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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 4 aprile 2018 che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Elementi valutati dall'ente autorizzatore

Le informazioni che deve valutare l'ente autorizzatore sono specificate in base al caso di autorizzazione. Una x nella colonna del caso di autorizzazione applicabile indica che tale elemento è obbligatorio per valutare il caso di autorizzazione.

Prima autorizzazioneRinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicoloSettore di impiego estesoNuova autorizzazioneAutorizzazione in conformità al tipo
1Domanda coerente con il documento di riferimento per l'impegno preliminare (se del caso)XXXXX
2Il caso di autorizzazione selezionato dal richiedente è adeguatoXXXXX
3Le specifiche tecniche di interoperabilità e le altre disposizioni di legge applicabili dell'Unione individuate dal richiedente sono corretteXXXX
4Gli organismi di valutazione della conformità selezionati [organo(i) notificato(i), l'organismo di valutazione (CSM RA)] hanno il giusto riconoscimento, se del casoXXXX
5Non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità a norma delle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797: 5.1. Validità (tempo e settore di impiego); 5.2. Applicabile al progetto; e 5.3. Coerente con le norme individuate e applicate.XXXXX
66.1. La metodologia applicata, usata per la fissazione dei requisiti, è adatta allo scopo relativamente ai seguenti aspetti: a) È stata usata una metodologia standardizzata/accettata? e b) Il metodo è adatto e destinato alla determinazione dei requisiti essenziali? 6.2. Se la metodologia applicata non è standardizzata o riguarda requisiti essenziali diversi da quelli cui è destinata, devono essere controllati i seguenti elementi per valutare se sono sufficientemente presi in considerazione e rientrano nella metodologia: a) Grado di valutazione indipendente applicato b) Definizione del sistema c) Individuazione e classificazione degli eventi pericolosi d) Principi di accettazione del rischio e) Valutazione del rischio f) Requisiti stabiliti g) Dimostrazione di conformità ai requisiti h) Procedimento di gestione degli eventi pericolosi (registro)XXX
7Prove sufficienti sulla base della metodologia usata per la fissazione dei requisiti: 7.1. Se il processo di gestione del rischio stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) 402/2013 è stato usato come metodologia di fissazione dei requisiti occorre procedere al controllo dei seguenti elementi: a) Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, dichiarazione del proponente [articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013] firmata dal proponente e comprovante che tutti gli eventi pericolosi individuati e i rischi associati risultano, in seguito ai controlli, di livello accettabile. b) Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] comprovante la dichiarazione del proponente per l'ambito specifico di cui all'articolo 13, e almeno il requisito essenziale di sicurezza dei sottosistemi e l'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi all'interno del veicolo. 7.2. Se come metodologia di fissazione dei requisiti è stata usata una metodologia diversa dal processo di gestione del rischio stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) 402/2013 occorre procedere al controllo dei seguenti elementi: a) La definizione del sistema è completa e coerente con la progettazione del veicolo? b) L'individuazione e la classificazione degli eventi pericolosi è coerente e plausibile? c) Tutti i rischi sono stati gestiti e attenuati correttamente? d) I requisiti derivanti dalla gestione del rischio sono correttamente ricondotti al rischio e alle prove della conformità al requisito? e) La gestione degli eventi pericolosi è strutturata e coerente nel corso della procedura? f) Esiste un parere positivo da parte dell'organismo di valutazione indipendente?XXX
8Dichiarazioni CE di verifica e certificati CE [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797], controllare: 8.1. Le firme 8.2. La validità 8.3. Il campo di applicazione 8.4. Le condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni, le non conformità 8.5. La non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (se del caso) 8.6. Tutta la legislazione applicabile è contemplata, compresa la legislazione che non riguarda il settore ferroviario 8.7. I costituenti di interoperabilità (validità, ambito di applicazione, condizioni di utilizzo e altre restrizioni): a) Certificati CE di conformità b) Certificati CE di idoneità all'impiegoXXXX
9Rapporti degli organismi di valutazione della conformità [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797], controllare che: 9.1. Le dichiarazioni CE di verifica e i certificati CE siano coerenti 9.2. Tutte le norme applicabili siano contemplate 9.3. Gli scostamenti e le non conformità (se del caso) siano individuati e soddisfino i requisiti di non applicazione 9.4. La combinazione dei moduli utilizzati sia consentita 9.5. Le condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni siano identificate correttamente e siano coerenti con le condizioni indicate nella domanda di autorizzazione 9.6. Le prove a sostegno usate dagli organismi di valutazione della conformità corrispondano alle fasi di valutazione applicabili descritte nelle specifiche tecniche di interoperabilità (riesame della progettazione, collaudo del tipo ecc.)XXXX
10Controllo delle valutazioni effettuate dalle autorità nazionali di sicurezza per il settore di impiego, come specificato dall'articolo 43XXXX
11Validità dell'autorizzazione originale del tipo di veicoloXXXX
12L'autorizzazione originale del tipo di veicolo è valida per il settore di impiego in questioneXXX
13Condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni esistentiXXX
14Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la fissazione dei requisiti inerenti ai requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e all'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi.XXX
15Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la possibile modifica del livello di sicurezza generale del veicolo.XX
16Le modifiche se confrontate con il tipo di veicolo autorizzato sono sufficientemente descritte e corrispondono al metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013]X
17Le dichiarazioni CE di verifica e i certificati CE sono aggiornati correttamente in relazione alle norme modificate e/o aggiornateX
18I rapporti stilati dagli organismi di valutazione della conformità sono aggiornati correttamente in relazione alle norme modificate e/o aggiornate: 18.1 Le norme modificate e/o aggiornate sono contemplate 18.2 Sussistono prove che il tipo di veicolo soddisfa ancora i requisitiX
19Prove che la progettazione del tipo di veicolo non ha subito modificheXX
20Individuazione del veicolo o della serie di veicoli che rientra nella dichiarazione di conformità al tipo di veicoloX
21Dichiarazione di conformità al tipo e documentazione allegata [articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797]X