Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
Testo vigente
Art. 8 Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento
1. I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da essi elaborati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione. Tali domande sono accompagnate da adeguati elementi di prova e informazioni.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19, a completamento del presente regolamento stabilendo la metodologia e i criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento agevolino il soddisfacimento da parte degli operatori economici dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e di riconoscere i regimi.
3.
Qualora la Commissione stabilisca, sulla base delle prove e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 e conformemente alla metodologia e ai criteri per il riconoscimento stabiliti a norma del paragrafo 2, che il regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, se applicato efficacemente da un importatore dell'Unione dei minerali o dei metalli, consente a quest'ultimo di rispettare il presente regolamento, essa adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza ai requisiti del presente regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione, se opportuno, è consultato il segretariato dell'OCSE.
Nell'adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti. Tali risultati sono comunicati dal titolare del regime.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Se appropriato, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscere l'equivalenza adottata a norma del paragrafo 3.
5. Il titolare di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento del quale è stata riconosciuta l'equivalenza a norma del paragrafo 3 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime.
6. Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 3 non hanno rispettato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime;
7.
Se la Commissione individua il mancato rispetto del presente regolamento o lacune di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto, essa può concedere al titolare del regime un opportuno periodo di tempo per adottare misure correttive.
Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al primo comma del presente paragrafo compromettono la capacità dell'importatore dell'Unione che attua un regime di rispettare il presente regolamento, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per revocare il riconoscimento del regime.
8. La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su internet.
Art. 9 Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali
1.
La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono o modificano l'elenco di nomi e indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.
Tale elenco è redatto tenendo conto delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali interessate dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 8 e delle informazioni presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.
2. La Commissione si adopera al meglio per individuare tali fonderie e raffinerie incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto o ad alto rischio, in particolare basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 8.
3. La Commissione istituisce o modifica l'elenco utilizzando il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il segretariato dell'OCSE è consultato, se opportuno, prima dell'adozione di tale elenco.
4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, rimuove dall'elenco i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 17, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
5. La Commissione aggiorna tempestivamente e pubblica, anche su internet, le informazioni contenute nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.
Art. 10 Autorità competenti degli Stati membri
1.
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro il 9 dicembre 2017. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle autorità competenti.
2. La Commissione rende disponibile al pubblico, anche su internet, un elenco delle autorità competenti stilato utilizzando il modello figurante nell'allegato III. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.
3. Le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.
Art. 11 Controlli ex post degli importatori dell'Unione
1. Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7.
2. I controlli ex post di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio come pure nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore dell'Unione.
3.
I controlli ex post di cui al paragrafo 1 comprendono, tra l'altro:
a) l'esame dell'esercizio da parte dell'importatore dell'Unione del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del presente regolamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di gestione, di gestione del rischio, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni;
b) l'esame della documentazione e dei dati atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a);
c) l'esame del rispetto degli obblighi in materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'articolo 6;
I controlli ex post di cui al paragrafo 1 dovrebbero includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'importatore dell'Unione.
4. Gli importatori dell'Unione garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli ex post di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione.
5. Al fine di garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale che specifica le fasi che le autorità competenti degli Stati membri devono seguire nello svolgimento dei controlli ex post di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti includono, se opportuno, modelli di documenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento.
Art. 12 Documentazione relativa ai controlli ex post degli importatori dell'Unione
Le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli ex post di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
La documentazione relativa ai controlli ex post di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conservata per almeno cinque anni.
Art. 13 Cooperazione e scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli ex post effettuati.
2. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli ex post di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16.
3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e del regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio4 sulla protezione dei dati, nonché del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda la diffusione di informazioni riservate.
Art. 14 Orientamenti
1. Al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, predispone orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio di cui all'articolo 2, lettera f), del presente regolamento e tiene conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.
2. La Commissione ricorre a periti esterni che forniscono un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale elenco si basa sull'analisi del manuale di cui al paragrafo 1 realizzata dai periti esterni e delle informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone non figuranti in tale elenco continuano a essere tenuti a rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento.
Art. 15 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Art. 16 Norme applicabili in caso di infrazione
1. Gli Stati membri prevedono norme applicabili in caso di infrazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.
3. In caso di infrazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.
Art. 17 Relazioni e riesame
1. Entro il 30 giugno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
2. Entro il 1o gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. Tale riesame tiene conto dell'impatto concreto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione e i costi dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo ambito di applicazione e provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, nonché dell'impatto del presente regolamento sugli operatori economici dell'Unione, incluse le PMI, come pure delle misure di accompagnamento delineate nella comunicazione congiunta del 5 marzo 2014. La Commissione discute in merito alla relazione di riesame con il Parlamento europeo e con il Consiglio. Il riesame comprende una valutazione indipendente del numero totale di operatori economici a valle nell'Unione aventi stagno, tantalio, tungsteno od oro nella loro catena di approvvigionamento che hanno adottato regimi sul dovere di diligenza. Il riesame valuta l'adeguatezza e l'attuazione di questi regimi sul dovere di diligenza nonché l'impatto del sistema dell'Unione in loco, come pure la necessità di disposizioni vincolanti supplementari al fine di assicurare un effetto leva sufficiente del mercato complessivo dell'Unione sulla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale.
3. Sulla base delle conclusioni del riesame a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le autorità competenti degli Stati membri debbano avere la competenza per imporre sanzioni agli importatori dell'Unione in caso di reiterata inadempienza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa può, ove opportuno, presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio a tale proposito.
Art. 18 Metodologia di calcolo delle soglie
Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, sulla base delle informazioni doganali fornite su richiesta della Commissione dagli Stati membri in merito ai volumi di importazione annui per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato I nei rispettivi territori, la Commissione seleziona il volume di importazione annuo maggiore per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata corrispondente almeno al 95 % del volume annuo complessivo di importazioni nell'Unione per tale codice della nomenclatura combinata quale nuova soglia da inserire nell'allegato I. La Commissione, in tale contesto, si basa sulle informazioni relative alle importazioni per ciascun importatore dell'Unione fornite dagli Stati membri per quanto riguarda i due anni precedenti.
Art. 19 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 20 Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3, il presente regolamento si applica a decorrere dal 9 luglio 2017.
3. L'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, l'articolo 8, paragrafi 6 e 7, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, e 4, gli articoli 12 e 13, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 17 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente C. Abela