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Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,

È opportuno stabilire norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal programma NER300 istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE ed attuato sulla base della decisione 2010/670/UE della Commissione2; in particolare è opportuno tener conto delle conclusioni della Corte dei conti3.

Dati la minore redditività e i maggiori rischi tecnologici dei progetti ammissibili rispetto alle tecnologie convenzionali, una buona parte del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni. È opportuno pertanto stabilire norme dettagliate sull'erogazione delle sovvenzioni.

Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare tra i settori e le attività di detti progetti e possono anche mutare nel tempo, è opportuno che una parte del sostegno del fondo per l'innovazione sia fornito tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, nonché sotto altre forme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario»)4.

È opportuno considerare costi pertinenti ai fini del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione la differenza tra i costi complessivi di un progetto ammissibile e i costi complessivi di un progetto analogo che impiega una tecnologia convenzionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per i progetti su piccola scala e tener conto delle particolari difficoltà che incontrano nell'ottenere finanziamenti, i costi pertinenti di un progetto su piccola scala dovrebbero corrispondere alla spesa complessiva in conto capitale di detto progetto.

Al fine di garantire la rapida disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore dei progetti ammissibili, l'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe basarsi sul raggiungimento di determinate tappe principali. Per tutti i progetti, le tappe principali dovrebbero comprendere la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio. Poiché alcuni progetti potrebbero aver bisogno di ricevere il finanziamento in un diverso momento nel corso del tempo, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori tappe principali nella documentazione contrattuale.

Al fine di aumentare le probabilità di successo dei progetti dovrebbe essere prevista la possibilità di erogare una parte della sovvenzione prima dell'entrata in esercizio del progetto. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe iniziare, in linea di principio, alla chiusura finanziaria e continuare nel corso dello sviluppo e della realizzazione del progetto.

La maggior parte del sostegno fornito nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, ove la prevenzione di emissioni di gas a effetto serra risulti essere significativamente inferiore a quanto previsto, ciò dovrebbe comportare la riduzione e il recupero dell'importo del finanziamento subordinato a tale prevenzione. Il meccanismo di riduzione e recupero del finanziamento dovrebbe tuttavia essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura innovativa dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione.

Le sovvenzioni erogate nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbero essere assegnate in seguito ad una procedura di gara, tramite inviti a presentare proposte. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti, dovrebbe essere istituita una procedura di presentazione delle domande in due fasi, che preveda la manifestazione di interesse e la domanda completa.

I progetti per i quali è chiesto il sostegno del fondo per l'innovazione dovrebbero essere valutati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La combinazione di tali criteri dovrebbe garantire una valutazione completa del progetto in termini di potenziale tecnologico e commerciale. Per garantire una selezione giusta e meritocratica, i progetti dovrebbero essere selezionati sulla base degli stessi criteri di selezione, ma dovrebbero essere valutati e classificati dapprima rispetto ad altri progetti nello stesso settore e, successivamente, rispetto a progetti in altri settori.

I progetti la cui pianificazione, modello di business e struttura finanziaria e giuridica risultano non sufficientemente maturi, in particolare in quanto potrebbero non beneficiare del sostegno da parte degli Stati membri interessati o non disporre delle autorizzazioni nazionali necessarie, non dovrebbero essere selezionati per il sostegno del fondo per l'innovazione. Detti progetti, però, potrebbero essere promettenti. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di fornire assistenza per il loro ulteriore sviluppo. L'assistenza allo sviluppo dei progetti dovrebbe favorire, in particolare, i progetti su piccola scala e i progetti negli Stati membri con i livelli di reddito più bassi al fine di contribuire a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.

È importante garantire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione. Per evitare una situazione in cui alcuni Stati membri non siano sufficientemente rappresentati, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori criteri di selezione destinati a conseguire detto equilibrio geografico in un secondo invito o negli inviti a presentare proposte successivi.

La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione del fondo per l'innovazione. Dovrebbe tuttavia beneficiare della possibilità di delegare ad organi esecutivi alcune attività di attuazione, quali l'organizzazione dell'invito a presentare proposte, la preselezione dei progetti o la gestione contrattuale delle sovvenzioni.

Le entrate del fondo per l'innovazione, comprese quelle derivanti dalle quote monetizzate sulla piattaforma d'asta comune a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione5, dovrebbero essere gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che la Commissione esegua direttamente tale compito e che sia autorizzata a delegarlo alla Banca europea per gli investimenti.

La Commissione dovrebbe applicare regole diverse in funzione della modalità di attuazione del fondo per l'innovazione. Ove il fondo per l'innovazione sia attuato in regime di gestione diretta, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere pienamente in linea con le disposizioni del regolamento finanziario.

Gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo importante nell'attuazione del fondo per l'innovazione. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri in merito alle decisioni attuative chiave nonché allo sviluppo del fondo per l'innovazione.

Il fondo per l'innovazione dovrebbe essere attuato secondo i principi di sana gestione finanziaria stabiliti nel regolamento finanziario.

È necessario prevedere un sistema chiaro di comunicazione, rendicontabilità e controllo finanziario affinché la Commissione riceva informazioni complete e puntuali sull'avanzamento dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione, i soggetti preposti alla gestione del fondo per l'innovazione applichino i principi di sana gestione finanziaria e gli Stati membri siano informati prontamente in merito all'attuazione del fondo per l'innovazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda:

  1. a) gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;

  2. b) le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione;

  3. c) la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione;

  4. d) la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione;

  5. e) l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione;

  6. f) la governance del fondo per l'innovazione;

  7. g) la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo per l'innovazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «chiusura finanziaria»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;

  2. 2) «entrata in esercizio»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra;

  3. 3) «progetto su piccola scala»: progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 20000000 EUR;

  4. 4) «progetto su media scala»: progetto la cui spesa complessiva in conto capitale è superiore a 20000000 EUR ma non supera 100000000 EUR;

  5. 5) «decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte»: la decisione di finanziamento mediante la quale la Commissione permette il finanziamento di un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 («regolamento finanziario»);

  6. 6) «procedura di gara competitiva»: procedura in cui i produttori di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio che hanno presentato domanda di sostegno del fondo per l’innovazione sono selezionati sulla base dell’offerta più competitiva, conformemente all’articolo 13 quinquies;

  7. 7) «requisito di qualificazione»: condizione che l’offerente deve soddisfare nell’ambito di una procedura di gara competitiva affinché la sua offerta possa rientrare nella classifica;

  8. 8) «criterio di classificazione»: criterio utilizzato nelle procedure di gara competitive per classificare le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione. Il criterio di classificazione è sempre il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, ma può essere eccezionalmente integrato da altri criteri di classificazione;

  9. 9) «impostazione della procedura di gara competitiva»: la descrizione dei principali parametri economici di una procedura di gara competitiva che influenzano direttamente la struttura degli incentivi e il comportamento di offerta dei promotori dei progetti;

  10. 10) «prezzo di aggiudicazione»: il prezzo dell’offerta marginale che soddisfa i requisiti di qualificazione applicabili in una procedura di gara competitiva.

Art. 3 Obiettivi operativi

Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:

  1. a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

a bis) sostenere progetti sufficientemente maturi, che presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e mirino all’applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi per giungere alla loro ampia diffusione commerciale in tutta l’UE;

  1. b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;

  2. c) provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.

Art. 4 Forme di sostegno del fondo per l'innovazione

Il sostegno fornito dal fondo per l’innovazione può assumere le seguenti forme:

  1. a) sovvenzioni;

  2. b) contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione;

  3. c) ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.

Capo II. Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni non concesse sulla base dei capi II bis, II ter o II quater

Art. 5 Costi pertinenti

Ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, sedicesimo comma, quinta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari netti sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell’applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra.

I costi supplementari netti sono calcolati come differenza tra i) la miglior stima dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e delle entrate economiche e dei benefici operativi, e ii) la miglior stima dei costi economici e delle entrate economiche e dei benefici operativi di un progetto che utilizza una tecnologia convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di un prodotto finale analogo.

La Commissione può altresì decidere che i costi pertinenti siano i costi supplementari netti, calcolati come differenza tra la miglior stima i) dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e ii) delle entrate economiche e dei benefici operativi.

1.

2.

Art. 6 Erogazione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono erogate al raggiungimento di tappe principali prestabilite.

2. Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:

  1. a) chiusura finanziaria;

  2. b) entrata in esercizio.

3. Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.

4. Fino al 40 % dell’importo totale della sovvenzione a favore di un determinato progetto è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.

5. Il resto dell’importo totale della sovvenzione è erogato dopo la chiusura finanziaria. La somma può essere erogata parzialmente prima dell’entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l’entrata in esercizio.

6.

Art. 7 Disposizioni generali in materia di recuperi

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.

3. Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

Art. 8 Disposizioni particolari in materia di recuperi

1. L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, successivamente alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento.

2. Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore al 75 % della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare al promotore del progetto a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale.

3. Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura finanziaria a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato integralmente.

4. Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di cui all'articolo 7.

Art. 9 Inviti a presentare proposte

1. I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda di sovvenzione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.

2. La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:

  1. a) l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;

  2. b)

  3. c) i tipi di progetti o settori mirati;

  4. d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi e precisi le informazioni e la documentazione da presentare insieme alla domanda;

  5. e) informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;

  6. f) nel caso i progetti su piccola scala siano soggetti a una procedura semplificata di presentazione delle domande a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, e a una procedura specifica di selezione a norma dell’articolo 12 ter, le regole di tali procedure specifiche;

  7. g) se la Commissione riserva ai progetti su piccola scala o su media scala una parte dell’importo totale del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’invito, l’ammontare di tale parte;

  8. h) l’indicazione dell’eventuale applicazione di criteri di assegnazione aggiuntivi a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3.

Art. 10 Procedura di presentazione delle domande

1. L’organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la procedura di presentazione stabilita ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d).

2. Se utilizzata, la procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi consecutive:

  1. a) la manifestazione di interesse;

  2. b) la domanda completa. Durante la fase di manifestazione di interesse il promotore del progetto presenta una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nell’invito a presentare proposte. Tale descrizione comprende una descrizione dell’efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Durante la fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto presenta una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compresi i piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione.

3. Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa come descritto al paragrafo 2, terzo comma.

4. È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.

Art. 11 Criteri di assegnazione

1. Le sovvenzioni sono concesse sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) l’efficacia dei progetti proposti in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione dell’impatto climatico complessivo, se del caso con l’ausilio dei parametri di riferimento di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

  2. b) il livello di innovazione dei progetti proposti rispetto allo stato dell’arte;

  3. c) la maturità dei progetti in termini di pianificazione, il modello di business, la struttura finanziaria e giuridica e la possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;

  4. d) il potenziale tecnico e di mercato dei progetti proposti in termini di vasta applicazione o riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi, nonché il potenziale dei progetti proposti di affrontare molteplici impatti ambientali e il loro contributo agli obiettivi dell’UE in materia di inquinamento zero e di circolarità;

  5. e) l’efficienza in termini di importo richiesto della sovvenzione a titolo del fondo per l’innovazione, più qualsiasi altro sostegno pubblico facente parte del modello finanziario del progetto, diviso per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare nei primi 10 anni di funzionamento.

2. Ai fini della concessione di sovvenzioni ai progetti selezionati, possono essere inclusi nell’invito a presentare proposte criteri di assegnazione aggiuntivi volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l’innovazione.

3. Qualora la Commissione pubblichi un invito settoriale a presentare proposte o preveda un tema settoriale nel quadro di un invito a presentare proposte, la documentazione dell’invito può includere criteri o requisiti di assegnazione aggiunti per valutare il potenziale contributo dei progetti proposti agli obiettivi e alle priorità del Green Deal europeo. Tali criteri o requisiti di assegnazione aggiuntivi possono riguardare il potenziale contributo dei progetti proposti all’accesso dell’UE a una fornitura sicura e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’UE e contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.