Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici, coerenti ed efficaci, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.
A tal fine, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha istituito un quadro globale di omologazione UE per i veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
Nel 2013 la Commissione ha effettuato una valutazione del quadro giuridico dell'Unione per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che h evidenziava come il quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE fosse appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa, concludendo che, pertanto, era opportuno continuare ad applicarlo.
Tale valutazione concludeva, tuttavia, che era necessario introdurre disposizioni in materia di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni di omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro per l'omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, delineare chiaramente i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, garantire l'indipendenza di tali autorità e parti ed evitare i conflitti di interesse, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e l'idoneità della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le piccole e medie imprese (PMI), senza tuttavia alterare le condizioni di parità.
Inoltre, i recenti problemi nell'attuazione del quadro per l'omologazione UE hanno fatto emergere carenze specifiche e hanno dimostrato la necessità di una sua revisione sostanziale per garantire che sia solido, trasparente, prevedibile e sostenibile e garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
Il presente regolamento introduce diverse garanzie per prevenire che siano applicate in maniera errata le prescrizioni imposte nella procedura di rilascio di un'omologazione per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. Al fine di evitare in futuro abusi della procedura di omologazione, è importante che tali garanzie siano efficaci.
Il presente regolamento stabilisce norme e principi armonizzati per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché e per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e al fine di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative per l'omologazione dei veicoli a motore per il trasporto di passeggeri (categoria M), dei veicoli a motore per il trasporto di merci (categoria N) e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali.
Le autorità nazionali dovrebbero applicare e far applicare le prescrizioni del presente regolamento in modo uniforme in tutta l'Unione per garantire condizioni di parità ed evitare che vi siano applicate norme divergenti. Dovrebbero cooperare pienamente con il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum») e con la Commissione nelle attività di ispezione e di controllo.
Il presente regolamento dovrebbe rafforzare il quadro di omologazione UE vigente, in particolare mediante l'introduzione di disposizioni in materia di vigilanza del mercato. La vigilanza del mercato nel settore automobilistico dovrebbe essere introdotta specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura, le responsabilità delle autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri e le misure da adottare quando si rilevano sul mercato prodotti automobilistici che costituiscono gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente, compromettono la tutela dei consumatori o non sono conformi alle prescrizioni di omologazione.
Al fine di garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni di omologazione si dovrebbero rafforzare le attuali disposizioni sulla conformità della produzione, tra l'altro, prevedendo ispezioni periodiche obbligatorie dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti automobilistici interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato nel presente regolamento per garantire che siano applicati coerentemente in tutti gli Stati membri. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente a causa dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e il monitoraggio dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici. Onde garantire controlli adeguati e condizioni di parità in tutta l'Unione, la valutazione di un servizio tecnico candidato dovrebbe includere una valutazione in loco.
Nel caso dell'omologazione in più fasi, è fondamentale verificare che le variazioni apportate prima della fase finale del completamento non incidano sul funzionamento dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti omologati in modo tale da invalidare l'omologazione rilasciata in precedenza.
L'esigenza di controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata in quanto il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni in loco di sorveglianza e del monitoraggio variano, la validità della designazione dei servizi tecnici dovrebbe essere limitata nel tempo, il che dovrebbe garantire che la competenza dei servizi tecnici sia valutata periodicamente.
La designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici da parte degli Stati membri, secondo criteri rigorosi e dettagliati, dovrebbero quindi essere oggetto di controlli di supervisione, tra l'altro quale condizione per il rinnovo della loro designazione. La posizione dei servizi tecnici nei confronti dei costruttori dovrebbe essere rafforzata, anche per quanto riguarda il loro diritto e dovere di effettuare ispezioni senza preavviso negli stabilimenti e di condurre prove fisiche o di laboratorio sui prodotti automobilistici oggetto del presente regolamento, per garantire che i costruttori mantengano la conformità dopo aver ottenuto un'omologazione dei loro prodotti automobilistici.
Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. Gli Stati membri dovrebbero consultarsi reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'attuazione del presente regolamento e fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri. È importante che gli Stati membri e la Commissione utilizzino un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica come mezzo per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa in seguito a periodi di attuazione adeguati al fine di rendere la gestione dello scambio di informazioni più efficiente ed efficace sulla base di procedure semplici e unificate. Le informazioni dovrebbero essere disponibili come dati strutturati rintracciabili elettronicamente per agevolarne l'accessibilità e la trasparenza.
In caso di designazione di un servizio tecnico basata sull'accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4, gli organismi di accreditamento e le autorità di omologazione designanti dovrebbero scambiarsi informazioni pertinenti per la valutazione della competenza dei servizi tecnici.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di riscuotere diritti per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici al fine di garantire la sostenibilità del monitoraggio di tali servizi tecnici da parte degli Stati membri e stabilire condizioni di parità per i servizi tecnici.
Laddove, nonostante le misure adottate dagli Stati membri per garantire un'applicazione coerente e costante delle prescrizioni, la competenza di un servizio tecnico sia dubbia, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di esaminare i singoli casi.
Per garantire che le prove e i verbali dei servizi tecnici non siano influenzati da circostanze illegittime, è importante che l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici assicurino la piena imparzialità e indipendenza. Per essere in grado di svolgere i propri compiti in modo coerente e sistematico, i servizi tecnici dovrebbero disporre di un sistema di gestione soddisfacente che comprenda disposizioni in materia di segreto professionale. Al fine di consentire ai servizi tecnici di espletare correttamente le proprie mansioni, il loro personale dovrebbe sempre dimostrare il giusto livello di conoscenza, competenza e indipendenza.
È necessario un solido meccanismo di applicazione delle regole in materia di conformità al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento. Garantire la conformità ai requisiti di omologazione e di conformità della produzione della normativa che disciplina il settore automobilistico dovrebbe rimanere la principale responsabilità delle autorità di omologazione, in quanto si tratta di un obbligo strettamente legato al rilascio dell'omologazione e richiede un'approfondita conoscenza del suo contenuto. È quindi importante che le prestazioni delle autorità di omologazione siano regolarmente verificate.
Per garantire la conformità al presente regolamento, assicurarne l'applicazione uniforme nell'Unione e facilitare lo scambio di migliori pratiche, la Commissione dovrebbe organizzare ed effettuare valutazioni delle procedure stabilite dalle autorità di omologazione in conformità del presente regolamento. I risultati di tali valutazioni, comprese eventuali raccomandazioni non vincolanti, dovrebbero essere discussi in seno al forum. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate periodicamente, tenendo conto del principio di proporzionalità, del numero e della varietà di omologazioni rilasciate e degli eventuali casi di non conformità rilevati nel corso della verifica della conformità.
Per garantire l'efficacia della valutazione della Commissione e nel contempo ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è importante che le autorità di omologazione e la Commissione cooperino in modo efficiente nel corso della valutazione, in particolare di quella svolta presso l'autorità di omologazione interessata. Le valutazioni della Commissione dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto applicabile, nel rispetto, tra l'altro, dei tempi di lavoro o della lingua delle autorità nazionali. I costi derivanti da tali valutazioni, compresi quelli connessi alla traduzione di documenti, dovrebbero essere a carico della Commissione.
Il sistema di verifica della conformità è rafforzato dal riconoscimento di un processo formale di accreditamento dei servizi tecnici o tramite l'introduzione di una valutazione periodica inter pares in relazione alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici da parte delle autorità di omologazione. S'intende in tal modo garantire che nel far rispettare le prescrizioni di omologazione tutte le autorità di omologazione applichino un livello uniforme di qualità e rigore.
Un maggiore coordinamento delle autorità nazionali tramite lo scambio di informazioni e valutazioni coordinate sotto la direzione di un'autorità di coordinamento è fondamentale per garantire un livello costantemente elevato di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente nel mercato interno. Ciò consentirebbe anche un uso più efficiente delle limitate risorse nazionali. A tal fine dovrebbe essere istituito un forum consultivo per gli Stati membri e la Commissione con l'obiettivo di promuovere le migliori prassi, scambiare informazioni e coordinare le attività connesse all'applicazione della normativa in materia di omologazione. La cooperazione tra gli Stati membri in questo campo, che attualmente ha carattere informale, trarrebbe beneficio da un quadro più formale. Il forum dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato nominati dagli Stati membri. I rappresentanti partecipanti a una determinata riunione dovrebbero essere selezionati sulla base delle questioni discusse dal forum. Per beneficiare di una serie di opinioni e contributi è utile che al forum siano invitati, su base regolare, osservatori esterni specifici ogniqualvolta le loro attività siano attinenti alle questioni da discutere.
Al fine di evitare potenziali conflitti d'interesse, le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato non dovrebbero essere collegate nell'esercizio delle loro funzioni. Qualora uno Stato membro decida di far rientrare tali autorità nell'ambito dello stesso organismo, dovrebbe almeno assicurare che questo abbia strutture che garantiscano che le attività delle autorità rimangano distinte le une dalle altre in termini di gestione diretta e di processo decisionale.
Le norme sulla vigilanza del mercato dell'Unione e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, nonché ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Tali norme non impediscono agli Stati membri di scegliere le autorità competenti che devono svolgere tali compiti. La vigilanza del mercato è una competenza che può essere condivisa tra diverse autorità nazionali per tener conto dei sistemi nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Un coordinamento e un monitoraggio efficaci a livello di Unione e nazionale dovrebbero garantire l'applicazione del nuovo quadro di omologazione e di vigilanza del mercato da parte delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.
È necessario inserire norme sulla vigilanza del mercato nel presente regolamento allo scopo di rafforzare i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di vigilanza del mercato e chiarire le procedure applicabili.
È necessario che le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di omologazione possano eseguire adeguatamente i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, dotarle delle risorse necessarie a tale fine.
Al fine di aumentare la trasparenza del processo di omologazione e di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica indipendente da parte delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di omologazione e della Commissione, la documentazione relativa all'omologazione dovrebbe essere fornita in formato elettronico e resa disponibile al pubblico, ferme restando le deroghe relative alla tutela dei segreti commerciali e alla protezione dei dati personali.
Gli obblighi delle autorità nazionali in materia di vigilanza del mercato di cui al presente regolamento sono più specifici di quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Ciò deriva dalla necessità di tenere conto delle speciali caratteristiche del quadro di omologazione e dalla necessità di integrarlo con un meccanismo di vigilanza del mercato efficace che garantisca la verifica rigorosa della conformità dei prodotti automobilistici oggetto del presente regolamento. Per garantire il funzionamento del quadro è fondamentale che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità dei prodotti automobilistici indipendentemente dal fatto che la relativa omologazione sia stata rilasciata anteriormente o posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
Per il corretto funzionamento della vigilanza del mercato è essenziale che la conformità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sul mercato sia verificata sulla base di una solida valutazione del rischio. Tale verifica di conformità, completata dalla fissazione di un numero minimo di controlli all'anno sui veicoli, contribuirebbe anche all'efficace attuazione degli obblighi di vigilanza del mercato in tutta l'Unione.
In considerazione delle speciali caratteristiche delle emissioni e dei rischi potenziali ivi connessi, una quota adeguata del numero minimo di controlli dovrebbe essere assegnata alle prove relative alle emissioni. Per garantire che i veicoli siano pienamente conformi, ogni singolo controllo dovrebbe comprendere una verifica del rispetto di tutte le prescrizioni relative all'omologazione che si applicano al veicolo sottoposto a prova per quanto riguarda le emissioni.
Dovrebbe essere possibile utilizzare le prove effettuate su un veicolo in uno Stato membro ai fini dell'adozione di misure correttive e restrittive in un altro Stato membro. I risultati dei controlli effettuati sui veicoli in uno Stato membro dovrebbero essere considerati adeguati per sollecitare misure correttive e restrittive in un altro Stato membro. Pertanto, non dovrebbe essere necessario il trasporto fisico dei veicoli interessati ai fini di eventuali controlli effettuati per conto di un altro Stato membro.
È di particolare importanza che le autorità nazionali e la Commissione considerino le prove e le ispezioni relative alla conformità in servizio dei veicoli parte della loro verifica della conformità. La scelta dei veicoli da sottoporre a tale verifica della conformità dovrebbe essere basata su un'adeguata valutazione del rischio che tenga conto della gravità dell'eventuale non conformità, della probabilità che si verifichi e di altri possibili indicatori, quali l'introduzione di veicoli dotati di nuova tecnologia, eventuali precedenti o rapporti di non conformità, i risultati di prove di telerilevamento e le preoccupazioni espresse da terzi riconosciuti.
Inoltre, al fine di verificare la conformità alle pertinenti prescrizioni, la Commissione dovrebbe organizzare ed effettuare prove e ispezioni di verifica della conformità che siano indipendenti da quelle condotte dagli Stati membri nel quadro dei loro obblighi di vigilanza del mercato nazionale. Qualora tali prove e ispezioni siano effettuate su veicoli immatricolati, in accordo con il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo, è importante tenere conto del fatto che i veicoli modificati potrebbero non essere idonei a verificare detta conformità. È inoltre importante prendere in considerazione le implicazioni per il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo, soprattutto ove il titolare sia una persona fisica, nel qual caso la scelta dei veicoli può essere opportunamente effettuata con invito pubblico o attraverso le autorità degli Stati membri. Qualora tali prove e ispezioni stabiliscano una non conformità o si accerti che un'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad avviare a livello di Unione misure correttive volte a ripristinare la conformità dei veicoli interessati e ad esaminare le ragioni per cui l'omologazione non era corretta. Nel bilancio generale dell'Unione occorrerebbe garantire un finanziamento adeguato per consentire l'esecuzione di tali prove e ispezioni di verifica della conformità.
Al fine di sostenere gli Stati membri nel compito di individuare gli impianti di manipolazione, il 26 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato un documento orientativo sulla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni e sulla presenza di impianti di manipolazione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6). In linea con tale documento orientativo, le attività di prova della Commissione, delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici ai fini dell'individuazione di impianti di manipolazione dovrebbero rimanere di carattere non prevedibile e dovrebbero includere anche condizioni di prova modificate che comportino variazioni delle condizioni fisiche e dei parametri di prova.
Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza funzionale del veicolo, garantire la protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e garantire la tutela dell'ambiente e della salute, è opportuno continuare ad armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali che si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti e ad adeguarle affinché riflettano i progressi tecnici e scientifici.
Il fatto che alcuni sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti o parti e accessori possano essere montati su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo del presente regolamento. Occorrerebbe quindi adottare misure adeguate per garantire che i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti o le parti e gli accessori che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare in modo significativo il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale siano oggetto di controlli da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, di essere immatricolati o di entrare in circolazione.
Tali misure dovrebbero applicarsi solo a un numero limitato di parti o accessori. In caso di rischio grave, la Commissione dovrebbe stilare l'elenco di tali parti o accessori e delle corrispondenti prescrizioni in via prioritaria, previa consultazione dei soggetti interessati. Nel redigere tale elenco, la Commissione dovrebbe garantire in particolare che gli accessori e i pezzi di ricambio fondamentali per il controllo delle emissioni e la sicurezza soddisfino le specifiche di prestazione delle parti o degli accessori originali. Dovrebbe inoltre consultare i soggetti interessati sulla base di una relazione e adoperarsi per trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di miglioramento della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente, oltre che un giusto equilibrio tra gli interessi di consumatori, produttori e distributori, preservando nel contempo la concorrenza nel mercato post-vendita.
Il sistema di omologazione UE deve consentire a ciascuno Stato membro di confermare che ogni tipo di veicolo e ogni tipo di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tale tipo di veicolo sono stati sottoposti alle prove e alle ispezioni di cui al presente regolamento per verificarne la conformità alle prescrizioni di omologazione del presente regolamento e che il relativo costruttore ha ottenuto per essi un certificato di omologazione. Il sistema di omologazione UE impone ai costruttori di produrre veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti conformi al tipo omologato. Tale conformità deve essere certificata dal costruttore di veicoli mediante il rilascio di un certificato di conformità per ogni veicolo. Ogni veicolo che abbia un certificato di conformità valido dovrebbe poter essere messo a disposizione sul mercato e immatricolato nell'Unione.
Al fine di semplificare lo scambio di informazioni relative all'omologazione tra autorità competenti e rendere le informazioni in questione accessibili al pubblico dopo adeguati periodi di attuazione, è opportuno che siano utilizzate, in via obbligatoria, banche dati consultabili online. Per tutelare i dati riservati è importante che tutti gli scambi di dati siano effettuati mediante protocolli per lo scambio sicuro di dati. È opportuno prestare un'attenzione particolare all'eliminazione dell'abuso dei dati, anche per evitare di creare prime immatricolazioni multiple quando si utilizzano certificati di conformità in formato elettronico.
La conformità della produzione è uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE e pertanto le disposizioni adottate dal costruttore per garantire tale conformità dovrebbero essere approvate dall'autorità competente o da un servizio tecnico in possesso delle qualifiche necessarie designato a tal fine, oltre ad essere oggetto di regolari verifiche tramite ispezioni periodiche indipendenti. Inoltre, le autorità di omologazione dovrebbero garantire la verifica della conformità costante dei prodotti automobilistici in questione.
Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili, così che si possa verificare che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per la modifica delle omologazioni al fine di garantire l'applicazione uniforme delle procedure e l'applicazione delle prescrizioni in materia di omologazione in tutta l'Unione, in particolare per assicurare che le norme che operano una distinzione tra omologazioni modificate e omologazioni nuove siano applicate in modo rigoroso. Per garantire che in un determinato momento le più recenti prescrizioni siano applicate a tutti i nuovi veicoli è importante che gli atti normativi elencati nell'allegato II includano non soltanto una data per l'applicazione delle nuove prescrizioni alle nuove omologazioni, ma anche una data a partire dalla quale le nuove prescrizioni diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti.
La valutazione dei presunti gravi rischi per la sicurezza e di danni alla salute pubblica e all'ambiente dovrebbe essere svolta a livello nazionale, ma occorrerebbe garantire un coordinamento a livello di Unione in caso di presunto rischio o danno che si estenda oltre il territorio di uno Stato membro, al fine di condividere le risorse e di garantire la coerenza delle azioni correttive da adottare per attenuare il rischio o il danno individuati.
Al fine di garantire che tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti immessi sul mercato offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente, il costruttore o qualsiasi altro operatore economico della catena di fornitura dovrebbe adottare idonee misure correttive, compreso il richiamo dei veicoli, qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente presenti un rischio grave per gli utilizzatori o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Le autorità di omologazione dovrebbero essere abilitate a valutare e verificare se tali misure correttive siano idonee. Le autorità di omologazione degli altri Stati membri dovrebbero avere il diritto di adottare misure correttive e restrittive nel caso in cui ritengano che le misure correttive adottate dal costruttore non siano idonee.
Qualora siano applicate misure correttive, i titolari dei certificati di immatricolazione dei veicoli interessati non dovrebbero sostenere i costi delle riparazioni dei loro veicoli, anche nei casi in cui siano state effettuate riparazioni a loro spese prima dell'adozione della misura correttiva. Ciò non dovrebbe impedire ai consumatori di avvalersi dei mezzi di ricorso basati sul diritto contrattuale applicabili a norma del diritto nazionale o dell'Unione.
È opportuno garantire un'adeguata flessibilità, tramite regimi di omologazione alternativi, ai costruttori di veicoli prodotti in piccole serie. Essi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi del mercato interno dell'Unione a condizione che i loro veicoli siano conformi alle specifiche prescrizioni di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. In un ristretto numero di casi è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui la produzione sia molto limitata in conformità del presente regolamento. È quindi necessario definire in modo preciso il concetto di veicoli prodotti in piccole serie, in termini di numero di veicoli prodotti, di prescrizioni da rispettare e di condizioni per l'immissione sul mercato di tali veicoli. È altrettanto importante specificare un regime di omologazione individuale alternativo, in particolare per garantire una flessibilità sufficiente per l'omologazione dei veicoli costruiti in più fasi.
L'Unione è parte contraente dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»)5. L'Unione ha accettato un numero rilevante di regolamenti allegati all'accordo del 1958 riveduto e ha pertanto l'obbligo di accettare le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti, in quanto conformi alle prescrizioni equivalenti dell'Unione. Al fine di semplificare il proprio quadro di omologazione e di allinearlo al quadro internazionale delle Nazioni Unite (United Nations – UN), con il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6 l'Unione ha abrogato le sue direttive specifiche in materia di omologazione e le ha sostituite con l'applicazione obbligatoria dei regolamenti UN pertinenti. Per ridurre gli oneri amministrativi della procedura di omologazione, se del caso, è opportuno consentire ai costruttori di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti di ottenere l'omologazione direttamente a norma del presente regolamento tramite l'ottenimento dell'omologazione a norma dei pertinenti regolamenti UN elencati negli allegati del presente regolamento.
Di conseguenza, è opportuno incorporare nella legislazione in materia di omologazione UE i regolamenti UN e le relative modifiche che l'Unione ha approvato o che applica in conformità della decisione 97/836/CE. Di conseguenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del presente regolamento e garantire che siano tenuti aggiornati i riferimenti ai regolamenti UN e alle rispettive modifiche nell'elenco degli atti normativi pertinenti.
Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi che forniscono tali informazioni. Finora le prescrizioni relative alla messa a disposizione delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione sono state stabilite nei regolamenti (CE) n. 715/20077 e (CE) n. 595/20098 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali prescrizioni dovrebbero essere consolidate nel presente regolamento e i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
Il progresso tecnico che introduce nuovi metodi o nuove tecniche per la diagnosi e la riparazione dei veicoli, come l'accesso remoto alle informazioni e al software del veicolo, non dovrebbe indebolire l'obiettivo del presente regolamento per quanto concerne l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli da parte degli operatori indipendenti.
Al fine di garantire una concorrenza efficace sul mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e di precisare che tra le informazioni in questione rientrano anche quelle che devono essere fornite agli operatori indipendenti diversi dai riparatori, in modo da assicurare che il mercato della riparazione e della manutenzione indipendenti nel suo complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca tali informazioni ai riparatori e concessionari autorizzati o utilizzi esso stesso tali informazioni a fini di riparazione e manutenzione, è necessario stabilire i dettagli delle informazioni da fornire ai fini dell'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli.
Per quanto concerne le ispezioni dei veicoli, in particolare dei loro componenti relativi alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente, si ritiene necessario che i centri di controllo e le pertinenti autorità competenti abbiano accesso alle informazioni tecniche di ogni singolo veicolo, come previsto dalla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9. Per agevolare il rispetto dei requisiti stabiliti in tale direttiva, gli operatori indipendenti dovrebbero avere accesso alle pertinenti informazioni tecniche necessarie per la preparazione dei veicoli al controllo tecnico.
Poiché attualmente non esiste una procedura strutturata comune per lo scambio di dati relativi ai componenti dei veicoli tra i costruttori di veicoli e gli operatori indipendenti, è opportuno elaborare principi per tali scambi di dati. Il Comitato europeo di normazione (CEN) dovrebbe sviluppare formalmente una futura procedura strutturata comune relativa al formato standardizzato dello scambio dei dati, sebbene il mandato ad esso conferito non predetermini il livello di dettaglio della norma. In particolare, il lavoro del CEN dovrebbe riflettere allo stesso modo gli interessi e le necessità dei costruttori di veicoli e degli operatori indipendenti e avere ad oggetto anche l'esame di soluzioni quali formati di dati aperti descritti da metadati ben definiti per consentire l'adattamento delle infrastrutture informatiche esistenti.
Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle prescrizioni di omologazione concernenti le prestazioni ambientali e di sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201610. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, dovrebbero rispecchiare i rischi per la sicurezza, la salute o l'ambiente che il numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato potrebbe comportare. Gli Stati membri dovrebbero comunicare annualmente alla Commissione le sanzioni irrogate per monitorare la coerenza dell'attuazione di tali regole.
Quando effettuano prove di verifica della conformità, i servizi tecnici dovrebbero poter scegliere i parametri delle prove liberamente e in modo imprevedibile all'interno della gamma prevista dai pertinenti atti normativi. Ciò dovrebbe aiutarli a verificare che i veicoli sottoposti a prova rispettino l'intera gamma di parametri, compresi quelli corrispondenti al caso peggiore della prova.
Per garantire che siano conformi in tutti i casi al presente regolamento, i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti dovrebbero essere considerati non conformi alle pertinenti prescrizioni laddove l'autorità competente non possa verificare empiricamente i risultati delle prove anche se sono stati riprodotti o presi in considerazione tutti i parametri di prova. È necessario imporre sanzioni nei confronti degli operatori economici e dei servizi tecnici che falsificano i risultati delle prove o presentano dichiarazioni mendaci o dati inesatti per l'omologazione.
Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione, è opportuno abrogare la direttiva 2007/46/CE e sostituirla con il presente regolamento. L'adozione del presente regolamento garantisce che le disposizioni siano direttamente applicabili e che possano essere aggiornate in modo tempestivo e più efficiente per tener meglio conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi nel quadro dell'accordo del 1958 riveduto.
Al fine di sostenere misure correttive e restrittive a livello di Unione, la Commissione dovrebbe av ere il potere di irrogare sanzioni amministrative armonizzate agli operatori economici che risultino aver violato il presente regolamento, indipendentemente dal luogo di omologazione iniziale del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento definendo la procedura relativa a tali sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione, sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento.
Ogniqualvolta le misure previste dal presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamenti (UE) 2016/67912 e (CE) n. 45/200113 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché delle relative misure nazionali di attuazione. È importante che i costruttori attuino tutte le misure necessarie per rispettare le norme relative al trattamento e alla trasmissione dei dati personali generati durante l'utilizzo del veicolo.
Al fine di consentire agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici di prepararsi all'applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno fissare una data di applicazione successiva alla data di entrata in vigore.
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche per l'omologazione di veicoli nuovi delle categorie M, N e O e per l'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, nonché per la vigilanza del mercato di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizione
Art. 1 Oggetto
1.
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e per le omologazioni individuali.
Il presente regolamento stabilisce inoltre le disposizioni per l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione di parti e accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni di vigilanza del mercato dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che sono soggetti a omologazione. Il presente regolamento stabilisce inoltre le prescrizioni di vigilanza del mercato delle parti e degli accessori destinati a tali veicoli.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti nonché alle parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e i loro rimorchi.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
a) veicoli agricoli o forestali come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14;
b) veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15;
c) veicoli cingolati;
d) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate.
3.
Per i seguenti veicoli il costruttore può chiedere l'omologazione, anche individuale, a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni del presente regolamento:
a) veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali;
b) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
c) veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore.
Tali omologazioni fanno salva l'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.
4. Per i veicoli seguenti il costruttore può chiedere l'omologazione individuale a norma del presente regolamento:
a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;
b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove, purché siano stati progettati e costruiti specificamente a tal fine.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato II, salvo disposizioni contrarie ivi contenute, si intende per:
1) «omologazione»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
2) «omologazione UE»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento;
3) «omologazione nazionale»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti stabilite nel diritto nazionale di uno Stato membro; la validità di questa omologazione è limitata al territorio di tale Stato membro;
4) «certificato di omologazione»: il documento con cui l'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente;
5) «certificato di conformità»: il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che un veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato e a tutti gli atti normativi che erano applicabili al momento della sua produzione;
6) «omologazione individuale»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE o per l'omologazione individuale nazionale;
7) «omologazione globale di un tipo di veicolo»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
8) «omologazione in più fasi»: la procedura con cui una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda del suo stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
9) «omologazione a tappe»: la procedura che consiste nell'ottenere gradualmente la serie completa di certificati di omologazione UE o certificati di omologazione UN per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che fanno parte di un veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione globale di un tipo di veicolo;
10) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica, con un'unica operazione, che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente nel suo complesso è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
11) «omologazione mista»: un'omologazione a tappe per la quale sono state ottenute una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione globale di un tipo di veicolo, senza bisogno di rilasciare i certificati di omologazione UE per tali sistemi;
12) «omologazione di un sistema»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di sistema è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
13) «omologazione di un'entità tecnica indipendente»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti in relazione a uno o più tipi di veicoli specificati;
14) «omologazione di un componente»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di componente, in modo indipendente da un veicolo, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
15) «veicolo»: ogni veicolo a motore o relativo rimorchio;
16) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che sia progettato e costruito per muoversi con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, sia completo, completato o incompleto e abbia una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
17) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore, che possa ruotare almeno intorno a un asse orizzontale perpendicolare al piano mediano longitudinale e intorno a un asse verticale parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo trattore;
18) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati che svolge una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II;
19) «componente»: un dispositivo che è destinato a far parte di un veicolo, può essere omologato indipendentemente da un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;
20) «entità tecnica indipendente»: un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;
21) «parti»: i prodotti usati per l'assemblaggio, la riparazione e la manutenzione di un veicolo, nonché i pezzi di ricambio;
22) «accessori»: i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso;
23) «pezzi di ricambio»: i prodotti destinati a essere montati su un veicolo per sostituirne parti originali, compresi i prodotti che sono necessari per l'utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante;
24) «veicolo base»: qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi;
25) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva;
26) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento;
27) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento;
28) «veicolo di fine serie»: un veicolo che fa parte di uno stock e non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato;
29) «veicolo alimentato da carburante alternativo»: un veicolo progettato per essere in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferiche o che sia derivato sostanzialmente da oli non minerali;
30) «veicolo prodotto in piccole serie»: un tipo di veicolo il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o fatte entrare in circolazione non supera i limiti quantitativi annuali stabiliti all'allegato V;
31) «veicolo per uso speciale»: un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali;
32) «tipo di veicolo»: un determinato gruppo di veicoli identici almeno per quanto riguarda le caratteristiche specificate nell'allegato I, parte B, incluso un gruppo di veicoli che comprenda le varianti e versioni ivi indicate;
33) «semirimorchio»: un rimorchio il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore;
34) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;
35) «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità o le autorità nazionali preposte alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro;
36) «autorità di omologazione»: l'autorità o le autorità di uno Stato membro, da questo notificate alla Commissione, che sono competenti per tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, o per l'omologazione individuale, per la procedura di autorizzazione di parti e accessori, per il rilascio e l'eventuale revoca o rifiuto dei certificati di omologazione, fungono da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e sono responsabili della designazione dei servizi tecnici e di garantire che il costruttore rispetti gli obblighi in materia di conformità della produzione;
37) «autorità nazionale»: un'autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa alla vigilanza del mercato, al controllo alle frontiere o all'immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori e ne è responsabile;
38) «servizio tecnico»: un organismo o un ente che l'autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare prove oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare le valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni;
39) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
40) «costruttore»: una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione;
41) «rappresentante del costruttore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente regolamento;
42) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio costruiti in un paese terzo;
43) «distributore»: un concessionario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio;
44) «operatore economico»: il costruttore, il rappresentante del costruttore, l'importatore o il distributore;
45) «operatore indipendente»: una persona fisica o giuridica, diversa da un concessionario o da un riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione di veicoli, compresi riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o pezzi di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi; indica altresì i riparatori, i concessionari e i distributori autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli nella misura in cui forniscono servizi di riparazione e manutenzione di veicoli relativamente ai quali non sono membri del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo;
46) «riparatore autorizzato»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli e opera nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore;
47) «riparatore indipendente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli e che non opera nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore;
48) «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo»: tutte le informazioni, successivi supplementi e modifiche compresi, che sono richieste per la diagnosi, la manutenzione e l'ispezione di un veicolo, la sua preparazione al controllo tecnico, la sua riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione, o sono richieste per il supporto diagnostico a distanza del veicolo o per il montaggio su un veicolo di parti e accessori, e che sono fornite dal costruttore ai propri partner, concessionari e riparatori autorizzati o sono utilizzate dal costruttore a fini di riparazione o manutenzione;
49) «informazioni diagnostiche di bordo (OBD) del veicolo»: le informazioni generate da un sistema che è a bordo di un veicolo o che è collegato a un motore ed è in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di segnalarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno;
50) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione per la prima volta nell'Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio;
51) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel quadro di un'attività commerciale;
52) «entrata in circolazione»: il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio;
53) «immatricolazione»: l'autorizzazione amministrativa all'entrata in circolazione di un veicolo omologato nel traffico stradale che comporta l'identificazione del veicolo e l'attribuzione al medesimo di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione, a titolo permanente o temporaneo;
54) «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni tecniche di un atto normativo elencato nell'allegato II senza ricorrere all'uso di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente reale;
55) «prescrizioni alternative»: disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto da uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato II;
56) «valutazione in loco»: una verifica nei locali di un servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;
57) «valutazione in loco di sorveglianza»: una valutazione in loco periodica di routine diversa dalla valutazione in loco svolta per la designazione iniziale del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate e da quella effettuata per il rinnovo della designazione;
58) «data di costruzione del veicolo»: la data in cui è stata completata la costruzione di un veicolo conformemente all'omologazione ottenuta da tale costruttore.
59) «rimorchio elettronico»: qualsiasi tipo di rimorchio in grado di contribuire alla propulsione della combinazione del veicolo utilizzando il proprio gruppo propulsore elettrico e che non può essere utilizzato su strade pubbliche senza essere trainato attivamente da un veicolo a motore.
Art. 4 Categorie di veicoli
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie di veicoli:
a) la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli, ed è suddivisa in:
i) categoria M1: veicoli a motore con non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente;
ii) categoria M2: veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima non superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi; e
iii) categoria M3: veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi;
b) la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci ed è suddivisa in:
i) categoria N1: veicoli a motore con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;
ii) categoria N2: veicoli a motore con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate; e
iii) categoria N3: veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 tonnellate;
c) la categoria O comprende i rimorchi ed è suddivisa in:
i) categoria O1: rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 tonnellate;
ii) categoria O2: rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate;
iii) categoria O3: rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate; e
iv) categoria O4: rimorchi con una massa massima superiore a 10 tonnellate.
2.
I criteri di classificazione dei veicoli, dei tipi di veicoli, delle varianti e delle versioni sono indicati nell'allegato I.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 che modifichino l'allegato I in relazione ai tipi di veicoli e ai tipi di carrozzeria al fine di tenere conto del progresso tecnico.
Capo II. Obblighi generali
Art. 5 Prescrizioni tecniche
1. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II.
2.
I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti sono considerati non conformi al presente regolamento, in particolare, nei casi seguenti:
a) se divergono rispetto ai dati riportati nei certificati di omologazione UE e nei relativi allegati o ai dati descrittivi riportati nei verbali di prova più di quanto permesso dal pertinente atto normativo;
b) se i criteri di prestazione o i valori limite per la produzione in serie stabiliti nel pertinente atto normativo non sono soddisfatti in relazione a tutte le condizioni stabilite dal pertinente atto normativo;
c) se le informazioni fornite dal costruttore nella scheda informativa non sono riproducibili a tutte le condizioni previste dal pertinente atto normativo da parte delle autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
Nella valutazione della conformità ai fini del presente paragrafo sono presi in considerazione soltanto i controlli, le prove, le ispezioni e le valutazioni condotti dalle autorità di omologazione, dalle autorità di vigilanza del mercato o dalla Commissione o per loro conto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 che modifichino l'allegato II al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e normativi intervenuti, introducendo e aggiornando i riferimenti agli atti normativi recanti le prescrizioni alle quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi.
4. Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio4, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Art. 6 Obblighi degli Stati membri
1.
Gli Stati membri istituiscono o designano le proprie autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità.
Tale notifica include il nome di tali autorità, il loro indirizzo (anche elettronico) e i loro settori di competenza. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.
Gli Stati membri assicurano che le proprie autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato si attengano a una rigorosa separazione dei ruoli e delle responsabilità e operino ciascuna in modo indipendente dalle altre. Tali autorità possono appartenere allo stesso organismo, purché le loro attività siano gestite autonomamente nel quadro di strutture separate.
2. Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale, designa una di tali autorità, che sia competente per il rilascio di omologazioni, come unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri ai fini dell'articolo 11 e del rispetto degli obblighi di cui al capo XV.
3. Uno Stato membro in cui più di un'autorità di vigilanza del mercato è responsabile della vigilanza del mercato designa una di tali autorità come unica autorità di vigilanza del mercato responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri ai fini dell'articolo 11.
4. Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione solo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento.
5.
Gli Stati membri non vietano né limitano od ostacolano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento, tranne nei casi di cui al capo XI.
In deroga al presente paragrafo, primo comma, gli Stati membri possono decidere di non autorizzare la circolazione su strada, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli che sono stati omologati conformemente al presente regolamento ma superano le dimensioni, i pesi e i carichi per asse armonizzati di cui all'allegato I della direttiva 96/53/CE del Consiglio17.
6. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che entrano nel mercato conformemente al presente regolamento e al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, abbiano il diritto di accedere ai locali degli operatori economici sul loro territorio e di raccogliere qualsiasi campione necessario di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti necessari ai fini delle prove di conformità.
8.
Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati alla Commissione e al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione di cui all'articolo 11 («forum»).
Gli Stati membri interessati rendono pubblica una sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni periodici.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, emanate dal forum.
9.
Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza del mercato. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati alla Commissione e al forum.
Gli Stati membri rendono pubblica una sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni periodici.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, emanate dal forum.
10. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano i criteri comuni relativi al formato della comunicazione sugli esami e sulle valutazioni di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Art. 7 Obblighi delle autorità di omologazione
1. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento.
2.
Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Mantengono la riservatezza per tutelare i segreti commerciali, fatti salvi l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di mettere le informazioni a disposizione della Commissione e gli altri obblighi di comunicazione applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.
Le autorità di omologazione collaborano in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni pertinenti al loro ruolo e alle loro funzioni.
3. Al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare controlli, le autorità di omologazione mettono a loro disposizione le informazioni necessarie relative all'omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che sono oggetto dei controlli di verifica della conformità. Tali informazioni includono almeno le informazioni riportate nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati menzionate all'articolo 28, paragrafo 1. Le autorità di omologazione forniscono senza indebito ritardo tali informazioni alle autorità di vigilanza del mercato.
4. Ove sia stata informata, a norma del capo XI, che vi è il sospetto che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente comporti un grave rischio o non sia conforme, l'autorità di omologazione prende tutte le misure necessarie per riesaminare l'omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o revocare l'omologazione in base ai motivi e alla gravità delle irregolarità dimostrate.
Art. 8 Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato
1.
Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni. Tali controlli sono effettuati su scala adeguata tramite controlli documentali e, se del caso, prove di laboratorio e prove su strada effettuate sulla base di campioni statisticamente rilevanti.
Nell'effettuare tali controlli, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto:
a) dei principi consolidati di valutazione del rischio;
b) dei reclami motivati; e
c) di eventuali altre informazioni pertinenti, compresi le informazioni scambiate in seno al forum e i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro effettuano almeno un numero minimo annuo di prove sui veicoli. Tale numero minimo di prove per Stato membro è pari a 1 ogni 40000 veicoli a motore nuovi immatricolati in quello Stato membro nell'anno precedente e comunque non è inferiore a cinque prove.
Ciascuna prova verifica la conformità con gli atti normativi applicabili elencati nell'allegato II.
3. Almeno il 20 % del numero minimo di prove effettuato dalle autorità di vigilanza del mercato che effettuano oltre cinque prove all'anno è costituito da prove relative alle emissioni paragonabili a prove di omologazione concernenti tutte le prescrizioni relative alle emissioni applicabili al tipo sottoposto a prova previste dagli atti normativi elencati nell'allegato II.
4. L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro può concordare con l'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro che quest'ultima effettui le prove richieste a norma dei paragrafi 2 e 3.
5. L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro può concordare con la Commissione che questa effettui le prove richieste a norma del paragrafo 3 a spese di tale Stato membro. Ogni prova effettuata a norma del presente paragrafo conta ai fini del numero minimo di prove richiesto a norma del paragrafo 2.
6. Ciascuno Stato membro elabora annualmente un quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato da esso previsti, che trasmette al forum non oltre il 1o marzo.
7. Ogni due anni ciascuno Stato membro elabora un resoconto dei risultati ottenuti a seguito dei controlli di verifica della conformità effettuate nel corso dei due anni precedenti. Tale resoconto è presentato al forum entro il 30 settembre dell'anno successivo alla fine del periodo di due anni in questione.
8. Le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di mettere a disposizione delle autorità tale documentazione, le informazioni ed altre specifiche tecniche, compreso l'accesso a software e algoritmi, ritenute necessarie dalle autorità al fine di effettuare le attività di vigilanza del mercato.
9. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità, dei marchi di omologazione o dei certificati di omologazione presentati dagli operatori economici.
10.
Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel territorio dei loro Stati membri, entro un termine adeguato, dei pericoli rilevati da loro o dalla Commissione in relazione a un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni, anche rendendo tali informazioni disponibili sul sito web dell'autorità di vigilanza del mercato.
Le autorità di vigilanza del mercato collaborano con gli operatori economici in merito ad interventi che potrebbero prevenire o ridurre i rischi causati da veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che tali operatori hanno messo a disposizione sul mercato.
11. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente in conformità del capo XI, ne informano l'operatore economico interessato e l'autorità di omologazione pertinente.
12. Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Mantengono la riservatezza per tutelare i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di mettere le informazioni a disposizione della Commissione e gli altri obblighi di comunicazione applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.
13. Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con il forum, i risultati di tali attività. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni.
14. Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità collaborano tra loro in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni pertinenti ai loro rispettivi ruoli e funzioni.
15. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano criteri comuni per stabilire l'entità adeguata dei controlli di verifica della conformità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e criteri comuni relativi al formato del quadro e della comunicazione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Art. 9 Verifica della conformità da parte della Commissione
1.
La Commissione organizza ed effettua, a proprie spese, prove e ispezioni al fine di verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni.
Le prove e le ispezioni sono effettuate, tra l'altro, tramite prove di laboratorio e su strada, sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono integrate da controlli documentali.
Nell'effettuare tali prove e ispezioni, la Commissione tiene conto:
a) dei principi consolidati di valutazione del rischio;
b) dei reclami motivati; e
c) di eventuali altre informazioni pertinenti, compresi le informazioni scambiate in seno al forum, i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, le informazioni riguardanti le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni risultanti dal telerilevamento stradale.
La Commissione può affidare l'esecuzione di prove o ispezioni a servizi tecnici, nel qual caso il servizio tecnico agisce a nome della Commissione. Qualora affidi l'esecuzione di prove o ispezioni a servizi tecnici ai fini del presente articolo, la Commissione assicura che il servizio tecnico utilizzato non sia lo stesso che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria.
Tali prove e ispezioni possono essere effettuate:
a) su veicoli nuovi forniti dai costruttori o da altri operatori economici secondo quanto previsto al paragrafo 2;
b) su veicoli immatricolati, con l'accordo del titolare del certificato di immatricolazione del veicolo.
2. I costruttori titolari di omologazioni o gli altri operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta e a fronte di un corrispettivo equo, un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sono forniti per essere sottoposti a prova nel luogo, nel momento e per il periodo stabiliti dalla Commissione.
3.
Prima di effettuare le prove e le ispezioni, la Commissione invia una comunicazione allo Stato membro in cui è stata rilasciata l'omologazione e allo Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente sono stati immessi sul mercato.
Gli Stati membri cooperano con la Commissione quando quest'ultima effettua le prove e le ispezioni.
4. Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove e le ispezioni di cui al presente articolo, gli Stati membri mettono a sua disposizione senza indebito ritardo le informazioni necessarie relative all'omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che sono di verifica della conformità. Tali informazioni includono almeno le informazioni riportate nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
5.
I costruttori mettono a disposizione della Commissione, gratuitamente e senza indebito ritardo, tutti i dati necessari ai fini della verifica della conformità e non disponibili nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
Tali dati comprendono tutti i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all'omologazione. La Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino i dati che devono essere messi a disposizione, fatta salva la tutela di segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
6.
Se la Commissione stabilisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non sono conformi alle prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento, che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non sono conformi all'omologazione o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti, avvia la procedura di cui agli articoli 53 o 54.
Qualora le prove e le ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa immediatamente l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum.
La Commissione informa le pertinenti autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato affinché adottino provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nell'Unione, entro un termine adeguato, di eventuali non conformità rilevate in relazione a un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.
La Commissione rende disponibile al pubblico un resoconto dei risultati ottenuti in esito alle prove di verifica della conformità da essa effettuate e trasmette i risultati agli Stati membri e al forum. Tale resoconto comprende i dettagli dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti sottoposti a valutazione e l'identità del costruttore interessato, unitamente a una breve descrizione dei risultati, compresa la natura dell'eventuale non conformità.
Art. 10 Valutazioni della Commissione
1. La Commissione organizza ed effettua valutazioni delle procedure poste in essere dalle autorità di omologazione che hanno rilasciato omologazioni UE nel corso dei 5 anni precedenti la valutazione, in particolare delle procedure per il rilascio di omologazioni, per il controllo della conformità della produzione e per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici. Tali valutazioni comprendono un accertamento a campione della conformità delle omologazioni rilasciate nel corso dei 5 anni precedenti la valutazione con le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c).
2. Le valutazioni mirano ad aiutare le autorità di omologazione che rilasciano omologazioni UE ad assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento e a condividere le migliori pratiche.
3. Le valutazioni sono effettuate in conformità del diritto dello Stato membro interessato, tenendo in debito conto i diritti delle autorità interessate, e rispettano il principio di proporzionalità. La Commissione esegue i propri compiti in modo indipendente e imparziale e mantiene la riservatezza per tutelare segreti commerciali conformemente al diritto applicabile. La Commissione sostiene le spese derivanti da tali valutazioni.
4. Le autorità di omologazione interessate facilitano la valutazione cooperando con la Commissione, a cui prestano la necessaria assistenza e forniscono la necessaria documentazione.
5. La Commissione assicura che il personale che partecipa alla valutazione sia sufficientemente qualificato e riceva istruzioni adeguate. In tempo utile prima della valutazione, la Commissione comunica agli Stati membri e alle autorità di omologazione interessate la data di inizio della valutazione stessa e l'identità del personale incaricato di effettuarla. La durata della valutazione presso l'autorità di omologazione interessata di regola non supera i due giorni e in nessun caso supera i tre giorni.
6.
Ciascuna autorità di omologazione che abbia rilasciato almeno un'omologazione UE durante un periodo di 5 anni è sottoposta una volta a valutazione da parte della Commissione nel corso di detto periodo.
In deroga al primo comma, la valutazione di un'autorità di omologazione può avvenire con frequenza minore se la Commissione ritiene che la prima valutazione di tale autorità dimostri che le procedure poste in essere garantiscono l'applicazione efficace del presente regolamento, tenuto conto dell'oggetto e della portata delle omologazioni UE rilasciate.
7. La Commissione comunica al forum i risultati della valutazione, comprese eventuali raccomandazioni, e rende disponibile al pubblico una sintesi dei risultati. Il forum esamina i risultati della valutazione.
8. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle eventuali raccomandazioni che accompagnano i risultati della valutazione.
9. Tenendo debitamente conto delle considerazioni del forum, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano criteri comuni per definire l'ambito e la metodologia della valutazione, la composizione del gruppo di valutazione, il piano delle valutazioni per un periodo di almeno 5 anni e le condizioni specifiche per poter ridurre la frequenza delle valutazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Art. 11 Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione
1.
La Commissione istituisce, presiede e gestisce un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum»).
Il forum è composto da rappresentanti delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato nominati da ciascuno degli Stati membri.
Ogniqualvolta sia opportuno, possono essere invitati al forum in qualità di osservatori, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 7 del presente articolo, i servizi tecnici, i terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, rappresentanti del Parlamento europeo, dell'industria, di altri operatori economici pertinenti nonché di soggetti interessati dei settori della sicurezza e dell'ambiente.
Le funzioni di consulenza del forum hanno quali obiettivi la promozione delle migliori pratiche per favorire l'interpretazione e l'attuazione uniformi del presente regolamento, lo scambio di informazioni riguardanti i problemi di applicazione, la cooperazione, in particolare per quanto concerne la valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni e la valutazione di progetti di applicazione armonizzati e le sanzioni.
2. Il forum prende in considerazione:
a) le questioni relative all'interpretazione uniforme delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II durante l'applicazione di tali prescrizioni;
b) i risultati delle attività relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9;
c) i risultati delle prove e delle ispezioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9;
d) le valutazioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10;
e) i verbali di prova relativi a eventuali non conformità presentati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10;
f) i risultati delle attività relative alla conformità della produzione svolte dalle autorità di omologazione ai sensi dell'articolo 31;
g) le informazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, sulle loro procedure per la valutazione, la designazione e la notifica dei servizi tecnici e per il loro monitoraggio;
h) le questioni di rilevanza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 10, e dell'articolo 78, paragrafo 4;
i) le violazioni da parte degli operatori economici;
j) l'attuazione delle misure correttive o restrittive stabilite al capo XI;
k) la pianificazione, il coordinamento e i risultati delle attività di vigilanza del mercato;
l) le questioni relative all'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al capo XIV e, in particolare, le questioni relative all'attuazione delle procedure a norma dell'articolo 65.
3. Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, la Commissione rende disponibile al pubblico, con cadenza biennale, una relazione di sintesi sulle attività di vigilanza del mercato.
4. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo una sintesi delle attività del forum.
5.
Il forum può esprimere un parere o formulare una raccomandazione nell'ambito delle sue funzioni di consulenza e tenendo conto dell'esito delle considerazioni ai sensi del paragrafo 2.
Quando esprime un parere o formula una raccomandazione, il forum si adopera per raggiungere un consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il forum esprime il suo parere o formula le sue raccomandazioni a maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. Gli Stati membri con posizioni divergenti possono chiedere che le loro posizioni e le relative motivazioni siano riportate nel parere o nelle raccomandazioni del forum.
6. Quando adotta atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto dei pareri espressi dal forum in conformità del paragrafo 5.
7. Il forum stabilisce il proprio regolamento interno.