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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione del 24 gennaio 2019 che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Relazioni con i soggetti operativi interessati

1. Per monitorare e migliorare le prestazioni complessive della rete, il gestore della rete conclude opportuni accordi di lavoro con i soggetti operativi interessati a norma dell’articolo 17.

2. Il gestore della rete e i soggetti operativi interessati coordinano lo sviluppo e la realizzazione degli strumenti e dei sistemi necessari all’esecuzione delle funzioni di rete per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

3. I soggetti operativi interessati garantiscono la compatibilità delle azioni operative attuate a livello locale o di blocchi funzionali di spazio aereo con quelle determinate mediante il processo decisionale cooperativo.

4. I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della rete i dati pertinenti elencati negli allegati da I a VI, in osservanza di tutte le scadenze e dei requisiti stabiliti con il gestore della rete mediante il processo decisionale cooperativo.

Art. 12 Relazioni con gli Stati membri

1. Nell’esecuzione dei suoi compiti, il gestore della rete tiene debitamente conto delle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene alla sovranità sul loro spazio aereo nonché all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza e in materia di difesa.

2. Gli Stati membri mantengono la propria responsabilità relativamente allo sviluppo dettagliato, all’approvazione e all’istituzione di strutture di spazio aereo per lo spazio aereo di loro competenza.

3. Qualora le autorità degli Stati membri siano coinvolte in questioni operative connesse alle funzioni di rete, in particolare il coordinamento delle risorse limitate di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il gestore della rete consulta dette autorità nell’ambito del processo decisionale cooperativo; le autorità degli Stati membri danno attuazione ai risultati di tale processo a livello nazionale.

Art. 13 Relazioni con i blocchi funzionali di spazio aereo

1. Il gestore della rete agisce in stretta collaborazione e si coordina con i fornitori di servizi di navigazione aerea al livello dei blocchi funzionali di spazio aereo, in particolare per quanto riguarda la pianificazione strategica, la gestione delle attività tattiche giornaliere e la gestione delle capacità.

2. Il gestore della rete stabilisce, in stretta cooperazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea al livello dei blocchi funzionali di spazio aereo, processi, procedure e interfacce armonizzati per agevolare la connettività operativa tra i blocchi funzionali di spazio aereo.

3. Gli Stati membri che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo si adoperano per formulare pareri consolidati in merito alle questioni strategiche delle funzioni di rete di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

4. I fornitori di servizi di navigazione aerea che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo si adoperano per formulare pareri consolidati a sostegno del processo decisionale cooperativo.

Art. 14 Cooperazione fra i settori civile e militare

1. Gli Stati membri garantiscono un adeguato livello di partecipazione delle autorità militari nazionali a tutte le attività relative all’esecuzione delle funzioni di rete.

2. Gli Stati membri garantiscono un’adeguata rappresentanza dei fornitori militari di servizi di navigazione aerea e degli utenti militari dello spazio aereo nell’ambito del processo di consultazione e degli accordi lavoro predisposti dal gestore della rete.

3. Il gestore della rete provvede affinché siano predisposte le opportune disposizioni per consentire e sostenere il coordinamento con le autorità militari nazionali e con gli altri organi militari pertinenti, compresa l’Agenzia europea per la difesa (AED). L’ambito di tale coordinamento comprende tutti gli aspetti connessi all’esecuzione delle funzioni di rete che hanno un’incidenza sulle attività militari.

4. Le funzioni di ERND e ATFM sono eseguite fatte salve eventuali riserve o restrizioni dello spazio aereo per uso esclusivo o specifico degli Stati membri. Il gestore della rete incoraggia e coordina la disponibilità di rotte condizionali attraverso tali volumi di spazio aereo e facilita la presa in considerazione dei requisiti militari e delle risposte in materia di gestione delle crisi.

Capo III. Governance delle funzioni di rete

Art. 15 Processo decisionale cooperativo

1. Gli Stati membri e i soggetti operativi interessati eseguono le funzioni di rete con il sostegno del gestore della rete mediante un processo decisionale cooperativo che comprende i seguenti elementi:

  1. a) il processo di consultazione di cui all’articolo 16;

  2. b) gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi di cui all’articolo 17.

2. Il gestore della rete assiste il consiglio di gestione della rete nell’adozione di misure connesse alla gestione delle funzioni di rete di cui all’articolo 18.

3. Quando le azioni del gestore della rete sono contestate da uno o più soggetti operativi interessati, il gestore della rete deferisce la questione al consiglio di gestione della rete per consentirne la risoluzione.

Art. 16 Processo di consultazione

1. Il gestore della rete istituisce un processo per l’adeguata e regolare consultazione delle parti interessate di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

2. La consultazione verte sugli accordi dettagliati di lavoro e sui processi operativi di cui all’articolo 17, sul piano strategico della rete, sul piano operativo e sul piano di prestazioni della rete nonché sui progressi compiuti nell’attuazione di tali piani, sulle relazioni trasmesse alla Commissione e sulle questioni operative.

3. Il gestore della rete adegua il processo di consultazione alle esigenze delle singole funzioni di rete. È previsto il coinvolgimento delle autorità degli Stati membri, qualora richiesto, al fine di garantire che gli aspetti normativi siano disciplinati.

4. Qualora i soggetti operativi interessati sostengano che i loro pareri su una questione specifica non sono stati tenuti nella debita considerazione, la questione è deferita per ulteriore esame al gestore della rete. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la questione secondo le suddette disposizioni, quest’ultima è deferita al consiglio di gestione della rete per consentirne la risoluzione.

Art. 17 Accordi di lavoro e processi operativi

1. Il gestore della rete stabilisce accordi di lavoro dettagliati con i soggetti operativi interessati, gli Stati membri, i paesi terzi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e i paesi associati, se del caso, e i processi operativi atti ad affrontare gli aspetti programmatici e operativi connessi con l’esecuzione delle funzioni di rete, tenendo conto in particolare delle caratteristiche e dei requisiti specifici delle singole funzioni di rete specificate negli allegati da I a IV.

2. Il gestore della rete provvede affinché gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi contengano norme per la notifica alle parti interessate di cui all’articolo 1, paragrafo 3, delle misure correttive risultanti dal processo decisionale cooperativo.

3. Tali accordi di lavoro dettagliati e processi operativi rispettano i requisiti sulla separazione della fornitura di servizi dagli aspetti normativi, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

Art. 18 Consiglio di gestione della rete

1. Il consiglio di gestione della rete è responsabile delle seguenti attività:

  1. a) la convalida del piano strategico della rete;

  2. b) l’approvazione dei piani operativi della rete;

  3. c) l’approvazione delle proposte di misure correttive di cui all’articolo 10;

  4. d) l’approvazione delle specifiche per i processi di consultazione nonché degli accordi di lavoro dettagliati e dei processi operativi per le funzioni di rete, di cui agli articoli 15 e 17, e del processo di adeguamento post-operazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera h);

  5. e) l’approvazione del regolamento interno della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi di cui all’articolo 19, paragrafo 5, e del suo programma di lavoro;

  6. f) il monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico, del piano operativo e del piano di prestazioni della rete di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e gestione dei potenziali scostamenti dai piani iniziali;

  7. g) il monitoraggio del processo di consultazione dei soggetti operativi interessati;

  8. h) il monitoraggio delle attività connesse alla gestione delle funzioni di rete e all’espletamento dei compiti del gestore della rete, compresa la qualità dei servizi che quest’ultimo fornisce ai soggetti operativi interessati;

  9. i) il monitoraggio delle attività del gestore della rete relative alle crisi della rete;

  10. j) l’approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 3;

  11. k) la gestione delle questioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 4, che non siano risolte al livello della singola funzione di rete;

  12. l) la convalida del bilancio annuale del gestore della rete;

  13. m) l’approvazione del proprio regolamento interno;

  14. n) l’approvazione del programma di lavoro di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), e monitoraggio della sua attuazione;

  15. o) la convalida del piano di prestazioni della rete di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b);

  16. p) l’elaborazione di un parere su eventuali funzioni supplementari da affidare al gestore della rete in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004;

  17. q) la formulazione di raccomandazioni ai fini del monitoraggio delle prestazioni delle infrastrutture di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera g), comprese le relative analisi costi/benefici;

  18. r) l’elaborazione di pareri sullo sviluppo e sulla fornitura di servizi comuni di supporto alla rete di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera h), comprese le relative analisi costi/benefici;

  19. s) l’approvazione degli accordi di cooperazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera l), all’articolo 7, paragrafo 3, lettera f), e all’articolo 24;

  20. t) la formulazione di un parere sulla nomina dell’amministratore del gestore della rete di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera g).

2. Il consiglio di gestione della rete istituisce gruppi di lavoro che lo assistono nei suoi lavori, in particolare un gruppo di lavoro sulle operazioni composto dei direttori delle operazioni dei soggetti operativi interessati.

3. Il consiglio di gestione della rete si compone dei seguenti membri con diritto di voto:

  1. a) un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea per blocco funzionale di spazio aereo, già istituto o in fase di istituzione, per un numero totale di quattro voti per tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea;

  2. b) quattro rappresentanti degli utenti commerciali e non commerciali dello spazio aereo civile;

  3. c) due rappresentanti dei gestori aeroportuali;

  4. d) due rappresentanti dei fornitori militari di servizi di navigazione aerea e degli utenti militari dello spazio aereo.

4. Il consiglio di gestione della rete si compone dei seguenti membri senza diritto di voto:

  1. a) il presidente del consiglio di gestione della rete;

  2. b) un rappresentante della Commissione;

  3. c) l’amministratore del gestore della rete di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera g);

  4. d) il presidente del gruppo di lavoro sulle operazioni di cui al paragrafo 2;

  5. e) due rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea di paesi associati che contribuiscono ai lavori del gestore della rete;

  6. f) un rappresentante di Eurocontrol.

5. Ciascun membro del consiglio di gestione della rete ha un supplente.

6. La Commissione nomina il presidente del consiglio di gestione della rete sulla base delle sue competenze e della sua esperienza in campo tecnico e su proposta dei membri con diritto di voto del consiglio di gestione della rete. Essa nomina altresì due vicepresidenti tra i membri con diritto di voto.

7. La Commissione nomina i membri con diritto di voto e i loro supplenti di cui al paragrafo 3, lettera a), su proposta delle rispettive organizzazioni. Essa nomina i membri con diritto di voto e i loro supplenti di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), su proposta dei rispettivi organismi rappresentativi europei. Essa nomina il membro con diritto di voto e il suo supplente di cui al paragrafo 3, lettera d), su proposta dell’AED. Essa nomina i membri senza diritto di voto di cui al paragrafo 4, lettera e), su proposta di Eurocontrol, attuando una rotazione che consenta la nomina a turno di ciascun paese associato e tenendo conto delle esigenze operative al momento della nomina.

8. La Commissione può nominare osservatori ed esperti indipendenti in qualità di consulenti. Essi siedono a titolo personale in rappresentanza di una vasta gamma di settori disciplinari che coprono le funzioni di rete.

9. I membri di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), hanno la facoltà di respingere proposte che hanno un’incidenza sui seguenti ambiti:

  1. a) la compatibilità delle attività del consiglio di gestione della rete con i fini e gli obiettivi del presente regolamento;

  2. b) l’imparzialità e l’equità nell’esecuzione delle funzioni di rete.

10. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), j), da l) a o) e s), vengono adottate dal consiglio di gestione della rete a maggioranza semplice dei suoi membri con diritto di voto.

11. Il consiglio di gestione della rete si riunisce su convocazione del suo presidente e tiene almeno tre riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su richiesta del presidente o della Commissione. Il gestore della rete provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di gestione della rete e del presidente.

12. Il gestore della rete mette a disposizione le risorse necessarie per l’istituzione e il funzionamento del consiglio di gestione della rete e dei suoi gruppi di lavoro.

Capo IV. Gestione delle crisi della rete

Art. 19 Cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi

1. L’istituzione della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (EACCC, European Aviation Crisis Coordination Cell) fornisce sostegno nella gestione delle crisi della rete. L’EACCC contribuisce, attraverso la sua attività, al coordinamento delle risposte alle crisi della rete.

2. L’EACCC annovera, in qualità di membri permanenti, un rappresentante:

  1. a) di uno Stato membro che ha ricevuto mandato in tal senso da tutti gli Stati membri;

  2. b) della Commissione;

  3. c) dell’Agenzia;

  4. d) di Eurocontrol;

  5. e) del gestore della rete;

  6. f) del settore militare;

  7. g) dei fornitori di servizi di navigazione aerea;

  8. h) dei gestori aeroportuali;

  9. i) degli utenti dello spazio aereo.

La Commissione nomina i suddetti membri e i relativi supplenti. La nomina è effettuata sulla base di una proposta presentata:

  1. 1) dagli Stati membri nel caso di cui al primo comma, lettera a);

  2. 2) dall’Agenzia, da Eurocontrol e dal gestore della rete nel caso di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), a seconda dei casi;

  3. 3) dall’AED nel caso di cui al primo comma, lettera f);

  4. 4) dai rispettivi organismi rappresentativi europei nel caso di cui al primo comma, lettere g), h) e i).

3. Ciascuno Stato membro designa per l’EACCC un punto di contatto nazionale e un supplente e ne facilita l’accesso alle informazioni pertinenti provenienti dalle strutture nazionali di gestione delle crisi, le cui attività non si limitano al settore dell’aviazione. I punti di contatto nazionali svolgono le loro funzioni conformemente al regolamento interno dell’EACCC.

4. L’EACCC può prevedere di volta in volta la partecipazione di esperti, in funzione della natura della specifica crisi, che la assistano nella formulazione delle sue risposte in materia di gestione delle crisi.

5. L’EACCC elabora il proprio regolamento interno e le relative modifiche da sottoporre all’approvazione del consiglio di gestione della rete a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera e).

6. Il gestore della rete mette a disposizione le risorse necessarie per l’istituzione e il funzionamento dell’EACCC.

Art. 20 Responsabilità del gestore della rete

Il gestore della rete, ove necessario con il sostegno dell’EACCC:

  1. a) coordina le risposte alle crisi della rete, il che comporta una stretta cooperazione con le strutture corrispondenti negli Stati membri;

  2. b) sostiene l’attivazione e il coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri, in particolare mediante una rete di punti di contatto nazionali;

  3. c) elabora misure di attenuazione a livello di rete per assicurare una risposta tempestiva a un’eventuale crisi della rete, allo scopo di proteggere e garantire il funzionamento continuativo e sicuro della rete stessa. A tal fine il gestore della rete provvede in piena autonomia a:

    1. i) monitorare 24 ore su 24 la situazione della rete per accertare eventuali crisi della stessa;

    2. ii) garantire un’attività efficiente di gestione e comunicazione delle informazioni attraverso la diffusione di dati precisi, tempestivi e coerenti per sostenere gli Stati membri e i soggetti operativi interessati nelle loro decisioni in merito alle modalità di recupero dalle crisi della rete e/o di attenuazione del loro impatto sulla rete;

    3. iii) facilitare la raccolta organizzata e la conservazione centralizzata di tali dati;

  4. d) segnala, se del caso, alla Commissione, all’Agenzia o agli Stati membri eventuali opportunità di fornire un ulteriore sostegno per mitigare gli effetti delle crisi della rete, ivi comprese opportunità di collegamento con gli operatori di altre modalità di trasporto che possono individuare e attuare soluzioni di trasporto intermodale;

  5. e) monitora la ripresa e la resilienza della rete e ne informa l’EACCC;

  6. f) organizza, facilita e/o esegue un programma concordato di esercizi di simulazione di crisi con la partecipazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati per prepararsi all’eventualità di una crisi reale della rete;

  7. g) elabora, attua e monitora un programma di lavoro e un registro dei rischi.

Capo V. Consultazione degli stati membri, monitoraggio, rendicontazione e supervisione

Art. 21 Informazione e consultazione degli Stati membri

1. Il gestore della rete aggiorna regolarmente la Commissione sui progressi compiuti nell’esecuzione delle funzioni di rete e sulle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri in merito ai progressi e alle misure in questione.

2. La Commissione consulta gli Stati membri sulle questioni strategiche delle funzioni di rete e tiene conto del loro parere. Tali questioni comprendono:

  1. a) le prestazioni complessive della rete;

  2. b) l’attuazione delle misure correttive di cui all’articolo 10 da parte del gestore della rete;

  3. c) la nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete;

  4. d) il progetto di piano strategico della rete e, in particolare, gli obiettivi del piano in fase preliminare;

  5. e) il progetto di piano di prestazioni della rete;

  6. f) il progetto di bilancio annuale del gestore della rete;

  7. g) la relazione annuale del gestore della rete;

  8. h) il progetto di regolamento interno dell’EACCC;

  9. i) le specifiche per i processi di consultazione nonché gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi di cui agli articoli 15 e 17;

  10. j) le questioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3, che non siano risolte al livello della singola funzione di rete;

  11. k) i casi di cui all’articolo 10, paragrafo 3;

  12. l) la valutazione di cui all’articolo 5;

  13. m) l’elaborazione e la realizzazione di attività di monitoraggio relative alle infrastrutture ATM/CNS e di servizi comuni di supporto alla rete attinenti all’esecuzione delle funzioni di rete, compresi il bilancio e le analisi costi/benefici relativi.

La consultazione di cui al secondo comma, lettera a), si svolge a scadenze regolari.

Art. 22 Monitoraggio e rendicontazione

1. Il gestore della rete predispone un processo di monitoraggio continuo di tutti i seguenti elementi:

  1. a) le prestazioni operative della rete;

  2. b) le misure adottate e risultati ottenuti in termini di prestazioni da parte dei soggetti operativi interessati e degli Stati membri;

  3. c) l’efficacia e l’efficienza del processo decisionale cooperativo nell’esecuzione di ciascuna funzione;

  4. d) la qualità dei servizi che il gestore della rete fornisce ai soggetti operativi interessati tramite indicatori specifici.

2. Il monitoraggio continuo è finalizzato a individuare ogni potenziale scostamento dal piano strategico e dal piano operativo della rete. I soggetti operativi interessati sostengono il gestore della rete in questo processo mediante la trasmissione di dati.

3. Il gestore della rete sottopone alla Commissione, al consiglio di gestione della rete e all’Agenzia una relazione annuale sulle misure adottate per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché raccomandazioni per affrontare le questioni relative alla rete. La relazione verte sulle singole funzioni di rete, sulla situazione complessiva della rete e sull’attuazione del piano strategico, del piano operativo e del piano di prestazioni della rete, nonché sul conseguimento degli obiettivi del gestore della rete di garantire la qualità dei suoi servizi ai soggetti operativi interessati. La Commissione trasmette la relazione agli Stati membri.

Art. 23 Supervisione del gestore della rete

La Commissione assicura la supervisione del gestore della rete per quanto riguarda il rispetto dei requisiti contenuti nel presente regolamento e in altre normative dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, [i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 della Commissione], il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e i progetti comuni istituiti a norma di tale regolamento. La Commissione informa gli Stati membri dell’esito della supervisione.

Capo VI. Relazioni con i paesi terzi

Art. 24 Partecipazione dei paesi terzi ai lavori del gestore della rete

1. I paesi terzi partecipano ai lavori del gestore della rete in conformità al diritto dell’Unione, fatto salvo il rispetto degli accordi con l’Unione e conformemente ad essi.

2. I paesi associati e i loro soggetti operativi interessati possono contribuire alle attività del gestore della rete.

3. Il gestore della rete può concludere accordi di cooperazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliti in paesi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 all’interno delle regioni EUR, NAT, AFI e MID dell’ICAO, se tali paesi partecipano a un blocco funzionale di spazio aereo o se la loro partecipazione influisce direttamente sulle prestazioni della rete, al fine di garantire le opportune interoperabilità e connettività a livello regionale.

4. Al fine di migliorare l’esecuzione delle funzioni di rete e le prestazioni della rete, il gestore della rete può anche concludere accordi di cooperazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliti in paesi facenti parte di regioni dell’ICAO diverse da quelle di cui al paragrafo 3, al fine di scambiare dati relativi alle funzioni di rete.

Capo VII. Finanziamento e bilancio

Art. 25 Finanziamento e bilancio del gestore della rete

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento dei compiti affidati al gestore della rete mediante le tariffe di navigazione aerea.

2. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza.

3. Il gestore della rete stabilisce un bilancio che sia:

  1. a) commisurato al conseguimento dei propri obiettivi prestazionali, conformemente al piano di prestazioni della rete di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b);

  2. b) adeguato all’attuazione del programma di lavoro di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j);

  3. c) contabilizzato separatamente nei casi in cui l’organismo designato quale gestore della rete svolga altre attività oltre a quelle di cui all’articolo 7.

Capo VIII. Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker