Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
Con la decisione 2014/115/UE2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici3 («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva, è necessario rivedere tali soglie. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La direttiva 2014/24/UE è così modificata:
(1) L’articolo 4 è così modificato:
a) alla lettera a), «5548000 EUR» è sostituito da «5350000 EUR»;
b) alla lettera b), «144000 EUR» è sostituito da «139000 EUR»;
c) alla lettera c), «221000 EUR» è sostituito da «214000 EUR»;
(2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:
a) alla lettera a), «5548000 EUR» è sostituito da «5350000 EUR»;
b) alla lettera b), «221000 EUR» è sostituito da «214000 EUR».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker