Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE
1. Contenuto dei KPI che devono essere comunicati dalle imprese non finanziarie
1.1. Specifiche dei KPI
1.1.1. KPI relativo al fatturato
La quota del fatturato di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore), divisa per i ricavi netti (denominatore) ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE. Il fatturato deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione1. Dal numeratore del KPI di cui al primo comma deve essere esclusa la parte di ricavi netti ottenuta da prodotti e servizi associati ad attività economiche adattate ai cambiamenti climatici in linea con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 e conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, fatto salvo il caso in cui tali attività:
a) siano considerate attività abilitanti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852; oppure
b) siano esse stesse allineate alla tassonomia.
1.1.2. KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx)
La quota delle spese in conto capitale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.2.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.2.1.
1.1.2.1. Denominatore
Il denominatore deve comprendere gli incrementi agli attivi materiali e immateriali durante l’esercizio considerati prima dell’ammortamento, della svalutazione e di qualsiasi rivalutazione, compresi quelli derivanti da rideterminazioni e riduzioni di valore, per l’esercizio in questione, ed escluse le variazioni del fair value (valore equo). Il denominatore deve comprendere anche gli incrementi agli attivi materiali e immateriali derivanti da aggregazioni aziendali. Per le imprese non finanziarie che applicano i principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS, International Financial Reporting Standards) adottati con regolamento (CE) n. 1126/2008, le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati sulla base di:
a) IAS 16 «Immobili, impianti e macchinari», punto 73, lettera e), sottopunti i) e iii);
b) IAS 38 «Attività immateriali», punto 118, lettera e), sottopunto i);
c) IAS 40 «Investimenti immobiliari», punto 76, lettere a) e b) (per il modello del fair value);
d) IAS 40 «Investimenti immobiliari», punto 79, lettera d), sottopunti i) e ii) (per il modello del costo);
e) IAS 41 «Agricoltura», punto 50, lettere b) ed e);
f) IFRS 16 «Leasing», punto 53, lettera h).
Per le imprese non finanziarie che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati (GAAP), le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati secondo i GAAP applicabili che corrispondono ai costi inclusi nelle spese in conto capitale dalle imprese non finanziarie che applicano gli IFRS. I leasing che non determinano la rilevazione di un diritto di utilizzo sull’attivo non devono essere conteggiati come spese in conto capitale.
1.1.2.2. Numeratore
Il numeratore corrisponde alla parte di spese in conto capitale incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; o
b) fanno parte di un piano volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia («piano CapEx») alle condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2; o
c) sono relative all’acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare le attività elencate all’allegato I, punti da 7.3 a 7.6, dell’atto delegato sul clima, nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.
Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.2.2 deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) il piano mira a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia dell’impresa o a migliorare le attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa entro un termine di cinque anni;
b) il piano è pubblicato a livello aggregato per attività economica ed è approvato, direttamente o per delega, dall’organo di amministrazione dell’impresa non finanziaria.
Se i pertinenti criteri di vaglio tecnico sono modificati prima del completamento del piano CapEx, l’impresa non finanziaria deve aggiornare tale piano entro due anni onde garantire che, al momento del suo completamento, le attività economiche di cui alla lettera a) siano allineate ai criteri di vaglio tecnico modificati, oppure deve rideterminare il numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale. Il termine di cui alla lettera a) ricomincia nel momento in cui il piano è aggiornato. Detto termine può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell’attività economica e dell’aggiornamento in questione, fino a un massimo di 10 anni. La giustificazione deve figurare nel piano CapEx e nelle informazioni contestuali precisate al punto 1.2.3 del presente allegato. Se il piano CapEx non soddisfa le condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2, occorre rideterminare il KPI relativo alle spese in conto capitale pubblicato in precedenza. Il numeratore include la parte delle spese in conto capitale di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese in conto capitale assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.
1.1.3. KPI relativo alle spese operative (OpEx)
La quota delle spese operative di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.3.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.3.1.
1.1.3.1. Denominatore
Il denominatore deve comprendere i costi diretti non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione nonché a qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell’impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi. Le imprese non finanziarie che applicano i GAAP nazionali e non capitalizzano attivi consistenti nel diritto di utilizzo devono includere nelle spese operative i costi di leasing, in aggiunta a quelli elencati nel primo comma del punto 1.1.3.1 del presente allegato.
1.1.3.2. Numeratore
Il numeratore corrisponde alla parte di spese operative incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le esigenze formative e altre esigenze di adattamento delle risorse umane, nonché ai costi diretti non capitalizzati di ricerca e sviluppo; o
b) fanno parte del piano CapEx volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia entro un termine predefinito, come stabilito al secondo comma del presente punto 1.1.3.2; o
c) sono relative all’acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineata alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, nonché a singole misure di ristrutturazione di edifici individuate negli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.
Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.3.2 deve soddisfare le condizioni specificate al punto 1.1.2.2 del presente allegato. I costi di ricerca e sviluppo già contabilizzati nel KPI relativo alle spese in conto capitale non devono essere conteggiati come spese operative. Il numeratore include la parte di spese operative di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese operative assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.
1.2. Specifiche dell’informativa a corredo dei KPI di imprese non finanziarie
Le imprese non finanziarie devono pubblicare le seguenti informazioni a corredo dei KPI pertinenti.
1.2.1. Principi contabili
Le imprese non finanziarie devono spiegare:
a) le modalità di determinazione del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative nonché le modalità della loro assegnazione al numeratore;
b) la base sulla quale sono stati calcolati il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative, comprese eventuali valutazioni ai fini dell’assegnazione dei ricavi o delle spese alle diverse attività economiche.
Per il fatturato e le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere nella dichiarazione di carattere finanziario i riferimenti alle relative voci di bilancio.
Se le modalità di calcolo sono cambiate rispetto al precedente esercizio, le imprese non finanziarie devono spiegare perché tali variazioni consentono di ottenere informazioni più affidabili e pertinenti, e devono fornire dati comparativi rideterminati.
Le imprese non finanziarie devono comunicare eventuali variazioni rilevanti verificatesi durante l’esercizio in relazione all’attuazione dei piani CapEx pubblicati conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato. Esse devono comunicare quanto segue:
a) le variazioni rilevanti del piano CapEx e le ragioni alla base di tali variazioni;
b) l’impatto delle variazioni sulle possibilità di allineare alla tassonomia le attività economiche dell’impresa e sul periodo di tempo in cui si prevede che ciò avvenga;
c) la rideterminazione dei KPI relativi alle spese in conto capitale e alle spese operative per ciascun anno di riferimento passato oggetto del piano, laddove le variazioni del piano abbiano avuto un impatto su tali indicatori.
1.2.2. Valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852
1.2.2.1. Informazioni sulla valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852
Le imprese non finanziarie devono:
a) descrivere la natura delle loro attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia, facendo riferimento agli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
b) spiegare come hanno valutato la conformità ai criteri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 e ai criteri di vaglio tecnico associati che figurano negli atti delegati di cui alla lettera a);
c) spiegare come hanno evitato doppi conteggi al numeratore dei KPI al momento di assegnare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative alle varie attività economiche.
1.2.2.2. Contributo al conseguimento di più obiettivi
Quando un’attività economica contribuisce a diversi obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie devono:
a) dimostrare la conformità ai criteri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in particolare ai criteri di vaglio tecnico relativi a diversi obiettivi ambientali;
b) comunicare che il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative derivanti da tale attività contribuiscono a diversi obiettivi ambientali;
c) conteggiare soltanto una volta il fatturato dell’attività al numeratore dei KPI di cui al punto 1.1 del presente allegato, onde evitare doppi conteggi.
1.2.2.3. Disaggregazione dei KPI
Quando i KPI di un’attività economica devono essere disaggregati, in particolare quando gli impianti di produzione sono utilizzati in maniera integrata, le imprese non finanziarie devono garantire che:
a) la disaggregazione sia basata su criteri adeguati al processo di produzione impiegato e ne rifletta le specificità tecniche;
b) i KPI siano corredati da informazioni adeguate riguardo alla base della disaggregazione.
1.2.3. Informazioni contestuali
Le imprese non finanziarie devono spiegare i dati di ciascun KPI e le ragioni di eventuali variazioni durante l’esercizio. Esse possono pubblicare KPI supplementari, basati su fatturato, spese in conto capitale e spese operative, che includono investimenti nel capitale di joint venture, ai sensi dell’IFRS 11 o dello IAS 28, su base pro rata corrispondente alla loro quota di capitale della joint venture.
1.2.3.1. Informazioni contestuali sul KPI relativo al fatturato
Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:
a) una scomposizione quantitativa del numeratore al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l’esercizio, quali i ricavi provenienti da contratti con i clienti, leasing o altre fonti di reddito;
b) informazioni sugli importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria;
c) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l’esercizio.
d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.
Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo al fatturato adeguato in modo da evitare il doppio conteggio.
1.2.3.2. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese in conto capitale
Le imprese non finanziarie devono fornire una scomposizione quantitativa a livello aggregato per attività economica degli importi inclusi nel numeratore e una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese in conto capitale durante l’esercizio. Nella scomposizione devono figurare tutte le informazioni seguenti:
a) un’aggregazione degli incrementi a immobili, impianti e macchinari, ad attivi immateriali generati internamente, anche in un’aggregazione aziendale, o acquisiti, ad investimenti immobiliari acquisiti o rilevati nel valore contabile e, ove applicabile, agli attivi consistenti nel diritto di utilizzo capitalizzati;
b) un’aggregazione degli incrementi riconducibili ad acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
c) un’aggregazione delle spese sostenute in relazione ad attività economiche allineate alla tassonomia e delle spese sostenute nel contesto di un piano CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato.
d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 ter, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.
Le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato, in particolare:
a) gli obiettivi ambientali perseguiti;
b) le attività economiche interessate;
c) le attività di ricerca, sviluppo e innovazione interessate, se del caso;
d) il periodo di tempo nel quale si prevede che avvenga l’ampliamento di ciascuna attività economica allineata alla tassonomia o l’allineamento alla tassonomia di ciascuna attività economica, includendo, se il periodo di allineamento previsto supera i cinque anni, una motivazione oggettiva della sua maggiore durata, basata sulle caratteristiche specifiche dell’attività economica e del miglioramento in questione;
e) il totale delle spese in conto capitale che si prevede di sostenere durante l’esercizio e durante il periodo contemplato dai piani CapEx.
Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo alle spese in conto capitale adeguato in funzione delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia finanziate da detti titoli di debito o obbligazioni.
1.2.3.3. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese operative
Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:
a) una scomposizione quantitativa del numeratore (spese operative determinate in conformità al punto 1.1.3.2 del presente allegato) al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l’esercizio;
b) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l’esercizio;
c) una spiegazione delle altre spese connesse alla manutenzione quotidiana degli elementi di immobili, impianti e macchinari incluse nel calcolo delle spese operative, tanto al numeratore quanto al denominatore.
d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 quater, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.
Se le spese operative fanno parte di un piano CapEx di cui ai punti 1.1.2.2 e 1.1.3.2 del presente allegato, le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx in linea con le prescrizioni del punto 1.2.3.2 del presente allegato.
2. Metodologia per la comunicazione dei KPI che devono essere pubblicati dalle imprese non finanziarie
Ai fini dell’informativa di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 si applicano le seguenti prescrizioni:
a) le imprese non finanziarie devono identificare ciascuna attività economica, compreso un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti;
b) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI per ciascuna attività economica, così come i KPI complessivi per tutte le attività economiche a livello di impresa o di gruppo;
c) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 del presente allegato per ciascun obiettivo ambientale, così come i KPI complessivi per tutti gli obiettivi ambientali a livello di impresa o di gruppo, evitando il doppio conteggio;
d) le imprese non finanziarie devono individuare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia e la quota di attività economiche ammissibili alla tassonomia che non soddisfano i criteri di vaglio tecnico. Nel caso delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, le imprese non finanziarie devono individuare la quota dell’attività che è allineata alla tassonomia;
e) le imprese non finanziarie devono individuare le attività economiche non ammissibili alla tassonomia e indicare al denominatore dei KPI relativi al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative la quota di tali attività economiche a livello di impresa o di gruppo;
f) i KPI devono essere forniti a livello di singola impresa, laddove quest’ultima rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l’impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.