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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio1, in particolare l'articolo 67, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio2, in particolare gli articoli 126 e 151 e l'articolo 223, paragrafo 3,

I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/20093 e (CE) n. 1234/20074, rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di detti regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione5, che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/11836.

È opportuno stabilire il metodo da utilizzare per la notifica delle informazioni e dei documenti necessari per ottemperare agli obblighi di notifica di cui ai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, come integrati dal regolamento delegato (UE) 2017/1183, nonché specificare le deroghe previste per tale metodo.

L'autenticità, l'integrità e la leggibilità dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l'intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione.

I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine, è opportuno che si applichino le norme generali previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, dai regolamenti (CE) n. 45/20018 e (CE) n. 1049/20019 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, e che vengano stabilite ulteriori disposizioni per orientare gli Stati membri.

È importante che le informazioni notificate siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete e gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti a tal fine, comprese le misure necessarie a garantire che gli operatori economici trasmettano loro le informazioni richieste entro termini adeguati.

A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo, in caso di mancata notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione considera che sia stata trasmessa una notifica negativa.

Gli Stati membri possono notificare informazioni supplementari pertinenti per il mercato che vadano oltre quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione mette a disposizione, tramite il sistema di informazione, il modulo necessario per la trasmissione di tali informazioni.

Ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 occorrono informazioni sui prezzi dei prodotti e informazioni sulla produzione e sul mercato. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di queste informazioni.

Al fine di semplificare e agevolare l'accesso alle norme relative agli obblighi di notifica, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati sui mercati agricoli, in particolare i prezzi, la produzione e i dati di bilancio, attualmente contenute nei regolamenti della Commissione (CE) n. 315/200211, (CE) n. 546/200312, (CE) n. 1709/200313, (CE) n. 2336/200314, (CE) n. 2095/200515, (CE) n. 952/200616, (CE) n. 1557/200617, (CE) n. 589/200818, (CE) n. 826/200819, (CE) n. 1249/200820, (CE) n. 436/200921, (UE) n. 1272/200922 e (UE) n. 479/201023 e nei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 543/201124, (UE) n. 1288/201125, (UE) n. 1333/201126 e (UE) n. 807/201327. Tali obblighi di notifica andrebbero aggiornati alla luce dell'esperienza maturata e ai fini di una gestione più efficace della politica agricola comune.

Al fine di disporre di un quadro completo dei dati sui prezzi comunicati e di seguirne l'evoluzione, è opportuno esigere che ogni serie di prezzi sia definita.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro comunicano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale.

L'Unione è tenuta a effettuare alcune notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC28, come specificato al paragrafo 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995 e nell'allegato alla decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Per soddisfare tali requisiti, l'Unione necessita di talune informazioni provenienti dagli Stati membri, in particolare informazioni relative al sostegno interno e alla concorrenza all'esportazione. È pertanto opportuno stabilire disposizioni riguardanti le notifiche che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione a tale proposito.

Le disposizioni relative alle notifiche nel settore dello zucchero dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2017 al fine di garantire una transizione armoniosa con la fine del sistema delle quote.

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1249/2008, (CE) n. 436/2009, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 479/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011, (UE) n. 1333/2011 e (UE) n. 807/2013. I regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 2095/2005 e (CE) n. 1557/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 dovrebbero essere abrogati.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Principi e requisiti del sistema di informazione

Art. 1 Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica

1.

La notifica delle informazioni e dei documenti richiesti a norma degli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla base di detti regolamenti è effettuata per mezzo di un sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente:

  1. a) alle procedure stabilite per il sistema di informazione;

  2. b) ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e

  3. c) ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione.

In caso di notifiche a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di tale regolamento, il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui al primo comma del presente paragrafo è a disposizione, se del caso, anche degli operatori e dei paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano:

  1. a) se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico;

  2. b) in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Integrità e leggibilità nel tempo

Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:

  1. a) consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati;

  2. b) è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici;

  3. c) impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo;

  4. d) conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;

  5. e) salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);

  6. f) offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;

  7. g) dispone di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema; tale documentazione è accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.

Art. 3 Autenticità dei documenti

L'autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.

Art. 4 Protezione dei dati di carattere personale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi la direttiva 95/46/CE, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001, la direttiva 2002/58/CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei dati ricevuti dagli operatori economici.

3. Se le informazioni notificate alla Commissione provengono da meno di 3 operatori, o se le informazioni provenienti da un singolo operatore rappresentano più del 70 % del volume di informazioni notificate, lo Stato membro interessato lo segnala alla Commissione al momento di comunicare le informazioni.

4. La Commissione non pubblica informazioni in un modo che possa condurre all'identificazione di un singolo operatore. Laddove esista un rischio di questo tipo, la Commissione pubblica tali informazioni solo in forma aggregata.

5. Il paragrafo 4 non si applica alla produzione di zucchero per gli Stati membri con meno di tre operatori economici, purché lo Stato membro interessato accetti che la Commissione pubblichi tali informazioni. La Commissione non pubblica tali informazioni prima del mese di marzo della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata.

Art. 5 Notifica per difetto

Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’articolo 1, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non abbiano notificato alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto («notifica negativa»), si considera che essi abbiano notificato quanto segue:

  1. a) nel caso dei prezzi, un’assenza di informazioni;

  2. b) nel caso di altri dati quantitativi, un valore pari a zero;

  3. c) nel caso di informazioni qualitative, la situazione «nulla da segnalare».

In tutti i casi, la Commissione decide se il valore per difetto deve essere pubblicato o sostituito da una stima della Commissione e/o dalla menzione della mancata notifica.

  1. a)

Capo II. Notifiche e coordinamento sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato e informazioni richieste da accordi internazionali

Sezione 1. Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato

Art. 6 Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulla situazione di mercato

La notifica di informazioni sui prezzi richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II.

La notifica di informazioni sulla produzione e sui mercati richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III.

Art. 7 Integrità delle informazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano pertinenti per i mercati interessati, accurate e complete. Gli Stati membri provvedono affinché i dati quantitativi notificati costituiscano una serie statistica coerente. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che le informazioni notificate possano non essere pertinenti, accurate o complete, esso è tenuto a segnalarlo alla Commissione al momento della notifica delle informazioni.

2. Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati forniscano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. Gli operatori economici forniscono agli Stati membri le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.

Art. 8 Informazioni supplementari

Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d’informazione di cui all’articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti dagli Stati membri e, se del caso, dai paesi terzi e dagli operatori interessati. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema di informazione

Art. 9 Definizione dei prezzi e dei quantitativi

1. Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzate per determinare i prezzi forniti entro sei mesi dalla data di applicazione dell’obbligo di notifica. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.

1bis. Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri possono delegare agli operatori la trasmissione diretta dei prezzi e dei quantitativi al sistema di informazione della Commissione di cui all’articolo 1. Gli Stati membri informano la Commissione dell’identità degli operatori cui è conferita tale delega.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni sono notificate al più tardi al momento della prima comunicazione di dati secondo la fonte o la metodologia modificata. Gli Stati membri mirano a garantire la stabilità metodologica a sostegno della continuità delle serie di dati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia il diritto di pubblicare i dati che essi le notificano, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.

Art. 10 Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale

Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell’IVA.

Art. 11 Notifica settimanale dei prezzi

Salvo disposizioni specifiche contrarie dell’allegato I, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente.