diritto.io

Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei.

Il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20194 ha modificato l'importo totale delle risorse per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») aumentando gli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG nel 2019 di 116,7 milioni di EUR a prezzi correnti e aumentando l'importo globale degli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG per tutto il periodo di programmazione a 4527882072 EUR a prezzi correnti.

Per il 2019 le risorse aggiuntive di 99573877 EUR, a prezzi del 2011, sono finanziate dal margine globale per gli impegni, nei limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

È opportuno prevedere misure specifiche per facilitare l'attuazione per l'IOG, dato l'avanzato stato di attuazione dei programmi operativi per il periodo di programmazione 2014-2020.

In considerazione dell'urgenza di una modifica dei programmi a sostegno dell'IOG al fine di includere risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG entro la fine del 2019, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

  1. 1) all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330081919243 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325938694233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4143225010 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato del 2 % all'anno.»;

  2. 2) all'articolo 92, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4143225010 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l'IOG, di cui 99573877 EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2019. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE in conformità all'articolo 22 del regolamento FSE. Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG per il 2019 di cui al primo comma, possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG, al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22 del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili per l'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri devono chiedere il trasferimento nella richiesta di modifica del programma in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili. Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG che aumentano le risorse a più di 4043651133 EUR.»;

  3. 3) l'allegato VI è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente G. Ciamba