Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO V
ALLEGATO V
LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI
1. Logo
1.1. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea è conforme al seguente modello:
1.2. Il colore di riferimento è il verde 50/0/100/0 nel processo CMYK, il n. 376 nella scala cromatica Pantone e il 169/201/56 nel modello RGB.
1.3. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere anche adoperato in bianco e nero, come indicato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori:
1.4. Se il colore dello sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo, servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta.
1.5. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo.
1.6. Qualora esistano indicazioni in un unico colore sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo di produzione biologica dell’Unione europea in questo stesso colore.
1.7. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza è sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.
1.8. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano alla produzione biologica, purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna delle indicazioni di cui all’articolo 32. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 1.2, il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.
2. Codici numerici
Il formato generale dei codici numerici è il seguente:
AB-CDE-999
dove:
a) «AB» è il codice ISO del paese in cui sono effettuati i controlli;
b) «CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko», che stabilisce un nesso con la produzione biologica; e
c) «999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, assegnato:
i) dall’autorità competente di ogni Stato membro alle autorità di controllo o agli organismi di controllo cui essa ha delegato i compiti di controllo;
ii) dalla Commissione:
alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 46,
alle autorità competenti dei paesi terzi riconosciute dalla Commissione a norma dell’articolo 48.