Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/20881, in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 impone alle imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 di comunicare come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili. L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impone alle imprese non finanziarie di comunicare informazioni sulla quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative («indicatori fondamentali di prestazione» o «KPI») delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili. Tale disposizione non specifica tuttavia gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie, ossia enti creditizi, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione. Di conseguenza è necessario integrare l’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 per specificare gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie e specificare ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni che tutte le imprese devono comunicare nonché la metodologia da rispettare per tale informativa.
È necessario assicurare un’applicazione uniforme degli obblighi di informativa di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 da parte delle imprese non finanziarie soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE. È pertanto opportuno stabilire norme per specificare ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni richieste dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, nonché la metodologia per conformarsi a tali norme. Al fine di consentire agli investitori e al pubblico di valutare correttamente la quota di attività economiche ecosostenibili (attività allineate alla tassonomia) delle imprese non finanziarie, tali imprese dovrebbero essere obbligate a comunicare quali delle loro attività economiche sono allineate alla tassonomia. Inoltre è necessario indicare a quali obiettivi ambientali tali attività contribuiscono in modo sostanziale. Le imprese non finanziarie dovrebbero pertanto fornire anche una scomposizione negli indicatori fondamentali di prestazione della quota di attività allineate alla tassonomia in base a ciascun obiettivo ambientale a cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale.
Il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative sono irrilevanti per valutare la sostenibilità ambientale delle attività finanziarie, compresi i prestiti, gli investimenti e le assicurazioni. I tre indicatori fondamentali di prestazione per le imprese non finanziarie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 non sono pertanto adeguati per dimostrare in che misura le attività economiche delle imprese finanziarie sono allineate alla tassonomia. È pertanto necessario fornire indicatori fondamentali di prestazione specifici per le imprese finanziarie e metodologie di calcolo per tali indicatori. Per favorire la comprensione di tali indicatori da parte dei mercati, le informazioni relative ad essi dovrebbero essere accompagnate da informazioni qualitative che consentano alle imprese finanziarie di spiegare la loro determinazione.
Gli investitori e il pubblico dovrebbero essere in grado di valutare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia perseguite dalle imprese beneficiarie degli investimenti. I gestori di attività finanziarie dovrebbero pertanto indicare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli investimenti da essi gestiti derivanti dalle loro attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali. Tale quota di investimenti allineati alla tassonomia dovrebbe essere data dalla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti risultante dai loro rispettivi indicatori fondamentali di prestazione, dato che tali indicatori riflettono le prestazioni ambientali delle predette imprese.
L’attività principale degli enti creditizi è fornire finanziamenti e investire nell’economia reale. Le esposizioni degli enti creditizi verso le imprese che finanziano o nelle quali investono figurano come attivi nello stato patrimoniale degli enti creditizi. Il principale indicatore fondamentale di prestazione per gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbe essere il coefficiente di attivi verdi (green asset ratio, GAR), che indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi. Il GAR dovrebbe riferirsi all’attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla tassonomia.
Gli enti creditizi svolgono anche altri servizi e attività commerciali oltre a fornire finanziamenti. Tali attività generano ricavi relativi a commissioni e compensi. È necessario consentire agli investitori e al pubblico di valutare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia perseguite dai destinatari di tali servizi. Gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto comunicare anche quale quota dei loro ricavi relativi a commissioni e compensi deriva da servizi e attività commerciali associati ad attività economiche allineate alla tassonomia dei loro clienti.
Gli enti creditizi possono gestire attivi sottostanti o fornire garanzie finanziarie, che portano ad esposizioni fuori bilancio. Al fine di consentire agli investitori e al pubblico di valutare la quota delle attività allineate alla tassonomia perseguite dagli enti creditizi, per tali esposizioni fuori bilancio gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero comunicare la quota di attività allineate alla tassonomia negli attivi sottostanti che gestiscono o nelle obbligazioni di cui garantiscono l’adempimento.
Oltre all’informativa in merito al loro portafoglio bancario, gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero altresì comunicare separatamente la composizione complessiva dei loro attivi totali, compreso il portafoglio di negoziazione, nonché eventuali tendenze e limiti in termini di rischi climatici e ambientali. Gli enti creditizi con un’attività di negoziazione significativa dovrebbero essere soggetti ad obblighi di informativa più granulari per il loro portafoglio di negoziazione.
È importante fornire agli investitori e al pubblico una panoramica completa degli investimenti che un’impresa di investimento soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE ha effettuato in attività allineate alla tassonomia. Gli indicatori fondamentali di prestazione per tali imprese di investimento dovrebbero pertanto riguardare tanto la loro negoziazione per conto proprio che quella per conto dei clienti. La comunicazione dell’indicatore fondamentale di prestazione per la negoziazione per conto proprio dovrebbe riflettere quale quota degli attivi totali è composta da attivi relativi ad attività allineate alla tassonomia. Tale indicatore dovrebbe concentrarsi sugli investimenti delle imprese di investimento, compresi i titoli di debito e gli strumenti rappresentativi del capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti. L’indicatore fondamentale di prestazione per la sostenibilità ambientale dei servizi e delle attività delle imprese di investimento per conto di tutti i loro clienti dovrebbe essere basato sui ricavi sotto forma di commissioni, compensi e altri benefici monetari che le imprese di investimento ricavano dai servizi e dalle attività di investimento forniti ai loro clienti.
Gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono soggette agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero rilevare le loro attività di sottoscrizione e la loro politica di investimento non vita che fanno parte del loro modello aziendale per dimostrare in che misura tali attività sono allineate alla tassonomia. Un indicatore fondamentale di prestazione dovrebbe riguardare la politica di investimento di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione per i fondi raccolti dalle loro attività di sottoscrizione e dovrebbe indicare la quota di attivi investiti in attività allineate alla tassonomia nell’ambito degli attivi complessivi. Un secondo indicatore dovrebbe riferirsi alle attività di sottoscrizione stesse e indicare quale quota delle attività complessive di sottoscrizione non vita è composta da attività di sottoscrizione non vita che riguardano l’adattamento ai cambiamenti climatici e che sono svolte in conformità del regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/21393 («atto delegato relativo agli aspetti climatici»).
Le imprese finanziarie soggette agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non dovrebbero tenere conto dell’esposizione verso imprese non finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o degli investimenti in tali imprese, nel calcolo del numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione. L’inclusione di tali esposizioni nel numeratore può essere presa in considerazione al momento del riesame del presente atto delegato, che sarà accompagnato da una valutazione d’impatto. Tali imprese non finanziarie possono tuttavia decidere di comunicare volontariamente i loro indicatori fondamentali di prestazione, per avere accesso a finanziamenti ecosostenibili nel contesto di sistemi di etichettatura ecologica specifici e di prodotti finanziari ecosostenibili oppure nel contesto della loro strategia aziendale globale basata sulla sostenibilità ambientale.
In considerazione dell’entrata in vigore e dell’applicazione dell’atto delegato relativo agli aspetti climatici entro la fine del 2021 e delle difficoltà rilevanti per valutare la conformità delle attività economiche nel 2022 ai criteri di vaglio tecnico stabiliti in tale regolamento delegato per il precedente esercizio, l’applicazione del presente regolamento nel 2022 dovrebbe limitarsi a determinati elementi e alla comunicazione di informazioni qualitative, mentre le restanti disposizioni iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2023 per le imprese non finanziarie e dal 1o gennaio 2024 per le imprese finanziarie. Inoltre gli indicatori fondamentali di prestazione degli enti creditizi relativi al loro portafoglio di negoziazione e alle commissioni e ai compensi per altri servizi e attività commerciali diversi dalla fornitura di finanziamenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026.
A causa dell’attuale mancanza di un’adeguata metodologia di calcolo, le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali e gli emittenti sovranazionali dovrebbero essere escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione. Le imprese finanziarie possono, su base volontaria, fornire informazioni in relazione alle esposizioni verso obbligazioni allineate alla tassonomia e titoli di debito allineati alla tassonomia emessi da amministrazioni centrali, banche centrali o emittenti sovranazionali. Entro il 30 giugno 2024 dovrebbe aver luogo un riesame che valuti la possibilità di includere tali esposizioni negli indicatori fondamentali di prestazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «obiettivo ambientale»: uno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
2) «attività economica allineata alla tassonomia»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;
3) «attività economica di transizione»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
4) «attività economica abilitante»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852;
5) «attività economica ammissibile alla tassonomia»: un’attività economica descritta negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, indipendentemente dal fatto che tale attività economica soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti in tali atti delegati;
6) «attività economica non ammissibile alla tassonomia»: un’attività economica non descritta negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
7) «gestore di attività finanziarie»: un’impresa cui si applicano gli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che è uno dei seguenti soggetti:
a) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4;
b) una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5;
c) una società di investimento autorizzata conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE e che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata conformemente agli articoli 6, 7 e 8 di tale direttiva;
8) «impresa finanziaria»: un’impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE che è un gestore di attività finanziarie, un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 o un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
9) «impresa non finanziaria»: un’impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non è un’impresa finanziaria ai sensi del punto 8;
10) «attività di assicurazione o di riassicurazione allineata alla tassonomia»: un’attività di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa i criteri di cui alle sezioni 10.1 e 10.2 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
Art. 2 Informativa per le imprese non finanziarie
1. Le imprese non finanziarie comunicano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato nell’allegato I del presente regolamento.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo al fatturato di cui all’allegato I, sezione 1.1.1, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il fatturato cumulativo risultante da tali attività economiche è inferiore al 10 % del denominatore del KPI relativo al fatturato di cui all’allegato I, sezione 1.1.1, primo paragrafo, del presente regolamento.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all’allegato I, sezione 1.1.2, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese in conto capitale cumulative connesse a tali attività economiche sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all’allegato I, sezione 1.1.2.1, del presente regolamento.
1 quater.
In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese operative di cui all’allegato I, sezione 1.1.3, del presente regolamento, laddove le spese operative non siano rilevanti per il modello aziendale di un’impresa non finanziaria, detta impresa può astenersi dal valutare se le spese operative connesse all’insieme delle sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia a condizione che:
(a) l’impresa renda noto il valore totale del denominatore del KPI relativo alle spese operative di cui all’allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento;
(b) l’impresa spieghi per quale motivo le spese operative non sono rilevanti per il suo modello aziendale.
Laddove in linea di principio le spese operative siano rilevanti per il modello aziendale di un’impresa non finanziaria, essa può astenersi dal valutare se talune sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese operative cumulative connesse a tali attività sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in operative di cui all’allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento.
1 quinquies. Il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative connesse alle attività cui si applicano i paragrafi da 1 bis a 1 quater sono indicati separatamente come fatturato, spese in conto capitale o spese operative non rilevanti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all’allegato II del presente regolamento.
Art. 3 Informativa per i gestori di attività finanziarie
1. I gestori di attività finanziarie comunicano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati III e XI del presente regolamento.
1 bis.
In deroga al paragrafo 1, i gestori di attività finanziarie possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI di cui all’allegato III, sezione 1.2, del presente regolamento.
Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Art. 4 Informativa per gli enti creditizi
1. Gli enti creditizi comunicano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati V e XI del presente regolamento.
1 bis.
In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se gli attivi in bilancio di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme degli attivi in bilancio di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all’allegato V, sezione 1.1.2, del presente regolamento per lo stock e i flussi, rispettivamente.
Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.
1 ter.
In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali garanzie è inferiore al 10 % del valore dell’insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle garanzie finanziarie per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all’allegato V, sezione 1.2.2.1, del presente regolamento.
Le garanzie finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come garanzie finanziarie non rilevanti.
1 quater.
In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle attività finanziarie gestite per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all’allegato V, sezione 1.2.2.2, del presente regolamento.
Le attività finanziarie gestite cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie gestite non rilevanti.
1 quinquies.
In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se i ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % del valore dell’insieme dei ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo a commissioni e compensi di cui all’allegato V, sezione 1.2.3, del presente regolamento.
I ricavi da commissioni e compensi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come commissioni e compensi non rilevanti.
1 sexies.
In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme delle attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione di cui all’allegato V, sezione 1.2.4, del presente regolamento.
Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.
1 septies. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal comunicare i KPI di cui all’allegato V quando il valore cumulativo del fatturato netto generato dalle attività oggetto di tali KPI è inferiore al 10 % del loro fatturato netto totale.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all’allegato VI del presente regolamento.
Art. 5 Informativa per le imprese di investimento
1. Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati VII e XI del presente regolamento.
1 bis.
In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme degli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all’allegato VII, sezione 2, del presente regolamento.
Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.
1 ter.
In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se i ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % dell’insieme dei ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo ai ricavi di cui all’allegato VII, sezione 3, del presente regolamento.
I ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come ricavi non rilevanti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all’allegato VIII del presente regolamento.
Art. 6 Informativa per le imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati IX e XI del presente regolamento.
1 bis.
In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione non vita possono astenersi dal valutare se i premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita, o, se del caso, da riassicurazioni siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando i ricavi cumulativi derivanti da tali premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo ad attività di sottoscrizione di cui all’allegato IX, sezione 2, del presente regolamento.
I premi lordi contabilizzati o i ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come premi lordi contabilizzati non rilevanti o ricavi non rilevanti.
1 ter.
In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme degli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del KPI relativo agli investimenti di cui all’allegato IX, sezione 1, del presente regolamento.
Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all’allegato X del presente regolamento.
Art. 7 Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie
1. Le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
2. Derivati, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, prestiti interbancari a vista e altre categorie di attivi non menzionati all’articolo 7, paragrafo 6, ivi compresi avviamento e merci, sono esclusi dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
3. Tutte le esposizioni verso imprese che, nel corso dell’esercizio finanziario, non sono tenute a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o che non appartengono a gruppi di imprese tenuti a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della medesima direttiva, sono escluse dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie. In deroga al primo comma, le esposizioni verso società veicolo sono incluse al denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie se le società veicolo finanziano:
(a) entità soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l’impresa madre della società veicolo è soggetta all’articolo 29 bis della predetta direttiva;
(b) attivi operati da entità soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l’impresa madre della società veicolo è soggetta all’articolo 29 bis della predetta direttiva.
In deroga al primo comma, le imprese finanziarie possono includere al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione le esposizioni seguenti:
(a) esposizioni verso imprese di cui al primo comma che comunicano su base volontaria gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente agli allegati da I a XI del presente regolamento;
(b) esposizioni verso imprese di cui al primo comma di cui si conosce l’impiego dei proventi.
Se si applica il terzo comma, le esposizioni ivi menzionate sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie come segue:
(a) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera a), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie previa ponderazione in funzione degli indicatori fondamentali di prestazione comunicati su base volontaria dalle controparti conformemente al metodo stabilito negli allegati III, V, VII e IX del presente regolamento;
(b) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera b), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che tali esposizioni finanziano, sulla base delle informazioni fornite dalle controparti.
4.
5. In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, i prestiti e gli strumenti di cui si conosce l’impiego dei proventi e che sono detenuti da imprese finanziarie che finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, in assenza di allineamento delle attività economiche o degli attivi finanziati ai criteri di vaglio tecnico modificati, sono indicati come allineati a norma del presente regolamento fino a cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che modificano tali criteri di vaglio tecnico.
6. Le imprese finanziarie forniscono una scomposizione nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione, ove applicabile, per:
a) esposizioni verso imprese non finanziarie e investimenti in dette imprese;
b) esposizioni verso imprese finanziarie e investimenti in dette imprese;
(c) esposizioni ammissibili alla tassonomia verso clienti al dettaglio;
(d) esposizioni verso pubbliche amministrazioni locali;
(e) beni immobili;
(f) esposizioni verso imprese di cui all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, e investimenti in dette imprese.
g)
h)
8. Nel comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente al presente regolamento, le imprese finanziarie indicano nei modelli:
(a) le esposizioni e gli investimenti che finanziano attività economiche non rilevanti delle controparti che sono imprese non finanziarie, comunicate conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, previa ponderazione delle esposizioni verso tali controparti in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle controparti costituita da attività economiche non rilevanti;
(b) le esposizioni verso controparti che sono imprese finanziarie, previa ponderazione di tali esposizioni in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione di tali controparti costituita da attività non valutate dalle controparti conformemente al presente paragrafo;
(c) le attività, le esposizioni e gli investimenti che le imprese comunicanti ritengono non rilevanti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 bis, all’articolo 4, paragrafi da 1 bis a 1 sexies, all’articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, e all’articolo 6, paragrafi 1 bis e 1 ter, a seconda dei casi;
(d) le esposizioni verso imprese finanziarie che fanno la dichiarazione di cui all’articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento e gli investimenti in dette imprese.
9.
Fino al 31 dicembre 2027, a eccezione dell’articolo 8, paragrafo 2, e del presente paragrafo, gli articoli da 2 a 8 non si applicano alle imprese finanziarie che non dichiarano a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 di avere attività economiche associate a tale regolamento, purché dette imprese rendano note le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento includendo nella propria relazione sulla gestione la frase seguente:
«Non si dichiarano attività associate alle attività economiche considerate ecosostenibili a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)».
7.
Art. 8 Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie e non finanziarie
1. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie includono tutte le informazioni supplementari che accompagnano gli indicatori fondamentali di prestazione di cui agli allegati I, III, V, VII e XI nelle stesse parti della dichiarazione di carattere non finanziario che contiene tali indicatori oppure forniscono riferimenti incrociati alle parti delle dichiarazioni di carattere non finanziario che contengono tali indicatori.
2. Le informazioni comunicate a norma del presente regolamento riguardano l’esercizio relativo al precedente anno di calendario rispetto alla data di pubblicazione.
3.
Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie forniscono nella dichiarazione di carattere non finanziario gli indicatori fondamentali di prestazione relativi al precedente esercizio.
Ai fini del presente paragrafo, il primo esercizio riguarda l’anno 2023.
4.
Nella loro informativa le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie utilizzano la stessa valuta utilizzata nei loro bilanci.
Le imprese finanziarie utilizzano i dati più recenti disponibili e gli indicatori fondamentali di prestazione delle loro controparti per calcolare i propri indicatori fondamentali di prestazione.
5.
6. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:
(a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
(b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.
c)
7. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:
(a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
(b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.
c)
8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui agli allegati II, IV, VI, VIII e X del presente regolamento.
Art. 9 Riesame
1. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento. La Commissione valuta in particolare la necessità di ulteriori modifiche per quanto concerne l’inclusione di:
a) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie;
b) esposizioni verso imprese che non pubblicano una dichiarazione di carattere non finanziario a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
2. Il riesame per le esposizioni verso PMI sarà accompagnato da una valutazione d’impatto che valuterà l’onere amministrativo, l’accesso ai finanziamenti e gli impatti potenziali sulle PMI di una possibile estensione destinata a includere le esposizioni verso PMI che non sono soggette al presente regolamento delegato o forniscono tali informazioni volontariamente.
3. Le esposizioni verso imprese che non pubblicano informazioni di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 ma che forniscono volontariamente informazioni equivalenti, e gli investimenti in dette imprese, possono essere inclusi nei numeratori degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie a decorrere dal 1o gennaio 2025, previa valutazione positiva di cui al paragrafo 2.
Art. 10 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Dal 1o gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia nell’ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell’allegato I pertinenti per l’informativa in questione.
3.
Dal 1o gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie comunicano soltanto:
a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell’ambito dei loro attivi totali;
b) la quota delle esposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, nell’ambito dei loro attivi totali;
c) la quota delle esposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, nell’ambito dei loro attivi totali;
d) le informazioni qualitative di cui all’allegato XI.
Gli enti creditizi comunicano altresì la quota del loro portafoglio di negoziazione e dei prestiti interbancari on demand nell’ambito dei loro attivi totali.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano altresì la quota di attività economiche di assicurazione non vita ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia.
4. Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati I e II del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1o gennaio 2023.
5.
Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1o gennaio 2024.
Le sezioni 1.2.3 e 1.2.4 dell’allegato V si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2028.
6.
Dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all’allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.
Dal 1o gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
7.
Dal 1o gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:
a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;
b) le informazioni qualitative di cui all’allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).
Dal 1o gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen