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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione del 9 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,

A norma dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, prima di poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall’autorizzazione preesistente, i veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata anteriormente al 15 giugno 2016 devono ottenere una nuova autorizzazione d’immissione sul mercato conformemente all’articolo 21 di tale direttiva. Tali veicoli sono pertanto tenuti a essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) in vigore o hanno la facoltà di non applicare tali STI a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. Nel contempo, uno degli obiettivi della direttiva (UE) 2016/797 è la razionalizzazione e l’armonizzazione delle procedure di autorizzazione a livello dell’Unione per agevolare la libera circolazione dei veicoli. A tal fine il punto 7.6.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione2 e il punto 7.5.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione3 prevedono l’elaborazione di disposizioni di flessibilità per quanto riguarda la conformità ai requisiti delle STI. Tali disposizioni devono stabilire quale livello di flessibilità potrebbe essere concesso in caso di estensione dell’area d’uso dei veicoli messi in servizio prima del 15 giugno 2016, pur rispettando i requisiti essenziali, mantenendo il livello di sicurezza appropriato e, se ragionevolmente fattibile, migliorandolo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti. La disposizione relativa all’«estensione dell’area d’uso» riguarda anche il caso di veicoli che necessitano di modifiche per garantire la compatibilità tecnica con la nuova rete o le nuove reti; in tal caso, le parti non modificate del veicolo restano convalidate secondo la preesistente autorizzazione. Le restrizioni e le limitazioni della preesistente autorizzazione continuano ad applicarsi. Per le stesse ragioni è opportuno fornire tale precisazione anche per il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione4.

Nel settore ferroviario esistono approcci divergenti tra organismi notificati ed enti autorizzatori per quanto riguarda l’applicazione delle diverse disposizioni transitorie di cui all’allegato, punti da 7.1.1.2 a 7.1.1.8 e punto 7.1.3.1, del regolamento (UE) n. 1302/2014. Analogamente, nel settore ferroviario esistono approcci divergenti per quanto riguarda il periodo di validità dei certificati di esame «CE» del tipo o del progetto in caso di modifiche del tipo di materiale rotabile preesistente di cui all’allegato, punto 7.2.2.2, del regolamento (UE) n. 321/2013 e all’allegato, punto 7.1.2.2, del regolamento (UE) n. 1302/2014. Un’ulteriore armonizzazione volta alla riduzione delle divergenze dal sistema target è inoltre indispensabile per ridurre i costi delle ferrovie e garantirne l’interoperabilità e la competitività. È pertanto opportuno modificare le disposizioni sopra elencate per evitare un’applicazione divergente di tali disposizioni transitorie e dei periodi di validità dei certificati, mentre i futuri periodi transitori, anziché concedere esenzioni generiche, dovrebbero concentrarsi su requisiti specifici aventi un impatto elevato sui progetti in corso, così da portare a una tempestiva riduzione delle divergenze dal sistema target garantendo nel contempo la prevedibilità e la certezza del diritto necessarie al settore. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito nel quadro del pacchetto di revisione della STI sulla ferrovia digitale e il trasporto merci ecologico (revisione 2022) per cui la Commissione ha inviato una richiesta all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie il 24 gennaio 2020.

Gli Stati membri ed esponenti del settore hanno inoltre individuato alcuni errori tecnici e redazionali in alcuni di questi regolamenti e la Repubblica slovacca ha rilevato che il caso specifico generale di cui all’allegato, punto 7.3.2.1, del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (STI WAG) dovrebbe applicarsi anche alla propria rete con scartamento da 1520 mm. È opportuno rettificare tali errori.

A norma della decisione (UE) 2017/1474, le STI dovrebbero indicare l’eventuale necessità di notificare nuovamente gli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI e l’eventuale applicabilità di un processo di notifica semplificato. Il presente regolamento introduce modifiche limitate e non dovrebbe essere necessario notificare nuovamente gli organismi notificati sulla base di una precedente versione delle STI.

Il presente regolamento modifica le STI al fine di accrescere l’interoperabilità all’interno del sistema ferroviario dell’Unione, migliorare e sviluppare il trasporto ferroviario internazionale, contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno e integrare le STI con l’obiettivo di soddisfare i requisiti essenziali. Esso consente di conseguire gli obiettivi e soddisfare i requisiti essenziali sia della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 sia della direttiva (UE) 2016/797. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che hanno comunicato all’Agenzia e alla Commissione, a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento e di continuare di conseguenza ad applicare la direttiva 2008/57/CE fino al più tardi al 15 giugno 2020. Gli organismi notificati che operano ai sensi della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento dovrebbero essere autorizzati a rilasciare il certificato «CE» in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Modifiche della STI WAG

Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:

  1. (1) all’articolo 3, è aggiunta la lettera d) seguente: «d) quando l’area d’uso è estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, si applicano le disposizioni di cui al punto 7.2.2.4 dell’allegato del presente regolamento.»;

  2. (2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Art. 2 Modifiche della STI LOC&PAS

Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:

  1. (1) all’articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato: «2. La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell’Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando: a) sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell’allegato del presente regolamento, oppure b) l’area d’uso sia estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 7.1.4 dell’allegato del presente regolamento.»;

  2. (2) all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Esse continuano tuttavia ad applicarsi, fatti salvi i punti da 7.1.1.4 a 7.1.1.8 dell’allegato:»;

  3. (3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Art. 3 Modifiche della STI CCS

Il regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:

  1. (1) all’articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato: «2. La STI non si applica agli attuali sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario già in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria degli Stati membri il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, tranne quando: a) il sottosistema sia oggetto di rinnovo o ristrutturazione ai sensi della sezione 7 dell’allegato del presente regolamento, oppure b) l’area d’uso sia estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4.2.4 dell’allegato del presente regolamento.»;

  2. (2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Art. 4 Organismi di valutazione della conformità

1. Le notifiche agli organismi di valutazione della conformità ai fini dell’applicazione dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 restano valide sulla base di tali regolamenti modificati dal presente regolamento.

2. Gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati «CE» di verifica e certificati «CE» di conformità o di idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti, in conformità dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, e fino al 15 giugno 2020 al più tardi.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen