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Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Capo III. Meccanismo di assistenza reciproca

Art. 11 Richiesta di informazioni

1. Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata fornisce, senza indugio e comunque entro 30 giorni salvo diversamente convenuto, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione.

2. L’autorità interpellata intraprende le indagini appropriate e necessarie o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l’assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.

3. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire ai funzionari dell’autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.

Art. 12 Richieste di misure di esecuzione

1. Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure di esecuzione necessarie e proporzionate per far cessare o vietare un’infrazione intra-UE, esercitando i poteri di cui all’articolo 9 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L’autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intra-UE e le adotta senza indugio e comunque entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo il caso in cui indichi le ragioni specifiche per prorogare tale termine. Se del caso, l’autorità interpellata irroga sanzioni, ad esempio ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione intra-UE. L’autorità interpellata può ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione intra-UE o, se del caso, può cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire rimedi adeguati ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. L’autorità interpellata informa regolarmente l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare. Attraverso la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, l’autorità interpellata notifica tempestivamente all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intra-UE, indicando quanto segue:

  1. a) se sono state imposte misure provvisorie;

  2. b) se l’infrazione è cessata;

  3. c) quali misure sono state adottate e se tali misure sono state attuate;

  4. d) la misura in cui ai consumatori interessati dalla presunta infrazione sono stati offerti impegni riparatori.

Art. 13 Procedura per le richieste di assistenza reciproca

1. Nel formulare una richiesta di assistenza reciproca l’autorità richiedente fornisce le informazioni necessarie per consentire all’autorità interpellata di dare seguito a tale richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell’autorità richiedente.

2. L’autorità richiedente invia dette richieste di assistenza reciproca all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata e, per conoscenza, all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata.

3. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati elettronica di cui all’articolo 35.

4. Le autorità competenti interessate concordano le lingue che devono essere utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e per tutte le comunicazioni a esse collegate.

5. Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente è responsabile delle necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un’altra autorità competente.

6. L’autorità interpellata risponde direttamente all’autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri dell’autorità richiedente e dell’autorità interpellata.

Art. 14 Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

1. Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 11, se si verifica una o più delle seguenti situazioni:

  1. a) dopo aver consultato l’autorità richiedente, risulta che l’informazione richiesta non è necessaria a quest’ultima per stabilire se vi sia stata o sia in corso una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;

  2. b) l’autorità richiedente non concorda sul fatto che l’informazione è soggetta alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33;

  3. c) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati nei confronti dello stesso operatore riguardo alla stessa infrazione intra-UE dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata o dell’autorità richiedente.

2.

Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se, previa consultazione dell’autorità richiedente, si verifica una o più delle seguenti situazioni:

  1. a) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una sentenza, una transazione giudiziaria o un’ordinanza giudiziale riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata;

  2. b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell’autorità interpellata al fine di far cessare o vietare l’infrazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;

  3. c) a seguito di un’appropriata indagine, l’autorità interpellata conclude che non si è verificata alcuna infrazione intra-UE;

  4. d) l’autorità interpellata conclude che l’autorità richiedente non ha fornito le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1;

  5. e) l’autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall’operatore di cessare l’infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto.

Tuttavia, l’autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se l’operatore non adempie all’obbligo di attuare gli impegni assunti entro il termine di cui al primo comma, lettera e).

3. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.

4. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, l’autorità richiedente o l’autorità interpellata può deferire la questione alla Commissione, che tempestivamente esprime un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest’ultima può nondimeno esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini della formulazione di tale parere, la Commissione può richiedere le informazioni e i documenti pertinenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca e il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

6. Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.

Capo IV. Attività d’indagine coordinate e meccanismi di esecuzione per le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale

Art. 15 Procedura per le decisioni tra Stati membri

Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.

Art. 16 Principi generali di cooperazione

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un’infrazione diffusa o un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da tale infrazione e la Commissione si informano reciprocamente e informano gli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione senza indugio, mediante la formulazione di segnalazioni a norma dell’articolo 26.

2. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale coordinano le misure di indagine e di esecuzione che adottano per affrontare tali infrazioni. Si scambiano tutte le prove e le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l’assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione.

3. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale provvedono affinché siano raccolte tutte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare detta infrazione.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica le attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale svolte dalle autorità competenti riguardo alla stessa infrazione da parte dello stesso operatore.

5. Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure di cui al presente capo.

Art. 17 Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione avviano un’azione coordinata basata su un accordo reciproco. L’avvio dell’azione coordinata è notificato senza indugio agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione.

2. Le autorità competenti interessate dalla sospetta infrazione diffusa designano quale coordinatore un’autorità competente interessata dalla sospetta infrazione diffusa. Se tali autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a tale designazione, la Commissione assume tale ruolo.

3. Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, essa ne dà notifica senza indugio alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione a norma dell’articolo 26. La Commissione indica nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale conducono appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunicano i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti, agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione a norma dell’articolo 26, entro un mese dalla data della notifica della Commissione. Qualora da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da detta infrazione avviano l’azione coordinata e adottano le misure di cui all’articolo 19 nonché, se del caso, le misure di cui agli articoli 20 e 21.

4. L’azione coordinata di cui al paragrafo 3 è coordinata dalla Commissione.

5. Un’autorità competente si unisce all’azione coordinata se nel corso di quest’ultima diviene palese che l’autorità competente è interessata dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.

Art. 18 Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata

1. Un’autorità competente può rifiutare di partecipare a un’azione coordinata per uno dei seguenti motivi:

  1. a) nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un’indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente;

  2. b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace;

  3. c) a seguito di un’appropriata indagine, diviene palese che l’impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nelllo Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente;

  4. d) l’infrazione diffusa pertinente o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l’adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente;

  5. e) l’autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente.

2. Qualora un’autorità competente rifiuti di partecipare all’azione coordinata, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti nonché agli uffici unici di collegamento interessati dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.

Art. 19 Misure di indagine nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in un modo efficace, efficiente e coordinato. Cercanodi condurre indagini e ispezioni e, nella misura in cui ciò sia permesso dalle norme procedurali nazionali, di applicare misure provvisorie simultaneamente.

2. Se necessario, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III può essere utilizzato in particolare per raccogliere le prove necessarie e le altre informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall’azione coordinata o per garantire che l’operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.

3. Se opportuno, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata espongono i risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa o, ove applicabile, dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, in una posizione comune tra loro concordata.

4. Salvo diversamente concordato tra le autorità competenti interessate dall’azione coordinata, il coordinatore trasmette la posizione comune all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. All’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni facenti parte della posizione comune.

5. Se opportuno e fatti salvi l’articolo 15 o le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata decidono di pubblicare la posizione comune o parti di essa sui propri siti web e possono chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni degli operatori e delle altre persone interessate. La Commissione pubblica la posizione comune o parti di essa sul suo sito con l’accordo delle autorità competenti interessate.

Art. 20 Impegni nelle azioni coordinate

1. Sulla base di una posizione comune adottata a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono invitare l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale a proporre entro un termine stabilito impegni per porre fine a tale infrazione. Di propria iniziativa l’operatore può anche proporre impegni per porre fine a detta infrazione o offrire impegni riparatori ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. Se opportuno e fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono pubblicare gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale sui propri siti web o, se del caso, la Commissione può pubblicarli sul suo sito se richiesto delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti e la Commissione possono chiedere il parere diorganizzazioni dei consumatori, associazioni degli operatori e altre parti interessate.

3. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata valutano gli impegni proposti e comunicano all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale il risultato della valutazione e, ove applicabile, qualora siano stati proposti dall’operatore impegni riparatori, ne informano i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di tale infrazione. Se gli impegni sono proporzionati e sufficienti a porre fine all’infrazione diffusa o all’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti accettano tali impegni e stabiliscono un termine entro il quale devono essere attuati.

4. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata vigilano sull’attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell’attuazione degli impegni. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli esperti per verificare se le misure adottate dall’operatore soddisfano gli impegni assunti.

Art. 21 Misure di esecuzione nelle azioni coordinate

1.

Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata adottano nell’ambito della loro giusisdizione tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti dell’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.

Se del caso, esse irrogano sanzioni, come ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti possono ricevere dall’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.

Le misure di esecuzione sono particolarmente opportune quando:

  1. a) un intervento di esecuzione immediato è necessario per far cessare o vietare l’infrazione in maniera rapida ed efficace;

  2. b) è improbabile che l’infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione;

  3. c) l’operatore responsabile dell’infrazione non ha proposto impegni prima della scadenza dei termini fissati dalle autorità competenti interessate;

  4. d) gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione non sono sufficienti ad assicurare che l’infrazione cessi o, se del caso, fornisca un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione; o

  5. e) l’operatore responsabile dell’infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all’infrazione o, se del caso, per fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione entro il termine di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata cercano di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.

Art. 22 Chiusura delle azioni coordinate

1. L’azione coordinata viene chiusa se le autorità competenti interessate dall’azione coordinata concludono che l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata o è stata vietata in tutti gli Stati membri interessati o che non è stata commessa detta infrazione.

2. Il coordinatore comunica senza indugio alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati dall’azione coordinata la chiusura di quest’ultima.

Art. 23 Ruolo del coordinatore

1. Il coordinatore, designato a norma degli articoli 17 o 29, nello specifico:

  1. a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell’indagine o, se del caso, dell’azione di esecuzione, e siano informate delle successive tappe previste e delle misure da adottare;

  2. b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento;

  3. c) coordina l’elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;

  4. d) mantiene i contatti con l’operatore e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal coordinatore;

  5. e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;

  6. f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate;

  7. g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.

2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9.

3. Se le azioni coordinate riguardano infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, il coordinatore invita l’Autorità bancaria europea ad agire come osservatore.

Art. 24 Regime linguistico

1. Le lingue usate dalle autorità competenti per le notifiche e per tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate e alle indagini a tappeto sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate.

2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità competenti interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un’altra comunicazione. In tal caso, se necessario, ciascuna autorità competente interessata è responsabile delle traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e degli altri documenti che riceve da altre autorità competenti.

Art. 25 Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori

Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l’operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l’operatore.

Capo V. Attività a livello di unione

Art. 26 Segnalazioni

1. L’autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione, alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio stia avvenendo un’infrazione di cui al presente regolamento che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri.

2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati qualsiasi ragionevole sospetto che vi sia stata un’infrazione di cui al presente regolamento.

3. Nel notificare, vale a dire nel formulare una segnalazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 l’autorità competente o la Commissione forniscono informazioni riguardanti le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e, se disponibili, le seguenti:

  1. a) una descrizione dell’atto o dell’omissione che costituisce l’infrazione;

  2. b) i dettagli del prodotto o del servizio interessati dall’infrazione;

  3. c) i nomi degli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall’infrazione;

  4. d) l’identità dell’operatore o degli operatori responsabili o presunti responsabili dell’infrazione;

  5. e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato;

  6. f) una descrizione del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all’infrazione e le loro date e la loro durata, nonché il loro stato;

  7. g) le identità delle autorità competenti che avviano i procedimenti giudiziari e adottano le altre misure.

4. Nel formulare una segnalazione, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri, come pure alla Commissione, o la Commissione può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle pertinenti autorità competenti o rispettivamente alla Commissione, tali presunte infrazioni si stiano verificando nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in tali altri Stati membri. Tali autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione rispondono alle richieste senza indugio.

Art. 27 Segnalazioni esterne

1. Ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti giustificato, conferisce agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori in possesso delle competenze necessarie, la facoltà di formulare una segnalazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all’articolo 26, paragrafo 3 («segnalazione esterna»). Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l’elenco di tali soggetti e le eventuali modifiche dello stesso.

2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori.

3. Le autorità competenti non hanno l’obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a una segnalazione esterna. I soggetti che formulano segnalazioni esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e senza indugio correggono le informazioni notificate o le ritirano, a seconda dei casi.

Art. 28 Scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni

Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, le autorità competenti, tramite la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un’infrazione di cui al presente regolamento nell’ambito della loro giurisdizione qualora sospettino che l’infrazione in questione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri.

Art. 29 Indagini a tappeto

1. Le autorità competenti possono decidere di svolgere indagini a tappeto per verificare il rispetto o individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.

2. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità competenti coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.

3. Le autorità competenti possono invitare gli organismi designati, i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.

Art. 30 Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione

1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:

  1. a) la formazione dei funzionari coinvolti nell’applicazione del presente regolamento;

  2. b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;

  3. c) lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici;

  4. d) lo sviluppo di strumenti d’informazione e comunicazione; e

  5. e) ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l’applicazione del presente regolamento.

2. Nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri possono coordinare e organizzare congiuntamente attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Art. 31 Scambio di funzionari tra autorità competenti

1. Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell’ambito delle attività dell’autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall’autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest’ultima.

2. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari è identica a quella dei funzionari dell’autorità competente ospitante. I funzionari di altri Stati membri rispettano le norme professionali e le adeguate regole di condotta interne dell’autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33.