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Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE UE DI VEICOLI, SISTEMI, COMPONENTI O ENTITÀ TECNICHE INDIPENDENTI

PARTE I Atti normativi per l'omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata

NOTE ESPLICATIVE alla tabella per i veicoli prodotti in serie illimitata

X: si applica alla categoria di veicoli, all’entità tecnica indipendente o al componente conformemente all’atto normativo indicato.

IF: si applica solo se il sistema, l’entità tecnica indipendente o il componente sono montati sul veicolo nella rispettiva categoria di veicoli.

VoceOggettoAtto normativoM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4Entità tecnica indipendenteComponente
ASISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO
A1Finiture interneRegolamento (UE) 2019/2144X
A2Sedili e poggiatestaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
A3Sedili di autobusRegolamento (UE) 2019/2144XXX
A4Ancoraggi delle cinture di sicurezzaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
A5Cinture di sicurezza e sistemi di ritenutaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXX
A6Cicalini delle cinture di sicurezzaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
A7Dispositivi di separazioneRegolamento (UE) 2019/2144X
A8Ancoraggi di ritenuta per bambiniRegolamento (UE) 2019/2144XIF XIF XIF XIF XIF X
A9Sistemi di ritenuta per bambini (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXX
A10Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXX
A11Protezione antincastro anterioreRegolamento (UE) 2019/2144XXXX
A12Protezione antincastro posterioreRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXXXX
A13Protezione lateraleRegolamento (UE) 2019/2144XXXX
A14Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXXX
A15Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
A16Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
A17Sicurezza dell’idrogeno (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
A18Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
A19Sicurezza elettrica in uso (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
A20Urto frontale parziale (offset)Regolamento (UE) 2019/2144XX
A21Urto frontale su tutta la larghezzaRegolamento (UE) 2019/2144XX
A22Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urtoRegolamento (UE) 2019/2144XXX
A23Airbag sostitutiviRegolamento (UE) 2019/2144X
A24Urto della cabinaRegolamento (UE) 2019/2144XXX
A25Urto lateraleRegolamento (UE) 2019/2144XX
A26Urto laterale contro un paloRegolamento (UE) 2019/2144XX
A27Urto posterioreRegolamento (UE) 2019/2144XX
A28Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112Regolamento (UE) 2015/758XXXX
BUTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ
B1Protezione di gambe e testa dei pedoniRegolamento (UE) 2019/2144XX
B2Zona d’urto estesa della testaRegolamento (UE) 2019/2144XX
B3Sistema di protezione frontaleRegolamento (UE) 2019/2144XXX
B4Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicoloRegolamento (UE) 2019/2144XX
B5Avvertimento di collisione con pedoni e ciclistiRegolamento (UE) 2019/2144XXXXX
B6Sistema di informazione degli angoli mortiRegolamento (UE) 2019/2144XXXXX
B7Rilevamento in retromarciaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
B8Campo visivo anterioreRegolamento (UE) 2019/2144XX
B9Visione diretta nei veicoli pesantiRegolamento (UE) 2019/2144XXXX
B10Vetri di sicurezzaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXXX
B11Sbrinamento/disappannamentoRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
B12Lavacristalli/tergicristalliRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
B13Dispositivi per la visione indirettaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
B14Sistemi di allarme acustico per veicoliRegolamento (UE) n. 540/2014XXXXXX
CTELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO
C1SterzoRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
C2Avviso di deviazione dalla corsiaRegolamento (UE) 2019/2144XXXX
C3Sistema di emergenza per il mantenimento della corsiaRegolamento (UE) 2019/2144XX
C4FrenaturaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
C5Ricambi per freniRegolamento (UE) 2019/2144X
C6Dispositivo di assistenza alla frenataRegolamento (UE) 2019/2144XX
C7Controllo della stabilitàRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
C8Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesantiRegolamento (UE) 2019/2144XXXX
C9Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeriRegolamento (UE) 2019/2144XX
C10Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumaticiRegolamento (UE) 2019/2144X
C11Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XX
C12Pneumatici rigeneratiRegolamento (UE) 2019/2144X
C13Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeriRegolamento (UE) 2019/2144XX
C14Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesantiRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
C15Montaggio degli pneumaticiRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
C16Ruote sostitutiveRegolamento (UE) 2019/2144X
DSTRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI
D1Segnalatore acusticoRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
D2Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXXXX
D3Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarmeRegolamento (UE) 2019/2144XIF XIF XXIF XIF XXX
D4Protezione del veicolo dagli attacchi informaticiRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXX
D5TachimetroRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
D6ContachilometriRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
D7Dispositivi di limitazione della velocitàRegolamento (UE) 2019/2144XXXXX
D8Adattamento intelligente della velocitàRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
D9Identificazione di comandi, spie e indicatoriRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
D10Impianti di riscaldamentoRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXXX
D11Dispositivi di segnalazione luminosaRegolamento (UE) 2019/2144X
D12Dispositivi di illuminazione della stradaRegolamento (UE) 2019/2144X
D13Dispositivi catadiottriciRegolamento (UE) 2019/2144X
D14Sorgenti luminoseRegolamento (UE) 2019/2144X
D15Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della stradaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
D16Segnalazione di arresto di emergenzaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
D17Dispositivi tergifari (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
D18Indicatori di cambio di marciaRegolamento (UE) 2019/2144X
ECONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA
E1Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolockRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
E2Avviso di disattenzione e stanchezza del conducenteRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
E3Avviso avanzato della distrazione del conducenteRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
E4Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
E5Registratore di dati di eventoRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
E6Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
E7Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
E8Guida in convoglio (platooning) (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXX
E9Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
E10Sistemi per assistere il conducente nell’esecuzione del controllo dinamico del veicoloRegolamento (UE) 2019/2144IF XIF XIF XIF XIF XIF X
E11Parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoliRegolamento (UE) 2019/2144IF XIF XIF XIF XIF XIF X
FCOSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO
F1Alloggiamento della targa di immatricolazioneRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
F2RetromarciaRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
F3Serrature e cerniere delle porteRegolamento (UE) 2019/2144XX
F4Predellini, maniglie e pedaneRegolamento (UE) 2019/2144XXXX
F5Sporgenze esterneRegolamento (UE) 2019/2144X
F6Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commercialiRegolamento (UE) 2019/2144XXX
F7Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicoloRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
F8Dispositivi di trainoRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXX
F9Parafanghi delle ruoteRegolamento (UE) 2019/2144X
F10Dispositivi antispruzzoRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXX
F11Masse e dimensioniRegolamento (UE) 2019/2144XXXXXXXXXX
F12Dispositivi di accoppiamento meccanicoRegolamento (UE) 2019/2144IF XIF XIF XIF XIF XIF XXXXXXX
F13Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)Regolamento (UE) 2019/2144XXXXXXX
F14Caratteristiche generali di costruzione degli autobusRegolamento (UE) 2019/2144XX
F15Resistenza della sovrastruttura negli autobusRegolamento (UE) 2019/2144XX
F16Infiammabilità degli autobusRegolamento (UE) 2019/2144XX
GPRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli «Euro 6», i veicoli «Euro VI», le entità tecniche indipendenti e i componenti
G1Livello sonoroRegolamento (UE) n. 540/2014XXXXXXX
G2Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorioRegolamento (CE) n. 715/2007XXXXX
G2aDeterminazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettricaRegolamento (CE) n. 715/2007XXXXX
G3Emissioni dallo scarico del motore in laboratorioRegolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G3aDeterminazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicoloRegolamento (CE) n. 595/2009XXX
G3bDeterminazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchioRegolamento (CE) n. 595/2009XX
G4Emissioni dallo scarico su stradaRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G5Durata delle emissioni dallo scaricoRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G6Emissioni dal basamentoRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G7Emissioni per evaporazioneRegolamento (CE) n. 715/2007XXXX
G8Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorioRegolamento (CE) n. 715/2007XXXX
G9Diagnostica di bordoRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G10Assenza di impianto di manipolazioneRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G11Strategie ausiliarie di controllo delle emissioniRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G12Prevenzione delle manomissioniRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXX
G13RiciclabilitàDirettiva 2005/64/CEXX
G14Sistemi di condizionamento dell’ariaDirettiva 2006/40/CEXXX
G16Misurazione della potenza del motoreRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXXX
G17Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell’inquinamentoRegolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009XXXXXX
GAPRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli «Euro 7» ed «Euro 7ext», le entità tecniche indipendenti e i componenti
GA1Livello sonoroRegolamento (UE) n. 540/2014XXXXXXX
GA2Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorioRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA2aDeterminazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettricaRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA4Emissioni allo scarico su stradaRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA5Durata delle emissioni allo scaricoRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA6Emissioni dal basamentoRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA7Emissioni evaporativeRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXX
GA8Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorioRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXX
GA9Diagnostica di bordoRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA10Assenza di impianti e strategie di manipolazioneRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della CommissioneXXX
GA11Strategie ausiliarie di controllo delle emissioniRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA12Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezzaRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXXX
GA13RiciclabilitàDirettiva 2005/64/CEXX
GA14Sistemi di condizionamento dell’ariaDirettiva 2006/40/CEXXX
GA16Misurazione della potenza del motoreRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXX
GA17Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell’inquinamentoRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della CommissioneXX
GA18Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicoloRegolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della CommissioneXX
HACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
H1Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicoloRegolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X.XXXXXXXXXX
H2Aggiornamento del softwareRegolamento (UE) 2018/858, allegato IV Regolamento ONU n. 156XXXXXXXXXX

Le voci e gli oggetti elencati nella tabella di cui sopra si applicano ai fini delle informazioni da fornire in conformità all’allegato II, parte III, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione a decorrere dal 6 dicembre 2022 per le nuove omologazioni globali di un tipo di veicolo e dal 6 dicembre 2024 per le omologazioni vigenti. La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia non viene rilasciata un’omologazione specifica a norma di tale regolamento, poiché essa rappresenta la combinazione di singole voci. La conformità alle voci da G2 a G12 è obbligatoria; tuttavia è prevista una sola omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o a norma del regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dell’ambito di applicazione.

  1. (1)

  2. (2)

  3. (3)

  4. (4)

  5. (4A)

  6. (4B)

  7. (5)

  8. (6)

  9. (9)

  10. (9A)

  11. (10)

  12. (11)

  13. (12)

  14. (13)

  15. (14)

  16. (15)

  17. (16)

PARTE II Elenco di regolamenti UN riconosciuti come alternativi alle direttive o ai regolamenti di cui alla parte I

Se nella tabella della parte I si fa riferimento a una particolare direttiva o a un particolare regolamento, un’omologazione rilasciata ai sensi dei seguenti regolamenti UN oppure un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UN n. 016 comprendente l’omologazione del pertinente elemento ai sensi dei seguenti regolamenti UN, cui l’Unione europea ha aderito in quanto parte contraente dell’«accordo del 1958 riveduto» della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio17 o di successive decisioni del Consiglio di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della suddetta decisione, andrà considerata equivalente a un’omologazione UE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o del pertinente regolamento particolari. Ogni ulteriore modifica dei regolamenti UN elencati nella tabella seguente18 andrà ritenuta equivalente a una omologazione UE ai sensi della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE. Le prescrizioni relative all’installazione stabilite in una direttiva o in un regolamento nella tabella della parte I si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati a norma dei regolamenti ONU elencati nella seguente tabella.

VoceOggettoRegolamento ONU n.Serie di modifiche
B14Sistema di allarme acustico per veicoli13801
G1Livello sonoro:
veicoli a motore5103
dispositivi silenziatori di ricambio5903
G2Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio24 83 85 154 16803 08 00 02 / 03 00
G2aDeterminazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica
G4Emissioni allo scarico su strada
G5Durata delle emissioni allo scarico
G6Emissioni dal basamento
G7Emissioni evaporative
G8Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio
G9Diagnostica di bordo
G10Assenza di impianto di manipolazione
G11Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni
G12Prevenzione delle manomissioni
G16Determinazione della potenza
G17Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell’inquinamento
G3Emissioni allo scarico del motore in laboratorio4907
G4Emissioni allo scarico su strada
G5Durata delle emissioni allo scarico
G6Emissioni dal basamento
G9Diagnostica di bordo
G10Assenza di impianto di manipolazione
G11Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni
G12Prevenzione delle manomissioni
G16Misurazione della potenza del motore
G17Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell’inquinamento
G13Riciclabilità13300

PARTE III Elenco degli atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale

NOTE ESPLICATIVE alle tabelle delle appendici da 1 a 6

X: la conformità all’atto normativo è necessaria a seconda della categoria di veicolo per la quale si chiede l’omologazione. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.

G: nel caso di omologazioni in più fasi, deve essere accettata la conformità all’atto normativo ai sensi del quale il veicolo di base (per esempio il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale) è stato omologato. In tal caso, i sistemi del veicolo, le caratteristiche, le parti, gli accessori, i componenti e le entità tecniche indipendenti degli stessi che sono stati modificati o aggiunti dal costruttore possono essere valutati in base alle prescrizioni del veicolo di base. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.

A: l’autorità di omologazione può accettare di concedere deroghe, totali o parziali, a condizione che il costruttore fornisca al servizio tecnico la prova, da questo giudicata sufficiente, che il veicolo non può soddisfare tutte le prescrizioni in virtù del suo uso speciale. Il costruttore deve tuttavia adoperarsi per soddisfare i requisiti nella misura più ampia possibile, tenendo conto della proporzionalità. Tali deroghe devono essere descritte nella parte 2 del certificato di omologazione UE del veicolo e nella sezione «Osservazioni» del certificato di conformità. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.