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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017 sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 11,

Per contrastare il problema del commercio illecito dei prodotti del tabacco, la direttiva 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tramite il quale registrare i loro movimenti. Ciò consente la tracciabilità e la rintracciabilità di tali prodotti in tutta l'Unione. È opportuno definire le specifiche tecniche relative all'istituzione, al funzionamento e alla compatibilità di tale sistema in tutta l'Unione.

Dovrebbero essere fissate norme in materia di contrassegno delle confezioni con un identificativo univoco, di registrazione e trasmissione dei dati, di trattamento, archiviazione e accesso ai dati e di compatibilità dei componenti del sistema di tracciabilità.

L'azione legislativa a livello dell'Unione è necessaria anche per dare attuazione all'articolo 8 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo2 («il protocollo FCTC dell'OMS»). Tale protocollo, ratificato dall'Unione europea3, prevede che le parti contraenti istituiscano un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità per i prodotti del tabacco entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Per contrastare le molteplici forme di attività fraudolente che consentono ai consumatori di entrare in possesso di prodotti illeciti, tra cui le pratiche che comportano la falsa dichiarazione di esportazioni, il sistema di tracciabilità previsto dal presente regolamento si applica, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

Per assicurare l'indipendenza del sistema di tracciabilità e garantire che sia sotto il controllo degli Stati membri, come previsto dall'articolo 8 del protocollo FCTC dell'OMS, è essenziale che i compiti associati al contrassegno degli imballaggi con un identificativo univoco siano ripartiti adeguatamente. Il compito principale che consiste nel generare gli identificativi univoci a livello di confezione unitaria dovrebbe essere attribuito a un soggetto terzo indipendente designato da ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci»).Per evitare il rischio che due o più emittenti di identificativi, indipendentemente l'uno dall'altro, generino lo stesso identificativo univoco, ciascun emittente di identificativi dovrebbe essere identificato a sua volta da un codice identificativo univoco, che dovrebbe figurare negli identificativi univoci che rilascia.

Per garantire l'univocità dell'identificativo, dovrebbe formare parte di ciascun identificativo univoco un numero di serie generato dall'emittente di identificativi che ha una probabilità trascurabile di essere decodificato dai falsificatori.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) ad h), della direttiva 2014/40/UE, nel richiedere a un emittente di identificativi gli identificativi univoci per confezioni unitarie i fabbricanti e gli importatori dovrebbero essere tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie affinché l'emittente sia in grado di generare tale identificativo, con l'eccezione della data e dell'ora di fabbricazione, che non sempre si possono determinare in anticipo e che dovrebbero essere aggiunte dagli operatori economici al momento della produzione.

La lunghezza dell'identificativo univoco a livello unitario può influire sulla velocità alla quale i fabbricanti o gli importatori possono applicare tale identificativo alle confezioni unitarie di prodotti del tabacco. Per evitare un'incidenza eccessiva su questo processo e garantire al tempo stesso che lo spazio sia sufficiente per tutte le informazioni prescritte a livello di confezione unitaria, dovrebbe essere stabilito il numero massimo ammesso di caratteri alfanumerici per l'identificativo univoco a livello unitario.

Per garantire che gli identificativi univoci a livello unitario siano in grado di soddisfare le prescrizioni relative al numero massimo ammesso di caratteri alfanumerici è opportuno convertire in codice le informazioni prescritte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2014/40/UE.

Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di decodificare gli identificativi univoci senza accedere alle informazioni archiviate nel sistema di repertori, gli emittenti di identificativi dovrebbero istituire e mantenere dei flat file. Tali flat file dovrebbero consentire di identificare tutte le informazioni codificate nei codici identificativi univoci. Le dimensioni di tali flat file dovrebbero essere definite, per assicurare che possano essere trasferiti ai dispositivi utilizzati dagli Stati membri per la lettura degli identificativi univoci in modalità offline (offline flat file).

La direttiva 2014/40/UE prevede che il contrassegno e la registrazione di imballaggi aggregati, quali stecche, mastercase o pallet, possa costituire adempimento dell'obbligo stabilito a norma dell'articolo 15, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. Se gli operatori economici scelgono di avvalersi di questa possibilità, essi dovrebbero essere tenuti a garantire che tali imballaggi siano contrassegnati con un identificativo a livello aggregato, anch'esso univoco, e quindi in grado di identificare in maniera inequivocabile ciascun livello di aggregazione inferiore nonché le confezioni unitarie che esso contiene.

Per garantire che tutti i movimenti delle confezioni unitarie siano registrati e trasmessi i fabbricanti e gli importatori dovrebbero verificare gli identificativi univoci al fine di garantirne la corretta applicazione e leggibilità. Per controllare questo processo fondamentale per gli identificativi univoci a livello unitario è opportuno installare dispositivi antimanomissione forniti da soggetti terzi indipendenti sui dispositivi di verifica. Nel definire le norme per l'installazione di tali dispositivi è opportuno tenere conto delle differenze esistenti tra le imprese, in particolare per quanto riguarda le dimensioni, la produzione e la natura del processo di produzione, in modo da garantire che l'adempimento di tale obbligo non comporti un onere eccessivo, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Poiché i dispositivi antimanomissione sono soprattutto rilevanti per la lavorazione automatizzata dei prodotti del tabacco, per garantire una protezione adeguata dell'integrità degli identificativi univoci a livello unitario è opportuno limitare l'obbligo di installare tali dispositivi agli operatori diversi da quelli che utilizzano processi di produzione completamente manuali.

Al fine di ridurre al minimo l'incidenza del sistema di tracciabilità sui sistemi di produzione e distribuzione agli operatori economici dovrebbe essere consentito di ordinare in anticipo i lotti di identificativi univoci. Per evitare tuttavia che gli operatori economici accumulino scorte eccessive di identificativi univoci e per controllare le dimensioni delle ordinazioni individuali, dovrebbe essere fissato un termine per l'applicazione di identificativi univoci emessi sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato. Tali misure dovrebbero anche attenuare le possibili incidenze eccessive sulle attività di generazione e di emissione di identificativi degli emittenti di identificativi.

Per garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità, gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite dovrebbero richiedere in anticipo ai pertinenti emittenti di identificativi un codice identificativo operatore economico e un codice identificativo impianto per ciascun impianto. L'assegnazione dei codici identificativi operatore economico e dei codici identificativi impianto consente di identificare efficacemente tutti gli acquirenti e l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettere i) e j), della direttiva 2014/40/UE.

I fabbricanti e gli importatori dovrebbero inoltre richiedere un codice identificativo per i macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco. L'obbligo di richiedere codici identificativi macchinario consente di identificare efficacemente il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/40/UE.

Per garantire che le informazioni contenute nell'identificativo univoco siano in grado di essere registrate e trasmesse da tutti i pertinenti operatori economici e per garantire la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione è opportuno specificare i tipi di supporto dati consentiti.

Per raggiungere l'obiettivo del sistema di tracciabilità, esso dovrebbe essere in grado di consentire una trasmissione agevole di tutti i dati pertinenti, assicurare l'archiviazione sicura dei dati e garantire il pieno accesso a tali dati alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri e al revisore esterno. L'architettura di archiviazione dovrebbe inoltre consentire ai fabbricanti e agli importatori di selezionare i fornitori terzi indipendenti di servizi di archiviazione con cui concludere contratti di archiviazione dei dati al fine di archiviare dati esclusivamente relativi ai loro prodotti del tabacco («repertori primari»), come previsto dall'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, e garantire al tempo stesso che le autorità abbiano pieno accesso a tutti i dati archiviati ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio ed attuazione. Per garantire l'efficacia di tali attività di monitoraggio ed attuazione è necessaria la presenza di un unico sistema di repertori di secondo livello («repertorio secondario»), che contiene una copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari e fornisce alle autorità un quadro globale del funzionamento del sistema di tracciabilità. È pertanto opportuno istituire un sistema di routing, gestito dal fornitore del repertorio secondario, per fornire agli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori un unico punto di ingresso per trasmettere al sistema di tracciabilità i dati da loro registrati, facilitando in tal modo la trasmissione dei dati. Al tempo stesso il servizio di routing dovrebbe garantire che i dati siano trasmessi al repertorio primario corretto.

Per garantire il pieno accesso alle pertinenti autorità e contribuire al funzionamento efficace del sistema di tracciabilità, il fornitore del repertorio secondario dovrebbe elaborare interfacce utente che permettano di visualizzare e consultare i dati archiviati. Per accedere al sistema di repertori le pertinenti autorità dovrebbero poter contare sulle soluzioni riutilizzabili basate sul regolamento eIDAS4, fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. Per agevolare inoltre un'efficace sorveglianza ed attuazione, l'interfaccia utente dovrebbe offrire la possibilità di definire avvisi automatici individuali sulla base di specifici eventi oggetto di segnalazione.

Per garantire l'interoperabilità dei componenti del sistema di repertori, dovrebbero essere fissate specifiche tecniche, basate su standard aperti non proprietari, per lo scambio di dati tra i repertori primari, il repertorio secondario e il sistema di routing.

Per garantire che le informazioni prescritte siano registrate e trasmesse in modo tempestivo e uniforme da tutti gli operatori economici, dovrebbero essere definiti, da un lato, l'elenco preciso degli eventi relativi alla catena di approvvigionamento e alle transazioni che devono essere registrati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere i), j) e k), della direttiva 2014/40/UE e, dall'altro, il contenuto dei messaggi di informazione da trasmettere.

Dato che l'obiettivo di un sistema di tracciabilità è fornire agli Stati membri e alla Commissione uno strumento efficace per contrastare il commercio illecito di prodotti del tabacco, a fini di inchiesta e di attuazione è necessario che i dati relativi alla catena di approvvigionamento e alle transazioni siano disponibili tempestivamente. È pertanto opportuno stabilire il termine massimo che può intercorrere tra il verificarsi di un evento relativo alla catena di approvvigionamento o alle transazioni e la trasmissione delle relative informazioni al pertinente repertorio di archiviazione dei dati. Nel definire tali limiti temporali è opportuno tenere conto delle differenze esistenti tra le imprese, in particolare per quanto riguarda le dimensioni e la produzione, in modo da garantire che l'adempimento degli obblighi di segnalazione non comporti un onere eccessivo, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

A fini di inchiesta e di attuazione è necessario che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione abbiano accesso a un registro di tutti gli operatori economici e di prime rivendite coinvolti nello scambio di prodotti del tabacco, nonché degli impianti e dei macchinari da loro utilizzati per la fabbricazione, l'immagazzinamento e il trattamento dei loro prodotti. Ciascun emittente di identificativi dovrebbe pertanto istituire e mantenere un registro dei codici identificativi per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, i macchinari e gli impianti di cui sopra. Una copia aggiornata di tali registri, corredata delle informazioni corrispondenti, dovrebbe essere trasferita per via elettronica tramite il router al repertorio secondario e inserita in un registro elettronico su scala europea.

Data la prescrizione che il sistema di tracciabilità sia indipendente dai fabbricanti e dagli importatori di tabacco e posto sotto il controllo degli Stati membri, come previsto dall'articolo 8 del protocollo FCTC dell'OMS, è opportuno stabilire criteri comuni per la valutazione dell'indipendenza di tutti i soggetti terzi coinvolti nel sistema di tracciabilità (emittenti di identificativi e fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione). Per garantire il rispetto continuativo della prescrizione di indipendenza, che è di fondamentale importanza per garantire e mantenere l'integrità del sistema di tracciabilità, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le procedure che disciplinano la designazione degli emittenti di identificativi e degli altri fornitori indipendenti e il controllo della loro conformità ai criteri di indipendenza definiti al presente regolamento. Le conclusioni del riesame dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione e costituire parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

La protezione dei dati personali trattati nel contesto di un sistema di tracciabilità è assicurata in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

È opportuno consentire il ricorso a norme internazionali per dimostrare il rispetto di determinate prescrizioni tecniche stabilite nel presente regolamento. Qualora non sia possibile comprovare la conformità alle norme internazionali, dovrebbe spettare alle persone soggette a tali obblighi dimostrare, con mezzi verificabili, che rispettano tali prescrizioni.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/40/UE si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l'identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

  2. 2) «operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l'esportazione, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;

  3. 3) «prima rivendita»: l'impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;

  4. 4) «esportazione»: la spedizione dall'Unione a un paese terzo;

  5. 5) «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;

  6. 5 bis) «disaggregazione di un imballaggio aggregato»: qualsiasi scomposizione di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

  7. 6) «impianto»: qualsiasi luogo, edificio, ufficio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati, trattati dal punto di vista logistico o finanziario o immessi sul mercato;

  8. 7) «dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all'applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;

  9. 8) «offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;

  10. 9) «registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;

  11. 10) «supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l'aiuto di un dispositivo;

  12. 11) «macchinario»: insiemi di macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fanno parte integrante del processo produttivo;

  13. 11 bis) «parte di un macchinario»: qualsiasi parte fissa o mobile identificabile di un macchinario, a condizione che tale parte costituisca un modulo completo. Una parte mobile può essere utilizzata per uno o più macchinari contemporaneamente o in modo intercambiabile;

  14. 12) «marcatura temporale»: la data e l'ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;

  15. 13) «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;

  16. 14) «repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;

  17. 15) «router»: un dispositivo all'interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;

  18. 16) «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router;

  19. 17) «dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l'accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;

  20. 18) «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l'emittente di identificativi è competente;

  21. 19) «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;

  22. 20) «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna.

  23. 21) «fornitore di servizi informatici»: fornitore di servizi incaricato da un operatore economico di trasmettere informazioni relative ai movimenti dei prodotti e alle transazioni al sistema di repertori.

Capo II. Specifiche tecniche relative all'identificativo univoco

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 3 Emittente di identificativi

1. Ciascuno Stato membro designa un'entità («l'emittente di identificativi») responsabile della generazione e del rilascio di identificativi univoci, in conformità agli articoli 8, 9, 11 e 13, entro un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

2. Gli Stati membri garantiscono che un emittente di identificativi che intende ricorrere a subfornitori per l'esecuzione delle sue funzioni sia presa in considerazione per la designazione solo se è stata loro comunicata l'identità degli eventuali subfornitori proposti.

3. L'emittente di identificativi è indipendente e soddisfa i criteri di cui all'articolo 35.

4. A ciascun emittente di identificativi è assegnato un codice identificativo univoco. Il codice è composto da caratteri alfanumerici ed è conforme alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015.

5. Se uno stesso emittente di identificativi è designato in più di uno Stato membro, esso è identificato dallo stesso codice.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo entro un mese dalla designazione.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all'identità dell'emittente di identificativi e al suo codice identificativo siano rese disponibili al pubblico e accessibili online.

8. Ciascuno Stato membro adotta misure adeguate per assicurare:

  1. a) che l'emittente di identificativi da esso designato continui a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'articolo 35; e

  2. b) la continuità dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine gli Stati membri esigono dall'emittente di identificativi l'elaborazione di un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuità delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi.

9. L’emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore, basate sui costi e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna. Le tariffe possono riflettere tutti i costi fissi e variabili sostenuti dall’emittente di identificativi per soddisfare le prescrizioni di cui presente regolamento.

Art. 4 Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci

1.

Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

In deroga al primo comma, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato membro prevede tale prescrizione.

2. Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi.

3. Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono aggregati.

4. Per i prodotti del tabacco destinati all'esportazione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

5. In caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione può autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all'articolo 3.

Art. 5 Validità degli identificativi univoci e disattivazione

1. Gli identificativi univoci generati dagli emittenti di identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati, come previsto dagli articoli 6 e 10, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l'operatore economico riceve gli identificativi univoci. Dopo tale periodo la validità degli identificativi univoci decade e gli operatori economici si assicurano che non siano più utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati.

2. Il sistema di repertori garantisce che gli identificativi univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 siano automaticamente disattivati.

3. In qualsiasi momento i fabbricanti e gli importatori possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione al pertinente repertorio primario. Gli altri operatori economici possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione tramite il router. La richiesta di disattivazione è introdotta per via elettronica, in conformità all'articolo 36, e contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3, nel formato ivi indicato. La disattivazione non interferisce con l'integrità delle informazioni già archiviate in relazione all'identificativo univoco.

Sezione 2. Identificativi univoci a livello di confezione unitaria

Art. 6 Contrassegno mediante IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformità all'articolo 8.

2. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario è applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.

Art. 7 Verifica degli IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli IU a livello unitario siano verificati direttamente dopo essere stati applicati, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la leggibilità.

2. La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. Le registrazioni generate dal dispositivo dimostrano la corretta applicazione e la leggibilità di ciascun identificativo univoco a livello unitario. Il dispositivo garantisce che siano registrate eventuali omissioni nella procedura di apposizione del contrassegno di cui all’articolo 6.

3. Qualora la procedura di cui al paragrafo 1 non confermi la corretta applicazione e la piena leggibilità dell'IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario.

4. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni registrate dal dispositivo antimanomissione rimangano disponibili fino a nove mesi dopo la data della registrazione.

5. I fabbricanti e gli importatori, su richiesta degli Stati membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del processo di verifica creata dal dispositivo antimanomissione.

6. In deroga ai paragrafi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica:

  1. a) fino al 20 maggio 2020 ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019;

  2. b) fino al 20 maggio 2021 ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione1;

  3. c) ai processi di produzione completamente manuali.

Art. 8 Struttura degli IU a livello unitario

1. Ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco è contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici il più breve possibile, non superiore ai 50 caratteri. La sequenza è univoca per una data confezione unitaria ed è composta dai seguenti elementi di dati:

  1. a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

  2. b) una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

  3. c) un codice («codice del prodotto») che consente di determinare i seguenti elementi:

    1. i) il luogo di lavorazione;

    2. ii) l'impianto di lavorazione di cui all'articolo 16;

    3. iii) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 18;

    4. iv) la descrizione del prodotto;

    5. v) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

    6. vi) l'itinerario previsto del trasporto;

    7. vii) se del caso, l'importatore nell'Unione;

  4. d) in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di lavorazione.

2.

Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello unitario conformemente all’allegato III.

3. I fabbricanti o gli importatori aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.

4.

Gli IU a livello unitario non comprendono elementi di dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o la compressione per la generazione di IU a livello unitario, essi comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione gli algoritmi utilizzati per la crittografia e la compressione. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello unitario.

Art. 9 Richiesta ed emissione di IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all’emittente di identificativi competente per l’emissione degli IU a livello unitario di cui all’articolo 8 e dei corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all’articolo 36.

2. I fabbricanti e gli importatori che introducono tale richiesta trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato.

3. L'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

  1. a) genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

  2. b) trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26; e

  3. c) trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente.

4. Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l’emittente di identificativi, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:

  1. a) genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

  2. b) trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26;

  3. c) trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente;

  4. d) consegna entrambi i gruppi di codici al fabbricante o all’importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all’articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.

5. Entro un giorno lavorativo i fabbricanti e gli importatori possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5.

Sezione 3. Identificativi univoci a livello di imballaggio aggregato

Art. 10 Contrassegno mediante IU a livello aggregato

1. Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»).

2. Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici.

3. Se l'IU a livello aggregato è generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso è conforme alla struttura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4. Se l'IU a livello aggregato è generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unità individuale generato in conformità alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente più recente.

Art. 11 Struttura degli IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi

1. Per gli IU a livello aggregato generati sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente, la struttura dell'IU a livello aggregato consiste in una sequenza di massimo 100 caratteri alfanumerici univoca per un dato imballaggio aggregato e composta dai seguenti elementi di dati:

  1. a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

  2. b) una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

  3. c) il codice identificativo impianto (di cui all'articolo 16) in cui è avvenuto il processo di aggregazione;

  4. d) in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di aggregazione.

2.

Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello aggregato.

3. Gli operatori economici aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.

4. L'IU a livello aggregato può essere integrato dall'operatore economico con informazioni supplementari, a condizione che non sia superato il limite massimo dei caratteri di cui al paragrafo 1. Tali eventuali informazioni possono figurare soltanto dopo i dati di cui al paragrafo 1.