Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione del 5 aprile 2017 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione2 definisce i tenori massimi per i policlorobifenili (PCB) non diossina-simili, le diossine e i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.
La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione3 definisce i livelli di azione al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di policlorodibenzo-para-diossine e di policlorodibenzofurani (PCDD/F) nonché di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Tali livelli d'azione costituiscono uno strumento utilizzato dalle autorità competenti e dagli operatori per mettere in luce quei casi nei quali è opportuno individuare una fonte di contaminazione e adottare le misure necessarie per ridurla o eliminarla.
Il regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione4 stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.
Le disposizioni del presente regolamento riguardano unicamente i metodi di campionamento e di analisi di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e della raccomandazione 2013/711/UE. Esse non modificano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza del campionamento definiti negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio5 né i criteri da seguire per un campionamento mirato di cui alla decisione 98/179/CE della Commissione6.
È opportuno garantire che gli operatori del settore alimentare che effettuano i controlli nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio7 applichino procedure di campionamento equivalenti alle procedure previste dal presente regolamento affinché i campioni prelevati per tali controlli siano rappresentativi. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le diossine e i PCB ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che in alcuni casi i risultati analitici non sono attendibili se i laboratori che eseguono l'analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore alimentare nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 non applicano i criteri di prestazione previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'applicazione dei criteri di prestazione anche per l'analisi di tali campioni.
Considerato che il metodo che prevede l'uso di un limite di decisione per garantire che un risultato analitico superi il livello massimo con una certa probabilità, di cui alla decisione 2002/657/CE della Commissione8, non viene più applicato all'analisi delle diossine e dei PCB negli alimenti, è opportuno eliminare questo metodo e mantenere solo quello dell'incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura pari a 2, corrispondente a un livello di fiducia del 95 % circa.
In linea con le prescrizioni di reporting per i metodi di screening bioanalitici, è opportuno prevedere prescrizioni specifiche di reporting anche per i metodi di screening fisico-chimici.
Considerato che le analisi di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili sono nella maggior parte dei casi determinate insieme, è opportuno armonizzare i criteri di prestazione per i PCB non diossina-simili con quelli per i PCB diossina-simili. Si tratta di una semplificazione che non comporta sostanziali cambiamenti nella pratica, in quanto nel caso dei PCB non diossina-simili l'intensità relativa degli ioni qualificatori rispetto agli ioni bersaglio è > 50 %.
Sono inoltre proposte altre piccole modifiche alle attuali disposizioni, che impongono l'abrogazione del regolamento (UE) n. 589/2014 e la sua sostituzione con un nuovo regolamento al fine di preservare la leggibilità del testo.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le abbreviazioni figuranti nell'allegato I.
Art. 2
Il campionamento per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi di cui all'allegato II del presente regolamento.
Art. 3
La preparazione dei campioni e le analisi per il controllo dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate secondo i metodi di cui all'allegato III del presente regolamento.
Art. 4
Le analisi per il controllo dei livelli di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate in conformità alle prescrizioni per i metodi di analisi di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Art. 5
Il regolamento (UE) n. 589/2014 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker