Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II Elenco di alcuni paesi terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e frequenze dei controlli fisici
1. Nuova Zelanda
Nel caso della Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste nell’accordo approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio1 in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.
2. Canada
Nel caso del Canada, le frequenze sono quelle previste nell’allegato VIII dell’accordo approvato con decisione 1999/201/CE del Consiglio2.
3. Cile
Nel caso del Cile, le frequenze sono quelle previste nell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altre merci nonché sul benessere degli animali di cui all’allegato IV dell’accordo di associazione approvato con decisione 2002/979/CE del Consiglio3.