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Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l’articolo 125, paragrafo 2, l’articolo 131, paragrafo 1, l’articolo 132, paragrafo 2, l’articolo 135, l’articolo 136, paragrafo 2, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 140, l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 146, paragrafo 1, l’articolo 147, l’articolo 149, paragrafo 4, l’articolo 154, paragrafo 1, l’articolo 156, paragrafo 1, l’articolo 160, l’articolo 162, paragrafi 3 e 4, l’articolo 163, paragrafo 5, lettere b) e c), e l’articolo 164, paragrafo 2,

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Nella parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, esso stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e del relativo materiale germinale. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2016/429.

Le norme e le misure di riduzione dei rischi stabilite nel presente regolamento devono integrare le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e di uova da cova, al fine di garantire che essi non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’allegato II di detto regolamento, quali modificate dal regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione2 e classificate, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. Il regolamento (UE) 2016/429 si propone di stabilire un quadro normativo più semplice e flessibile rispetto a quello applicabile prima della sua adozione, garantendo nel contempo un approccio alle prescrizioni in materia di sanità animale maggiormente basato sul rischio e il miglioramento della preparazione alle malattie animali nonché della loro prevenzione e del loro controllo. Esso mira inoltre a raccogliere le norme relative alle malattie animali in un unico atto, per evitare che siano distribuite in una serie di atti distinti. Le norme stabilite dal presente regolamento riguardo a determinato materiale germinale, segnatamente le uova da cova, seguono lo stesso approccio. Il contenuto delle norme è sostanzialmente collegato, in quanto esse sono destinate ad applicarsi a tutti gli operatori che spostano animali terrestri detenuti o selvatici o uova da cova. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati.

L’articolo 5, paragrafo 1, e l’allegato II del regolamento (UE) 2016/429, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, forniscono l’elenco delle malattie animali particolarmente rilevanti per l’intervento dell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione classifica tali malattie in base alle misure specifiche da adottare nei loro confronti ed elenca le specie animali cui tali norme dovrebbero applicarsi. Si ritiene che le malattie di categoria D comportino un notevole rischio di diffusione quando gli animali vengono spostati tra Stati membri.

Esistono programmi di eradicazione per le malattie di categoria B o C. Le norme relative a tali programmi sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione4. Tali programmi di eradicazione si applicano a uno stabilimento, a una zona o a uno Stato membro, a seconda della malattia in questione, e le misure richieste comprendono determinate garanzie in materia di sanità animale per i movimenti di animali. Il regolamento delegato citato sopra stabilisce inoltre le norme per il riconoscimento degli Stati membri e delle zone indenni da malattia dopo che i rispettivi programmi di eradicazione sono stati completati con successo. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere tali garanzie in materia di sanità animale per quanto riguarda i movimenti di animali verso altri Stati membri o zone che attuano programmi di eradicazione o cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia.

Al fine di ridurre il rischio di diffusione delle malattie tra gli Stati membri, nel presente regolamento è necessario stabilire prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per quanto riguarda le malattie di cui ai considerando 3 e 4 di cui sopra, le specie animali elencate per le rispettive malattie nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia. È opportuno tenere conto delle norme pertinenti raccomandate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

L’articolo 125 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le misure di prevenzione delle malattie che sono prescritte relativamente al trasporto di animali e conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni supplementari riguardo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali terrestri detenuti e alle misure di biosicurezza per ridurre i possibili rischi derivanti dalle operazioni di trasporto di animali all’interno dell’Unione. Nel presente regolamento è pertanto necessario stabilire norme più dettagliate riguardo ai requisiti strutturali dei mezzi di trasporto e dei contenitori e prescrizioni più dettagliate in materia di biosicurezza per le operazioni di trasporto di animali, come pure prevedere determinate esenzioni. Norme analoghe sono inoltre applicabili agli operatori che trasportano determinato materiale germinale, in particolare uova da cova di pollame e di volatili in cattività, e dovrebbero anch’esse essere stabilite nel presente regolamento sulla base dell’articolo 157, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

Prescrizioni per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e misure di biosicurezza per ridurre i possibili rischi derivanti da certe operazioni di trasporto di animali sono state stabilite nelle norme applicabili prima del regolamento (UE) 2016/429, in particolare nelle direttive 64/432/CEE5, 91/68/CEE6, 2009/156/CE7 e 2009/158/CE8 del Consiglio per le operazioni di trasporto di bovini, suini, ovini, caprini, equini, pollame e uova da cova. Tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci nel prevenire il rischio di diffusione di malattie animali all’interno dell’Unione attraverso le operazioni di trasporto. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali prescrizioni e adeguarle alle operazioni di trasporto di tutti gli animali terrestri detenuti e delle uova da cova.

A norma dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione definisce un termine massimo entro il quale l’operatore di un macello che riceve da un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti destinati alla macellazione dovrebbe provvedere alla loro macellazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire tale termine massimo entro il quale gli animali dovrebbero essere macellati, al fine di garantire che il loro stato sanitario non comprometta lo stato sanitario degli animali nel luogo di destinazione. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce inoltre norme relative ai movimenti di partite di ungulati sensibili all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) che possono comportare un rischio specifico di diffusione a causa della trasmissione della malattia tramite vettori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere alcune disposizioni specifiche relative alla macellazione di tali animali.

Per quanto riguarda i movimenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti, l’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo ai periodi di permanenza, al periodo di tempo necessario per limitare l’introduzione negli stabilimenti, prima dei movimenti, di ungulati o pollame detenuti e alle prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per ridurre il rischio di diffusione delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento misure appropriate intese a salvaguardare la salute degli animali e a prevenire la diffusione delle malattie attraverso i movimenti di ungulati, pollame e volatili in cattività. Queste misure dovrebbero tenere conto delle norme applicabili prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che sono state stabilite, per gli ungulati, il pollame e i volatili in cattività, nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 2009/158/CE, 2009/156/CE e, in parte, nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio9. Ove opportuno, dovrebbero introdurre prescrizioni nuove o differenti, in particolare per tenere conto dei recenti sviluppi scientifici e delle nuove norme o dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2018/1629 come pure della classificazione delle malattie ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.

Analogamente l’articolo 160, paragrafo 2, e l’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di pollame e di volatili in cattività, ossia di uova da cova. Il presente regolamento deve pertanto stabilire anche tali norme.

In linea di massima, i movimenti di animali terrestri verso un altro Stato membro dovrebbero essere effettuati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione in tale Stato membro. A titolo di deroga, tali movimenti possono però essere interrotti e gli animali essere oggetto di operazioni di raccolta. Queste operazioni rappresentano un rischio specifico per la diffusione delle malattie animali. A norma dell’articolo 135 del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione adotta atti delegati per stabilire norme che integrano le disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del medesimo regolamento relativamente alle operazioni di raccolta di ungulati e pollame detenuti quando tali animali sono spostati in un altro Stato membro. È pertanto necessario stabilire tali prescrizioni nel presente regolamento.

In base alle norme applicabili prima del regolamento (UE) 2016/429, stabilite nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 2009/156/CE, alcune partite di ungulati non erano spostate direttamente dallo stabilimento di origine allo stabilimento di destinazione. I commercianti e i centri di raccolta raggruppavano gli animali aventi la stessa qualifica sanitaria, arrivati in partite provenienti da stabilimenti diversi, per poi procedere alla loro spedizione verso le rispettive destinazioni. Le norme stabilite in tali direttive si sono dimostrate efficaci nel prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all’interno dell’Unione. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell’esperienza acquisita nella loro applicazione e delle attuali conoscenze scientifiche. È opportuno tenere conto dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2016/429, a norma del quale gli operatori possono sottoporre gli ungulati e il pollame detenuti a un massimo di tre operazioni di raccolta durante un movimento da uno Stato membro di origine ad un altro Stato membro.

È inoltre opportuno prevedere deroghe alle norme relative alle operazioni di raccolta ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli ungulati che partecipano a esposizioni, eventi sportivi o culturali e a eventi analoghi, in quanto le misure alternative di riduzione dei rischi in vigore riducono i rischi che tali operazioni comportano in termini di diffusione delle malattie elencate. Tali deroghe sono stabilite nel presente regolamento.

L’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme dettagliate per i movimenti tra Stati membri di determinati animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame.

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione relative ai movimenti tra Stati membri di determinati animali terrestri detenuti, compresi i primati, i volatili in cattività, le api mellifere e i bombi, i cani, i gatti e i furetti, erano stabilite nella direttiva 92/65/CEE. Tali norme si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie elencate tra Stati membri. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme nel presente regolamento, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita nella loro applicazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di deroghe qualora siano adottate misure alternative di riduzione dei rischi.

L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme per garantire che la parte IV del medesimo regolamento sia applicata correttamente ai movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale. Il presente regolamento deve pertanto stabilire alcune norme di questo tipo.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 elenca le specie di carnivori che comportano un notevole rischio di diffusione dell’Echinococcus multilocularis e del virus della rabbia quando vengono spostate tra Stati membri. È pertanto opportuno prevedere prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per altri carnivori al fine di ridurre il rischio di diffusione di tali malattie tra Stati membri.

A norma dell’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione stabilisce norme dettagliate, in aggiunta a quelle di cui all’articolo 137, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per i movimenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti come pure norme per i movimenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali movimenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali terrestri detenuti all’interno di detto stabilimento confinato e negli stabilimenti circostanti.

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell’Unione relative ai movimenti di animali terrestri detenuti in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti erano stabilite nella direttiva 92/65/CEE. Gli articoli 95 e 137 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono il concetto di «stabilimento confinato», corrispondente a quello di «organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme precedenti, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita nella loro applicazione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le norme pertinenti raccomandate per i primati nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE.

L’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme per la concessione di deroghe da parte dell’autorità competente del luogo di destinazione, che integrano quelle di cui all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento in relazione ai movimenti a fini scientifici di animali terrestri detenuti. Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, la direttiva 92/65/CEE stabiliva che non era necessario che i cani, i gatti e i furetti destinati a essere spostati in un altro Stato membro a fini scientifici fossero stati vaccinati contro la rabbia né che i cani fossero stati sottoposti ad un trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis qualora gli animali in questione fossero destinati a organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una deroga analoga.

L’articolo 140, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui agli articoli da 126 a 136 del medesimo regolamento per i movimenti di animali terrestri detenuti destinati a circhi, esposizioni ed eventi sportivi.

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione relative ai movimenti di animali terrestri detenuti in circhi e destinati a esibizioni di animali erano stabilite, sulla base della direttiva 92/65/CEE, nel regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione10, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione11 a decorrere dal 21 aprile 2021. Dato che i movimenti di tali animali verso altri Stati membri sono attualmente effettuati senza certificati sanitari di accompagnamento in occasione degli spostamenti dei circhi o delle esibizioni cui appartengono, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di effettuare tali movimenti all’interno dell’Unione. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali e prevedere una deroga agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell’Unione relative ai movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni in un altro Stato membro erano stabilite nella direttiva 92/65/CEE e in altri atti.

Al fine di prevenire il rischio di diffusione delle malattie elencate pertinenti per i movimenti di volatili in cattività tra Stati membri, è opportuno mantenere nel presente regolamento le norme dell’Unione relative ai movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni in un altro Stato membro. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere anche disposizioni specifiche per gli uccelli rapaci utilizzati in esibizioni di volo e di caccia in un altro Stato membro e per i colombi viaggiatori destinati ad eventi sportivi in altri Stati membri.

L’articolo 144, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di concedere deroghe agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del medesimo regolamento per i movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti.

Conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE, gli equini registrati possono attualmente essere spostati tra Stati membri senza essere accompagnati da un certificato sanitario qualora gli Stati membri in questione applichino, su base reciproca, un regime alternativo di controllo che offra pertinenti garanzie di sanità animale equivalenti a quelle del certificato sanitario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una deroga analoga. Dovrebbero tuttavia essere stabilite condizioni speciali per i movimenti di tali animali, tra cui il consenso dello Stato membro di destinazione.

L’articolo 144, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire gli obblighi di certificazione sanitaria per i movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali destinati a stabilimenti confinati nel caso in cui la certificazione sanitaria sia indispensabile per garantire che i movimenti in questione soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale di cui agli articoli da 124 a 142 del regolamento (UE) 2016/429. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni in materia di certificazione sanitaria che consentano i movimenti verso altri Stati membri di partite di volatili in cattività, api mellifere, bombi (ad eccezione di quelli provenienti da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti e altri carnivori.

L’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni in materia di sanità animale e obblighi di notifica per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini ed equini e materiale germinale del pollame. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni in materia di certificazione sanitaria che consentano i movimenti verso altri Stati membri di partite di uova da cova di volatili in cattività.

I movimenti verso altri Stati membri di carnivori diversi da cani, gatti e furetti dovrebbero inoltre essere consentiti nei casi in cui non esista un vaccino antirabbico autorizzato per tali carnivori nello Stato membro di origine e la vaccinazione sia effettuata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12, che prevede l’uso di medicinali veterinari al di fuori delle condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

A norma dell’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei certificati sanitari per diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti e per tipi specifici di movimenti e le informazioni aggiuntive che devono figurarvi. A norma dell’articolo 162, paragrafo 3, del medesimo regolamento la Commissione adotta atti delegati riguardo alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per i movimenti di uova da cova tra Stati membri, tenendo conto delle informazioni minime che devono essere incluse in tale certificato sanitario conformemente all’articolo 162, paragrafo 1. È pertanto necessario stabilire il contenuto dei certificati che devono accompagnare le partite di animali terrestri detenuti e di uova da cova quando tali partite sono spostate in un altro Stato membro.

L’articolo 147 del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente a misure specifiche che derogano a, o integrano, l’obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario per particolari tipi di movimenti di animali terrestri detenuti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme in materia di certificazione sanitaria per i movimenti di ungulati e pollame attraverso stabilimenti che effettuano le operazioni di raccolta di cui all’articolo 133 del regolamento (UE) 2016/429 prima dell’arrivo di tali animali nel luogo di destinazione finale.

Per garantire che gli animali terrestri detenuti che sono certificati per l’esportazione in un paese terzo e trasportati alla frontiera esterna dell’Unione attraverso un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione, gli operatori dovrebbero provvedere affinché le partite di tali animali siano accompagnate da certificati sanitari che forniscano garanzie come minimo altrettanto rigorose di quelle richieste per i movimenti di ungulati o pollame detenuti destinati alla macellazione nello Stato membro in cui è situato il punto di uscita.

L’articolo 149, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme riguardo ai controlli ed esami documentari, fisici e d’identità che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale in relazione a diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale. Tenuto conto dell’ambito di applicazione del presente regolamento, che comprende anche le uova da cova, il presente regolamento deve pertanto applicare tale disposizione stabilendo le norme necessarie a tal fine, compresi i termini per l’esecuzione di detti controlli ed esami e per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima dei movimenti delle partite di animali terrestri detenuti e di uova da cova, nonché la durata di validità dei certificati sanitari, comprese le condizioni per la loro proroga.

A norma degli articoli 152, 153 e 163 del regolamento (UE) 2016/429 gli operatori informano in anticipo l’autorità competente del proprio Stato membro di origine dei movimenti previsti di animali terrestri detenuti e di uova da cova verso un altro Stato membro e forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere a tale autorità competente di notificare i movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’autorità competente dello Stato membro di destinazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme dettagliate relative agli obblighi di notifica in anticipo da parte degli operatori, alle informazioni necessarie per notificare tali movimenti e alle procedure di emergenza per tali notifiche.

L’articolo 153, paragrafi 2 e 4, l’articolo 154, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 163, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 prevedono l’uso del sistema TRACES a fini di notifica nei casi in cui le partite di animali terrestri detenuti e di uova da cova siano destinate ad essere spostate in altri Stati membri. TRACES è il sistema informatico veterinario integrato, quale previsto nelle decisioni 2003/24/CE13 e 2004/292/CE14 della Commissione. Poiché l’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio15 prevede l’istituzione di un sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), che integrerà le funzioni del sistema TRACES, è opportuno che il presente regolamento faccia riferimento a IMSOC invece che a TRACES.

L’articolo 155 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri da un habitat in uno Stato membro a un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per tali movimenti conformemente ai poteri di cui all’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I. Norme generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

  1. a) agli animali terrestri detenuti e selvatici e alle uova da cova;

  2. b) agli stabilimenti che detengono tali animali e uova da cova o in cui questi sono oggetto di operazioni di raccolta;

  3. c) agli operatori che detengono tali animali e uova da cova;

  4. d) agli operatori che trasportano animali terrestri e uova da cova;

  5. e) alle autorità competenti degli Stati membri.

2. La parte II si applica unicamente ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova che sono effettuati tra Stati membri, ad eccezione degli articoli da 4 a 6 e dell’articolo 63 che si applicano anche ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’interno di uno Stato membro.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «mezzo di trasporto»: i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili;

  2. 2) «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali o uova che non siano il mezzo di trasporto;

  3. 3) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: uno stabilimento le cui strutture, unitamente alle rigorose misure di biosicurezza ivi applicate, garantiscono un isolamento efficace della produzione di animali dalle strutture associate e dall’ambiente;

  4. 4) «bovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

  5. 5) «stabilimento indenne da “malattia” »: uno stabilimento cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia conformemente alle prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689;

  6. 6) «status di indenne da “malattia” »: status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una sua zona, riconosciuto dalla Commissione conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/429;

  7. 7) «non sono stati segnalati casi di “malattia” »: nessun animale o gruppo di animali di specie pertinenti detenuto nello stabilimento è stato classificato come caso confermato della malattia in questione ed è stato escluso qualsiasi caso sospetto di tale malattia;

  8. 8) « “animali” destinati alla macellazione»: animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta;

  9. 9) «stabilimento riconosciuto di quarantena»: uno stabilimento cui è stato rilasciato il riconoscimento conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

  10. 10) «programma di eradicazione approvato»: un programma di eradicazione delle malattie attuato in uno Stato membro o in una sua zona, approvato dalla Commissione conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429;

  11. 11) «ovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

  12. 12) «caprino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

  13. 13) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

  14. 14) «equino»: un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

  15. 15) «camelide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

  16. 16) «cervide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

  17. 17) «altri ungulati detenuti»: ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi;

  18. 18)

  19. 19)

  20. 20) «pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;

  21. 21) «pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna;

  22. 22) «gruppo»: l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

  23. 23) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore;

  24. 24) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da patogeni specificati», secondo quanto descritto nella Farmacopea europea16, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici;

  25. 25) «equino registrato»:

    1. a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;

    2. b) un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);

  26. 26) «primati»: gli animali di una delle specie appartenenti all’ordine dei primati, esclusi gli esseri umani;

  27. 27) «ape mellifera»: un animale appartenente alla specie Apis mellifera;

  28. 28) «bombo»: un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus;

  29. 29) «cane»: un animale detenuto della specie Canis lupus;

  30. 30) «gatto»: un animale detenuto della specie Felis silvestris;

  31. 31) «furetto»: un animale detenuto della specie Mustela putorius furo;

  32. 32) «altri carnivori»: animali delle specie appartenenti all’ordine Carnivora diversi da cani, gatti e furetti;

  33. 33) «circo itinerante»: un’esibizione o una fiera in cui sono presenti animali o esibizioni di animali, destinata a spostarsi tra Stati membri;

  34. 34) «esibizione di animali»: qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un’esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo;

  35. 35) «colombo viaggiatore»: qualsiasi colombo che sia trasportato, o destinato ad essere trasportato, dalla sua colombaia in un altro Stato membro per essere liberato e tornare in volo nello Stato membro di origine.

Parte II. Movimenti all’interno dell’unione di animali terrestri detenuti e di uova da cova

Capo 1. Prescrizioni generali per i movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’interno dell’Unione

Sezione 1. Misure di prevenzione delle malattie in relazione al trasporto all’interno dell’Unione, in aggiunta a quelle previste dal regolamento (UE) 2016/429

Art. 4 Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto

Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali terrestri detenuti o di uova da cova, ad eccezione dei mezzi di trasporto per gli animali terrestri di cui all’articolo 6, siano:

  1. a) costruiti in modo che

    1. i) gli animali o le uova da cova non possano uscire o cadere;

    2. ii) possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

    3. iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

    4. iv) in caso di pollame e volatili in cattività, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume;

  2. b) puliti e disinfettati al più presto dopo ogni trasporto di animali, di uova da cova o di qualsiasi elemento che comporti un rischio per la sanità animale e, se necessario, puliti e disinfettati nuovamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o uova da cova.

Art. 5 Prescrizioni relative ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova

1. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova, ad eccezione dei contenitori per gli animali terrestri di cui all’articolo 6:

  1. a) soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera a);

  2. b) contengano soltanto animali o uova da cova della stessa specie e categoria e dello stesso tipo e aventi lo stesso stato sanitario;

  3. c) siano:

    1. i) contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo; o

    2. ii) puliti e disinfettati dopo l’uso e asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi utilizzo successivo.

2. In caso di pollame e uova da cova, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori nei quali sono trasportati sul mezzo di trasporto rechino le seguenti indicazioni:

  1. a) per i pulcini di un giorno e le uova da cova:

    1. i) il nome dello Stato membro di origine;

    2. ii) il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di origine;

    3. iii) la specie di pollame in questione;

    4. iv) il numero di animali o di uova da cova;

  2. b) per il pollame riproduttore e il pollame da reddito, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di origine.

3. In caso di api mellifere regine trasportate nel quadro della deroga di cui all’articolo 49, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori o l’intera partita siano coperti da una rete a maglia fine con diametro massimo dei pori di 2 mm immediatamente dopo l’esame visivo per la certificazione sanitaria da parte del veterinario ufficiale.

4. In caso di bombi provenienti da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché essi siano isolati durante il trasporto in unità epidemiologiche distinte, con ciascuna colonia in un contenitore chiuso che sia nuovo o che sia stato pulito e disinfettato prima dell’uso.

Art. 6 Esenzioni dalle prescrizioni relative ai mezzi di trasporto e ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova

1. Le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano al trasporto di:

  1. a) animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali;

  2. b) animali delle specie elencate nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 in numero superiore a quelli autorizzati conformemente all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, se sono trasportati a fini non commerciali;

  3. c) animali delle specie elencate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 trasportati a fini non commerciali in numero superiore a quelli fissati per tali specie qualora siano state adottate norme che fissano il numero massimo di animali da compagnia delle specie interessate conformemente all’articolo 246, paragrafo 3.

2. Le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano al trasporto di equini all’interno di uno Stato membro, tranne qualora tali equini siano destinati alla macellazione.

3. L’autorità competente può decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera b), non si applicano al trasporto:

  1. a) all’interno di uno stabilimento qualora

    1. i) gli animali trasportati siano detenuti nello stabilimento e il trasporto sia effettuato dall’operatore di tale stabilimento; e

    2. ii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali terrestri detenuti siano puliti e disinfettati prima di lasciare lo stabilimento;

    o

  2. b) tra stabilimenti all’interno di uno Stato membro qualora

    1. i) gli stabilimenti facciano parte della stessa filiera di approvvigionamento; e

    2. ii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali terrestri detenuti siano puliti e disinfettati al termine di ogni giornata se gli animali sono stati trasportati in questi mezzi di trasporto.

4. Le prescrizioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, non si applicano al trasporto di api mellifere e bombi.

Sezione 2. Prescrizioni supplementari in materia di vaccinazione per i movimenti di animali terrestri verso altri Stati membri

Art. 7 Prescrizioni in materia di vaccinazione contro le malattie di categoria A per i movimenti di animali terrestri e di uova da cova verso un altro Stato membro

Nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia introdotto la vaccinazione contro una malattia di categoria A, gli operatori spostano animali terrestri o uova da cova in un altro Stato membro solo se tali animali e uova da cova soddisfano le condizioni specifiche stabilite conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/429 per la pertinente malattia di categoria A e per gli animali delle specie elencate per tale malattia.

Sezione 3. Prescrizioni supplementari per gli operatori dei macelli che ricevono animali terrestri detenuti da altri Stati membri

Art. 8 Termine massimo per la macellazione di ungulati e pollame detenuti provenienti da altri Stati membri

Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli ungulati e il pollame detenuti provenienti da un altro Stato membro siano macellati entro un termine massimo di 72 ore dall’arrivo al macello.

Art. 9 Misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli

Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli animali delle specie elencate per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall'arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e:

  1. a) non soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2; oppure

  2. b) non soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 3, che erano soggette all'autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, o all'articolo 30, paragrafo 2.

1.

2.

3.

Capo 2. Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di ungulati detenuti verso altri Stati membri

Sezione 1. Bovini

Art. 10 Prescrizioni per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri

1. Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

  1. a) gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con bovini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

  2. b) qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;

  3. c) gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione dei bovini ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    1. i) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda la popolazione bovina; o

    2. ii) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto; o

    3. iii) gli animali hanno un’età inferiore a 12 mesi; o

    4. iv) gli animali sono castrati;

  4. d) gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tubercolosis) ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

    1. i) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tubercolosis); o

    2. ii) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 2, nei 30 giorni precedenti la partenza; o

    3. iii) gli animali hanno un’età inferiore a sei settimane;

  5. e) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

  6. f) gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2, tranne qualora siano spostati conformemente alle deroghe per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone di cui all'articolo 13;

  7. g) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

  8. h) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza e, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

    1. i) gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento; e

    2. ii) gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 14.

Art. 11 Prescrizioni supplementari per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per malattie specifiche

1. Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da leucosi bovina enzootica solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

  1. a) gli animali provengono da uno stabilimento indenne da leucosi bovina enzootica; o

  2. b) se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, non sono stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento in questione nei 24 mesi precedenti la partenza, e

    1. i) se hanno un’età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4,

      su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento; o

      su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali;

      o

    2. ii) se hanno un’età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali.

2. Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

  1. a) se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva,

    1. i) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva; o

    2. ii) gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l’herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;

  2. b) se provengono da uno stabilimento non indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena.

3. Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

  1. a) se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da diarrea virale bovina,

    1. i) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina o è stato sottoposto, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o punto iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la partenza degli animali; o

    2. ii) gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della partenza;

  2. b) se provengono da uno stabilimento non indenne da diarrea virale bovina, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, e

    1. i) gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena; o

    2. ii) gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati prima della partenza o, nel caso di femmine gravide, prima dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione di cui all'articolo 14.