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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 4 aprile 2018 che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 21, paragrafo 9,

Le modalità pratiche relative alla procedura di autorizzazione dei veicoli, di cui alla direttiva (UE) 2016/797, dovrebbero ridurre la complessità, la durata e i costi della procedura di autorizzazione dei veicoli, garantire condizioni uniformi volte ad armonizzare l'autorizzazione dei tipi di veicoli e/o l'autorizzazione all'immissione dei veicoli sul mercato nell'Unione e favorire la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella procedura di autorizzazione dei veicoli. Al fine di ridurre la durata e il costo della procedura di autorizzazione dei veicoli, i tempi dovrebbero essere, in concreto, più brevi possibili.

Tenendo conto dell'esperienza maturata dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») nella procedura di autorizzazione e nella preparazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797, viene riconosciuta come buona prassi l'instaurazione di un primo contatto con il richiedente sotto forma di coordinamento («impegno preliminare»), al fine di facilitare lo sviluppo delle relazioni tra le parti coinvolte nella procedura di autorizzazione dei veicoli. Tale impegno preliminare dovrebbe essere concordato prima che la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato venga inviata, allo scopo di consentire all'ente autorizzatore e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico di familiarizzare con il progetto. Affinché il richiedente sia messo a conoscenza delle fasi successive, l'impegno preliminare dovrebbe precisare le regole applicabili, fornire al richiedente i dettagli relativi alla procedura di autorizzazione del veicolo, compreso il processo decisionale, e verificare che il richiedente abbia ricevuto informazioni sufficienti. Il richiedente ha la responsabilità di garantire il soddisfacimento di tutti i requisiti nel momento in cui presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Nell'espletamento dei suoi doveri, il richiedente è assistito da altre entità quali organismi di valutazione della conformità, fornitori e prestatori di servizi.

Al fine di realizzare economie di scala e ridurre gli oneri amministrativi, l'autorizzazione del tipo di veicolo dovrebbe consentire al richiedente di produrre un certo numero di veicoli con la stessa progettazione e facilitare la loro autorizzazione. Il tipo di veicolo identifica la progettazione che sarà applicata a tutti i veicoli corrispondenti a quel tipo. Ogni nuovo tipo di veicolo dovrebbe seguire la procedura di autorizzazione prevista e dovrebbe essere creato un nuovo tipo di veicolo solo se autorizzato.

È opportuno introdurre i concetti di variante e versione di un tipo di veicolo per offrire la possibilità di individuare le opzioni di configurazione o di modifica durante il ciclo di vita del veicolo all'interno di un tipo esistente. La differenza tra le varianti e le versioni è che le varianti necessitano di un'autorizzazione, mentre le versioni no.

Al fine di garantire che il tipo di veicolo soddisfi i requisiti nel tempo e che ogni modifica alla progettazione, che incide sulle caratteristiche essenziali di progettazione, sia considerata una nuova variante e/o una nuova versione del tipo di veicolo, è opportuno ricorrere alla procedura di gestione della configurazione del tipo di veicolo. L'entità responsabile della gestione della configurazione del tipo di veicolo è il richiedente che ha ricevuto l'autorizzazione per il dato tipo di veicolo.

Per quanto attiene ai veicoli, è necessario disporre di una procedura di gestione della configurazione limitata alle modifiche che non sono gestite tramite la procedura di gestione della configurazione di un tipo di veicolo autorizzato.

L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») dovrebbe realizzare linee guida che descrivano, e laddove necessario spieghino, i requisiti definiti nel presente regolamento. Le linee guida dovrebbero essere aggiornate, pubblicate e rese disponibili al pubblico a titolo gratuito. Al fine di armonizzare il metodo di scambio e di registrazione delle informazioni attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio2, le linee guida dovrebbero includere inoltre dei modelli stabiliti dall'Agenzia insieme alle autorità nazionali preposte alla sicurezza.

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero attuare disposizioni o procedure interne per garantire che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla procedura di autorizzazione del veicolo.

Considerando che la condivisione delle esperienze è ritenuta una buona prassi, le autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'Agenzia dovrebbero essere incoraggiate a condividere ogni informazione utile. Al fine di offrire tale servizio, l'Agenzia dovrebbe stabilire un protocollo e delle procedure per la registrazione e lo scambio di informazioni tra se stessa e le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

Al fine di evitare duplicazioni della valutazione e per ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere in considerazione gli accordi di cooperazione e gli accordi multilaterali conclusi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 14 e 15, della direttiva (UE) 2016/797, ove pertinenti.

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero registrare presso lo sportello unico tutte le informazioni utili e le motivazioni comprovate relative alla decisione assunta, al fine di giustificare le decisioni in ogni fase della procedura di autorizzazione del veicolo. Se dispongono di sistemi di gestione delle informazioni propri ai fini della valutazione, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero garantire che tutte le informazioni pertinenti siano trasferite allo sportello unico per le stesse motivazioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le parti interessate, le linee guida dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero prevedere modalità pratiche relative alle comunicazioni che non sono pertinenti per il processo decisionale e che pertanto non necessitano di essere trasmesse tramite lo sportello unico.

Se il settore di impiego previsto per il tipo di veicolo è limitato a una rete o a reti all'interno di uno Stato membro, l'autorizzazione è valida senza l'estensione del settore di impiego per i veicoli che circolano verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera. In tale caso, il richiedente può presentare la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Quando agisce in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia deve consultare le autorità nazionali di sicurezza competenti, conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, e deve tener conto degli accordi transfrontalieri pertinenti.

Quando l'Agenzia agisce in qualità di ente autorizzatore il richiedente dovrebbe, fatte salve le disposizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, avere il diritto di presentare la sua domanda all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Nel corso della valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero avere il diritto di trasmettere all'Agenzia i documenti relativi alla valutazione in una lingua ufficiale degli Stati membri, senza alcun obbligo di tradurli.

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero mettere a punto disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio delle autorizzazioni del tipo di veicolo e/o delle autorizzazioni all'immissione dei veicoli sul mercato al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. A tale proposito, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di presentare copie di documenti nel fascicolo di domanda. I documenti originali dovrebbero essere disponibili per la verifica da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza successivamente al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

È necessario armonizzare la classificazione delle problematiche che emergono nel processo di valutazione, al fine di garantire che il richiedente comprenda la gravità delle problematiche sollevate dall'Agenzia o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Tale classificazione è particolarmente importante quando nella procedura di autorizzazione sono coinvolte diverse autorità nazionali preposte alla sicurezza. Al fine di facilitare la procedura di autorizzazione del veicolo e di ridurre gli oneri amministrativi nel caso in cui non sussistano norme nazionali applicabili, la consultazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico dovrebbe limitarsi a controllare che sia stato specificato correttamente il settore di impiego per lo Stato membro interessato. Nei casi in cui le specifiche tecniche di interoperabilità («STI») contengano disposizioni specifiche, il settore di impiego dovrebbe essere in grado di coprire l'intera rete dell'Unione e i controlli eseguiti dall'Agenzia dovrebbero essere sufficienti.

I veicoli e i tipi di veicoli devono restare autorizzati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, fatti salvi l'articolo 21, paragrafo 12, e l'articolo 24, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di rinnovo o ristrutturazione di quei veicoli, si devono applicare le disposizioni del presente regolamento in conformità con l'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, il nuovo regime di autorizzazione dei veicoli deve entrare in vigore a partire dal 16 giugno 2019. Tuttavia, gli Stati membri possono notificare all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, di tale direttiva, che hanno prorogato il termine di recepimento e che possono di conseguenza continuare a rilasciare l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato conformemente alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 fino al 16 giugno 2020. Tra il 16 giugno 2019 e il 15 giugno 2020 possono coesistere due diversi regimi giuridici con diversi enti autorizzatori. È quindi necessario chiarire in che modo dovrebbe applicarsi il nuovo regime in aggiunta a quello precedente quando il settore di impiego previsto riguarda uno o più Stati membri.

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza si rende conto che non sarà in grado di rilasciare un'autorizzazione del tipo di veicolo o di messa in servizio del veicolo in conformità con la direttiva 2008/57/CE entro il 16 giugno 2019 o il 16 giugno 2020 nei confronti di quegli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità con l'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia, quando agisce in qualità di ente autorizzatore, dovrebbe accettare i risultati della valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza al fine di evitare duplicazioni della valutazione, oneri aggiuntivi e ritardi per il richiedente.

Al fine di facilitare l'immissione dei veicoli sul mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'Agenzia dovrebbe essere riconosciuta come equivalente all'autorizzazione del tipo di veicolo di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e all'autorizzazione di messa in servizio del veicolo di cui agli articoli 22 e 24 della direttiva 2008/57/CE.

Le specifiche tecniche di interoperabilità in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797, come anche le norme nazionali, dovrebbero prevedere una transizione graduale, in particolare tenendo conto dei progetti in fase avanzata di sviluppo come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 23, della direttiva (UE) 2016/797.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono conformarsi:

  1. a) il richiedente, quando presenta, attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o una domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

  2. b) l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, quando esaminano una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o una domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato e in relazione all'impegno preliminare;

  3. c) l'ente autorizzatore, quando decide di rilasciare autorizzazioni del tipo di veicolo o le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato;

  4. d) i gestori dell'infrastruttura, quando garantiscono le condizioni necessarie per l'esecuzione di prove nella loro rete o nelle loro reti e forniscono informazioni per l'autorizzazione del veicolo in relazione al settore di impiego.

2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli articoli 21, paragrafi 16 e 17, della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «ente autorizzatore»: l'ente che rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

  2. 2) «caratteristiche essenziali di progettazione»: i parametri usati per indicare il tipo di veicolo, come specificato nell'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata e registrata nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati («ERATV»);

  3. 3) «gestione della configurazione»: un procedimento sistematico di tipo organizzativo, tecnico e amministrativo adoperato nel corso del ciclo di vita di un veicolo e/o di un tipo di veicolo al fine di garantire che la conformità della documentazione e la tracciabilità delle modifiche siano stabilite e mantenute in modo che: a) siano soddisfatti i requisiti previsti dal diritto dell'Unione pertinente e dalle norme nazionali; b) le modifiche siano controllate e attestate sia nella documentazione tecnica che nel fascicolo allegato all'autorizzazione rilasciata; c) le informazioni e i dati siano aggiornati e accurati; d) le parti interessate siano informate delle modifiche, come richiesto;

  4. 4) «data di ricezione della domanda»: a) quando in qualità di ente autorizzatore opera l'Agenzia, è il primo giorno lavorativo comune all'Agenzia e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego previsto successivo alla conferma di ricezione della domanda; b) quando in qualità di ente autorizzatore opera un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, è il primo giorno lavorativo nello Stato membro interessato successivo alla conferma di ricezione della domanda;

  5. 5) «entità che gestisce le modifiche»: il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, il possessore o l'entità da loro incaricata;

  6. 6) «detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo»: la persona fisica o giuridica che ha presentato domanda e ha ottenuto l'autorizzazione del tipo di veicolo, oppure il suo successore legale;

  7. 7) «dubbio giustificato»: una problematica di «tipo 4» in base all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), avvalorata da una giustificazione e da prove a supporto e sollevata dall'ente autorizzatore e/o dalle autorità nazionali di sicurezza per il settore di impiego, riguardante le informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda;

  8. 8) «autorità nazionale preposta alla sicurezza per il settore di impiego» o «NSA per il settore di impiego»: autorità nazionale preposta alla sicurezza che esegue uno o più dei seguenti compiti: a) le valutazioni specificate dall'articolo 21, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797; b) le consultazioni prescritte dall'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797; c) rilascia le autorizzazioni provvisorie, se richieste, per usare il veicolo per prove sulla rete e adotta misure al fine di garantire che le prove sulla rete possano aver luogo come specificato dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;

  9. 9) «impegno preliminare»: fase procedurale che precede la presentazione di una domanda di autorizzazione eseguita su richiesta del richiedente;

  10. 10) «documento di riferimento per l'impegno preliminare»: il parere dell'ente autorizzatore e delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico sulla documentazione per l'impegno preliminare;

  11. 11) «fissazione dei requisiti»: processo di determinazione, assegnazione, attuazione e convalida di requisiti effettuato dal richiedente, al fine di garantire che siano rispettate le prescrizioni pertinenti dell'Unione e nazionali. La fissazione dei requisiti può essere integrata nei processi di sviluppo del prodotto;

  12. 12) «integrazione in condizioni di sicurezza»: soddisfacimento del requisito essenziale di sicurezza come specificato nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 quando si combinano alcune parti in un insieme integrato, come un veicolo o un sottosistema, oppure quando vi è una combinazione tra il veicolo e la rete, con riferimento alla compatibilità tecnica;

  13. 13) «variante del tipo di veicolo»: opzione di configurazione di un tipo di veicolo stabilita in occasione della prima autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, oppure modifiche nell'ambito di un tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita che richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, e con l'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;

  14. 14) «versione del tipo di veicolo»: opzione di configurazione di un tipo di veicolo o di una variante di un tipo o di modifiche nell'ambito di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita, create per riflettere le modifiche alle caratteristiche essenziali di progettazione che non richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, e con l'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;

  15. 15) «autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato»: decisione emessa dall'ente di autorizzazione, basata su una ragionevole certezza che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida del veicolo abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile o con il tipo autorizzato, che consente che il veicolo possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego, in base alle condizioni di utilizzo e ad altre restrizioni, se del caso, specificate nell'autorizzazione del veicolo e nell'autorizzazione del tipo di veicolo;

  16. 16) «autorizzazione del tipo di veicolo»: decisione emessa dall'ente autorizzatore, basata su una ragionevole certezza che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida del tipo di veicolo abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile, che consente che un veicolo prodotto sulla base di tale progettazione possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego del tipo di veicolo, in base alle condizioni di utilizzo del veicolo e ad altre restrizioni, se del caso, specificate nell'autorizzazione del tipo di veicolo e da applicare a tutti i veicoli autorizzati in conformità con tale tipo di veicolo;

  17. 17) «data pertinente»: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato ulteriormente il termine di recepimento di detta direttiva.

Art. 3 Responsabilità del richiedente

Il richiedente presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Spetta al richiedente garantire che i requisiti pertinenti della legislazione applicabile siano determinati e soddisfatti quando presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

Art. 4 Responsabilità dell'ente autorizzatore

1. L'ente autorizzatore rilascia le autorizzazioni del tipo di veicolo e/o le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato («le autorizzazioni») in conformità con gli articoli 21, 24 e 25 della direttiva (UE) 2016/797 e con le disposizioni del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio o del rifiuto di un'autorizzazione, l'ente di autorizzazione:

  1. a) coordina l'assegnazione dei compiti alle parti interessate e la stipula di accordi di coordinamento tra di loro;

  2. b) effettua una valutazione del fascicolo di domanda per ottenere la garanzia ragionevole che il tipo di veicolo e/o il veicolo sia conforme alla legislazione applicabile;

  3. c) raccoglie la documentazione giustificativa, i risultati di tutte le valutazioni pertinenti e le motivazioni comprovate della sua decisione al fine di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione, in conformità con il presente regolamento.

3. Nel caso in cui sia l'ente autorizzatore, l'Agenzia coordina le attività delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego, relativamente all'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato.

4. L'ente autorizzatore provvede all'impegno preliminare qualora il richiedente ne faccia richiesta.

5. L'ente autorizzatore svolge le sue funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercita un giudizio professionale, imparziale e proporzionato e fornisce motivazioni comprovate per ogni decisione.

6. L'ente autorizzatore stabilisce disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797 e, se pertinenti, degli accordi multilaterali di cui all'articolo 21, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797.

7. Se il richiedente segnala, in base all'articolo 5, paragrafo 2, che è stata compromessa la validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo, l'ente di autorizzazione deve aggiornare di conseguenza il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati.

8. Se il richiedente segnala nella sua domanda che per il settore di impiego cui è destinato il veicolo o i veicoli o il tipo di veicolo è previsto il raggiungimento di stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, l'ente di autorizzazione:

  1. a) riceve conferma, da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri confinanti, che siano rispettate le pertinenti norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti, prima di rilasciare l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione del veicolo; e

  2. b) specifica nell'autorizzazione rilasciata che l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione del veicolo è valida anche in tali stazioni senza un'estensione del settore di impiego.

Art. 5 Responsabilità del detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo

1. Il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo è responsabile della gestione della configurazione del tipo di veicolo e del fascicolo allegato relativo alla decisione emessa in conformità con l'articolo 46.

2. Fatti salvi gli articoli 53 e 54, il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, in quanto parte della gestione di configurazione del tipo di veicolo, informa l'ente di autorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione del tipo di veicolo delle modifiche nel diritto dell'Unione che compromettono la validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo.

Art. 6 Responsabilità del gestore dell'infrastruttura

1. Nel settore di impiego, le responsabilità del gestore dell'infrastruttura nell'ambito dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 18, sono limitate alla determinazione e alla fornitura dei seguenti elementi:

  1. a) condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove sulla rete;

  2. b) misure necessarie da adottare sulle infrastrutture, al fine di garantire operazioni sicure e affidabili durante le prove sulla rete;

  3. c) misure necessarie nelle installazioni delle infrastrutture al fine di eseguire le prove sulla rete.

2. I gestori dell'infrastruttura competenti per il settore di impiego:

  1. a) forniscono supporto al richiedente per la definizione delle condizioni di utilizzo del veicolo per le prove sulla rete;

  2. b) forniscono informazioni sulle infrastrutture in modo non discriminatorio per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete;

  3. c) stabiliscono e garantiscono le condizioni e le misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete nei tempi specificati dall'articolo 21, paragrafo 3, e dall'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 in base alle informazioni fornite dal richiedente;

  4. d) partecipano all'impegno preliminare d'intesa con il richiedente.

Art. 7 Responsabilità delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego sono responsabili:

  1. a) della parte da loro svolta nella valutazione in conformità con l'articolo 40;

  2. b) dell'invio di un fascicolo di valutazione all'ente autorizzatore a norma dell'articolo 40, paragrafo 6.

2. Nell'assolvere le loro responsabilità, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego svolgono le loro funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercitano un giudizio professionale, imparziale e proporzionato, e forniscono motivazioni comprovate per le conclusioni cui giungono.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti per il settore di impiego provvedono all'impegno preliminare qualora il richiedente ne faccia richiesta.

4. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego scambiano con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza tutte le informazioni derivanti dall'esperienza maturata in questioni tecniche e operative che potrebbero essere pertinenti per il rilascio di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, come:

  1. a) informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798;

  2. b) la non conformità con i requisiti essenziali che potrebbero condurre alla modifica o alla revoca di un'autorizzazione in conformità con l'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797;

  3. c) carenze riscontrate in una specifica tecnica di interoperabilità in conformità con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797.

5. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego stabiliscono disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797 e, se pertinenti, degli accordi multilaterali di cui all'articolo 21, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797.

6. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego redigono, pubblicano e mantengono aggiornate le linee guida che descrivono la loro politica linguistica, le disposizioni sulla comunicazione e il procedimento di autorizzazione temporanea, se richiesto in base al quadro giuridico nazionale, e le rendono disponibili al pubblico gratuitamente.

Art. 8 Responsabilità dell'Agenzia

1. L'Agenzia redige, pubblica e mantiene aggiornate le linee guida che descrivono e spiegano i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e le rende disponibili al pubblico gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le linee guida contengono anche modelli che possono essere usati dall'ente autorizzatore e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego ai fini dello scambio e della registrazione di informazioni e modelli di domanda che possono essere usati dal richiedente.

2. L'Agenzia stabilisce un protocollo e delle procedure per la registrazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Altre parti interessate possono avere accesso a informazioni pertinenti, purché sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni.

Art. 9 Uso dei veicoli autorizzati

Successivamente all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2016/797, un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura possono usare un veicolo nel settore di impiego, in base alle condizioni di utilizzo del veicolo e ad altre restrizioni specificate nell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

Art. 10 Lingua

1. Se l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato deve essere rilasciata in conformità con le disposizioni dell'articolo 21, paragrafi da 5 a 7, della direttiva (UE) 2016/797, il richiedente:

  1. a) presenta la domanda e il fascicolo ad essa allegato in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

  2. b) traduce su richiesta parti del fascicolo allegato alla domanda, in conformità con la direttiva (UE) 2016/797, allegato IV, punto 2.6. In tale caso, la lingua da utilizzare è determinata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza ed è indicata nelle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

2. Ogni decisione assunta dall'Agenzia riguardante il rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, comprese le relative motivazioni comprovate e, se del caso, l'autorizzazione rilasciata per il tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è redatta nella lingua di cui al punto a) del paragrafo 1.

Art. 11 Procedura di autorizzazione per i tram-treni nello spazio ferroviario europeo unico

1. Per un'autorizzazione di un tipo di veicolo tram-treno e/o un'autorizzazione all'immissione di un veicolo tram-treno sul mercato destinato a operare nel sistema ferroviario dell'Unione, fatto salvo l'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797 e nel caso in cui non si applichi alcuna specifica tecnica di interoperabilità al veicolo tram-treno o al tipo di veicolo tram-treno interessato come descritto nell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, gli Stati membri possono utilizzare una procedura prevista dal loro quadro normativo nazionale relativa all'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o all'autorizzazione all'immissione sul mercato del veicolo tram-treno. In tale caso, il richiedente fa riferimento al quadro normativo nazionale dello Stato membro interessato relativamente alla procedura da seguire per l'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o per l'autorizzazione all'immissione sul mercato del veicolo tram-treno.

2. Nel caso di un'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o di un'autorizzazione all'immissione di un veicolo tram-treno sul mercato destinato a operare nel sistema ferroviario dell'Unione a livello transfrontaliero, e quando non si applica alcuna specifica tecnica di interoperabilità al veicolo tram-treno interessato, il richiedente presenta domanda agli enti autorizzatori designati dagli Stati membri coinvolti, che cooperano al fine di rilasciare l'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o l'autorizzazione all'immissione sul mercato del veicolo tram-treno.

3. Negli altri casi, un veicolo tram-treno e un tipo di veicolo tram-treno che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 sono autorizzati in base alla procedura stabilita nel presente regolamento.