sperma dei riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina destinati all'inseminazione artificiale ai fini della produzione di animali non destinati a diventare riproduttori di razza pura, sia accompagnato dalle informazioni sulla qualità e la genealogia dell'animale. In generale, è auspicabile che possa essere migliorata la competitività del settore della riproduzione animale dell'Unione, mettendo a disposizione il materiale germinale degli animali riproduttori, in particolare il loro sperma, e le relative informazioni sui certificati zootecnici anche degli operatori che producono animali senza l'intenzione di iscriverne i discendenti in un libro genealogico.
L'ingresso nell'Unione europea e le esportazioni di animali riproduttori e del loro materiale germinale verso paesi terzi è importante per l'agricoltura dell'Unione. È pertanto opportuno che l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale avvenga in condizioni molto simili a quelle previste dalle norme che regolano gli scambi commerciali nell'Unione. Tuttavia, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale dovrebbero poter essere iscritti nella sezione principale di un libro genealogico o di un registro suini ibridi della razza dell'Unione unicamente nel caso in cui il livello dei controlli realizzati nel paese terzo esportatore sia tale da assicurare che le caratteristiche genealogiche, i risultati della prova di performance e la valutazione genetica presentino lo stesso grado di certezza di quello dell'Unione e se gli organismi di allevamento che forniscono tali dati e risultati figurano in un elenco gestito dalla Commissione. Inoltre, gli organismi di allevamento dei paesi terzi dovrebbero accettare, su una base di reciprocità, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale provenienti dai rispettivi enti selezionatori e dai rispettivi enti ibridatori riconosciuti nell'Unione.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio20 prevede che la Commissione stabilisca una nomenclatura delle merci, ovvero la «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione o esportazione di merci. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei codici NC corrispondenti ai riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e allo sperma bovino e indica che tali prodotti sono esentati dalle aliquote dei dazi convenzionali. Pertanto, tali animali e il loro materiale germinale dovrebbero essere accompagnati dal certificato zootecnico appropriato per giustificare la loro classificazione come riproduttori di razza pura o loro materiale germinale. Nel caso di riproduttori di razza pura, gli animali in questione dovrebbero essere inoltre accompagnati da un documento da cui risulta che saranno iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore.
All'ingresso nell'Unione gli animali riproduttori e il loro materiale germinale sono sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio21 e dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio22. Nel caso dei riproduttori di razza pura, essi dovrebbero essere sottoposti ai controlli necessari per beneficiare dell'esenzione dai dazi convenzionali per gli animali riproduttori di razza pura.
È opportuno stabilire le norme concernenti i controlli ufficiali eseguiti per la verifica della conformità con le disposizioni del presente regolamento e le altre attività ufficiali svolte dalle autorità competenti a norma del presente regolamento che sono adattate al settore della riproduzione degli animali. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di eseguire controlli ufficiali su tutti gli operatori soggetti al presente regolamento, in particolare sugli enti selezionatori, sugli enti ibridatori, sui terzi che effettuano prove di performance o valutazioni genetiche, e su allevatori, nonché, qualora rilascino certificati zootecnici, sui centri di prelievo e conservazione dello sperma, sui centri di conservazione degli embrioni, nonché sulle équipe di raccolta o produzione degli embrioni.
Le autorità competenti dovrebbero eseguire controlli ufficiali intesi a verificare la conformità con le disposizioni del presente regolamento e i requisiti enunciati nel programma genetico approvato. In tali controlli potrebbero rientrare l'ispezione delle attrezzature utilizzate per le prove di performance o la verifica delle procedure poste in essere per la registrazione dei dati zootecnici e genealogici oppure l'esame dei documenti o sistemi utilizzati per la conservazione e il trattamento di tali dati raccolti sugli animali riproduttori. L'esame in questione potrebbe prendere in considerazione i controlli di qualità o i sistemi di controllo che garantiscono l'accuratezza dei dati registrati, quali ad esempio i controlli sui discendenti eseguiti per verificare la genealogia dell'animale. Le autorità competenti potrebbero effettuare controlli ufficiali nei locali e negli uffici, nonché sulle attrezzature degli allevatori, degli enti selezionatori o degli enti ibridatori, come pure sugli animali riproduttori o sul materiale germinale ottenuto da tali animali che rientrano nel programma genetico.
Ove nel presente regolamento si faccia riferimento ad «altre attività ufficiali», tali termini dovrebbero essere interpretati in modo da includere il riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori, l'approvazione di programmi genetici, la prestazione di assistenza ad altri Stati membri e paesi terzi.
Ai fini dell'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di animali riproduttori e del loro materiale germinale stabilite nel presente regolamento, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri cooperino tra loro e, se del caso, si prestino reciprocamente assistenza amministrativa. È pertanto opportuno che nel presente regolamento siano definiti, con i necessari adeguamenti, i principi generali in materia di assistenza e cooperazione amministrativa, quali quelli figuranti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio23.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare, ove sia comprovata in un paese terzo una diffusa e grave mancata conformità con il diritto dell'Unione, misure speciali volte a limitare gli effetti di tale non conformità.
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre inoltre dei poteri necessari per far rispettare le norme zootecniche e genealogiche relative agli animali riproduttori, fissate nel presente regolamento, compresa la sospensione dell'approvazione di un programma genetico o la revoca del riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore in caso di non conformità alle norme stabilite nel presente regolamento.
Ove opportuno, la Commissione dovrebbe effettuare controlli negli Stati membri, anche alla luce dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri per garantire l'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento in ciascuno degli Stati membri.
La Commissione dovrebbe effettuare controlli, ove opportuno, nei paesi terzi al fine di stabilire l'elenco degli organismi di allevamento originari di paesi terzi dai quali dovrebbe essere consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, al fine di fissare le condizioni applicabili a tale ingresso nell'Unione e di ottenere informazioni zootecniche e genealogiche relative al funzionamento degli accordi di equivalenze. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare controlli nei paesi terzi qualora problemi ricorrenti o emergenti in relazione agli animali riproduttori o al loro materiale germinale lo giustifichino.
La verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento mediante controlli ufficiali è di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi del presente regolamento siano conseguiti in maniera efficace in tutta l'Unione. L'esistenza di carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro può, in taluni casi, ostacolare notevolmente il conseguimento di tali obiettivi e comportare situazioni di grave e diffusa non conformità a dette norme. La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di reagire in caso di gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro mediante l'adozione di misure applicabili fino a quando lo Stato membro in questione non metta in atto quanto necessario per rimediare alla perturbazione. Tali misure comprendono il divieto di scambi commerciali di animali riproduttori o del loro materiale germinale o l'imposizione di condizioni particolari al riguardo, oppure qualsiasi altro provvedimento che la Commissione ritenga necessario per rimediare a tale diffusa violazione.
Dato che le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento, è necessario abrogare anche gli atti della Commissione adottati ai sensi di tali direttive e sostituirli, ove necessario, con atti delegati o atti di esecuzione adottati conformemente alle competenze rispettivamente attribuite nel presente regolamento. Tali atti della Commissione dovrebbero pertanto essere abrogati e, se necessario, sostituiti.
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento e di integrarlo o di modificarne gli allegati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai requisiti per la prova di performance e la valutazione genetica, ai compiti e ai requisiti applicabili ai centri di riferimento dell'Unione europea nonché al contenuto e al formato dei certificati zootecnici.
Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201624. In particolare, al fine di garantire la parità nella partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. Gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni d'applicazione uniformi delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda i modelli di formulari per le informazioni che gli Stati membri devono fornire al pubblico sull'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, i metodi di verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura, di prova della performance e di valutazione genetica, la designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea, i modelli dei documenti unici di identificazione a vita per gli equidi, i modelli di certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, il riconoscimento dell'equivalenza delle misure applicate nei paesi terzi, l'esistenza di gravi perturbazioni nel sistema di controllo di uno Stato membro e l'istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Ove il comitato zootecnico permanente non esprima alcun parere, la Commissione non dovrebbe adottare l'atto di esecuzione.
Le norme stabilite dalle direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE e dalla decisione 96/463/CE devono essere sostituite dalle norme contenute nel presente regolamento e negli atti delegati e atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma delle competenze attribuite nel presente regolamento. Di conseguenza è opportuno abrogare tali atti legislativi.
Sono state adottate a norma delle direttive 88/661/EEC, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE and 2009/157/CE le seguenti decisioni della Commissione riguardanti, tra l'altro, i criteri specifici per l'approvazione o il riconoscimento deglienti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori, l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e l'ammissione alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, la prova di performance e la valutazione genetica: la decisione 84/247/CEE26, la decisione 84/419/CEE27, la decisione 89/501/CEE28, la decisione 89/502/CEE29, la decisione 89/504/CEE30, la decisione 89/505/CEE31, la decisione 89/507/CEE32, la decisione 90/254/CEE33, la decisione 90/255/CEE34, la decisione 90/256/CEE35, la decisione 90/257/CEE36, la decisione 92/353/CEE37, la decisione 96/78/CE38 e la decisione 2006/427/CE39. Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che sostituiscono quelle stabilite nelle suddette decisioni della Commissione.
Norme analoghe a quelle contenute nella decisione 92/354/CEE della Commissione40, dovrebbero essere stabilite dal presente regolamento.
Sono stati adottati conformemente alle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE and 2009/157/CE i seguenti atti giuridici della Commissione: la decisione 89/503/CEE41, la decisione 89/506/CEE42, la decisione 90/258/CEE43, la decisione 96/79/CE44, la decisione 96/509/CE45, la decisione 96/510/CE46, la decisione 2005/379/CE47 e il regolamento di esecuzione (CE) n. 2015/26248. Il presente regolamento dovrebbe definire le norme che sostituiscono quelle stabilite nei suddetti atti legislativi della Commissione.
Per garantire la chiarezza giuridica ed evitare duplicazioni, gli atti giuridici della Commissione di cui ai considerando 74, 75 e 76 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal ... [data di applicazione del presente regolamento]. Inoltre è opportuno che la Commissione, almeno 18 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, adotti gli atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o degli enti ibridatori che gli Stati membri devono fornire al pubblico, nonché i modelli di formulari dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione dovrebbero essere applicabili entro il ... [data di applicazione del presente regolamento].
Per assicurare una transizione agevole per le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le associazioni di allevatori, le imprese private e altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute, con o senza limiti di tempo, in virtù degli atti abrogati dal presente regolamento, nonché per i programmi genetici realizzati da tali operatori, si dovrebbe ritenere che tali operatori e i loro programmi genetici siano stati riconosciuti o approvati a norma del presente regolamento. Di conseguenza, tali operatori non dovrebbero essere soggetti alle procedure di riconoscimento, approvazione e notificazione dell'estensione del territorio geografico ad altri Stati membri di cui al presente regolamento, sebbene le altre disposizioni del regolamento debbano applicarsi a tali operatori e ai lori programmi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali operatori rispettino tutte le norme previste dal presente regolamento, in particolare attraverso controlli ufficiali basati sui rischi. In caso di non conformità, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché tali operatori adottino le misure necessarie per rimediare alla non conformità e, ove necessario, sospendere o revocare il riconoscimento di tali operatori o l'approvazione dei loro programmi genetici.
La Commissione ha recentemente adottato una proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Tale nuovo regolamento è inteso ad abrogare il regolamento (CE) n. 882/2004 e la direttiva 89/608/CEE del Consiglio49, la direttiva 90/425/CEE del Consiglio50, e le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Esso dovrebbe altresì incorporare, con i necessari adeguamenti, determinate norme stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 e in tali direttive. Tuttavia, la riproduzione degli animali non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di tale nuovo regolamento. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto e in attesa dell'abrogazione delle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 97/78/CE mediante tale nuovo regolamento, è necessario cancellare i riferimenti alla zootecnia dalle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE, mentre le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE non richiedono tale modifica. Le direttive 89/608/CEE e90/425/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
Fino alla data di applicazione dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2016/429, gli enti selezionatori che attuano programmi genetici approvati con animali riproduttori di razza pura della specie equina dovrebbero poter continuare a rilasciare documenti di identificazione degli animali riproduttori di razza pura conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE.
Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal primo giorno del ventottesimo mese successivo alla sua entrata in vigore,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;
b) le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici;
c) i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori;
d) le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
e) le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori;
f) le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
g) le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;
h) le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;
i) le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi.
2. Il presente regolamento si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati a essere iscritti o registrati come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi.
3. Il presente regolamento non si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali e tale materiale germinale siano destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti.
4. L'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, l'articolo 23, l'articolo 24, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 1, non si applicano alle imprese private, riconosciute come enti ibridatori, che operano in sistemi di produzione chiusi.
5. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali al fine di disciplinare la realizzazione di programmi genetici non siano stati approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «animale»: un animale domestico appartenente a) alla specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis), b) alla specie suina (Sus scrofa), c) alla specie ovina (Ovis aries), d) alla specie caprina (Capra hircus); o e) alla specie equina (Equus caballus e Equus asinus);
2) «razza»: popolazione di animali sufficientemente uniforme per poter essere distinta da altri animali della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in libri genealogici, con informazioni dettagliate sui loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le loro caratteristiche congenite mediante riproduzione, scambio e selezione nel contesto di un programma genetico;
3) «animale riproduttore»: un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore;
4) «materiale germinale»: lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita;
5) «ente selezionatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società;
6) «ente ibridatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata che opera in un sistema di produzione chiuso od organismo pubblico, diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri suini ibridi istituiti o tenuti da tali stabilimenti;
7) «organismo di allevamento»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione;
8) «autorità competenti»: le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di: a) riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici essi realizzano con animali riproduttori; b) controlli ufficiali sugli operatori; c) prestare assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità; d) attività ufficiali diverse da quelle di cui alle lettere a) e c);
9) «animale riproduttore di razza pura»: un animale iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico;
10) «suino ibrido riproduttore»: un animale della specie suina iscritto in un registro suini ibridi, che provenga da un incrocio pianificato o utilizzato per un incrocio pianificato nell'ambito delle classi seguenti: a) suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse; b) suini riproduttori a loro volta risultanti da un incrocio (ibrido) tra razze o linee diverse; c) suini riproduttori appartenenti ad una o all'altra delle categorie di cui alla lettera a) o b);
11) «linea»: una sottopopolazione geneticamente stabile e uniforme di animali riproduttori puri di una particolare razza;
12) «libro genealogico»: a) qualsiasi libro genealogico di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l'ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale; b) se del caso, qualsiasi libro analogo tenuto da un organismo di allevamento;
13) «sezione principale»: la parte di un libro genealogico nella quale sono iscritti o registrati e idonei a essere iscritti gli animali riproduttori di razza pura con indicazione dei loro ascendenti e, se del caso, dei loro meriti;
14) «classe»: una divisione della sezione principale in cui gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in base ai loro meriti;
15) «merito»: una caratteristica ereditaria quantificabile o una peculiarità genetica di un animale riproduttore;
16) «valore riproduttivo»: valutazione dell'effetto previsto del genotipo di un animale riproduttore su un determinato carattere della prole;
17) «registro suini ibridi»: a) qualsiasi schedario o supporto informatico tenuti da un ente ibridatore nel quale sono registrati i suini ibridi riproduttori con indicazione dei loro ascendenti; b) se del caso, qualsiasi registro analogo tenuto da un organismo di allevamento;
18) «controllo ufficiale»: ogni forma di controllo eseguito dalle autorità competenti per la verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
19) «altre attività ufficiali»: qualsiasi attività diversa dai controlli ufficiali, realizzata dalle autorità competenti conformemente al presente regolamento per garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento;
20) «certificato zootecnico»: i certificati di riproduzione, gli attestati o la documentazione commerciale, redatti su carta o in formato elettronico per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, che forniscono informazioni sulla discendenza, sull'identificazione e, se disponibile, sui risultati della prova di performance o della valutazione genetica;
21) «entrare nell'Unione» o «ingresso nell'Unione»: l'introduzione di animali e del loro materiale germinale in uno dei territori elencati nell'allegato VI dall'esterno di tali territori, escluso il transito;
22) «scambi commerciali»: l'azione di acquistare, vendere, scambiare o altrimenti acquisire o immettere sul mercato animali o il loro materiale germinale nell'Unione, anche all'interno di uno Stato membro;
23) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alle norme previste nel presente regolamento, quali gli enti selezionatori, gli enti ibridatori, i terzi designati da enti selezionatori o enti ibridatori in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), i centri di raccolta e di stoccaggio dello sperma, i centri di stoccaggio di embrioni, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e gli allevatori;
24) «razza a rischio di estinzione»: una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione;
25) «impresa privata che opera in sistemi di produzione chiusi»: un'impresa privata con un programma genetico al quale non partecipa alcun allevatore o un numero limitato di allevatori che sono vincolati a tale impresa privata nella misura in cui accettano di ricevere da quest'ultima la fornitura di suini ibridi riproduttori o di fornire ad essa suini ibridi riproduttori;
26) «programma genetico»: una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto del programma.
Art. 3 Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione
1. Gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quei motivi che derivano dalle norme previste dal presente regolamento.
2. Gli allevatori degli animali riproduttori, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli organismi di allevamento non sono oggetto di discriminazione sulla base del loro paese d'origine né del paese di origine degli animali riproduttori o del loro materiale germinale.
Capo II. Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori negli Stati membri e approvazione dei programmi di selezione
Sezione 1. Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
Art. 4 Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
1.
Con riguardo agli animali riproduttori di razza pura, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente selezionatore.
Con riguardo ai suini ibridi riproduttori le associazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le imprese private che operano un sistema di produzione chiuso o gli organismi pubblici che realizzano un programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente ibridatore.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. Le autorità competenti valutano le domande di cui al paragrafo 1. Esse riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e quale ente ibridatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, secondo comma, che soddisfi le seguenti condizioni:
a) abbia la sua sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente;
b) dimostri nella sua domanda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte 1, in relazione ai programmi genetici per i quali intende presentare una domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
c) la sua domanda contenga, per ciascuno dei programmi genetici previsti, un progetto del programma genetico in cui devono figurare le informazioni di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, anche all'allegato I, parte 3;
d) al momento di presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenti una domanda di approvazione di almeno uno dei programmi genetici previsti, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.
Art. 5 Rifiuto del riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori
1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora l'autorità competente intenda negare a un richiedente il riconoscimento quale ente selezionatore o ente ibridatore, fornisce a tale richiedente una spiegazione motivata di tale intenzione. Il richiedente ha il diritto di chiedere che tale autorità competente riesamini tale diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della spiegazione motivata o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi.
2. Qualora, all'esito del riesame di cui al paragrafo 1, l'autorità competente decida di confermare il suo rifiuto, essa fornisce al richiedente ente selezionatore o ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi. Al contempo, l'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di negare il riconoscimento, indicandone i motivi.
Art. 6 Presentazione di programmi genetici modificati in caso di rifiuto e revoca del riconoscimento degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in assenza di programmi genetici approvati
1. Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore a norma dell'articolo 8, tale ente selezionatore o ente ibridatore ha la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto.
2. L'autorità competente revoca il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore se, entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è stata presentata alcuna versione modificata del programma e qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non dispongano di nessun altro programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
Art. 7 Elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti
1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e dei enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
a) nome, recapiti e, ove disponibile, sito web dell'ente selezionatore o del ente ibridatore;
b) per ciascun ente selezionatore o ente ibridatore che figura nell'elenco:
i) nel caso di animali riproduttori di razza pura, il nome della razza o, nel caso di suini ibridi riproduttori, il nome della razza, della linea o dell'incrocio, interessati dai programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, qualora l'ente selezionatore si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 19 o all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, un riferimento a tali deroghe;
ii) il territorio geografico in cui ciascuno dei programmi genetici sarà attuato;
iii) nel caso di riproduttori di razza pura della specie equina, se del caso, nome e recapiti dell'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine della razza;
iv) per ciascuno dei programmi genetici, ove disponibile, un riferimento al sito web sul quale è possibile consultare le informazioni relative a tali programmi.
3. Gli Stati membri includono altresì nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'articolo 38.
4.
Qualora il riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore sia revocato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera e), o l'approvazione di un programma genetico sia sospesa o revocata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera d), gli Stati membri indicano senza indebito ritardo tale sospensione o revoca nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Se tale riconoscimento è revocato o tale approvazione di un programma genetico è sospesa per un periodo di 24 mesi, gli Stati membri cancellano definitivamente tale ente selezionatore, ente ibridatore o programma genetico dall'elenco di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o dei enti ibridatori riconosciuti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Sezione 2. Approvazione dei programmi genetici
Art. 8 Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori
1. Un ente selezionatore o un ente ibridatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che:
a) perseguano uno o più dei seguenti scopi:
i) nel caso di animali riproduttori di razza pura:
il miglioramento della razza;
la conservazione della razza;
la creazione di una nuova razza;
la ricostituzione di una razza;
ii) nel caso di suini ibridi riproduttori:
il miglioramento della razza, della linea o dell'incrocio;
la creazione di una nuova razza, di una nuova linea o di un nuovo incrocio;
b) descrivano nel dettaglio gli obiettivi di selezione e riproduzione;
c) rispettino i requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, anche all'allegato I, parte 3.
4. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori possono affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica, a condizione che:
a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori rimangano responsabili nei confronti dell'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parti 2 e 3;
b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma genetico;
c) detti terzi soddisfino tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività;
d) detti enti selezionatori e enti ibridatori specifichino le attività che intendono affidare a terzi e il nome e i recapiti di tali terzi nelle domande di cui al paragrafo 2.
5. Qualora, per almeno 24 mesi, non vi siano allevatori che partecipino a un programma genetico approvato in conformità del paragrafo 3, la cui azienda, in cui sono tenuti i loro animali riproduttori, sia ubicata in una determinata zona del territorio geografico, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ente selezionatore o all'ente ibridatore in questione di adeguare il territorio geografico del suo programma genetico in modo da non includere tale zona.
Art. 9 Modifiche a un programma genetico approvato
1. Prima di procedere all'attuazione di qualsiasi modifica significativa in relazione ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, nel suo programma genetico approvato in conformità di tale disposizione, un ente selezionatore o un ente ibridatore comunica tale modifica all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, o su carta o in formato elettronico.
3. Tali modifiche si ritengono approvate dall'autorità competente, salvo diversamente indicato da quest'ultima, entro un termine di 90 giorni dalla data della notifica.
4. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori informano in maniera trasparente e tempestiva gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici delle modifiche del programma che sono state approvate conformemente al paragrafo 3.
Art. 10 Deroghe all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore conforme ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina anche, all'allegato I, parte 3, se tale programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:
a) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico;
b) la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza; o
c) qualora lo scopo del programma genetico consista nella conservazione della razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
i) in caso di razza a rischio di estinzione; o
ii) in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:
a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato;
b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici;
c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza.
Art. 11 Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici
Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o rifiuti di approvare modifiche a un programma genetico notificato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, essa fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto.