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Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO IX

ALLEGATO IX MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (SIEROTIPI 1-24) O DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA IN CASO DI MOVIMENTI VERSO ALTRI STATI MEMBRI DI ANIMALI DETENUTI E SELVATICI DELLE SPECIE ELENCATE PER TALI MALATTIE

(di cui agli articoli 9, 10, 13, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 30 e 101)

PARTE 1 Movimenti di animali

  1. 1. Gli animali detenuti:

    1. a) sono stati tenuti almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 60 giorni, in stabilimenti situati in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, non è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza; e

    2. b) non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi 60 giorni precedenti la data del movimento.

  2. 2. Gli animali detenuti sono stati tenuti in stabilimenti situati in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:

    1. a) sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente alle prescrizioni per le aree stagionalmente libere da vettori di cui alla parte 2:

      1. i) per almeno 60 giorni prima della data di partenza o dalla nascita, se di età inferiore a 60 giorni; oppure

      2. ii) per almeno 28 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nell'area stagionalmente libera da vettori; oppure

      3. iii) per almeno 14 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nell'area stagionalmente libera da vettori.

    2. b) sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni per uno stabilimento protetto dai vettori di cui alla parte 3:

      1. i) per almeno 60 giorni prima della data di partenza o dalla nascita, se di età inferiore a 60 giorni; oppure

      2. ii) per almeno 28 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori; oppure

      3. iii) per almeno 14 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.

    3. c) sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza in tale zona e sono nel periodo di immunità, tra l'inizio dell'immunità e la fine dell'immunità, definito nelle specifiche del vaccino, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:

      1. i) sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza; oppure

      2. ii) sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino.

  3. 3. Gli animali detenuti sono stati tenuti in stabilimenti situati in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:

    1. a) sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza in tale zona;

    2. b) soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi richieste dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione;

    3. c) gli animali soddisfano una delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), o al presente paragrafo, lettera a) o b), solo per i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo.

  4. 4. Gli animali selvatici provengono da un habitat situato in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:

    1. a) provengono da un'area stagionalmente libera da vettori conformemente alle prescrizioni per le aree stagionalmente libere da vettori di cui alla parte 2 per almeno 60 giorni prima della data di partenza;

    2. b) sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza in tale zona;

    3. c) gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi richieste dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione;

    4. d) gli animali soddisfano una delle prescrizioni di cui al presente paragrafo, lettera b) o c), solo per i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo.

PARTE 2 Aree stagionalmente libere da vettori

  1. 1. In caso di movimenti verso altri Stati membri di animali di specie elencate per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, possono essere istituite aree stagionalmente libere da vettori se l'inizio e la fine del periodo libero da vettori sono stati dimostrati dall'autorità competente sulla base della sorveglianza entomologica.

  2. 2. Se il periodo libero da vettori è stato efficacemente dimostrato per tre anni consecutivi, al fine di comprovare l'inizio e la fine del periodo libero da vettori sulla base di dati scientifici la sorveglianza entomologica può essere sostituita da ulteriori criteri, quali la temperatura.

  3. 3. Il riconoscimento delle aree stagionalmente libere da vettori deve essere immediatamente revocato quando vi sono prove della fine del periodo libero da vettori o della prima circolazione annuale del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o del virus della malattia emorragica epizootica.

  4. a)

PARTE 3 Stabilimento protetto dai vettori

Gli stabilimenti protetti dai vettori devono soddisfare le prescrizioni seguenti, riconosciute e verificate dall'autorità competente con una frequenza adeguata:

  1. a) gli stabilimenti sono dotati di adeguate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;

  2. b) le aperture sono schermate contro i vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate periodicamente con un insetticida omologato secondo le istruzioni dei fabbricanti;

  3. c) il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;

  4. d) devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori; e

  5. e) per la gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico devono essere predisposte procedure operative standard, comprendenti le descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme.