Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Requisiti essenziali di aeronavigabilità
1. INTEGRITÀ DEL PRODOTTO
Deve essere garantita l'integrità del prodotto, compresa la protezione dalle minacce alla security delle informazioni, in tutte le condizioni di volo previste per tutta la vita operativa dell'aeromobile. La conformità a tutti i requisiti deve essere dimostrata mediante una valutazione o un'analisi corredata, laddove necessario, da prove.
1.1. Strutture e materiali
1.1.1.
L'integrità della struttura deve essere garantita per l'intero inviluppo operativo dell'aeromobile, e al di là di tale limite con adeguato margine di sicurezza, compreso il sistema di propulsione, e deve essere mantenuta per tutta la vita operativa dell'aeromobile.
1.1.2.
Tutte le parti dell'aeromobile il cui mancato funzionamento potrebbe compromettere l'integrità della struttura devono soddisfare le condizioni seguenti senza presentare deformazioni pericolose o avarie. Ciò comprende tutti gli elementi aventi massa significativa e i rispettivi sistemi di vincolo.
a) Si deve tenere conto di tutte le combinazioni di carico che possono verificarsi entro i limiti dei pesi, dell'escursione baricentrica, dell'inviluppo operativo e della vita operativa dell'aeromobile e al di là di tali limiti con adeguato margine di sicurezza. Ciò comprende carichi dovuti a raffiche, manovre, pressurizzazione, superfici mobili, sistemi di controllo e di propulsione sia in volo che a terra;
b) si deve tenere debito conto dei carichi e dei possibili cedimenti causati da atterraggi o ammaraggi di emergenza;
c) in funzione del tipo di esercizio, nella risposta strutturale a tali carichi si devono considerare gli effetti dinamici, tenendo conto delle dimensioni e della configurazione dell'aeromobile.
1.1.3.
L'aeromobile deve essere esente da instabilità aeroelastica e vibrazioni eccessive di qualsiasi tipo.
1.1.4.
I processi di produzione e i materiali impiegati nella costruzione dell'aeromobile devono assicurare proprietà strutturali note e riproducibili. È necessario tenere conto di qualsiasi variazione delle prestazioni dei materiali collegata con l'ambiente operativo.
1.1.5.
Deve essere garantito, per quanto possibile, che gli effetti dei carichi ciclici, del degrado ambientale, dei danni accidentali e da fonte puntuale non riducano l'integrità strutturale al di sotto di un livello di resistenza residua accettabile. A tale riguardo devono essere predisposte tutte le istruzioni atte a garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità.
1.2. Propulsione
1.2.1.
L'integrità del sistema di propulsione (ovvero del motore e, se del caso, dell'elica) deve essere dimostrata con un adeguato margine di sicurezza per l'intero inviluppo operativo del sistema di propulsione e deve essere mantenuta per tutta la vita operativa del sistema stesso, tenendo conto del ruolo svolto dal sistema di propulsione nell'ambito del principio generale di sicurezza dell'aeromobile.
1.2.2.
Il sistema di propulsione deve produrre, entro i limiti dichiarati, la spinta o la potenza necessarie in ogni determinata condizione di volo, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente e delle condizioni dello stesso.
1.2.3.
Il processo di produzione e i materiali utilizzati nella costruzione del sistema di propulsione devono assicurare un comportamento strutturale noto e riproducibile. È necessario tenere conto di qualsiasi variazione delle prestazioni dei materiali collegata con l'ambiente operativo.
1.2.4.
Gli effetti dei carichi ciclici, del degrado ambientale e operativo e di possibili conseguenti cedimenti delle parti non devono ridurre l'integrità del sistema di propulsione al di sotto di un livello accettabile. A tale riguardo devono essere predisposte tutte le istruzioni atte a garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità.
1.2.5.
Devono essere predisposte tutte le istruzioni, informazioni e prescrizioni necessarie per l'interfaccia sicura e corretta tra sistema di propulsione e aeromobile.
1.3. Impianti ed equipaggiamenti (diversi dagli equipaggiamenti non installati)
1.3.1.
L'aeromobile non deve presentare caratteristiche o dettagli di progetto di cui l'esperienza ha dimostrato la pericolosità.
1.3.2.
L'aeromobile, compresi gli impianti e gli equipaggiamenti necessari alla valutazione del progetto di tipo o richiesti dalle regole operative, deve funzionare nel modo designato in tutte le condizioni operative prevedibili per l'intero inviluppo operativo dell'aeromobile stesso, e al di là di tali limiti con adeguato margine di sicurezza, tenuto conto dell'ambiente operativo degli impianti o degli equipaggiamenti. Altri impianti o equipaggiamenti non necessari alla certificazione del tipo o non richiesti dalle regole operative, indipendentemente dal loro corretto funzionamento, non devono ridurre la sicurezza e non devono incidere negativamente sul corretto funzionamento di qualsiasi altro impianto o equipaggiamento. Gli impianti e gli equipaggiamenti devono poter essere utilizzabili senza richiedere abilità o sforzi eccezionali.
1.3.3.
Gli impianti e gli equipaggiamenti dell'aeromobile, considerati singolarmente e in relazione reciproca, devono essere progettati in modo tale che nessuna singola avaria che non si dimostri estremamente improbabile possa determinare una condizione di avaria catastrofica; deve inoltre esistere un rapporto inverso tra la probabilità di una condizione di avaria e la gravità del suo effetto sull'aeromobile e sui suoi occupanti. Per quanto riguarda il criterio della singola avaria di cui sopra, è ammesso che si debba concedere un margine di tolleranza in funzione delle dimensioni e della generale configurazione dell'aeromobile, fino all'esenzione dall'obbligo di rispettare tale criterio per alcune parti e alcuni impianti di elicotteri e piccoli aeroplani.
1.3.4.
Le informazioni necessarie alla condotta sicura del volo e le informazioni relative alle condizioni di non sicurezza devono essere fornite, a seconda dei casi, all'equipaggio o al personale incaricato della manutenzione in modo chiaro, coerente e non ambiguo. Gli impianti, gli equipaggiamenti e i dispositivi di comando, compresi pannelli segnaletici e annunci, devono essere progettati e disposti in modo da ridurre al minimo gli errori che potrebbero contribuire a creare situazioni di pericolo.
1.3.5.
Nella progettazione devono essere adottate le necessarie precauzioni per ridurre al minimo i rischi per l'aeromobile e i suoi occupanti derivanti da minacce ragionevolmente prevedibili, incluse le minacce alla security delle informazioni, sia esterne sia interne all'aeromobile, compresa la protezione dalla possibilità di un'avaria importante o di interruzioni nel funzionamento di equipaggiamenti non installati dell'aeromobile.
1.4. Equipaggiamenti non installati
1.4.1.
Gli equipaggiamenti non installati devono svolgere la propria funzione di sicurezza ovvero la propria funzione rilevante ai fini della sicurezza nel modo designato in tutte le condizioni operative prevedibili, a meno che tale funzione possa essere svolta anche con altri mezzi.
1.4.2.
Gli equipaggiamenti non installati devono poter essere messi in funzione senza richiedere abilità o sforzi eccezionali.
1.4.3.
Gli equipaggiamenti non installati, indipendentemente dal loro corretto funzionamento, non devono ridurre la sicurezza e non devono incidere negativamente sul corretto funzionamento di qualsiasi altro equipaggiamento, impianto o pertinenza.
1.5. Mantenimento dell'aeronavigabilità
1.5.1.
Deve essere stabilita e resa disponibile tutta la documentazione necessaria, comprese le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, al fine di garantire che lo standard di aeronavigabilità previsto per il tipo di aeromobile e per ogni parte ad esso associata sia mantenuto durante tutta la sua vita operativa.
1.5.2.
Devono essere messi a disposizione strumenti per l'ispezione, regolazione, lubrificazione, rimozione o sostituzione di parti ed equipaggiamenti non installati necessari al mantenimento dell'aeronavigabilità.
1.5.3.
Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere fornite sotto forma di manuale o manuali, a seconda della quantità di dati da fornire. I manuali devono contenere istruzioni di manutenzione e riparazione, informazioni sull'assistenza, procedure di ricerca guasti e di ispezione e avere un formato di uso pratico.
1.5.4.
Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono comprendere le limitazioni della stessa stabilendo il calendario delle sostituzioni obbligatorie nonché la frequenza delle ispezioni e la relativa procedura.
2. ASPETTI DELL'ESERCIZIO DEI PRODOTTI RELATIVI ALL'AERONAVIGABILITÀ
2.1.
Deve essere dimostrato che, al fine di garantire la sicurezza per le persone a bordo e a terra durante l'esercizio del prodotto, sono stati considerati i seguenti aspetti:
a) devono essere definiti i tipi di esercizio per i quali l'aeromobile è omologato, nonché le limitazioni e le informazioni necessarie al suo esercizio in condizioni di sicurezza, comprese limitazioni e prestazioni ambientali;
b) l'aeromobile deve essere manovrabile e controllabile in sicurezza in tutte le condizioni operative previste, anche in caso di avaria di uno o, eventualmente, più sistemi di propulsione, tenendo conto delle dimensioni e della configurazione dell'aeromobile. È necessario tenere in debito conto la forza fisica del pilota, l'ambiente della cabina di pilotaggio, il carico di lavoro del pilota e altri fattori umani, nonché la fase di volo e la sua durata;
c) deve essere possibile effettuare transizioni dolci da una fase di volo a un'altra senza che al pilota siano richiesti abilità, attenzione, sforzi eccezionali e senza un eccessivo carico di lavoro in qualsiasi condizione d'esercizio prevedibile;
d) l'aeromobile deve possedere la stabilità necessaria a garantire che l'impegno richiesto da parte del pilota non sia eccessivo, tenuto conto della fase di volo e della sua durata;
e) devono essere stabilite procedure applicabili in caso di condizioni di esercizio normali, di avaria e di emergenza;
f) devono essere predisposti, a seconda del tipo di aeromobile, sistemi di allerta o altri dispositivi intesi a prevenire il superamento del normale inviluppo di volo;
g) le caratteristiche dell'aeromobile e dei suoi impianti devono consentire un recupero in condizioni di sicurezza dai limiti estremi dell'inviluppo di volo che possono occorrere.
2.2.
I limiti operativi e altre informazioni necessarie all'impiego in condizioni di sicurezza devono essere portati a conoscenza dei membri dell'equipaggio.
2.3.
L'esercizio del prodotto deve essere protetto dai rischi derivanti da condizioni esterne e interne avverse, comprese le condizioni ambientali.
a) In particolare, e a seconda del tipo di esercizio, l'esposizione a fenomeni come condizioni meteorologiche avverse, fulmini, collisioni con volatili, campi elettromagnetici ad alta intensità, ozono ecc., che è probabile si verifichino durante l'esercizio del prodotto, non deve dar luogo a condizioni di non sicurezza, tenendo conto delle dimensioni e della configurazione dell'aeromobile;
b) La cabina passeggeri, a seconda del tipo di esercizio, deve offrire condizioni di trasporto idonee e un'adeguata protezione da eventuali rischi prevedibili che possono verificarsi durante le operazioni di volo o in situazioni di emergenza, compresi incendi, fumi, gas tossici e rischi legati alla decompressione rapida, tenendo conto delle dimensioni e della configurazione dell'aeromobile. Devono essere attuate le disposizioni necessarie a dare agli occupanti ogni ragionevole possibilità di evitare lesioni gravi e di evacuare rapidamente l'aeromobile e a proteggerli dagli effetti della decelerazione in caso di atterraggio o ammaraggio di emergenza. Devono essere forniti, secondo necessità, pannelli segnaletici e annunci chiari e non ambigui per dare istruzioni agli occupanti circa il comportamento corretto e sicuro da tenere e l'ubicazione e l'uso corretto degli equipaggiamenti di sicurezza. L'equipaggiamento di sicurezza necessario deve essere facilmente accessibile;
c) I vani dell'equipaggio, a seconda del tipo di esercizio, devono essere predisposti in modo da facilitare le operazioni di volo, essere quindi forniti di strumenti che consentano di acquisire una coscienza situazionale e di gestire qualsiasi situazione ed emergenza prevedibile. L'ambiente di tali vani non deve ostacolare la capacità dell'equipaggio di eseguire i propri compiti e deve essere progettato in modo da evitare interferenze durante le operazioni ed errori nell'uso dei dispositivi di comando:
3. ORGANIZZAZIONI (COMPRESE PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ O MANUTENZIONE)
3.1.
In funzione del tipo di attività, un'organizzazione deve essere approvata quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'organizzazione deve disporre di tutti i mezzi necessari nell'ambito delle sue attività. Tali mezzi comprendono, ma non sono limitati a, quanto segue: infrastrutture, personale, equipaggiamenti, strumenti e materiali, documentazione dei compiti, responsabilità e procedure, accesso ai dati pertinenti e un sistema di archiviazione dei documenti;
b) in funzione del tipo di attività svolta e delle sue dimensioni, l'organizzazione deve realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al presente allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema;
c) l'organizzazione stipula con altre organizzazioni competenti gli accordi necessari a garantire il mantenimento della conformità ai requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui al presente allegato;
d) l'organizzazione istituisce un sistema di segnalazione di eventi nel quadro del sistema di gestione di cui alla lettera b) e conclude gli accordi di cui alla lettera c), al fine di contribuire all'obiettivo di un costante miglioramento della sicurezza. Il sistema di segnalazione di eventi è conforme al diritto applicabile dell'Unione.
3.2.
Le condizioni di cui ai punti 3.1 lettera c), e 3.1., lettera d) non si applicano alle organizzazioni di addestramento in materia di manutenzione.
3.3.
Le persone fisiche che esercitano un'attività di manutenzione devono acquisire e mantenere un livello di conoscenze teoriche, abilità pratiche ed esperienza, in funzione del tipo di attività.