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Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione del 3 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce nell'allegato II un elenco completo delle combinazioni esistenti di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti alla data del 4 agosto 2014.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, chiunque poteva notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto figurante nell'allegato II, parte 2, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento. Poiché tale termine è scaduto, la parte 2 dell'allegato II e l'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento sono divenuti obsoleti ed è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2016/19503 della Commissione, che stabilisce la non approvazione di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.

Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e risultate conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e soppresse dalla parte 2 di tale allegato.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, è stato pubblicato un invito in base al quale chiunque avesse un interesse avrebbe potuto notificare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Una notifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, riguardante il pentaidrossocloruro di dialluminio destinato all'uso nel tipo di prodotto 2, è stata presentata entro il termine ed è risultata conforme all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1062/2014. Questa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto deve pertanto essere inclusa nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento.

A norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 dovrebbe essere designata l'autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto di cui al considerando 3 e 4.

Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali dal 4 agosto 2014 è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione non rientrano più nel programma di riesame, e pertanto non devono più essere riportate nell'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, elencate nell'allegato II, parte 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che non sono state notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul riesame, dovrebbero essere soppresse dalla parte 2 di tale allegato. La parte 2 di tale allegato diviene pertanto obsoleta e dovrebbe essere soppressa.

Di conseguenza, la parte 1 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, unica parte rimanente dell'allegato II, dovrebbe essere intitolata «allegato II» e i riferimenti all'articolo 14, paragrafo 3, e alla parte 1 dell'allegato II vanno soppressi.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato:

  1. 1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;

  2. 2) l'articolo 17 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le notifiche a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.»;

    2. b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;»;

  3. 3) all'articolo 20, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5; c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento.»;

  4. 4) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker