diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.

È necessario modificare la NC al fine di attuare la graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio2.

È inoltre necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici, quali ad esempio il «corallo rosso» nel capitolo 5, il «fosforo rosso» nel capitolo 28, il «legno di eucalipto» nel capitolo 44 e le «laminazioni di acciaio» nel capitolo 85 della NC. È altresì necessario modificare la classificazione di alcune sostanze nell’elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e nell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all’allegato 6 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I di tale regolamento.

Nell’allegato 10 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la sostanza «1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)» dovrebbe essere riclassificata dal codice TARIC 2903392925 a 2903392490.

Con effetto dal 1o gennaio 2021 è opportuno che l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione3.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos Thomas Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale