Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio3 al fine di contribuire alla concezione e alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con attività intese a sviluppare e diffondere le cognizioni. In tale contesto, Eurofound dovrebbe tener conto anche delle prospettive a medio e lungo termine.
Fin dalla sua istituzione nel 1975 Eurofound ha svolto un ruolo importante nel promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in tutta l'Unione. Al tempo stesso il concetto di condizioni di vita e di condizioni di lavoro e l'importanza loro attribuita sono mutati sotto l'influsso dell'evoluzione della società e dei cambiamenti sostanziali nei mercati del lavoro. Per riflettere tali sviluppi è opportuno pertanto adeguare la terminologia utilizzata per descrivere gli obiettivi e i compiti di Eurofound.
Il regolamento (CEE) n. 1365/75 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie ulteriori modifiche, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento.
Le norme che disciplinano Eurofound dovrebbero essere definite, nei limiti del possibile e tenendo conto della sua natura tripartita, conformemente ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.
Eurofound fornisce alle istituzioni e agli organi dell'Unione, agli Stati membri e alle parti sociali informazioni specializzate e che forniscono un valore aggiunto nel settore di competenza di Eurofound.
Eurofound dovrebbe continuare a condurre indagini al fine di garantire la continuità delle analisi comparative delle tendenze relative alle condizioni di vita e di lavoro e degli sviluppi del mercato del lavoro nell'Unione.
È altresì importante che Eurofound lavori in stretta collaborazione con organismi affini a livello internazionale, di unione e nazionale.
Poiché le tre agenzie tripartite, ovvero Eurofound, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse. Nel suo lavoro Eurofound dovrebbe pertanto integrare il lavoro dell'EU-OSHA e del Cedefop laddove le agenzie hanno ambiti di interesse simili, favorendo strumenti ben funzionanti, quali i protocolli d'intesa. Eurofound dovrebbe sfruttare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie e, nelle sue attività, evitare duplicazioni con quelle dell'EU-OSHA e del Cedefop e della Commissione. Eurofound dovrebbe inoltre cercare, ove pertinente, di cooperare in modo efficiente con le capacità di ricerca interne delle istituzioni dell'Unione e degli organismi esterni specializzati.
La Commissione dovrebbe consultare le principali parti interessate, compresi i membri del consiglio di amministrazione e i membri del Parlamento europeo, nel corso della valutazione di Eurofound.
La natura tripartita di Eurofound, EU-OSHA e Cedefop è un'importante espressione di un approccio globale basato sul dialogo sociale tra le parti sociali e con le autorità dell'Unione e nazionali, che è fondamentale per trovare soluzioni sociali ed economiche comuni e sostenibili.
Per semplificare il processo decisionale di Eurofound e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Nel documento di programmazione, contenente il programma di lavoro pluriennale e il programma di lavoro annuale di Eurofound, il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare le priorità strategiche delle attività di quest'ultimo. Inoltre, le norme adottate dal consiglio di amministrazione per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero comprendere misure per l'individuazione precoce dei rischi potenziali.
Per garantire il buon funzionamento di Eurofound, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di politiche sociali e legate al lavoro, affinché possano prendere decisioni strategiche e supervisionare le attività di Eurofound.
Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione, dovrebbe essere possibile per il comitato esecutivo, ove necessario, per motivi d'urgenza, adottare determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del comitato esecutivo.
Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva di Eurofound, comprese la gestione corrente, nonché la gestione finanziaria e la gestione delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Dovrebbe essere possibile sospendere tali poteri in circostanze eccezionali, quali conflitti di interessi o gravi inadempienze agli obblighi statutari dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari»).
Il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini debba essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme, nonché dai gruppi che rappresentano i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la designazione dei supplenti che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo.
Eurofound gestisce un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenere tale ufficio.
Le disposizioni finanziarie e quelle sulla programmazione e sull'informazione relative a Eurofound dovrebbero essere aggiornate. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione4 prevede che Eurofound effettui valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione da Eurofound nella sua programmazione pluriennale e annuale.
Per garantire la piena autonomia e indipendenza di Eurofound e consentirgli di realizzare adeguatamente i suoi obiettivi e compiti in conformità del presente regolamento, Eurofound dovrebbe disporre di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato principalmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi a Eurofound per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. L'audit dei conti di Eurofound dovrebbe essere effettuato dalla Corte dei conti.
I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurofound dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Centro di traduzione). Eurofound dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità di Eurofound e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.
Le disposizioni relative al personale di Eurofound dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione («regime applicabile agli altri agenti»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio5.
Eurofound dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario Eurofound dovrebbe adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/4436 e (UE, Euratom) 2015/4447 della Commissione.
È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività di Eurofound in attesa dell'esecuzione del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Obiettivi e compiti
Art. 1 Istituzione e obiettivi
1. È istituita la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), sotto forma di Agenzia dell'Unione.
2.
L'obiettivo di Eurofound è di sostenere la Commissione, gli altri organi, agenzie e istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e le parti sociali nell'elaborazione e attuazione delle politiche volte al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, elaborando politiche per l'occupazione e promuovendo il dialogo sociale.
A tal fine Eurofound promuove e diffonde le conoscenze, fornisce dati concreti e servizi, tra cui conclusioni basate sulla ricerca, e agevola la condivisione delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti nazionali allo scopo dell'elaborazione delle politiche.
Art. 2 Compiti
1. Eurofound ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:
a) analizza gli sviluppi e fornisce analisi comparative delle politiche, dei quadri istituzionali e delle pratiche negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi;
b) raccoglie dati, per esempio tramite indagini e analizza le tendenze delle condizioni di vita e di lavoro e l'evoluzione del mercato del lavoro;
c) analizza gli sviluppi dei sistemi di relazioni industriali e in particolare del dialogo sociale a livello dell'Unione e degli Stati membri;
d) svolge o commissiona studi ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative politiche;
e) realizza, se del caso e su richiesta della Commissione, progetti pilota e azioni preparatorie;
f) offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e informazioni tra i governi, le parti interessate, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati dimostrati;
g) gestisce e mette a disposizione dei decisori politici, delle parti sociali, del mondo accademico e di altre parti interessate strumenti e banche dati.
h) definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell'articolo 30, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze di Eurofound.
2. Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze di Eurofound e di tutti gli studi che esso ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
3. Eurofound può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti Eurofound mantiene uno stretto dialogo in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli organismi accademici e di ricerca, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, Eurofound coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'EU-OSHA e il Cedefop, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività ed evitando la duplicazione degli sforzi.
Capo II. Organizzazione di eurofound
Art. 3 Struttura amministrativa e di gestione
La struttura amministrativa e di gestione di Eurofound comprende:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un comitato esecutivo;
c) un direttore esecutivo.
Sezione 1. Consiglio di amministrazione
Art. 4 Composizione del consiglio di amministrazione
1.
Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;
c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;
d) tre membri in rappresentanza della Commissione.
e) un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.
Ciascuno dei membri di cui alle lettere da a) a d) ha diritto di voto.
Il Consiglio nomina i membri di cui alle lettere a), b) e c) tra i candidati designati rispettivamente dagli Stati membri e dalle organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La Commissione nomina i membri di cui alla lettera d).
La commissione competente del Parlamento europeo nomina l'esperto di cui alla lettera e).
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati in conformità del paragrafo 1.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono designati e nominati sulla base delle loro conoscenze in materia di politiche sociali e legate al lavoro, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza nell'ambito dei compiti istituzionali di Eurofound, al fine di poter espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.
4. Al momento dell'assunzione delle funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione nel caso in cui intervenga un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interesse. Eurofound pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.
5. Il mandato dei membri titolari e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri e i supplenti restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
6. Nel consiglio di amministrazione sono istituiti tre gruppi: un gruppo composto dai rappresentanti dei governi, un gruppo composto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e un gruppo composto dalle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Art. 5 Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) fornisce gli orientamenti strategici delle attività di Eurofound;
b) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione di Eurofound, contenente il programma di lavoro pluriennale di Eurofound e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;
c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale di Eurofound ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio di Eurofound a norma del capo III;
d) adotta la relazione annuale consolidata delle attività di Eurofound con una valutazione relativa alle attività e le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 o luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata;
e) adotta le regole finanziarie applicabili a Eurofound conformemente all'articolo 17;
f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto da Eurofound di cui all'articolo 20;
h) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, riprendendoli nel documento di programmazione di Eurofound;
i) adotta il proprio regolamento interno;
j) esercita nei confronti del personale di Eurofound, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
k) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;
l) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 19;
m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
n) adotta il regolamento interno del comitato esecutivo;
o) istituisce e scioglie i comitati consultivi conformemente all'articolo 12 e ne adotta il regolamento interno;
p) monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
q) autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 30.
2.
Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Art. 6 Programmazione pluriennale e annuale
1. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera f) del presente regolamento, ogni anno il direttore esecutivo redige una bozza di documento di programmazione contenente una programmazione pluriennale e un programma di lavoro annuale in conformità dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
2.
Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione la bozza di documento di programmazione di cui al paragrafo 1. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, la bozza di documento di programmazione è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Il direttore esecutivo presenta eventuali versioni aggiornate di tale documento secondo la stessa procedura. Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione tenendo conto del parere della Commissione.
Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
3. Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, evitando sovrapposizioni con la programmazione di altre agenzie. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 30, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.
4.
Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 3 e comprende:
a) gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
b) una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste volte ad aumentare l'efficienza;
c) un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività;
d) possibili azioni per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali conformemente all'articolo 30.
Esso indica chiaramente quali azioni sono stati aggiunte, modificate o soppresse rispetto all'esercizio finanziario precedente.
5.
Quando a Eurofound è affidata una nuova attività, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.
Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.
6.
La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 28.
L'assegnazione a Eurofound di una nuova attività finalizzata all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 è presa in considerazione nella sua programmazione finanziaria e delle risorse, fatte salve le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio («l'autorità di bilancio»).
Art. 7 Presidente del consiglio di amministrazione
1.
Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone:
a) uno tra i membri che rappresentano i governi degli Stati membri;
b) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;
c) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e
d) uno tra i membri che rappresentano la Commissione.
Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
2. La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.
Art. 8 Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I rappresentanti dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori qualora l'accordo SEE preveda la loro partecipazione alle attività di Eurofound.
5. Eurofound provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
Art. 9 Regole di voto del consiglio di amministrazione
1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 19, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.
2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
Sezione 2. Comitato esecutivo
Art. 10 Comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
b) monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato dato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;
c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, quali definite nell'articolo 11, consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e le questioni di bilancio.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo nel caso in cui sia assente un membro titolare del relativo gruppo. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
6. Il comitato esecutivo si riunisce tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. A seguito di ciascuna riunione, i coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, si adoperano al massimo delle loro possibilità per informare i membri del loro gruppo del contenuto della discussione in modo tempestivo e trasparente.
Sezione 3. Direttore esecutivo
Art. 11 Responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione di Eurofound secondo la direzione strategica stabilita dal consiglio di amministrazione e risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Eurofound.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati a Eurofound dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:
a) la gestione corrente di Eurofound, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;
b) l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c) l'adozione di decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
d) tenendo conto delle esigenze connesse alle attività di Eurofound e della sana gestione del bilancio, la decisione relativa alle strutture interne di Eurofound e, ove necessario, alla loro modifica;
e) la selezione e la nomina del direttore aggiunto, il quale assiste il direttore esecutivo nello svolgimento delle funzioni e delle attività di Eurofound;
f) la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
g) l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;
h) l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività di Eurofound e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
i) la creazione di un sistema efficace di monitoraggio che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 28 e un sistema di rendicontazione che sintetizzi l'esito di tali valutazioni;
j) l'elaborazione delle bozze di regole finanziarie applicabili a Eurofound;
k) la predisposizione della bozza di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurofound, come parte del documento di programmazione di Eurofound, nonché l'esecuzione del bilancio di Eurofound;
l) l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
m) l'assicurazione dell'equilibrio di genere all'interno di Eurofound;
n) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
o) l'elaborazione di una strategia antifrode di Eurofound e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;
p) se del caso, la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e la conclusione di accordi di cooperazione con esse.
6. Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti di Eurofound, di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la cooperazione di Eurofound con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili ed eventuali duplicazioni delle funzioni amministrative di Eurofound.