diritto.io

Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

L'Unione conclude regolarmente con paesi terzi accordi commerciali nei quali concede a tali paesi un trattamento preferenziale. Tali accordi commerciali possono comprendere clausole di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, come il meccanismo di stabilizzazione per taluni prodotti sensibili. Le specificità di alcuni prodotti oggetto di accordi commerciali può richiedere misure specifiche così come può richiederlo la situazione vulnerabile delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

È necessario stabilire le procedure atte a garantire l'attuazione efficace delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute negli accordi commerciali riguardanti misure di salvaguardia e altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni specifiche non siano conformi al presente regolamento. Tali disposizioni specifiche dovrebbero essere elencate nell'allegato del presente regolamento. Alla Commissione non dovrebbe pertanto essere impedito di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali con paesi terzi.

Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo laddove il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia dovrebbero assumere una delle forme indicate nel pertinente accordo commerciale.

Il seguito dato agli accordi commerciali e il relativo riesame, lo svolgimento di inchieste e, se del caso, l'adozione di misure di salvaguardia dovrebbero svolgersi nel modo più trasparente possibile.

È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito all'andamento delle importazioni che potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di salvaguardia.

L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni nell'Unione in provenienza dai paesi interessati è fondamentale nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia.

L'attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare le decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura delle inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. È pertanto opportuno che la Commissione monitori regolarmente le importazioni di tutti i prodotti sensibili, a decorrere dalla data dell'applicazione provvisoria dei pertinenti accordi commerciali, o della loro entrata in vigore, qualora non ne sia prevista un'applicazione provvisoria. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il pertinente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione.

È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni sull'opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, così da accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

L'applicazione di misure di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un'inchiesta, ma dovrebbe essere permesso alla Commissione di applicare misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche.

Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure.

La Commissione dovrebbe avviare consultazioni con i paesi interessati dalle misure di salvaguardia, qualora gli accordi commerciali di cui sono parte lo richiedano.

Al fine di modificare l'allegato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'aggiunta o all'eliminazione di una voce di: un accordo commerciale; di eventuali disposizioni specifiche contenute in un accordo commerciale e relative a misure di salvaguardia o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali che non siano conformi al presente regolamento; di prodotti identificati come sensibili da un accordo commerciale; o di eventuali disposizioni che prevedano norme specifiche per altri meccanismi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»2. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

L'attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterale o di altri meccanismi e la predisposizione di criteri trasparenti per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie o di altro trattamento preferenziale previsti negli accordi commerciali richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, l'imposizione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure e la sospensione temporanea delle tariffe preferenziali o di altri trattamenti preferenziali.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Per l'adozione di misure preventive di vigilanza e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva. Per l'adozione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure dovrebbe applicarsi la procedura d'esame.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove sussistano imperativi motivi di urgenza qualora, in casi debitamente giustificati, un ritardo nell'adozione delle misure di salvaguardia provvisorie provochi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni.

È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione degli accordi commerciali di cui all'allegato del presente regolamento e sull'applicazione delle misure di salvaguardia,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e uno più paesi terzi di cui all'allegato del presente regolamento.

Tali disposizioni si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche, contenute negli accordi commerciali ed elencate nell'allegato, riguardanti clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni non siano conformi al presente regolamento.

Il presente regolamento non impedisce pertanto alla Commissione di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali.

2. L'articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 continua ad applicarsi all'applicazione delle misure di salvaguardia per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che non sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «accordo», un accordo commerciale di cui all'allegato del presente regolamento;

  2. 2) «clausola di salvaguardia bilaterale», una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura in un accordo;

  3. 3) «parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto;

  4. 4) «industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di un prodotto simile o direttamente concorrente che operano all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tale prodotto, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

  5. 5) «grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;

  6. 6) «minaccia di grave pregiudizio», un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, la determinazione della cui esistenza si basa su informazioni verificabili;

  7. 7) «prodotto sensibile», un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti;

  8. 8) «periodo transitorio», un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di un accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente;

  9. 9) «paese interessato», un paese terzo che è parte di un accordo.

Art. 3 Principi

1. Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:

  1. a) in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell'Unione; e

  2. b) a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

  3. c) qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro del rispettivo accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:

  1. a) una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato;

  2. b) un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:

    1. i) l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o

    2. ii) l'aliquota di base del dazio doganale specificata nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato.

Art. 4 Monitoraggio

1. La Commissione provvede regolarmente a monitorare l'evoluzione delle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili, indicati nell'allegato del presente regolamento in relazione a ciascun accordo. A tal fine la Commissione coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e con l'industria dell'Unione.

2. Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli indicati nell'allegato.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio relativa alle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili e ai prodotti o settori ai quali il monitoraggio è stato esteso.

Art. 5 Apertura di un'inchiesta

1. Un'inchiesta è aperta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

2. La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta può anche essere presentata congiuntamente dall'industria dell'Unione, o da una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o da un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, nonché dai sindacati, oppure essere sostenuta dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la richiesta.

3. La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta contiene le seguenti informazioni:

  1. a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi;

  2. b) la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni per quanto riguarda l'industria dell'Unione con riferimento al livello di vendite, di produzione, di produttività, di utilizzo degli impianti, di profitti e perdite e di occupazione.

4. L'ambito del prodotto oggetto dell'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione.

5. Un'inchiesta può inoltre essere aperta qualora si verifichi un'impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

6. La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un'inchiesta prima che questa sia aperta. Qualora intenda avviare un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1, la Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta stabilita la necessità di aprire tale inchiesta.

7. Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta e pubblica un avviso sull'apertura dell'inchiesta («avviso di apertura») nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'inchiesta è aperta entro un mese dal ricevimento, da parte della Commissione, della richiesta a norma del paragrafo 1.

8. L'avviso di apertura dell'inchiesta contiene i seguenti elementi:

  1. a) una sintesi delle informazioni ricevute da parte della Commissione e una richiesta che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;

  2. b) il periodo entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;

  3. c) il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 9.

Art. 6 Conduzione dell'inchiesta

1. In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, la Commissione apre un'inchiesta.

2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richieste. Se le informazioni richieste presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.

3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.

4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.

5. La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato possono, previa richiesta scritta, esaminare tutte le informazioni ottenute dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12, e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre comunicare le loro osservazioni su tali informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.

7. La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

8. Non appena vi siano i necessari presupposti tecnici la Commissione si impegna a garantire un accesso online protetto da password al file non riservato («piattaforma online») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.

9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.

10. La Commissione agevola l'accesso all'inchiesta da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, che sono composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una richiesta, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.

11. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione, o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base agli elementi disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi degli elementi disponibili.

12. La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.

13. La Commissione comunica per iscritto al paese o ai paesi interessati l'apertura di un'inchiesta.

Art. 7 Misure di vigilanza preventive

1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventive per quanto riguarda le importazioni di un prodotto in provenienza da un paese interessato, qualora l'andamento delle importazioni di tale prodotto sia tale da condurre ad una delle situazioni di cui agli articoli 3 e 5. Tali misure di vigilanza preventive sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Le misure di vigilanza preventive sono valide per un periodo limitato. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Art. 8 Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1.

La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile, che richiedono un'azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:

  1. a) in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione; e;

  2. b) a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

  3. c) qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l'intervento immediato della Commissione, e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di duecento giorni di calendario.

4. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.

5. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

Art. 9 Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

1. Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell'inchiesta e dei procedimenti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. La Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Art. 10 Adozione di misure di salvaguardia definitive

1. Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Art. 11 Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 2.

2. La durata iniziale della misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.

3. Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, può richiedere una proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tale caso, prima di decidere sulla proroga la Commissione può procedere a un riesame per indagare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte visti i fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5. La Commissione può iniziare tale riesame di propria iniziativa qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Le misure di salvaguardia restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

4. L'avviso di apertura di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pubblicata conformemente all'articolo 5, paragrafi 7 e 8. Il riesame è condotto in conformità dell'articolo 6.

5. Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo è adottata conformemente agli articoli 9 e 10.

6. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e ogni relativa proroga.