Regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione del 28 novembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi («programma di riesame»).
L'autorità competente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») è l'autorità di valutazione competente per varie combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il Regno Unito lascerà quindi l'Unione il 30 marzo 2019 e a decorrere da tale data la normativa dell'Unione non si applicherà più al e nel Regno Unito. Attualmente sono in corso negoziati per un accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, comprendente un «periodo di transizione». In base al progetto di disposizioni dell'accordo di recesso quale concordato tra l'UE e il Regno Unito a livello dei negoziatori, durante il periodo di transizione un'autorità competente del Regno Unito non può fungere da autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame. Inoltre non è certo se l'accordo di recesso, una volta ultimato, sarà firmato e ratificato da entrambe le parti prima del 30 marzo 2019.
Per quanto riguarda le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame per il quale l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente, è quindi necessario designare una nuova autorità di valutazione competente fra le autorità competenti degli altri 27 Stati membri dell'Unione europea, dei paesi SEE o della Svizzera, con effetto dal 30 marzo 2019.
Indipendentemente dalla fase di valutazione della domanda, gli Stati membri le cui autorità competenti sono designate per sostituire quella del Regno Unito dovrebbero essere autorizzati a riscuotere tariffe per i servizi forniti, in conformità all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 528/2012.
In considerazione del fatto che il programma di riesame dovrà essere completato entro la scadenza indicata all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno fissare termini adeguati per il completamento delle valutazioni delle domande riassegnate riguardanti combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato:
1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019 1. Il presente articolo si applica alle domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019 per le voci 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 e 1047 dell'allegato II. 2. L'autorità di valutazione competente di uno Stato membro che ha sostituito l'autorità competente del Regno Unito in relazione a una domanda presentata prima del 30 marzo 2019 informa il partecipante delle tariffe applicabili a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 entro il 30 aprile 2019 e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagare le tariffe entro un termine fissato dall'autorità di valutazione competente. Essa informa il partecipante e l'Agenzia al riguardo. 3. In deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, paragrafo 3, la relazione di valutazione e le conclusioni sono inviate dall'autorità di valutazione competente entro una delle seguenti scadenze, a seconda di quale sia posteriore: a) il 31 dicembre 2020; b) il termine di presentazione della relazione di valutazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), indicato nell'allegato III.»;
2) la tabella riportata nell'allegato II è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker