Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di dirame.
L'ossido di dirame è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti antincrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti ossido di dirame possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.
È pertanto opportuno approvare l'ossido di dirame destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'ossido di dirame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker