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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

La direttiva (UE) 2016/797 chiarisce i ruoli degli attori ferroviari, in particolare delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, in relazione ai controlli da effettuare prima di utilizzare veicoli autorizzati.

Il registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF) dovrebbe garantire la trasparenza in materia di caratteristiche della rete ed essere utilizzato come banca dati di riferimento. In particolare, dovrebbe essere utilizzato in combinazione con i valori dei parametri riportati nell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo per verificare la compatibilità tecnica fra un veicolo e una tratta.

L'elenco dei parametri del registro dell'infrastruttura ferroviaria e l'interfaccia utenti comune di cui alla decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione2 dovrebbero essere aggiornati al fine di consentire la verifica della compatibilità tra veicolo e tratta. Al contempo, l'applicazione web del registro dell'infrastruttura (applicazione RINF) dovrebbe sostituire l'interfaccia utenti comune.

L'applicazione RINF dovrebbe essere realizzata e gestita dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») e dovrebbe fornire l'accesso ai registri degli Stati membri che indicano i valori dei parametri della rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati. In particolare, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tale applicazione per ottemperare all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, per fornire un punto di accesso unico agli utenti.

I dati relativi ai parametri riportati nella tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/880/UE dovrebbero essere raccolti e inseriti, relativamente all'intero sistema ferroviario dell'Unione, nel registro dell'infrastruttura entro il 16 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 5 della suddetta decisione. I dati relativi ai nuovi parametri precisati nel presente regolamento dovrebbero essere raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura in tempo debito al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2016/797, in particolare per consentire la verifica della compatibilità veicolo-tratta sulla base dell'applicazione RINF. L'applicazione RINF dovrebbe essere operativa al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e i dati relativi ai parametri pertinenti per la verifica della compatibilità veicolo-tratta dovrebbero essere raccolti e inseriti non appena possibile e al più tardi entro il 16 gennaio 2020.

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo di registrazione nazionale responsabile del coordinamento della trasmissione e dell'aggiornamento regolare dei dati nel proprio registro dell'infrastruttura.

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero raccogliere i dati relativi alla propria rete e garantire che agli organismi di registrazione siano trasmessi dati completi, coerenti, esatti e aggiornati.

Gli ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF dovrebbero facilitare la verifica della compatibilità veicolo-tratta e la compilazione del fascicolo percorso treno con informazioni provenienti dall'applicazione RINF. L'Agenzia dovrebbe valutare i costi e i benefici delle integrazioni dell'applicazione RINF e procedere alla loro attuazione, se del caso.

L'Agenzia dovrebbe realizzare una guida applicativa che descriva e, ove necessario, spieghi i requisiti di cui al presente regolamento. Le linee guida dovrebbero essere aggiornate, pubblicate e messe a disposizione del pubblico gratuitamente.

Il 27 luglio 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria al fine di aggiornare le funzioni del registro dell'infrastruttura con il disposto della direttiva (UE) 2016/797.

La decisione di esecuzione 2014/880/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura

1. Le specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono definite nell'allegato del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro incarica i gestori dell'infrastruttura di inserire i valori dei parametri della propria rete ferroviaria in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni del presente regolamento.

Art. 2 Applicazione RINF

1. L'Agenzia realizza e mantiene un'applicazione web («applicazione RINF») che funga da punto di accesso unico per la pubblicazione delle informazioni relative alle infrastrutture degli Stati membri ai sensi dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.

2. L'applicazione RINF è realizzata conformemente all'allegato del presente regolamento.

3. L'Agenzia provvede affinché l'applicazione RINF sia operativa al più tardi entro il 16 giugno 2019.

4. Ciascun gestore dell'infrastruttura provvede affinché i dati necessari per la propria rete siano raccolti e inseriti nell'applicazione RINF entro i termini previsti dalla tabella 1 dell'allegato.

5. Ciascun gestore dell'infrastruttura provvede affinché i dati nell'applicazione RINF siano mantenuti aggiornati conformemente all'articolo 5.

6. L'Agenzia istituisce un gruppo composto di rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura incaricato di coordinare, monitorare e sostenere l'attuazione del presente regolamento nell'applicazione RINF. Tale gruppo sostiene inoltre l'evoluzione futura del presente regolamento. Gli organismi nazionali di registrazione designati a norma dell'articolo 5 hanno il diritto di partecipare in linea con i loro compiti e con l'ambito di applicazione delle loro attività. L'Agenzia invita, secondo opportunità, esperti e organismi rappresentativi.

Art. 3 Transizione

1. Rimangono applicabili i termini per il popolamento del registro dell'infrastruttura previsti dalla decisione di esecuzione 2014/880/UE e indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché i dati raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente alla decisione di esecuzione 2014/880/UE restino disponibili e siano accessibili attraverso l'applicazione RINF.

Art. 4 Trasmissione e aggiornamento dei dati

1. I gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati direttamente all'applicazione RINF non appena tali dati sono disponibili. I gestori dell'infrastruttura sono garanti dell'accuratezza, della completezza, della coerenza e della tempestività dei dati trasmessi.

2. I gestori dell'infrastruttura rendono disponibili nel RINF tutte le informazioni relative alle infrastrutture nuove che devono essere messe in servizio, ristrutturate o rinnovate prima della loro messa in servizio.

3.

Art. 5 Organismo di registrazione nazionale

Ciascuno Stato membro può designare un organismo nazionale di registrazione che agisca da punto di contatto tra l'Agenzia e i gestori dell'infrastruttura nell'ottica di assistere e coordinare i gestori dell'infrastruttura del proprio territorio, a condizione che ciò non metta a rischio la disponibilità dei dati a norma dell'articolo 4.

Art. 6 Sviluppi futuri

1. L'Agenzia aggiorna l'applicazione RINF entro il 15 dicembre 2024 al fine di:

  1. (a) consentire un aggiornamento parziale dei dati corrispondenti al parametro o ai parametri modificati, affinché i gestori dell'infrastruttura possano aggiornare le pertinenti informazioni modificate non appena sono disponibili;

  2. (b) adeguare ulteriormente il calcolo dell'itinerario sulla rete con una descrizione a livello micro;

  3. (c) segnalare alle imprese ferroviarie con apposite notifiche le modifiche dell'applicazione RINF in relazione alla rete o alle reti per le quali hanno richiesto di essere informate e trasmettere al gestore dell'infrastruttura un messaggio di conferma del sistema;

  4. (d) fornire la definizione, la modellizzazione e l'implementazione delle date di validità al fine di soddisfare i casi d'uso;

  5. (e) allineare le località impiegate ai fini della descrizione dell'infrastruttura a quelle utilizzate nell'Unione per lo scambio di informazioni nelle applicazioni telematiche;

  6. (f) integrare la descrizione dell'infrastruttura relativa alla natura dell'infrastruttura che è a disposizione delle imprese ferroviarie (parte del prospetto informativo della rete)1 e alle caratteristiche tecniche degli impianti di servizio ferroviario2.

2. Ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF possono creare un sistema di dati che alimenta tutti i flussi di informazioni elettroniche relativamente alla rete ferroviaria dell'Unione.

Art. 7 Guida all'applicazione delle specifiche comuni

Al più tardi entro il 16 giugno 2019 l'Agenzia pubblica una guida all'applicazione delle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura (guida applicativa). L'Agenzia mantiene aggiornata tale guida applicativa. La guida applicativa fornisce un riferimento alle disposizioni pertinenti delle specifiche tecniche di interoperabilità per ciascun parametro.

Art. 7 bis ERA Vocabulary

Per «ERA Vocabulary» si intende un documento tecnico pubblicato dall'Agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, che stabilisce le definizioni e le presentazioni dei dati leggibili da persone e meccanicamente e i requisiti di qualità e accuratezza connessi per ciascun elemento di dati (ontologia) del sistema ferroviario.

L'Agenzia provvede alla manutenzione dell'ERA Vocabulary affinché quest'ultimo rifletta gli sviluppi normativi e tecnici che interessano il sistema ferroviario.

Art. 9 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker