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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il tiocianato di rame.

Il tiocianato di rame è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti antincrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti tiocianato di rame possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.

È pertanto opportuno approvare il tiocianato di rame destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il tiocianato di rame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker