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Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO IX

ALLEGATO IX

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

1. Obblighi dei costruttori

1.1.

Il corretto funzionamento del procedimento di omologazione in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di rilasciare l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che i costruttori interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi pertinenti elencati all'allegato II. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

1.2.

Ciascun costruttore coinvolto in un procedimento di omologazione in più fasi è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti fabbricati o aggiunti dal costruttore nella fase di fabbricazione precedente. Il costruttore della fase successiva non è responsabile degli elementi omologati in una fase precedente, a meno che il costruttore non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. Obblighi delle autorità di omologazione

2.1.

L'autorità di omologazione deve:

  1. a) verificare che tutti i certificati di omologazione UE rilasciati in base agli atti normativi applicabili alle omologazioni dei veicoli riguardino il tipo di veicolo nella rispettiva fase di completamento e soddisfino le pertinenti prescrizioni;

  2. b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

  3. c) accertare, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella scheda informativa figurino nei fascicoli di omologazione e nei certificati di omologazione UE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi pertinenti; nel caso dei veicoli completati, se una voce della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione è conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

  4. d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi per accertare che il veicolo o i veicoli siano fabbricati in base ai dati pertinenti di cui ai fascicoli di omologazione autenticati e rispetto a tutti gli atti normativi pertinenti; e

  5. e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche indipendenti.

2.2.

Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2.1, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione UE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

motore;

cambio;

assi motori (numero, posizione, interconnessione);

assi sterzanti (numero e posizione);

tipi di carrozzeria;

numero di porte;

lato di guida;

numero di sedili;

livello di equipaggiamento.

3. Prescrizioni applicabili

3.1.

Le omologazioni in più fasi devono essere rilasciate in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate nelle fasi precedenti.

3.2.

Per l'omologazione globale di un tipo di veicolo, il presente regolamento (in particolare le prescrizioni di cui all'allegato I e gli atti normativi pertinenti elencati all'allegato II) si applica come se l'omologazione fosse rilasciata (o estesa) al costruttore del veicolo di base.

3.2.1.

Se un tipo di sistema, componente o entità tecnica indipendente non è stato modificato, l'omologazione del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente rilasciata nel precedente stadio rimane valida fino alla data di scadenza della prima immatricolazione, come specificato nell'atto normativo pertinente.

3.2.2.

Se un tipo di sistema è stato modificato nella successiva fase di completamento del veicolo nella misura in cui il sistema deve essere di nuovo sottoposto a prova ai fini dell'omologazione, tale ripetizione della prova si limiterà agli elementi del sistema modificati o interessati dalle modifiche.

3.2.3.

Se un tipo di veicolo o di sistema è stato modificato da un altro costruttore nella successiva fase di completamento del veicolo nella misura in cui, oltre al nome del costruttore, il veicolo o il sistema possono essere ancora considerati dello stesso tipo, la prescrizione che si applica ai tipi esistenti può continuare a essere applicata fino al raggiungimento della data di prima immatricolazione nel pertinente atto normativo.

3.2.4.

Il cambio di categoria del veicolo determina l'applicazione delle prescrizioni pertinenti alla nuova categoria di veicolo. Si possono accettare i certificati di omologazione UE della precedente categoria se il veicolo soddisfa prescrizioni identiche o più rigorose rispetto a quelle della nuova categoria.

3.3.

Se l'autorità di omologazione è d'accordo, non occorre estendere o modificare l'omologazione globale di un tipo di veicolo rilasciata al costruttore della fase successiva di completamento del veicolo se l'estensione rilasciata alla fase precedente lascia intatta quella successiva o i dati tecnici del veicolo. Occorre tuttavia copiare nel certificato di conformità della fase successiva del veicolo il numero di omologazione comprendente l'estensione rilasciata nella fase precedente o nelle fasi precedenti del veicolo.

3.4.

Se un altro costruttore modifica il vano di carico di un veicolo completo o completato appartenente alla categoria N od O per potervi aggiungere accessori mobili destinati ad accogliere e a fissare il carico (come rivestimenti dello spazio di carico, scaffali e portaoggetti da montare sul tetto), tali elementi si possono considerare parte della massa utile e non è necessario omologarli se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) le modifiche non interessano in alcun modo l'omologazione del veicolo, a parte un aumento della massa effettiva del veicolo;

  2. b) gli accessori aggiunti possono essere rimossi senza utensili speciali.

4. Identificazione del veicolo

4.1.

Il VIN prescritto dal regolamento (UE) n. 19/2011 è mantenuto durante tutte le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la «tracciabilità».

4.2.

Nella seconda fase e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 19/2011, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva il cui modello si trova nell'appendice del presente allegato. La targhetta va saldamente fissata in posizione visibile e facilmente accessibile su una parte destinata a non essere sostituita durante l'uso del veicolo e deve riportare in modo chiaro e indelebile le seguenti informazioni, nel seguente ordine:

nome del costruttore;

sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione UE;

fase di omologazione;

VIN del veicolo di base;

massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo se, nella fase di omologazione corrente, il suo valore è cambiato;

massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione (se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente e se il veicolo può trainare un rimorchio). Si userà il valore «0» se il veicolo non può trainare un rimorchio;

massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente;

in caso di semirimorchio o di rimorchio ad asse centrale, la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente.

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 4.1 e al presente punto, la targhetta aggiuntiva deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato I e all'allegato II del regolamento (UE) n. 19/2011.