Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo1, in particolare l’articolo 15 bis,
Il quadro normativo del cielo unico europeo (CUE) si compone delle misure citate all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, l’applicazione del quadro normativo del cielo unico europeo lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri.
Nella comunicazione del 22 dicembre 20113 la Commissione ha manifestato l’intenzione di definire meccanismi di governance e d’incentivazione per la realizzazione di SESAR (Ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo) in base all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004. Si annoverano tra tali meccanismi: progetti comuni che contribuiscano alla proficua attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa («piano generale ATM»); orientamenti sui progetti comuni che delineino un quadro vincolante sulle modalità con cui detti progetti possono concorrere all’attuazione del piano generale ATM; meccanismi di governance che assicurino una realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata prevedendo una chiara attribuzione delle competenze tra i diversi soggetti.
Il regolamento (CE) n. 550/2004 intende assistere gli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l’uso dello spazio aereo mediante la collaborazione su progetti comuni. Mira parallelamente ad accelerare la realizzazione del progetto SESAR.
Il progetto SESAR, che è stato predisposto per modernizzare il sistema di gestione del traffico aereo in Europa, è il pilastro tecnologico dell’iniziativa sul cielo unico europeo.
SESAR si articola in tre fasi: la definizione, per stabilire il contenuto dei sistemi di ATM di prossima generazione; lo sviluppo, per mettere a punto e convalidare la nuova generazione di sistemi tecnologici, componenti e procedure operative; la realizzazione, ossia la fase industriale e l’applicazione dei nuovi sistemi di gestione del traffico aereo.
Il piano generale ATM, elaborato nella fase di definizione di SESAR, costituisce la tabella di marcia concordata per il passaggio dalla ricerca e sviluppo ATM alla fase di realizzazione.
Il piano generale ATM illustra le modifiche operative di fondo necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi prestazionali del CUE. Si tratta di uno strumento essenziale per la realizzazione di SESAR e costituisce la base della realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata delle nuove funzionalità ATM.
Gli obiettivi e le priorità della realizzazione devono tener conto anche degli aspetti legati alle operazioni della rete, secondo la definizione contenuta nel piano strategico della rete, che include obiettivi prestazionali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e le azioni programmate per conseguirli, e nel piano operativo della rete di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione4.
La realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata di SESAR è essenziale per conseguire gli obiettivi prestazionali del CUE e i benefici economici complessivi attesi dalla modernizzazione dell’ATM.
I progetti comuni previsti all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 devono concorrere a migliorare le prestazioni della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e risultare in un’analisi costi-benefici globalmente positiva, tenuto conto del potenziale impatto negativo su regioni o soggetti specifici.
Occorre stabilire un assetto di governance per la realizzazione di SESAR che permetta di attuare e monitorare i progetti comuni in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato, mediante l’impiego ottimale degli strumenti e degli organismi indicati nel quadro normativo del cielo unico europeo.
Ai fini di una gestione efficace della realizzazione di SESAR e della credibilità del relativo processo, occorre coinvolgere nella governance della realizzazione i soggetti operativi responsabili delle prestazioni del sistema ATM.
I soggetti operativi che investono nella realizzazione di SESAR devono svolgere, di preferenza mediante un soggetto unico, un ruolo guida nella gestione e attuazione delle attività di realizzazione evitando nel contempo conflitti d’interesse.
L’industria manifatturiera deve svolgere una funzione di consulenza nella realizzazione di SESAR, per garantire la coerenza con la fase industriale e la disponibilità tempestiva delle apparecchiature.
Occorre che la Commissione supervisioni le attività di realizzazione accertando che rispondano agli obiettivi del CUE e vigili alla salvaguardia del pubblico interesse; istituisce a tal fine meccanismi adeguati di relazione e monitoraggio sfruttando al meglio gli strumenti esistenti, quali il piano e la relazione sull’attuazione del cielo unico a livello europeo (ESSIP) e a livello locale (LSSIP).
Occorre che la Commissione tenga il comitato per il cielo unico pienamente informato sui processi di selezione del gestore della realizzazione, di approvazione del programma di realizzazione e di selezione dei progetti attuativi. Il comitato per il cielo unico dev’essere consultato su tali questioni nel rispetto delle norme e procedure previste nei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione.
È opportuno che l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE), che produce materiale tecnico e svolge attività preliminari e accessorie in relazione alla normazione europea, assista la Commissione nel monitoraggio e nell’agevolazione dei processi di standardizzazione e nella promozione dell’uso di norme europee.
Sebbene la realizzazione dei progetti SESAR collegata al settore militare resti di competenza dello Stato interessato, è opportuno un coordinamento con il comparto militare per evitare conseguenze negative sulle capacità di difesa.
Perché i soggetti interessati siano incoraggiati a investire in tempi rapidi e per attenuare l’effetto degli aspetti della realizzazione che presentano un’analisi costi-benefici meno favorevole, occorre ammettere al finanziamento e agli altri incentivi dell’Unione i progetti attuativi tesi alla realizzazione di progetti comuni, nel rispetto delle norme e procedure dei programmi di finanziamento e degli schemi d’incentivazione dell’Unione.
Occorre perseguire, per quanto possibile, sinergie tra la realizzazione di SESAR e i blocchi funzionali di spazio aereo (FAB).
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Principi generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce i progetti comuni di cui all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004, ne illustra le modalità di governance e indica gli incentivi alla loro realizzazione.
2. Il presente regolamento si applica alla rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN).
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 677/2011.
Valgono, inoltre, le definizioni seguenti. Si intende per:
1) «impresa comune SESAR», l’organismo costituito ai sensi del regolamento (CE) n. 219/20071 del Consiglio, e successive modifiche, incaricato di gestire e coordinare la fase di sviluppo del progetto SESAR;
2) «sistema di tariffazione», il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/3172 della Commissione;
3) «funzionalità ATM», un gruppo di funzioni o servizi operativi interoperabili di ATM collegati alla gestione delle traiettorie, dello spazio aereo e della superficie o alla condivisione delle informazioni negli ambienti operativi di rotta, di terminale, di aeroporto o di rete;
3 bis) «sottofunzionalità ATM», una parte integrante di una funzionalità ATM che consiste in una funzione operativa o un servizio operativo che contribuisce all’ambito di applicazione generale della funzionalità;
3 ter) «soluzione SESAR», il risultato della fase di sviluppo di SESAR, che introduce tecnologie nuove o migliorate standardizzate e interoperabili e procedure operative armonizzate a sostegno dell’attuazione del piano generale europeo ATM;
4) «realizzazione di SESAR», le attività e i processi relativi alla fase industriale e all’attuazione delle funzionalità ATM indicate nel piano generale ATM;
4 bis) «attuazione sincronizzata», un’attuazione delle funzionalità ATM in modo sincronizzato su un’area geografica definita, che comprende almeno due Stati membri nell’ambito dell’EATMN, o tra i soggetti operativi aerei e i soggetti operativi a terra, sulla base di una pianificazione comune che include le date di attuazione previste e le pertinenti misure transitorie per la progressiva realizzazione e che coinvolge più soggetti operativi interessati;
5) «fase industriale» delle funzionalità ATM, le attività e i processi a seguito della convalida, ossia: normazione, certificazione e produzione da parte dell’industria manifatturiera (produttori di attrezzature di terra e di bordo);
6) «attuazione», con riferimento alle funzionalità ATM, l’approvvigionamento, l’installazione, il collaudo, l’addestramento e la messa in servizio di apparecchiature e sistemi, comprese le procedure operative associate, da parte dei soggetti operativi;
6 bis) «data di attuazione prevista», una data entro la quale deve essere completata l’attuazione della funzionalità o della sottofunzionalità ATM;
6 ter) «data di industrializzazione prevista», una data entro la quale le norme e le specifiche devono essere disponibili per consentire l’attuazione della funzionalità o della sottofunzionalità ATM;
7) «modifica operativa di fondo», modifica operativa di gestione del traffico aereo (ATM) che determina per il soggetto operativo notevoli miglioramenti delle prestazioni di rete, di cui al piano generale ATM;
8) «sistema di prestazioni», il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
9) «obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea», gli obiettivi previsti all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
10) «soggetto operativo», il gestore della rete e gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea ed i gestori aeroportuali dei settori civile e militare;
11) «progetto SESAR», un ciclo di innovazione che fornisce all’Unione un sistema di gestione del traffico aereo altamente efficiente, standardizzato e interoperabile, che comprende le fasi di definizione, sviluppo e realizzazione di SESAR.
Art. 3 Piano generale ATM
1. Il piano generale ATM è la tabella di marcia applicabile alla modernizzazione del sistema europeo di ATM e che collega l’attività di ricerca e sviluppo di SESAR alla realizzazione. Rappresenta lo strumento fondamentale del cielo unico europeo (CUE) per la fluidità operativa della EATMN e la realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata di SESAR.
2. Gli aggiornamenti del piano generale ATM concorrono al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e ne preservano la coerenza con la realizzazione di SESAR e le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di quest’ultima. A tal fine gli aggiornamenti del piano generale ATM tengono conto del piano strategico della rete e del piano operativo della rete.
Capo II. Progetti comuni
Art. 4 Finalità e contenuto
1.
I progetti comuni indicano le funzionalità ATM e le relative sottofunzionalità. Tali funzionalità e sottofunzionalità si basano su soluzioni SESAR che affrontano le modifiche operative di fondo definite nel piano generale europeo ATM, sono pronte per l’attuazione e richiedono un’attuazione sincronizzata.
La preparazione per l’attuazione è valutata, tra l’altro, sulla base dei risultati della convalida effettuata durante la fase di sviluppo, dello stato di industrializzazione e di una valutazione dell’interoperabilità, nonché in relazione al piano globale di navigazione aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) e al pertinente materiale ICAO.
2. I progetti comuni definiscono, per ciascuna funzionalità e sottofunzionalità ATM, le seguenti caratteristiche:
a) le modifiche operative di fondo a cui contribuiscono;
b) l’ambito operativo e tecnico;
c) l’ambito geografico;
d) i soggetti operativi interessati che sono necessari per la loro attuazione;
e) i requisiti di sincronizzazione;
f) le date di attuazione previste;
g) le interdipendenze con altre funzionalità e sottofunzionalità.
3. In deroga al paragrafo 1, i progetti comuni possono comprendere anche funzionalità o sottofunzionalità ATM che non sono pronte per l’attuazione ma che costituiscono una componente essenziale del progetto comune in questione, a condizione che la loro industrializzazione si consideri completata entro tre anni dall’adozione del progetto comune in questione. A tal fine è definita anche una data di industrializzazione prevista per tali funzionalità o sottofunzionalità ATM nel progetto comune.
4. Allo scadere della data di industrializzazione prevista, la Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, verifica che le funzionalità o sottofunzionalità ATM di cui al paragrafo 3 siano state standardizzate e siano pronte per l’attuazione. Qualora si constati che non sono pronte per l’attuazione, esse sono ritirate dal regolamento relativo al progetto comune.
5. Il gestore della realizzazione, l’impresa comune SESAR, le organizzazioni europee di normazione, l’EUROCAE e l’industria manifatturiera interessata cooperano sotto il coordinamento dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per garantire il rispetto della data di industrializzazione prevista.
6. Inoltre i progetti comuni:
a) sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e contribuiscono al loro conseguimento;
b) dimostrano l’effettivo interesse economico dell’EATMN sulla scorta di un’analisi dei costi-benefici e individuano le potenziali conseguenze negative, a livello locale o regionale, per le specifiche categorie di soggetti operativi;
c) tengono conto dei pertinenti elementi di realizzazione indicati nel piano strategico della rete e nel piano operativo della rete del gestore della rete;
d) dimostrano una migliore prestazione ambientale.
Art. 5 Predisposizione, adozione e attuazione
1. La Commissione elabora le proposte di progetti comuni in base ai requisiti dell’articolo 4.
2. Assistono la Commissione il gestore della rete, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e l’organo di valutazione delle prestazioni, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze, nonché l’impresa comune SESAR, Eurocontrol, le organizzazioni europee di normazione, l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE) e il gestore della realizzazione. Tali soggetti operativi e l’industria manifatturiera sono coinvolti nei lavori di detti organismi.
2 bis. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, su richiesta della Commissione, fornisce un parere sulla preparazione tecnica per la realizzazione delle funzionalità ATM e delle relative sottofunzionalità proposte per un progetto comune.
3.
Sulle proposte di progetti comuni la Commissione consulta le parti interessate a norma degli articoli 6 e 10 del regolamento (CE) n. 549/2004, anche per il tramite dell’Agenzia europea per la difesa in quanto agevolatrice del coordinamento delle posizioni del comparto militare, e il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo.
La Commissione verifica che le proposte di progetti comuni siano avallate dagli utenti dello spazio aereo e dai soggetti operativi a terra necessari per l’attuazione del dato progetto comune.
4.
5. La Commissione adotta i progetti comuni e le relative modifiche secondo la procedura di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004.
6. I progetti comuni sono attuati mediante progetti attuativi, secondo il programma di realizzazione stabilito nel capo III, sezione 2.
7. Gli Stati membri e il gestore della rete includono gli investimenti relativi all’attuazione di progetti comuni nei piani di miglioramento delle prestazioni e nel piano di prestazioni della rete.
Art. 6 Monitoraggio
1. La Commissione monitora l’attuazione dei progetti comuni e il relativo effetto sulle prestazioni dell’EATMN imponendo obblighi specifici di relazione. La Commissione stabilisce detti obblighi nell’ambito del partenariato quadro di cui all’articolo 9, paragrafo 5.
2. Nel monitorare l’efficacia dei progetti comuni in termini di prestazioni dell’EATMN, la Commissione impiega al meglio gli strumenti di monitoraggio e di relazione esistenti ed è assistita, in particolare, dal gestore della rete e dall’organo di valutazione delle prestazioni in conformità ai regolamenti (UE) n. 677/2011 e (UE) n. 691/2010, nonché dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativamente agli aspetti di sicurezza.
3. Il comitato per il cielo unico è informato sull’attuazione dei progetti comuni.
Capo III. Governance della realizzazione e incentivi
Sezione 1. Governance della realizzazione
Art. 7 Principi generali
1. La governance della realizzazione assicura l’attuazione tempestiva, coordinata e sincronizzata dei progetti comuni fungendo nel contempo da interfaccia con la fase industriale e agevolandola.
2. La governance della realizzazione si articola in tre livelli: politico, gestionale e attuativo.
Art. 8 Livello politico
1. Il livello politico ha la responsabilità di supervisionare la realizzazione di SESAR assicurando che sia conforme al quadro normativo del cielo unico europeo e che salvaguardi il pubblico interesse.
2. La Commissione è competente a livello politico, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) predisposizione e adozione dei progetti comuni a norma dell’articolo 5;
b) selezione del gestore della realizzazione, approvazione del programma di realizzazione e selezione dei progetti di realizzazione;
c) gestione dei fondi dell’Unione a sostegno del gestore della realizzazione e dei progetti di realizzazione;
d) indicazione degli incentivi alla realizzazione di SESAR e applicazione della convenzione quadro di partenariato conclusa con il gestore della realizzazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, e di qualsiasi accordo pertinente ai progetti di realizzazione;
e) promozione della partecipazione dei soggetti civili e militari;
f) sviluppo della cooperazione e del coordinamento con i paesi terzi;
g) istituire un coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e con le organizzazioni europee di normazione per agevolare l’industrializzazione e promuovere l’interoperabilità delle funzionalità e sottofunzionalità ATM;
h) monitoraggio della realizzazione dei progetti comuni e del loro contributo al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea;
i) emanazione di raccomandazioni ai soggetti operativi e agli Stati membri.
3. Assistono la Commissione, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze definiti nel quadro normativo del CUE, il comitato per il cielo unico, l’organo consultivo di settore, il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo, le autorità nazionali di vigilanza e l’organo di valutazione delle prestazioni. La Commissione può consultare il comitato per il cielo unico su qualsiasi questione concernente l’applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione implica anche, secondo le rispettive competenze e il rispettivo ruolo:
a) Eurocontrol mediante meccanismi di cooperazione da essa concordati con l’Unione, per valersi appieno del suo patrimonio di conoscenze e delle sue competenze paneuropee nei settori civile e militare;
b) l’Agenzia europea per la difesa, per agevolare il coordinamento delle posizioni militari degli Stati membri e delle pertinenti organizzazioni militari internazionali sulla realizzazione di SESAR, e a loro sostegno, e per informare i meccanismi di pianificazione militare degli obblighi derivanti dalla realizzazione di SESAR;
c) l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, al fine di garantire che i requisiti di sicurezza, interoperabilità e ambiente dei progetti e le norme relative ai progetti comuni siano stabiliti in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e relative norme di attuazione, nonché al piano europeo per la sicurezza aerea stabilito a norma dell’articolo 6 dello stesso;
d) l’impresa comune SESAR, per mantenere un collegamento permanente tra le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di SESAR e la realizzazione di SESAR e per assicurare che i progetti comuni e il programma di realizzazione siano conformi al piano generale ATM;
e) le organizzazioni europee di normazione e l’EUROCAE, per favorire e monitorare i processi di standardizzazione industriale e l’uso delle norme che ne scaturiscono.
Art. 9 Livello gestionale
1. Il gestore della realizzazione è responsabile del livello gestionale.
2. Il gestore della realizzazione è competente, in particolare, per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) sviluppo, proposta, mantenimento e attuazione del programma di realizzazione in conformità alla sezione 2;
b) associazione dei soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni;
c) istituzione dei meccanismi e processi decisionali che permettono la sincronizzazione efficiente e il coordinamento generale dei progetti attuativi e dei relativi investimenti, in linea con il programma di realizzazione;
d) gestione efficace dei rischi e dei conflitti d’interesse;
e) consulenza alla Commissione sulle questioni inerenti all’attuazione dei progetti comuni e alla predisposizione di progetti comuni nuovi;
f) attuazione delle decisioni della Commissione assicurandone e monitorandone l’attuazione da parte del livello attuativo;
g) individuazione dei meccanismi di finanziamento più appropriati combinando fondi pubblici e privati;
h) monitoraggio dell’attuazione del programma di realizzazione;
i) presentazione di relazioni alla Commissione;
j) coordinamento adeguato con le autorità nazionali di vigilanza.
k) coordinamento adeguato con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.
3. Il gestore della realizzazione si compone di raggruppamenti di soggetti operativi o di soggetti operativi singoli, anche di paesi terzi, nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione. I soggetti operativi possono partecipare al gestore della realizzazione tramite strutture di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB).
4. Il gestore della realizzazione dimostra, tra l’altro, la capacità di:
a) rappresentare i soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni;
b) gestire programmi di attuazione multinazionali;
c) comprendere i meccanismi di reperimento dei fondi e di finanziamento e la gestione finanziaria dei programmi;
d) usare le strutture esistenti per coinvolgere tutti i soggetti operativi.
5. La Commissione seleziona i membri del gestore della realizzazione concludendo un partenariato quadro a seguito di un invito a presentare proposte, a norma dell’articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione10 (modalità di applicazione). L’invito a presentare proposte fissa gli obiettivi, requisiti e criteri applicabili alla selezione dei membri del gestore della realizzazione in conformità alle modalità di applicazione. Il comitato per il cielo unico è informato sulla procedura di selezione del gestore della realizzazione.
6. I membri del gestore della realizzazione eseguono almeno un progetto attuativo o parte di esso.
7. Il gestore della realizzazione concorda opportuni meccanismi di cooperazione con il gestore della rete, l’impresa comune SESAR e il comparto militare. Detti meccanismi di cooperazione sono sottoposti all’approvazione della Commissione. La cooperazione si configura come segue:
a) gestore della realizzazione e gestore della rete collaborano affinché i rispettivi compiti non si sovrappongono né entrino in concorrenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti della realizzazione che interessano l’infrastruttura della rete, l’organizzazione dello spazio aereo e le prestazioni, così come la coerenza con il piano strategico della rete e il piano operativo della rete; inoltre il gestore della rete sostiene, nei limiti del proprio mandato, i membri del gestore della realizzazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 677/2011;
b) il gestore della realizzazione coopera con l’impresa comune SESAR per assicurare i necessari collegamenti fra le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di SESAR e la realizzazione di SESAR e si consulta con l’impresa comune SESAR sulle priorità e i progressi compiuti nella fase di sviluppo su questioni inerenti alla fase industriale e ai fini della coerenza con il piano generale ATM;
c) il gestore della realizzazione coordina i lavori con il comparto militare per scongiurare effetti negativi sulle capacità di difesa nazionali e collettive.
8. Nelle decisioni che possono avere conseguenze per le attività degli organismi di cui al paragrafo 7 il gestore della realizzazione tiene debitamente conto del loro parere.
9. In caso di disaccordo tra il gestore della realizzazione e gli organismi di cui al paragrafo 7, il gestore della realizzazione sottopone la questione alla Commissione, che decide. Il gestore della realizzazione si attiene alla decisione della Commissione.
10. Il gestore della realizzazione chiede all’industria manifatturiera, attraverso meccanismi di cooperazione che sono comunicati alla Commissione, assistenza per ottenere, fra l’altro, informazioni sulla fase industriale dei prodotti.
11. Fatta salva la disponibilità di fondi e nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione, la Commissione accorda sostegno finanziario al gestore della realizzazione esclusivamente per l’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2.
Art. 10 Livello attuativo
1. Il livello attuativo consiste nei progetti attuativi selezionati dalla Commissione per dare attuazione ai progetti comuni in linea con il programma di realizzazione.
2. La Commissione seleziona i progetti attuativi tramite inviti a presentare proposte per l’attuazione del programma di realizzazione, nel rispetto delle norme e procedure dei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione.
3. Le proposte di progetti attuativi tengono debitamente presente la maturità dei processi della fase industriale relativi ai progetti in questione, in base alle informazioni fornite dall’industria manifatturiera, in particolare per quanto riguarda l’impatto dei progetti attuativi sui sistemi di ATM preesistenti, la fattibilità tecnica, le stime dei costi e le tabelle di marcia applicabili alle soluzioni tecniche.
4. I progetti attuativi e la relativa esecuzione sono conformi alle condizioni concordate con la Commissione.
Sezione 2. Programma di realizzazione
Art. 11 Finalità e contenuto
1. Il programma di realizzazione presenta, in un piano di lavoro completo e strutturato, tutte le attività richieste per attuare le tecnologie, procedure e migliori pratiche necessarie per l’attuazione dei progetti comuni. Il programma di realizzazione specifica le piattaforme tecnologiche per l’attuazione dei progetti comuni.
2. Il programma di realizzazione definisce le modalità di sincronizzazione dell’attuazione dei progetti comuni nell’ambito dell’EATMN, tenendo conto dei requisiti e dei vincoli operativi locali.
3. Il programma di realizzazione costituisce i riferimenti per tutti i soggetti operativi interessati necessari per attuare progetti comuni e per i livelli di gestione e di attuazione. I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della realizzazione le informazioni pertinenti relative all’attuazione del programma di realizzazione. Il programma di realizzazione è parte integrante della convenzione quadro di partenariato e pertanto tutti i beneficiari s’impegnano ad attuarlo.