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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione del 14 settembre 2016 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE1, in particolare l'articolo 78, paragrafo 8, terzo comma,

Le valutazioni delle autorità competenti o le relazioni dell'Autorità bancaria europea («ABE») possono porre in primo piano aspetti diversi nel corso del tempo e può pertanto rendersi necessario modificare di conseguenza i portafogli di riferimento. Il modello generale per definire i portafogli di riferimento dovrebbe essere progettato in funzione di ciò e prevedere quindi la possibilità di definire portafogli di riferimento con diverse composizioni e diversi gradi di granularità.

L'articolo 78, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2013/36/UE permette a un'autorità competente di sviluppare, in consultazione con l'ABE, portafogli specifici per valutare la qualità dei metodi interni degli enti, oltre ai normali portafogli dell'ABE. È opportuno stabilire regole per definire i modelli per la trasmissione di informazioni all'ABE, che dovrebbero applicarsi anche ai portafogli specifici sviluppati da un'autorità competente.

Per il rischio di credito si dovrebbe impiegare un metodo di clustering mediante il quale il portafoglio creditizio viene scomposto in sub-portafogli che presentano livelli di rischio approssimativamente simili per diversi enti. Ciò permette alle autorità competenti e all'ABE di effettuare le proprie analisi su esposizioni comparabili e assicura un minimo di uniformità tra i portafogli di diversi enti. Date le categorie di rischi contemplate nella maggior parte dei metodi interni degli enti e le categorie per la definizione dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito, il clustering ai fini dell'analisi comparata a norma dell'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE dovrebbe comprendere le esposizioni verso società (corporates), enti creditizi, amministrazioni centrali, piccole e medie imprese («PMI») comprese nella categoria «dettaglio» («PMI dettaglio»), PMI non comprese nella categoria «dettaglio» («PMI corporate»), come anche le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e le esposizioni al settore delle costruzioni, con un clustering supplementare in base al luogo di residenza della controparte, alle caratteristiche delle garanzie, allo status in relazione al default o al settore industriale.

Un'analisi comparata più granulare dei metodi interni degli enti impone il ricorso a un campione specifico per i low default portfolios, con applicazione dell'analisi comparata a livello delle esposizioni e a livello delle transazioni. Poiché però il metodo del campione specifico è incentrato solo su un sottoinsieme delle esposizioni reali di un ente e non è quindi molto rappresentativo, andrebbe utilizzato unicamente a complemento del clustering.

La complessità dell'esercizio di analisi comparata impone il crescente ricorso a portafogli che fanno riferimento ai metodi interni utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini del rischio di credito. In relazione al rischio di mercato, i portafogli utilizzati per l'analisi comparata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dall'ABE nel 2013 dovrebbero costituire il punto di partenza per sviluppare l'insieme di portafogli ai fini dell'analisi comparata prescritta dall'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE, con adattamenti limitati per salvaguardare la validità del portafoglio. Si riduce in tal modo al minimo l'onere per gli enti e le autorità competenti e si evita la duplicazione degli sforzi.

L'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE prescrive inoltre che autorità competenti valutino la qualità dei metodi interni e il grado di variabilità riscontrato in particolari metodi. La valutazione delle autorità competenti non dovrebbe quindi concentrarsi solo sui risultati dei metodi interni, ma esaminare anche i principali motivi di variabilità e trarre conclusioni dai diversi metodi e opzioni di modellizzazione applicati dagli enti nei metodi interni. Gli enti dovrebbero pertanto essere tenuti a riferire anche i risultati storici dell'uso dei parametri di rischio per il rischio di credito e delle serie temporali di profitti e perdite per il rischio di mercato.

Per essere significativa, la valutazione dell'effetto di ogni metodo utilizzato per il rischio di mercato ha come condizione che gli enti comunichino le principali ipotesi di modellizzazione dei rischi alle autorità competenti e che le autorità competenti valutino isolatamente l'effetto di ognuna delle scelte compiute, nei casi in cui il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 permette di scegliere le ipotesi di modellizzazione. È pertanto necessario calcolare con metodi alternativi il valore a rischio («VaR») in modo da tenere conto delle diverse possibilità che gli enti possono applicare e che sono esplicitamente citate nel regolamento suddetto. A tal fine gli enti che ricorrono ad un metodo di simulazione storica per il VaR dovrebbero fornire anche una serie annuale di dati di profitti e perdite per ciascuno dei portafogli individuali modellati.

Nelle segnalazioni sul rischio di mercato gli enti dovrebbero presentare una valutazione iniziale di mercato di ogni strumento singolo così che si possa valutare se lo strumento è stato compreso correttamente. Tale disposizione garantirebbe inoltre che gli enti introducano le relative posizioni nei propri sistemi. Gli enti dovrebbero inoltre comunicare la valutazione iniziale di mercato alle rispettive autorità competenti e all'ABE prima dei risultati della modellizzazione dei portafogli sui quali si baserà la valutazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

Al fine di garantire che le autorità competenti e l'ABE abbiano una visione chiara della gamma dei valori utilizzati per le attività ponderate per il rischio e per i requisiti di fondi propri che risultano per esposizioni simili nei metodi interni, gli enti dovrebbero trasmettere alle autorità competenti i risultati dei metodi interni che sono stati applicati a portafogli di riferimento che contemplano un'ampia gamma di esposizioni.

L'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE prescrive che le autorità competenti valutino i metodi interni che gli enti sono stati autorizzati ad usare al fine di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o i requisiti di fondi propri. L'esercizio di valutazione comparata dovrebbe quindi riguardare unicamente i metodi interni convalidati. Gli enti non dovrebbero presentare dati relativi a portafogli che comprendono strumenti o fattori di rischio che sono segnalati utilizzando il metodo standardizzato.

Un ente dotato della capacità di modellare uno strumento compreso in uno dei portafogli di riferimento per il rischio di mercato, e che è stato autorizzato dalla rispettiva autorità competente ad applicare un metodo interno per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o i requisiti di fondi propri per tale tipo di strumento, dovrebbe trasmettere tutti i dati rilevanti per tale strumento come prescritto dal presente regolamento a prescindere dal fatto che lo detenga o meno in portafoglio al momento della trasmissione delle informazioni. Se però un ente che ha ricevuto il suddetto permesso non dispone dell'esperienza adeguata per modellare uno strumento specifico e non è stato quindi autorizzato dalla propria dirigenza a modellarlo, tale ente non dovrebbe fornire dati sui portafogli individuali che comprendono detto strumento, in quanto si rischierebbe di corrompere l'insieme di dati risultante. In tali casi l'ente dovrebbe segnalare i portafogli che esso non includerà nella trasmissione dei dati e spiegare i motivi della loro esclusione.

Tutte le soluzioni IT a lungo termine ai fini della trasmissione di informazioni per l'esercizio di valutazione comparata a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero dare agli enti la possibilità di trasmettere i dati direttamente all'ABE. L'ABE è stata però istituita di recente e dispone di risorse limitate che riducono la sua capacità di ricevere informazioni direttamente dagli enti. Si dovrebbe quindi stabilire una soluzione IT provvisoria fino a quando tali problemi saranno risolti. Al fine di evitare che una soluzione provvisoria imponga oneri sproporzionati agli enti, si dovrebbe assicurare la coerenza con altri tipi di segnalazioni da parte degli enti e in particolare con la soluzione IT di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione3.

Poiché gli enti sono già tenuti a trasmettere informazioni in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, sarebbe eccessivo obbligarli a trasmettere immediatamente tutte le informazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. Al fine di concedere loro il tempo sufficiente per porre in atto un adeguato quadro interno di segnalazione, assicurando però al contempo che essi effettuino un valido esercizio di valutazione comparata, è opportuno introdurre gradualmente i portafogli per la valutazione dei metodi interni in relazione al rischio di credito.

Le date di invio delle informazioni da presentare dovrebbero essere stabilite in modo tale da concedere agli enti il tempo sufficiente per effettuare i calcoli necessari.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto delle norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici pertinenti e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2 Presentazione di informazioni in relazione al rischio di credito

Per quanto riguarda i metodi interni in relazione al rischio di credito, gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti:

  1. a) le informazioni specificate nel modello 101 dell'allegato III per le controparti di cui al modello 101 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni delle rispettive tabelle C 101 dell'allegato II e dell'allegato IV;

  2. b) le informazioni specificate nel modello 102 dell'allegato III per i portafogli di cui al modello 102 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 102 dell'allegato II e dell'allegato IV;

  3. c) le informazioni specificate nel modello 103 dell'allegato III per i portafogli di cui al modello 103 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 103 dell'allegato II e dell'allegato IV;

  4. d)

  5. e) le informazioni specificate nel modello 105 dell'allegato III in relazione al nome e alle caratteristiche dei metodi interni utilizzati per il calcolo dei risultati forniti nei modelli da 102 a 104 dell'allegato III, conformemente alle istruzioni di cui alla tabella C 105 dell'allegato IV;

  6. f) le informazioni specificate nel modello 111.00 dell'allegato VIII per le controparti di cui al modello 101 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 101 e C 111.00 rispettivamente dell'allegato II e dell'allegato IX;

  7. g) le informazioni specificate nel modello 112.00 dell'allegato VIII per le controparti di cui al modello 101 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 101 e C 112.00 rispettivamente dell'allegato II e dell'allegato IX;

  8. h) le informazioni specificate nel modello 113.00 dell'allegato VIII per le controparti di cui al modello 101 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 101 e C 113.00 rispettivamente dell'allegato II e dell'allegato IX.

  9. i) le informazioni specificate nel modello 114.00 dell’allegato VIII per tutte le aree geografiche delle controparti di cui al modello 101 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 101 e C 114.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;

  10. j) le informazioni specificate nel modello 115.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 115.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;

  11. k) le informazioni specificate nel modello 116.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 116.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;

  12. l) le informazioni specificate nel modello 117.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 117.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;

  13. m) le informazioni specificate nel modello 118.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 118.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX.

Art. 3 Presentazione di informazioni in relazione al rischio di mercato

1. Per i modelli interni per il rischio di mercato gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni specificate nei modelli dell’allegato VII, conformemente alle definizioni dei portafogli e alle istruzioni di cui agli allegati V, VI e X.

2. In deroga al paragrafo 1, un ente non è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un portafoglio individuale nei casi seguenti:

  1. a) se l'ente non è autorizzato dalla rispettiva autorità competente a modellare lo strumento pertinente o i fattori di rischio inclusi nel portafoglio;

  2. b) se la dirigenza dell'ente non ha approvato internamente che l'ente operi con uno o più strumenti o con le attività sottostanti inclusi nei portafogli pertinenti;

  3. c) se uno o più strumenti inclusi nei portafogli incorporano rischi sottostanti o caratteristiche di modellizzazione che non sono contemplati nelle metriche di rischio dell'ente.

3. Un ente che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che ha deciso di non presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 su uno o più portafogli:

  1. a) segnala tali portafogli e indica quale dei motivi contemplati nel paragrafo 2 è causa della mancata presentazione.

  2. b)

Art. 4 Date di riferimento e di invio

1. Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

  1. a) le informazioni di cui all'articolo 2 sono presentate allo stato attuale il 31 dicembre di ogni anno;

  2. b) le informazioni di cui all'articolo 3 sono presentate allo stato attuale alla data di riferimento per le segnalazioni specificata nelle istruzioni riportate negli allegati V e VI.

2. Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all'articolo 2 entro l'11 aprile di ogni anno. Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all'articolo 3 entro le date di invio di cui all'allegato V.

3. Se la data di cui al paragrafo 2 non è un giorno lavorativo nello Stato membro dell'autorità competente cui le informazioni devono essere presentate, le informazioni sono presentate il giorno lavorativo successivo.

4. Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti tutte le correzioni delle informazioni trasmesse senza indebiti ritardi.

Art. 5 Valutazione iniziale di mercato per il rischio di mercato

Per portafogli diversi da quelli segnalati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), gli enti presentano alle rispettive autorità competenti una valutazione iniziale di mercato di tali portafogli o dei singoli strumenti inclusi in tali portafogli, secondo il caso, alla data esatta specificata nelle istruzioni dell'allegato VI.

Art. 7 Disposizioni transitorie per le date di riferimento e di invio e per la presentazione dei modelli relativi al rischio di credito

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker