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Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell’ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione, insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4, e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune («PAC»), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell’Unione applicabili ai prodotti agricoli.

In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC, facendo sì che gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda dei consumatori riguardo ai prodotti biologici crea, inoltre, condizioni favorevoli all’ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti e, dunque, all’aumento del reddito degli agricoltori operanti nell’ambito della produzione biologica.

Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all’integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, segnatamente attraverso il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, rafforzate, in particolare, nell’ambito della riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

La produzione biologica contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione, in particolare quelli di cui alle comunicazioni della Commissione intitolate «Strategia tematica sulla protezione del suolo», del 22 settembre 2006, «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020», del 3 maggio 2011, e «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa», del 6 maggio 2013, e quelli di cui agli atti normativi in materia ambientale, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE8, 2001/81/CE9, 2009/128/CE10 e 2009/147/CE11 e le direttive del Consiglio 91/676/CEE12 e 92/43/CEE13.

Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici e a creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.

Tra le priorità politiche della strategia Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» vi sono la realizzazione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza e sull’innovazione, la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale e il sostegno al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio. La politica in materia di produzione biologica dovrebbe pertanto fornire agli operatori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i loro prodotti, proteggendo nel contempo tali operatori dalle pratiche sleali.

Il settore dell’agricoltura biologica nell’Unione si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, non soltanto in termini di superficie utilizzata per questo tipo di agricoltura, ma anche in relazione al numero di aziende e al numero complessivo di operatori biologici registrati nell’Unione.

Tenuto conto dell’evoluzione dinamica del settore biologico, il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio14 sottolineava la necessità di un futuro riesame delle norme dell’Unione sulla produzione biologica, alla luce dell’esperienza acquisita con la loro applicazione. I risultati di tale riesame effettuato dalla Commissione mostrano che il quadro giuridico dell’Unione che disciplina la produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori e garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 834/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

L’esperienza finora acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 indica la necessità di chiarire a quali prodotti si applica il presente regolamento. In primo luogo, esso dovrebbe contemplare i prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso dovrebbe inoltre contemplare i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, in quanto l’immissione sul mercato di tali prodotti come prodotti biologici offre loro sbocchi considerevoli e garantisce che la natura biologica dei prodotti agricoli a partire dai quali avviene la trasformazione sia visibile per i consumatori. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcuni altri prodotti che, come i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi, sono strettamente legati a prodotti agricoli, poiché tali altri prodotti costituiscono uno sbocco importante per i prodotti agricoli o formano parte integrante del processo di produzione. Infine, l’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere il sale marino e altri sali utilizzati per gli alimenti e i mangimi, poiché possono essere ottenuti applicando tecniche di produzione naturali e la loro produzione contribuisce allo sviluppo delle zone rurali, rientrando pertanto negli obiettivi del presente regolamento. Per motivi di chiarezza, questi altri prodotti non ricompresi nell’allegato I del TFUE dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento.

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201615. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Per tener conto dei nuovi metodi di produzione, dei nuovi materiali o degli impegni internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne l’ampliamento dell’elenco degli altri prodotti strettamente legati all’agricoltura che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

I prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma provengono dalla caccia o dalla pesca di animali selvatici, non dovrebbero essere considerati biologici, poiché il loro processo produttivo non può essere pienamente controllato.

Data la natura locale delle operazioni di ristorazione collettiva, le misure adottate dagli Stati membri e i disciplinari privati applicati in questo settore sono considerati adeguati per garantire il funzionamento del mercato unico. Gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali non dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento e non dovrebbero essere dunque etichettati o pubblicizzati con il logo di produzione biologica dell’Unione europea.

I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l’applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello di Unione che soddisfino le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa connessa, adottata in particolare nell’ambito della sicurezza della catena alimentare, della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali, del materiale riproduttivo vegetale, dell’etichettatura e dell’ambiente.

Il presente regolamento dovrebbe fornire la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e i suoi effetti positivi sull’ambiente, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici e una concorrenza leale, aiutando in tal modo gli agricoltori a ottenere un reddito equo, assicurando la fiducia dei consumatori, tutelandone gli interessi e promuovendo le filiere corte e la produzione locale. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso il rispetto di principi generali e specifici e di norme di produzione generali e dettagliate applicabili alla produzione biologica.

Tenendo conto delle particolarità dei sistemi di produzione biologica, la scelta delle varietà vegetali si dovrebbe concentrare sui risultati agronomici, sulla diversità genetica, sulla resistenza alle malattie, sulla longevità e sull’adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche locali, e dovrebbe rispettare le barriere naturali per quanto riguarda gli incroci.

Il rischio di non conformità alle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità che non sono gestite secondo tali norme. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell’Unione che intendano passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite sotto tutti i profili in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Ciononostante, le aziende che includono sia unità gestite secondo norme di produzione biologica sia unità gestite secondo norme di produzione non biologica dovrebbero essere ammesse a determinate condizioni, tra cui, in particolare, quella di una chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica e tra i prodotti ottenuti da tali unità.

Dal momento che nella produzione biologica dovrebbe essere limitato l’uso di fattori di produzione esterni, dovrebbero essere individuati alcuni scopi per i quali spesso si utilizzano prodotti e sostanze nella produzione di prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati. Quando i prodotti o le sostanze sono solitamente utilizzati per tali obiettivi, il loro uso dovrebbe essere consentito soltanto se sono stati autorizzati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe essere valida soltanto finché l’uso di tali fattori di produzione esterni non sia vietato nella produzione non biologica dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale basato sul diritto dell’Unione. L’uso di prodotti o sostanze che sono contenuti nei prodotti fitosanitari, o che li costituiscono, diversi dalle sostanze attive, dovrebbe essere consentito nella produzione biologica, a condizione che sia autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e che né l’immissione sul mercato né l’uso del prodotto fitosanitario siano vietati dagli Stati membri a norma dello stesso.

Quando l’intera azienda o parti dell’azienda sono destinate alla produzione di prodotti biologici, dovrebbero essere soggette a un periodo di conversione durante il quale siano gestite secondo le norme di produzione biologica ma non possano produrre prodotti biologici. Si dovrebbe consentire l’immissione sul mercato dei prodotti come biologici esclusivamente al termine del periodo di conversione. Tale periodo non dovrebbe iniziare prima che l’agricoltore o l’operatore che produce alghe o animali d’acquacoltura abbia notificato la conversione all’agricoltura biologica alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’azienda è situata e di conseguenza sia soggetto al sistema di controllo che gli Stati membri devono istituire conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e al presente regolamento. È opportuno che le autorità competenti possano riconoscere retroattivamente periodi precedenti alla data della notifica come periodi di conversione soltanto quando l’azienda o le sue parti interessate siano state oggetto di misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell’Unione o costituiscano zone naturali o agricole che per un periodo di almeno tre anni non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda ulteriori norme sulla divisione delle aziende in unità di produzione biologica, in conversione e non biologica.

L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati («OGM»), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se del caso, misure preventive volte a garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, a prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie, ed evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici.

I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non dovrebbero essere immessi sul mercato come prodotti biologici. Per evitare il rischio di confondere e indurre in errore i consumatori, tali prodotti non dovrebbero nemmeno essere commercializzati come prodotti in conversione, tranne nel caso del materiale riproduttivo vegetale, degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi di origine vegetale aventi soltanto un ingrediente agricolo vegetale, in tutti i casi a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme di conversione per ulteriori specie animali.

È opportuno definire norme dettagliate di produzione con riguardo alla produzione vegetale, animale e dell’acquacoltura, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe selvatiche, nonché con riguardo alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati e alla produzione di vino e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica.

Poiché la produzione biologica vegetale si basa sul principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo, i vegetali dovrebbero essere prodotti sul, e nel, suolo vivo, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso. Di conseguenza, non dovrebbero essere ammesse né la produzione idroponica, né la coltivazione di vegetali in contenitori, sacche o aiuole in cui le radici non sono in contatto con il suolo vivo.

Ciononostante, dovrebbero essere ammesse alcune pratiche colturali che non sono legate al suolo, come la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria e la produzione in vaso di piante ornamentali e di erbe aromatiche che sono vendute in vaso al consumatore, per le quali il principio della coltura di vegetali nel suolo non è adatto o non vi è il rischio che il consumatore sia tratto in inganno per quanto concerne il metodo di produzione. Al fine di facilitare la produzione biologica in una fase precoce della crescita dei vegetali, dovrebbe anche essere permessa la coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto.

Il principio della coltura di vegetali legata alla terra e del nutrimento delle piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo è stato definito dal regolamento (CE) n. 834/2007. Tuttavia, alcuni operatori hanno sviluppato un’attività economica coltivando vegetali in «aiuole demarcate» e sono stati certificati come biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 dalle loro autorità nazionali. Il 28 giugno 2017, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, è stato raggiunto un accordo sul fatto che la produzione biologica si dovrebbe basare sul principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo e dovrebbe essere legata al suolo, e che la coltivazione di vegetali in aiuole demarcate non dovrebbe più essere ammessa a partire da tale data. Per consentire agli operatori che fino alla data in questione hanno sviluppato tale attività economica di adattarsi, è opportuno autorizzarli a mantenere le loro superfici di produzione, se certificate dalle autorità nazionali come biologiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 prima della data in questione, per ulteriori dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione, prima del 28 giugno 2017 tale attività era stata autorizzata nell’Unione soltanto in Finlandia, Svezia e Danimarca. L’uso di aiuole demarcate nell’agricoltura biologica dovrebbe essere oggetto di una relazione della Commissione da pubblicare cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

La produzione biologica vegetale dovrebbe far ricorso a tecniche di produzione che impediscano o riducano al minimo qualsiasi contributo alla contaminazione dell’ambiente.

Mentre l’agricoltura non biologica dispone di più strumenti esterni per adattarsi all’ambiente in modo da conseguire una crescita ottimale delle colture, i sistemi di produzione biologica vegetale necessitano di materiale riproduttivo vegetale che sia in grado di adattarsi alla resistenza alle malattie, alle diverse condizioni pedoclimatiche locali e alle specifiche pratiche colturali dell’agricoltura biologica che contribuiscono allo sviluppo del settore biologico. Di conseguenza, è importante sviluppare materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all’agricoltura biologica.

Con riguardo alla gestione e alla fertilizzazione del suolo, dovrebbero essere specificate le pratiche colturali autorizzate nella produzione biologica vegetale e dovrebbero essere stabilite le condizioni per l’uso di concimi e ammendanti.

L’uso di prodotti fitosanitari dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata a misure che impediscano eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportino l’uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. Tuttavia, l’uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se tali tecniche non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dopo essere stati valutati e ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche quando tali prodotti siano stati autorizzati a condizioni di utilizzo restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda alcune deroghe, l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico, gli accordi tra operatori di aziende agricole, ulteriori misure di gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti e ulteriori norme dettagliate e pratiche colturali per particolari vegetali e per la produzione vegetale.

Dalle ricerche condotte nell’Unione sul materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa la definizione di varietà per quanto concerne l’uniformità emerge che l’uso di tale materiale eterogeneo potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità.

Di conseguenza, il materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà, ma piuttosto a un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, dovrebbe essere disponibile per l’uso nella produzione biologica. Per tale motivo, è opportuno consentire agli operatori di commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico senza dover rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie a norma delle direttive 66/401/CEE18, 66/402/CEE19, 68/193/CEE20, 98/56/CE21, 2002/53/CE22, 2002/54/CE23, 2002/55/CE24, 2002/56/CE25, 2002/57/CE26, 2008/72/CE27 e 2008/90/CE28 del Consiglio o di atti adottati ai sensi di tali direttive. Tale commercializzazione dovrebbe avvenire previa notifica agli organismi responsabili di cui a tali direttive e una volta che la Commissione abbia adottato requisiti armonizzati per tale materiale, a condizione che esso rispetti detti requisiti.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la definizione di alcune norme per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari.

Al fine di soddisfare le esigenze dei produttori biologici, promuovere la ricerca e sviluppare varietà biologiche adatte alla produzione biologica, tenendo conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica, come una migliore diversità genetica, la resistenza alle malattie o la tolleranza e l’adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche, si dovrebbe organizzare un esperimento temporaneo conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Questo esperimento temporaneo dovrebbe essere portato avanti per un periodo di sette anni, interessare quantitativi sufficienti di materiale riproduttivo vegetale ed essere soggetto a una rendicontazione annuale. Esso dovrebbe aiutare a stabilire i criteri per la descrizione delle caratteristiche del materiale e a determinarne le condizioni di produzione e commercializzazione.

Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell’apicoltura. Nella scelta delle razze, è opportuno incoraggiare la scelta di caratteristiche importanti per l’agricoltura biologica, come un grado elevato di diversità genetica, la capacità di adattamento alle condizioni locali e la resistenza alle malattie.

Gli animali biologici non sono sempre disponibili in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze degli agricoltori che intendono costituire un patrimonio zootecnico per la prima volta oppure accrescere o rinnovare il loro bestiame. Dovrebbe essere quindi possibile, a determinate condizioni, introdurre animali allevati in modo non biologico in un’unità di produzione biologica.

Gli animali dovrebbero essere alimentati con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’agricoltore stesso, tenendo in considerazione i bisogni fisiologici degli animali. Ciononostante, gli agricoltori dovrebbero avere la possibilità di utilizzare anche mangimi in conversione provenienti dalla propria azienda, a determinate condizioni. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, in condizioni ben precise si dovrebbe consentire agli agricoltori l’utilizzo di alcune materie prime per mangimi di origine microbica o minerale o di alcuni additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici.

La gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Inoltre, dovrebbero essere applicate misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L’utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. In caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti di un trattamento immediato, l’utilizzo di tali prodotti dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell’animale. In tali casi, per garantire l’integrità della produzione biologica per i consumatori, il periodo ufficiale di sospensione successivo all’utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa pertinente dell’Unione, dovrebbe essere pari al doppio del periodo normale di sospensione e avere una durata minima di 48 ore.

Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell’Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all’aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni.

Dal momento che la produzione biologica è la più sviluppata per i bovini, gli ovini, i caprini, gli equini, i cervidi e i suini, nonché per il pollame, i conigli e le api, a tali specie si dovrebbero applicare norme dettagliate di produzione aggiuntive. Per quelle specie è necessario che la Commissione stabilisca determinati requisiti importanti per la produzione di tali animali, come quelli relativi alla densità di allevamento, alle superfici minime e alle relative caratteristiche, nonché requisiti tecnici della stabulazione. Per altre specie tali requisiti dovrebbero essere stabiliti dal momento in cui anche a esse si applichino norme dettagliate di produzione aggiuntive.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riduzione delle deroghe relative all’origine degli animali, il limite dell’azoto organico collegato alla densità totale di allevamento, l’alimentazione delle colonie di api, i trattamenti ammissibili per la disinfezione degli apiari, metodi e trattamenti nella lotta contro la Varroa destructor e norme dettagliate di produzione animale per altre specie.

Il presente regolamento rispecchia gli obiettivi della nuova politica comune della pesca per quanto riguarda l’acquacoltura, settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine, la crescita e l’occupazione, riducendo nel contempo la pressione esercitata sugli stock di pesci selvatici nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici. La comunicazione della Commissione del 29 aprile 2013 dal titolo «Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE» evidenzia le principali sfide per l’acquacoltura nell’Unione e il suo potenziale di crescita. Tale comunicazione identifica l’acquacoltura biologica come un settore particolarmente promettente e sottolinea i vantaggi competitivi derivanti dalla certificazione biologica.

L’acquacoltura biologica costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all’agricoltura biologica, per la quale già esiste una lunga esperienza a livello aziendale. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell’acquacoltura, è probabile che sempre più unità di acquacoltura passino alla produzione biologica. Questa evoluzione consentirà di acquisire una maggiore esperienza, di approfondire le conoscenze tecniche e di realizzare ulteriori sviluppi; i progressi realizzati nell’acquacoltura biologica dovrebbero pertanto rispecchiarsi nelle norme di produzione.

L’acquacoltura biologica si dovrebbe basare sull’allevamento di giovani stock provenienti da unità di produzione biologica. Gli animali d’acquacoltura biologica a fini di riproduzione o di ingrasso non sono sempre disponibili in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze degli operatori che producono animali d’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, introdurre animali catturati allo stato brado o animali d’acquacoltura non biologici in un’unità di produzione biologica.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i mangimi per gli animali d’acquacoltura e il trattamento veterinario di tali animali, nonché le condizioni dettagliate per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di novellame.

Gli operatori che producono alimenti o mangimi biologici dovrebbero seguire procedure adeguate, fondate sull’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica. I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza delle caratteristiche biologiche e delle qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica.

Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione degli alimenti e dei mangimi biologici trasformati. In particolare, tali alimenti dovrebbero essere ottenuti principalmente a partire da ingredienti agricoli biologici o da altri ingredienti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con una limitata possibilità di utilizzare alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento. Inoltre, solo taluni prodotti e sostanze autorizzati conformemente al presente regolamento dovrebbero essere consentiti per la produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le misure precauzionali e preventive che devono essere adottate dagli operatori che producono alimenti o mangimi trasformati, il tipo e la composizione dei prodotti e delle sostanze che sono consentiti per l’uso negli alimenti trasformati, nonché le condizioni per il loro utilizzo, e il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli, inclusa la specificazione degli additivi consentiti per l’uso nella produzione biologica che sono considerati come ingredienti agricoli ai fini del calcolo della percentuale che è necessario raggiungere per descrivere il prodotto come biologico nella denominazione di vendita.

Il vino biologico dovrebbe essere soggetto alle norme pertinenti in materia di alimenti biologici trasformati. Ciononostante, dal momento che il vino costituisce una categoria specifica e importante di prodotti biologici, è opportuno stabilire norme dettagliate di produzione aggiuntive specifiche per il vino biologico. Il vino biologico dovrebbe essere interamente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di taluni prodotti e sostanze autorizzati a norma del presente regolamento. L’uso di talune pratiche, processi e trattamenti enologici nella produzione di vino biologico dovrebbe essere vietato. Altre pratiche, processi e trattamenti dovrebbero essere consentiti a condizioni ben definite.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la specificazione di ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati e la modifica dell’elenco delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici consentiti.

Inizialmente il lievito non era considerato un ingrediente agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 ed esso non veniva dunque preso in considerazione nella composizione agricola dei prodotti biologici. Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione29 ha tuttavia introdotto l’obbligo di considerare il lievito e i prodotti a base di lievito come ingredienti agricoli ai fini della produzione biologica a decorrere dal 31 dicembre 2013. È dunque opportuno, a partire dal 1o gennaio 2021, che solo i substrati prodotti biologicamente siano impiegati nella produzione di lievito biologico destinato a essere utilizzato come alimento o mangime. Inoltre, solo alcuni prodotti e sostanze dovrebbero poter essere utilizzati per la produzione, la preparazione e la formulazione di tale lievito.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme dettagliate di produzione aggiuntive per i lieviti.

Il presente regolamento dovrebbe armonizzare le norme di produzione biologica nell’Unione per tutti i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione e stabilire norme dettagliate di produzione per diverse categorie di prodotti, mentre soltanto in una fase successiva sarà possibile adottare determinate norme di produzione, come norme dettagliate di produzione aggiuntive per altre specie animali o prodotti che non rientrano nelle categorie per le quali, nel presente regolamento, sono definite norme dettagliate di produzione. In mancanza di tali norme di produzione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero ancora avere la possibilità di stabilire norme nazionali per la propria produzione nazionale, a condizione che non siano contrarie al presente regolamento. Ciononostante, gli Stati membri non dovrebbero applicare tali norme nazionali ai prodotti ottenuti o commercializzati in altri Stati membri ove tali prodotti siano conformi al presente regolamento. In mancanza di tali norme dettagliate di produzione nazionali, gli operatori, nell’immettere prodotti sul mercato con termini riferiti alla produzione biologica, dovrebbero almeno conformarsi alle norme generali di produzione e ai principi della produzione biologica, nella misura in cui dette norme e detti principi possono applicarsi ai prodotti in questione.

Al fine di tener conto dell’eventuale futura necessità di disporre di norme di produzione specifiche per i prodotti la cui produzione non rientra in alcuna delle categorie di norme di produzione specifiche di cui al presente regolamento, nonché per garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e, successivamente, l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme dettagliate di produzione, nonché di norme sull’obbligo di conversione, per tali prodotti.

Le eccezioni alle norme di produzione biologica dovrebbero essere previste soltanto per i casi di circostanze calamitose. Al fine di consentire il proseguimento o il ripristino della produzione biologica in tali casi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l’istituzione di criteri volti a determinare se una situazione possa definirsi circostanza calamitosa, nonché norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri devono far fronte a tali circostanze calamitose e sui necessari requisiti in materia di monitoraggio e notifica in tali casi.

La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici, in conversione e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. Al fine di avere una debita separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici nel corso di queste operazioni e di evitare qualsiasi commistione, è opportuno prevedere disposizioni specifiche.

Al fine di garantire l’integrità della produzione biologica, nonché l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sull’imballaggio e il trasporto di prodotti biologici.

L’uso, nella produzione biologica, di taluni prodotti o sostanze quali sostanze attive destinate a essere usate in prodotti fitosanitari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, concimi, ammendanti, sostanze nutrienti, componenti non biologici dell’alimentazione animale di varia origine, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e assoggettato alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento. La stessa impostazione dovrebbe essere seguita per quanto riguarda l’uso di prodotti e sostanze quali gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici e per quanto riguarda l’uso di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati. È pertanto opportuno definire ogni uso possibile di tali prodotti e sostanze nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, fatti salvi i principi stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto di determinati criteri.

Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto riguarda la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché per garantire l’adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a criteri aggiuntivi per l’autorizzazione all’uso di prodotti e sostanze nella produzione biologica in generale, e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché criteri per la revoca di tale autorizzazione.

Al fine di garantire l’accesso a ingredienti agricoli che non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente per la produzione di alimenti biologici trasformati, gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di consentire l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato.

Per promuovere la produzione biologica e far fronte alla necessità di dati affidabili, le informazioni e i dati sulla disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame d’acquacoltura biologica devono essere raccolti e divulgati agli agricoltori e agli operatori. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero garantire la costituzione, sul loro territorio, di banche dati e sistemi regolarmente aggiornati con tali informazioni e la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali informazioni.

Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica e di assicurare la fiducia dei consumatori in questo metodo di produzione, è necessario che gli operatori informino le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, dei casi di sospetto di non conformità al presente regolamento che sia comprovato o non possa essere eliminato, in relazione a prodotti da essi ottenuti, preparati, importati o ricevuti da altri operatori. Tale sospetto può sorgere, tra l’altro, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione di un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione. Gli operatori dovrebbero informare le autorità competenti quando sono in grado di comprovare un sospetto di non conformità o quando non possono eliminarlo. In questi casi i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione fintanto che non si possa eliminare il sospetto. Gli operatori dovrebbero cooperare con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di controllo o gli organismi di controllo nell’identificazione e nella verifica dei motivi di tale non conformità.

Al fine di evitare la contaminazione della produzione biologica con prodotti o sostanze non autorizzati dalla Commissione per l’uso nella produzione biologica per determinati fini, gli operatori dovrebbero adottare misure proporzionate e adeguate poste sotto il loro controllo per individuare ed evitare i rischi di tale contaminazione. Ove necessario, le misure in questione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e adattate.

Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l’Unione per quanto riguarda le misure da adottare in caso di sospetto di non conformità, in particolare ove tale sospetto sorga a causa della presenza di prodotti e sostanze non autorizzati in prodotti biologici o in conversione, e al fine di evitare incertezze per gli operatori, le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dovrebbero svolgere un’indagine ufficiale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, in modo da verificare la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica. Nel caso specifico di sospetto di non conformità dovuto alla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, l’indagine dovrebbe stabilire la fonte e la causa della presenza di detti prodotti o sostanze, al fine di garantire che gli operatori rispettino le prescrizioni per la produzione biologica ‒ in particolare, non abbiano utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica ‒ e di assicurare che gli operatori abbiano adottato misure precauzionali proporzionate e adeguate per evitare contaminazioni della produzione biologica con tali prodotti e sostanze. Le indagini in questione dovrebbero essere adeguate alla non conformità di cui si sospetta e dovrebbero pertanto essere completate il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso. Esse potrebbero includere i metodi e le tecniche per i controlli ufficiali che siano ritenuti appropriati per eliminare o confermare efficacemente, senza inutili ritardi, qualsiasi sospetto di non conformità al presente regolamento, compreso l’uso di informazioni pertinenti che consentano di eliminare o confermare qualsiasi sospetto di non conformità senza procedere a ispezioni in loco.

Il verificarsi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica in prodotti commercializzati come prodotti biologici o in conversione e le misure prese al riguardo dovrebbero essere oggetto di ulteriore osservazione da parte degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe quindi sottoporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri riguardo ai casi in cui prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica siano stati oggetto di indagine. Tale relazione potrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa per un’ulteriore armonizzazione.

In mancanza di una tale ulteriore armonizzazione, gli Stati membri che abbiano sviluppato approcci volti a evitare la commercializzazione, come prodotti biologici o in conversione, di prodotti contenenti un certo livello di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica per determinati fini dovrebbero avere la possibilità di continuare ad applicare tali approcci. Tuttavia, al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti biologici e in conversione nel mercato interno dell’Unione, tali approcci non dovrebbero vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri nel rispetto del presente regolamento. Tali approcci dovrebbero pertanto applicarsi soltanto ai prodotti ottenuti sul territorio dello Stato membro che abbia scelto di continuare ad applicare siffatto approccio. Gli Stati membri che decidano di avvalersi di tale possibilità dovrebbero informare la Commissione senza indugio.

Oltre agli obblighi riguardanti le misure che devono essere adottate dagli operatori che producono, preparano, importano o utilizzano prodotti biologici e in conversione e dalle autorità competenti o, se del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo disposte dal presente regolamento al fine di evitare la contaminazione di prodotti biologici o in conversione con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di adottare altre misure appropriate sul rispettivo territorio per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell’agricoltura biologica. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale possibilità dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri senza indugio.

L’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio30 e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, sia l’interesse dei consumatori a poter compiere scelte informate.

Di conseguenza, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti in tutta l’Unione contro l’utilizzo nell’etichettatura di prodotti non biologici, indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola siano biologici. Per incoraggiare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire di fare riferimento alla produzione biologica unicamente nell’elenco degli ingredienti di alimenti trasformati a determinate condizioni, in particolare a condizione che l’alimento in questione sia conforme a certe norme di produzione biologica. È opportuno anche stabilire disposizioni speciali di etichettatura per consentire agli operatori di identificare gli ingredienti biologici utilizzati nei prodotti costituiti principalmente da un ingrediente proveniente dalla caccia o dalla pesca.

I mangimi trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola siano biologici.

Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato dell’Unione, l’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti i prodotti alimentari biologici preimballati ottenuti nell’Unione. Dovrebbe essere altresì possibile utilizzare tale logo su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preimballati ottenuti nell’Unione e nel caso di prodotti biologici importati da paesi terzi, nonché a fini informativi e didattici. È opportuno che sia definito il modello del logo di produzione biologica dell’Unione europea.

Tuttavia, per non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto, è opportuno limitare l’utilizzo di tale logo ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici. Non se ne dovrebbe pertanto consentire l’utilizzo nell’etichettatura di prodotti in conversione o di prodotti trasformati in cui meno del 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico.

Per evitare qualsiasi confusione tra i consumatori circa il fatto che un prodotto abbia o meno origine nell’Unione, ogniqualvolta sia utilizzato il logo di produzione biologica dell’Unione europea i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. In tale contesto, sull’etichetta dei prodotti di acquacoltura biologica si dovrebbe poter fare riferimento all’acquacoltura anziché all’agricoltura.

Al fine di fornire chiarezza ai consumatori e garantire che siano loro comunicate adeguate informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti che stabiliscano norme aggiuntive sull’etichettatura di prodotti biologici e modifichino l’elenco di termini riferiti alla produzione biologica che figura nel presente regolamento, il logo di produzione biologica dell’Unione europea e le norme ivi afferenti.

Determinati prodotti o sostanze utilizzati nei prodotti fitosanitari o come concimi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento e, di regola, non dovrebbero pertanto essere soggetti alle norme di quest’ultimo, comprese quelle sull’etichettatura. Tuttavia, poiché tali prodotti e sostanze svolgono un ruolo importante nell’agricoltura biologica e il loro utilizzo nella produzione biologica è soggetto ad autorizzazione a norma del presente regolamento, e poiché nella pratica sono emerse talune incertezze riguardo alla loro etichettatura, in particolare in relazione all’uso di termini riferiti alla produzione biologica, è opportuno chiarire che tali prodotti o sostanze, quando sono autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del presente regolamento, possono essere etichettati come tali.

La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

È opportuno stabilire disposizioni specifiche per gli operatori al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, occorre prevedere disposizioni relative alla notifica delle attività degli operatori alle autorità competenti e a un sistema di certificazione che consenta di identificare gli operatori che rispettano le norme che disciplinano la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero, in linea di principio, applicarsi anche a eventuali appaltatori degli operatori interessati, a meno che l’attività appaltata non sia interamente integrata nell’attività principale dell’operatore appaltante e non sia controllata in tale contesto. La trasparenza del sistema di certificazione dovrebbe essere garantita imponendo agli Stati membri di rendere pubblici gli elenchi degli operatori che hanno notificato le loro attività e le tariffe che possono essere riscosse in relazione ai controlli effettuati per verificare la conformità alla normativa relativa alla produzione biologica.

I piccoli dettaglianti che vendono prodotti biologici diversi dai prodotti biologici preimballati presentano un rischio relativamente basso di non conformità alle norme di produzione biologica e non dovrebbero essere esposti a oneri sproporzionati per la vendita di prodotti biologici. Non dovrebbero quindi essere soggetti a obblighi di notifica e certificazione, ma continuare a essere soggetti a controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa relativa alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Del pari, i piccoli dettaglianti che vendono prodotti biologici non imballati dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali, ma, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti biologici, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esonerare tali dettaglianti dall’obbligo di certificare le loro attività.

I piccoli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura nell’Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla certificazione biologica relativamente elevati. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di «gruppo di operatori», nonché stabilire norme che tengano conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori.

Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza della produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai requisiti per la tenuta di registrazioni da parte degli operatori, o gruppi di operatori, e al modello del certificato di conformità.

Al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza della certificazione di gruppi di operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle responsabilità dei singoli membri di gruppi di operatori, ai criteri atti a determinare la prossimità geografica dei loro membri e alla creazione e al funzionamento del loro sistema di controlli interni.

La produzione biologica è soggetta a controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali effettuati conformemente al regolamento (UE) 2017/625 al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tuttavia, salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, alla produzione biologica dovrebbero applicarsi norme ulteriori rispetto a quelle previste da detto regolamento riguardo ai controlli ufficiali e alle azioni delle autorità competenti e, se del caso, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, alle azioni degli operatori e dei gruppi di operatori, alla delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali e la relativa vigilanza, nonché alle azioni nei casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata, compreso il divieto di commercializzare prodotti come prodotti biologici o in conversione quando la non conformità accertata ne compromette l’integrità.

Al fine di assicurare un’impostazione uniforme nei loro territori, dovrebbe spettare alle sole autorità competenti prevedere un catalogo di misure da adottare nei casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni sullo scambio di determinate informazioni pertinenti tra autorità competenti, autorità di controllo, organismi di controllo e determinati altri organismi, nonché sulle azioni adottate da tali autorità e organismi, in aggiunta alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

Al fine di sostenere lo svolgimento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali per verificare la conformità al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo a criteri e condizioni specifici per lo svolgimento dei controlli ufficiali volti a garantire la tracciabilità in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione e la conformità al presente regolamento, nonché con riguardo agli elementi aggiuntivi da prendere in considerazione nella determinazione, basata sull’esperienza pratica, della probabilità di non conformità.

Al fine di sostenere lo svolgimento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali per verificare la conformità al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle condizioni per la delega agli organismi di controllo di compiti riguardanti i controlli ufficiali e di compiti riguardanti altre attività ufficiali in aggiunta alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

L’esperienza acquisita nel quadro del regime applicabile all’importazione di prodotti biologici nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 ha indicato la necessità di rivedere tali disposizioni al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori, i quali desiderano che i prodotti biologici importati rispettino norme altrettanto rigorose di quelle dell’Unione, nonché al fine di garantire meglio l’accesso dei prodotti biologici dell’Unione al mercato internazionale. È inoltre necessario chiarire le norme applicabili alle esportazioni di prodotti biologici, in particolare istituendo un certificato di esportazione biologico.

È opportuno rafforzare ulteriormente le disposizioni che disciplinano l’importazione di prodotti conformi alle norme di produzione e di etichettatura dell’Unione in virtù delle quali gli operatori sono stati oggetto di controlli da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione per l’esecuzione, nei paesi terzi, di controlli e certificazioni nel settore della produzione biologica. Per garantire un contesto uniforme per la supervisione degli organismi di controllo da parte della Commissione, dovrebbero in particolare essere definiti i requisiti relativi agli organismi di accreditamento che accreditano gli organismi di controllo ai fini dell’importazione nell’Unione di prodotti biologici conformi. È inoltre necessario prevedere la possibilità per la Commissione di contattare direttamente gli organismi di accreditamento e le autorità competenti dei paesi terzi per rendere più efficace la supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Nel caso di prodotti importati da paesi terzi o dalle regioni ultraperiferiche dell’Unione con specifiche condizioni climatiche e locali, è opportuno prevedere la possibilità che la Commissione conceda autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze nella produzione biologica.

È opportuno che i prodotti biologici possano continuare ad accedere al mercato dell’Unione quando, pur non essendo conformi alle norme dell’Unione sulla produzione biologica, provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo siano stati riconosciuti equivalenti a quelli dell’Unione. Tuttavia, il riconoscimento dell’equivalenza dei paesi terzi, previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007, dovrebbe essere concesso unicamente nel quadro di un accordo internazionale tra l’Unione e tali paesi terzi che preveda altresì un riconoscimento reciproco dell’equivalenza per l’Unione.

I paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbero continuare ad essere riconosciuti come tali a norma del presente regolamento per un periodo limitato, necessario per garantire un’agevole transizione verso il regime di riconoscimento fondato su un accordo internazionale, a condizione che continuino a garantire che la loro produzione biologica e le loro norme di controllo siano equivalenti alle norme pertinenti in vigore dell’Unione e che soddisfino tutti i requisiti relativi alla supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione. Tale supervisione dovrebbe basarsi, in particolare, sulle relazioni annuali trasmesse alla Commissione da tali paesi terzi riconosciuti.

L’esperienza acquisita nel quadro del sistema delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione per l’esecuzione di controlli e il rilascio di certificati nei paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti, che offre garanzie equivalenti, indica che le norme applicate da tali autorità e organismi divergono e che potrebbe essere difficile considerarle equivalenti alle norme corrispondenti dell’Unione. La moltiplicazione delle norme applicabili alle autorità di controllo e agli organismi di controllo costituisce inoltre un ostacolo a un’adeguata supervisione da parte della Commissione. Il regime di riconoscimento dell’equivalenza dovrebbe essere pertanto abolito. È tuttavia opportuno concedere a tali autorità di controllo e organismi di controllo un periodo di tempo sufficiente affinché possano prepararsi per ottenere il riconoscimento ai fini dell’importazione di prodotti conformi alle norme dell’Unione. Inoltre, le nuove norme per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti conformi dovrebbero già applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per consentire alla Commissione di preparare il riconoscimento di tali autorità di controllo e organismi di controllo dalla data di applicazione del presente regolamento.

L’immissione sul mercato, come prodotto biologico, di qualsiasi prodotto che sia stato importato nell’Unione nel quadro di un regime d’importazione previsto dal presente regolamento dovrebbe essere subordinata alla disponibilità delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità del prodotto lungo la filiera alimentare.

Al fine di garantire una concorrenza leale tra gli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare certificati di esportazione biologici.

Al fine di garantire la trasparenza della procedura di riconoscimento e di supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nel quadro dell’importazione di prodotti biologici conformi, nonché l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dei controlli sui prodotti importati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a ulteriori criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nel contesto dell’importazione di prodotti biologici conformi al presente regolamento, nonché a ulteriori criteri per la revoca di tale riconoscimento, riguardo all’esercizio della supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione e riguardo ai controlli e ad altri interventi che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono eseguire a tal fine.

Qualora si riscontrino violazioni gravi o ripetute riguardo alla certificazione o ai controlli e agli interventi ai sensi del presente regolamento e l’autorità di controllo o l’organismo di controllo interessato non adotti azioni correttive appropriate e tempestive a seguito di una richiesta della Commissione, il riconoscimento di tale autorità di controllo od organismo di controllo dovrebbe essere revocato senza indugio.

Per garantire la gestione dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle informazioni che tali paesi terzi riconosciuti devono trasmettere in quanto necessarie ai fini della supervisione del loro riconoscimento e dell’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione.

È opportuno adottare disposizioni per garantire che la circolazione dei prodotti biologici conformi al presente regolamento e che sono stati oggetto di un controllo in uno Stato membro non possa essere oggetto di restrizioni in un altro Stato membro.

Affinché la Commissione possa ottenere informazioni attendibili per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri le forniscano periodicamente le informazioni necessarie. Per motivi di chiarezza e di trasparenza, è opportuno che gli Stati membri tengano elenchi aggiornati delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Gli elenchi delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dovrebbero essere resi pubblici dagli Stati membri e pubblicati dalla Commissione.

In vista della progressiva abolizione delle deroghe relative all’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, pollame allevato con metodi non biologici e bestiame non biologico a fini riproduttivi, la Commissione dovrebbe fare il punto sulla disponibilità di tale materiale in forma biologica sul mercato dell’Unione. A tal fine, e sulla base dei dati riguardanti la disponibilità di materiale biologico raccolti attraverso la banca dati e i sistemi istituiti dagli Stati membri, cinque anni dopo l’applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sui motivi di un eventuale accesso limitato degli operatori biologici a tale materiale.

In vista della progressiva abolizione delle deroghe relative all’utilizzo di mangimi proteici non biologici per pollame e suini e sulla base dei dati forniti annualmente dagli Stati membri sulla disponibilità di tali mangimi proteici in forma biologica sul mercato dell’Unione, cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sui motivi di un eventuale accesso limitato degli operatori biologici a tali mangimi proteici biologici.

Per tenere conto dell’andamento della disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici e di mangimi proteici biologici per pollame e suini, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla cessazione o alla proroga di deroghe e autorizzazioni relative all’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici per pollame e suini.

È necessario stabilire misure per garantire una transizione armoniosa verso il quadro giuridico che disciplina l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione quale modificato dal presente regolamento.

È inoltre opportuno fissare un termine ultimo per la scadenza del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza concessa ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e adottare disposizioni che disciplinino la situazione fino alla scadenza del loro riconoscimento. Dovrebbero anche essere previste disposizioni per quanto riguarda le domande di riconoscimento presentate da paesi terzi ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Al fine di garantire la gestione dell’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le informazioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo dovrebbero trasmettere al fine della supervisione del loro riconoscimento e per quanto riguarda l’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione.

Per agevolare il completamento dell’esame delle domande di riconoscimento presentate da paesi terzi ai fini dell’equivalenza e ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le norme procedurali necessarie per l’esame delle domande pendenti presentate da paesi terzi.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo ai documenti da fornire ai fini del riconoscimento di un periodo precedente come facente parte del periodo di conversione, riguardo al periodo minimo di alimentazione degli animali lattanti con latte materno e a determinate norme tecniche per la stabulazione e le pratiche zootecniche, riguardo a norme dettagliate per specie o gruppo di specie di alghe e animali di acquacoltura relativamente alla densità di allevamento e alle specifiche caratteristiche dei sistemi di produzione e contenimento, riguardo alle tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti e mangimi, riguardo all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, riguardo alla revoca di tale autorizzazione, nonché alle procedure per l’autorizzazione e agli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, alla descrizione, ai requisiti di composizione e alle condizioni per l’uso di tali prodotti.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici per la costituzione e il mantenimento delle banche dati che elencano il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione disponibile ottenuto con il metodo di produzione biologico, per quanto riguarda i dettagli tecnici per la costituzione e il mantenimento dei sistemi per la messa a disposizione di dati sul materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o sugli animali biologici o sul novellame di acquacoltura biologico, nonché le specifiche per la raccolta di dati a tal fine, per quanto riguarda le modalità della partecipazione degli operatori a tali sistemi, per quanto riguarda i dettagli relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in merito alle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici e di mangime biologico e per quanto riguarda la disponibilità sul mercato di determinati prodotti biologici.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che devono essere adottate e riesaminate dagli operatori per individuare ed evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti e sostanze non autorizzati, per quanto riguarda le misure procedurali che devono essere adottate nel caso di sospetto di non conformità e i documenti pertinenti, per quanto riguarda la metodologia per rilevare e valutare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati e per quanto riguarda i dettagli e il formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri in merito ai risultati delle indagini sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda i requisiti dettagliati per l’etichettatura e la pubblicità di alcuni prodotti in conversione, per quanto riguarda le modalità pratiche relative all’uso, alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni inerenti i numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e all’uso, alla presentazione, alla composizione e alla dimensione dell’indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, per quanto riguarda l’attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e per quanto riguarda l’indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo ai dettagli e alle specifiche relativi al formato e ai mezzi tecnici con cui gli operatori e i gruppi di operatori devono notificare le proprie attività alle autorità competenti, riguardo alle modalità di pubblicazione degli elenchi di tali operatori e gruppi di operatori, riguardo alle procedure e alle modalità di pubblicazione delle tariffe che possono essere riscosse in relazione ai controlli, riguardo ai dettagli e alle specifiche relative alla forma del certificato per gli operatori e gruppi di operatori e ai mezzi tecnici con cui è emesso, riguardo alla composizione e alla dimensione dei gruppi di operatori, riguardo ai documenti pertinenti e ai sistemi di tenuta delle registrazioni, riguardo al sistema di tracciabilità interna, riguardo all’elenco degli operatori e riguardo allo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, le autorità di controllo o organismi di controllo e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla percentuale minima di tutti i controlli ufficiali da effettuare senza preavviso e alla percentuale minima di controlli aggiuntivi, nonché al numero minimo di campioni da prelevare e di operatori da controllare all’interno di un gruppo di operatori, riguardo alle registrazioni per dimostrare la conformità, riguardo alle dichiarazioni e alle altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali, riguardo alle pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità, riguardo alle modalità uniformi per le situazioni in cui le autorità competenti devono adottare misure in relazione a casi di non conformità sospetta o accertata, riguardo alle informazioni da fornire in caso di non conformità sospetta o accertata, riguardo ai destinatari di tali informazioni e riguardo alle procedure per fornire tali informazioni, comprese le funzionalità del sistema informatico utilizzato.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo al contenuto dei certificati di ispezione emessi da paesi terzi, riguardo alla procedura da seguire per il rilascio e la verifica di tali certificati, riguardo ai mezzi tecnici con cui i certificati sono emessi, riguardo al riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare un certificato biologico nei paesi terzi, nonché la revoca di tale riconoscimento, riguardo alla creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, riguardo alle norme destinate a garantire l’applicazione di misure in relazione ai casi di non conformità sospetta o accertata, in particolare ai casi che minacciano l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati, riguardo alla redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e alla modifica di tale elenco, e riguardo alle norme intese a garantire l’applicazione di misure in relazione ai casi di non conformità sospetta o accertata, in particolare ai casi che minacciano l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati da questi paesi.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo al sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell’attuazione e del monitoraggio del presente regolamento, riguardo ai dettagli delle informazioni da trasmettere e alla data entro cui tali informazioni devono essere trasmesse, nonché riguardo alla redazione dell’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e alla modifica di tale elenco.

Le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31.

È opportuno abilitare la Commissione ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati connessi a pratiche sleali o pratiche incompatibili con i principi e le norme in materia di produzione biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla salvaguardia di condizioni eque di concorrenza tra gli operatori, ragioni imperative di urgenza lo richiedano per garantire l’applicazione di misure in relazione a casi di non conformità presunta o accertata, sotto il controllo delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti.

È opportuno adottare disposizioni per permettere l’esaurimento, dopo la data di applicazione del presente regolamento, delle scorte di prodotti ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 anteriormente a tale data.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, che consistono in particolare nel garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell’Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno prevedere una data di applicazione del presente regolamento che consenta agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

Art. 2 Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

  1. a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

  2. b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

  3. c) mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo.

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che, in qualunque fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, eserciti attività relative ai prodotti di cui al paragrafo 1.

3.

Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggette al presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente paragrafo.

Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private sulla produzione, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non è utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di tali prodotti e non è utilizzato per pubblicizzare la collettività.

4. Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell’Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale.

5. Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 per quanto riguarda la modifica dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I tramite l’aggiunta di ulteriori prodotti nell’elenco o tramite la modifica delle voci aggiunte. Solo i prodotti strettamente legati a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «produzione biologica»: l’impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

  2. 2) «prodotto biologico»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici;

  3. 3) «materia prima agricola»: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione;

  4. 4) «misure preventive»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali;

  5. 5) «misure precauzionali»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici;

  6. 6) «conversione»: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al presente regolamento;

  7. 7) «prodotto in conversione»: un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10;

  8. 8) «azienda»: l’insieme delle unità di produzione gestite nell’ambito di un’unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, inclusi i prodotti provenienti dall’acquacoltura e dall’apicoltura, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o della produzione dei prodotti elencati nell’allegato I, ad eccezione degli oli essenziali e del lievito;

  9. 9) «unità di produzione»: tutte le risorse di un’azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, le arnie, gli stagni piscicoli, i sistemi e gli impianti di contenimento per le alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni litoranee o sui fondali marini, e i locali adibiti al magazzinaggio di vegetali, di prodotti vegetali, di prodotti delle alghe, di prodotti animali, di materie prime e di ogni altro fattore di produzione pertinente gestiti come descritto ai punti 10), 11) o 12);

  10. 10) «unità di produzione biologica»: un’unità di produzione, eccetto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica;

  11. 11) «unità di produzione in conversione»: un’unità di produzione, durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica; può essere costituita da appezzamenti agricoli o altre risorse per cui il periodo di conversione di cui all’articolo 10 inizia in momenti diversi;

  12. 12) «unità di produzione non biologica»: un’unità di produzione che non è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica;

  13. 13) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del presente regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona;

  14. 14) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un’attività agricola;

  15. 15) «superficie agricola»: una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  16. 16) «vegetali»: i vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

  17. 17) «materiale riproduttivo vegetale»: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo;

  18. 18) «materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che: a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni; b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui; c) non è una varietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio2; d) non è una miscela di varietà; e e) è stato prodotto in conformità del presente regolamento;

  19. 19) «varietà biologica adatta alla produzione biologica»: una varietà quale definita all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 che: a) è caratterizzata da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive; e b) deriva da attività di miglioramento genetico biologico ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.4 del presente regolamento;

  20. 20) «pianta madre»: una specifica pianta dalla quale è prelevato materiale riproduttivo vegetale allo scopo di produrre nuove piante;

  21. 21) «generazione»: tutte le piante che appartengono allo stesso stadio nella linea di discendenza;

  22. 22) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali, inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

  23. 23) «prodotti vegetali»: i prodotti vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

  24. 24) «organismo nocivo»: un organismo nocivo quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  25. 25) «preparati biodinamici»: miscele tradizionalmente utilizzate nell’agricoltura biodinamica;

  26. 26) «prodotti fitosanitari»: i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

  27. 27) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

  28. 28) «veranda»: una parte esterna annessa a un edificio destinato al pollame, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e, ove necessario, artificiale e di un pavimento cosparso di lettiera;

  29. 29) «pollastrelle»: animali giovani della specie Gallus gallus di età inferiore alle 18 settimane;

  30. 30) «galline ovaiole»: animali della specie Gallus gallus destinati alla produzione di uova da consumo e di età minima di 18 settimane;

  31. 31) «zona utilizzabile»: una zona utilizzabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio4;

  32. 32) «acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  33. 33) «prodotti dell’acquacoltura»: i prodotti dell’acquacoltura quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

  34. 34) «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto, sulla terraferma o a bordo di un’imbarcazione, in cui l’acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso mediante ricircolo dell’acqua e che dipende da un apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l’ambiente in cui vivono gli animali d’acquacoltura;

  35. 35) «energia da fonti rinnovabili»: energia da fonti energetiche rinnovabili non fossili, come l’energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idroelettrica, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

  36. 36) «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all’incubazione e all’allevamento durante le prime fasi di vita di animali d’acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

  37. 37) «vivaio»: sito adibito a un sistema di produzione acquicola intermedio, tra l’incubatoio e la fase di ingrasso. La fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;

  38. 38) «inquinamento delle acque»: inquinamento ai sensi dell’articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, nelle acque alle quali si applica ciascuna di tali direttive;

  39. 39) «policoltura»: l’allevamento in acquacoltura di due o più specie, appartenenti di solito a diversi livelli trofici, nella stessa unità di coltura;

  40. 40) «ciclo di produzione»: la durata di vita di un animale d’acquacoltura o di un’alga, dalla primissima fase di vita (uova fecondate nel caso di animali d’acquacoltura) fino al raccolto;

  41. 41) «specie allevate localmente»: le specie di acquacoltura che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, punti 6) e 7), del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio7, nonché le specie enumerate nell’allegato IV del regolamento stesso;

  42. 42) «trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una patologia specifica;

  43. 43) «medicinale veterinario»: un medicinale veterinario quale definito all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8;

  44. 44) «preparazione»: le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione effettuata su un prodotto non trasformato senza modificare il prodotto iniziale, come la macellazione, il sezionamento, la pulizia o la macinazione, nonché l’imballaggio, l’etichettatura o le modifiche apportate all’etichettatura con riguardo alla produzione biologica;

  45. 45) «alimento»: un alimento quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio9;

  46. 46) «mangime»: un mangime quale definito all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;

  47. 47) «materie prime per mangimi»: le materie prime per mangimi quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio10;

  48. 48) «immissione sul mercato»: l’immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;

  49. 49) «tracciabilità»: la possibilità di identificare e seguire un alimento, un mangime o un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, di un mangime o di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione;

  50. 50) «fase della produzione, della preparazione e della distribuzione»: qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto;

  51. 51) «ingrediente»: un ingrediente quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 o, per i prodotti diversi dagli alimenti, ogni sostanza o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata;

  52. 52) «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riferentesi a un prodotto che sono apposti su qualsiasi imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagni tale prodotto o vi si riferisca;

  53. 53) «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico di prodotti, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende influenzare e determinare, o potrebbe influenzare e determinare, atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti;

  54. 54) «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

  55. 55) «autorità di controllo»: un’autorità di controllo competente per il settore biologico quale definita all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625 oppure un’autorità riconosciuta dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici e in conversione nell’Unione;

  56. 56) «organismo di controllo»: un organismo delegato quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione;

  57. 57) «non conformità»: la mancata conformità al presente regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso;

  58. 58) «organismo geneticamente modificato» o «OGM»: un organismo geneticamente modificato quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 che non sia ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I, parte B, della stessa direttiva;

  59. 59) «ottenuto da OGM»: ottenuto interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

  60. 60) «ottenuto con OGM»: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;

  61. 61) «additivo alimentare»: un additivo alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12;

  62. 62) «additivo per mangimi»: un additivo per mangimi quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio13;

  63. 63) «nanomateriale ingegnerizzato»: un nanomateriale ingegnerizzato quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio14;

  64. 64) «equivalenza»: il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità;

  65. 65) «coadiuvante tecnologico»: un coadiuvante tecnologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1333/2008 per gli alimenti e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003 per i mangimi;

  66. 66) «enzima alimentare»: un enzima alimentare quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio15;

  67. 67) «radiazione ionizzante»: radiazione ionizzante quale definita all’articolo 4, punto 46), della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio16;

  68. 68) «alimento preimballato»: alimento preimballato quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

  69. 69) «ricovero per pollame»: un edificio fisso o mobile per l’alloggio di gruppi di pollame che include tutte le superfici coperte da tetti, inclusa una veranda; il ricovero può essere suddiviso in compartimenti separati, ognuno di essi ospitante un unico gruppo;

  70. 70) «coltura di vegetali nel suolo»: produzione su suolo vivo o su suolo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso;

  71. 71) «prodotti non trasformati»: prodotti non trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio17, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;

  72. 72) «prodotti trasformati»: prodotti trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;

  73. 73) «trasformazione»: trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004; ciò include l’utilizzo delle sostanze di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento, ma non le operazioni di imballaggio o di etichettatura;

  74. 74) «integrità dei prodotti biologici o in conversione»: il fatto che il prodotto non presenta una non conformità che: a) comprometta, in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto; o b) sia ripetitiva o intenzionale;

  75. 75) «recinto»: uno spazio che include una parte dotata di dispositivi di protezione degli animali da condizioni climatiche avverse.

Capo II. Obiettivi e principi della produzione biologica

Art. 4 Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

  1. a) contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;

  2. b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;

  3. c) contribuire a un alto livello di biodiversità;

  4. d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;

  5. e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

  6. f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione;

  7. g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;

  8. h) contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;

  9. i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

  10. j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

Art. 5 Principi generali

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

  1. a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

  2. b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;

  3. c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria;

  4. d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;

  5. e) garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;

  6. f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:

    1. i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

    2. ii) praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l’acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;

    3. iii) escludono l’uso di OGM, dei prodotti ottenuti da OGM e dei prodotti ottenuti con OGM che non siano medicinali veterinari;

    4. iv) si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;

  7. g) limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:

    1. i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;

    2. ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

    3. iii) concimi minerali a bassa solubilità;

  8. h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;

  9. i) escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;

  10. j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.

Art. 6 Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell’acquacoltura

Per quanto riguarda le attività agricole e dell’acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

  1. a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l’erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;

  2. b) ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

  3. c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;

  4. d) tutelare la salute dei vegetali mediante misure preventive, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi;

  5. e) utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;

  6. f) nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie, all’adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche locali e al rispetto delle barriere naturali per quanto riguarda gli incroci genetici;

  7. g) usare materiale riproduttivo vegetale biologico, come ad esempio materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

  8. h) produrre varietà biologiche utilizzando la capacità riproduttiva naturale e prestando attenzione alle barriere naturali all’incrocio;

  9. i) fatti salvi l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 e la privativa nazionale per ritrovati vegetali concessa in base al diritto nazionale degli Stati membri, prevedere la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica;

  10. j) nella scelta delle razze animali, tenere conto di un grado elevato di diversità genetica, della capacità degli animali di adattamento alle condizioni locali, del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

  11. k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra;

  12. l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli;

  13. m) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole;

  14. n) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati durante tutto il corso della loro vita, sin dalla nascita o dalla schiusa delle uova, in aziende biologiche;

  15. o) mantenere nel tempo la salute dell’ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

  16. p) somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 o mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica, inclusa l’acquacoltura biologica, e di sostanze naturali non agricole;

  17. q) evitare di creare eventuali pericoli per le specie protette derivanti dalla produzione biologica.

Art. 7 Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

La produzione di alimenti biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

  1. a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;

  2. b) limitare l’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

  3. c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno in merito alla vera natura del prodotto;

  4. d) trasformare in maniera accurata gli alimenti biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;

  5. e) escludere gli alimenti che contengono, o sono costituiti da, nanomateriali ingegnerizzati.

Art. 8 Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

La produzione di mangimi biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:

  1. a) produrre mangimi biologici a partire da materie prime per mangimi biologiche;

  2. b) limitare l’uso di additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di necessità tecnologica o zootecnica essenziale o a fini nutrizionali specifici;

  3. c) escludere sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

  4. d) trasformare in maniera accurata i mangimi biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.