Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione del 6 luglio 2016 che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2, terzo comma,
Il 30 agosto 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva rame granulato nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 8, «preservanti per legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il 3 aprile 2015 la Francia ha presentato la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti rame granulato possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
È pertanto opportuno approvare il rame granulato destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il rame granulato è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker